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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 19/02/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 241/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti JEANTET Parte_1 C.F._1
LUCA e VALLINO PAOLA
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: ricongiunzione contribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: 1) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare o, comunque, ordinare a
l' a comunicare, senza indugio, alla mmontare integrale della CP_1 Parte_2 contribuzione versata dalla Ricorrente, inclusivi anche dei contributi versati alla Gestione separata dell' aggiornati, negli importi, come per legge;
CP_1
2) accertare e riconoscere il diritto della Ricorrente, libero professionista iscritto alla Cassa dottori commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla
Gestione separata dell' fermo aggiornamento negli importi come per legge, senza limitazioni CP_1 di sorta;
e infine
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.
Per parte convenuta: in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo anche per carenza di motivazione, e, nel merito, rigettare siccome infondato il ricorso introduttivo assolvendo l' da ogni domanda in esso contenuta. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone ricorso ed espone che: Parte_1
- per i periodi dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 27 febbraio 2004 al 31 dicembre
2004 è stata iscritta presso la Gestione Separata dell' ; CP_1
- dal 1° gennaio 2005 è iscritta alla cassa dottori commercialisti;
- in data 14 novembre 2023 ha presentato alla cassa dottori commercialisti domanda di ricongiunzione in entrata per i periodi coperti da contribuzione presso la Gestione Separata
; CP_1
- la cassa dottori commercialisti ha, dunque, provveduto a richiedere all' “tutti gli CP_1 elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione” ai sensi dell'art. 4 L
45/1990;
- l' ha riscontrato la richiesta comunicando che, a suo avviso, la normativa vigente non CP_1 permette la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata;
- in ragione della risposta dell' la cassa dottori commercialisti ha provveduto ad CP_1 archiviare la domanda della ricorrente;
- l'interpretazione offerta dall' è erronea e si pone in contrasto con i principi affermati CP_1 dalla corte costituzionale con la sentenza n. 61/1999 e con le successive pronunce della
Corte di Cassazione.
- è suo diritto ricongiungere presso la cassa dei dottori commercialisti la contribuzione versata presso la gestione separata . CP_1
2. L' resiste in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire per non CP_1 avere la ricorrente ancora presentato la domanda di pensione. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che i contributi versati nella gestione separata non possano formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della L 45/1990; secondo la tesi dell'istituto, la circostanza che la gestione separata sia stata istituita in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore della legge in questione unitamente al fatto che la gestione separata ha criteri di funzionamento singolari ed è caratterizzata da un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, renderebbe tecnicamente impossibile la
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
ricongiunzione. Osserva poi come il diritto della ricorrente di maturare i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico sia comunque garantito dall'operare di altri istituti quali la totalizzazione ed il cumulo.
3. La causa è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 20 dicembre
2024.
4. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
5. Anzitutto non può essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire proposta dall' CP_1 in via preliminare.
5.1 La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel riconoscere al lavoratore un diritto autonomo ad avere contezza della propria posizione contributiva in quanto tale conoscenza è funzionale a determinarsi in relazione alla decisione di ritirarsi o meno dell'attività lavorativa. Analoghe esigenze esistono con riguardo al caso di specie;
invero la ricorrente, solo a seguito della comunicazione dell' e CP_1 alla definizione degli oneri necessari per accedere alla ricongiunzione, potrà valutare se si tratta di un'opzione per lei conveniente.
6. Passando al merito della questione, si osserva quanto segue.
6.1 L'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla L 45/1990, è stato concepito dal legislatore per permettere al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa sia stato iscritto a diverse gestioni previdenziali, di concentrare tutta la contribuzione versata nell'ultima gestione di appartenenza, la quale poi provvederà ad erogare il trattamento pensionistico sulla base della sommatoria dei contributi versati.
L'art. 1, comma 1, della l. 45/1990 dispone che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”.
Il comma 2 del medesimo articolo recita: “Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
6.2. Secondo la tesi dell l'istituto della ricongiunzione non potrebbe operare qualora la CP_1 contribuzione da ricongiungere sia stata versata nella gestione separata e ciò in quanto detta CP_1 gestione ha un sistema di calcolo contributivo, a dispetto delle altre gestioni previdenziali basate su un sistema di calcolo retributivo o misto;
in sostanza, la disomogeneità dei criteri di calcolo renderebbe tecnicamente impossibile l'operare dell'istituto in questione, con la conseguenza che la ricorrente potrebbe avvalersi esclusivamente degli istituti del cumulo e della totalizzazione.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
6.3 La tesi proposta dall non può essere accolta in quanto in contrasto con i principi CP_1 affermati dalla corte di costituzionale con la sentenza n. 61/1999 e con le successive pronunce di legittimità e di merito.
6.4 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 5 marzo 1999 - nel dichiarare l'incostituzionalità della L 45/1990 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'assicurato, che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, in alternativa alla ricongiunzione, secondo criteri legislativamente previsti - ha delineato la ricongiunzione come uno degli strumenti predisposti dal legislatore in alternativa ad altri istituti (quale, ad esempio, la totalizzazione) per conseguire l'obiettivo dell'utilizzo integrale della contribuzione versata nel corso della propria vita lavorativa.
6.5 Sulla base dei principi affermati in detta pronuncia la corte di Cassazione, con la sentenza n.
26039/2019, ha affermato il diritto del libero professionista iscritto ad una cassa previdenziale di ricongiungere presso detta cassa i contributi versati nella gestione separata . Ciò in quanto, se CP_1
è vero – come affermato dalla corte costituzionale – che la ricongiunzione è solo una delle opzioni a disposizione dell'assicurato per utilizzare la contribuzione versata, allora deve accedersi ad un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, L 45/1990 che “rifletta l'assenza di limiti” nell'avvalersi di tale facoltà, compresi “quelli che deriverebbero dalla disomogeneità del sistema di calcolo” (Cass.
n. 26039/2019) .
6.6 D'altra parte detta interpretazione è anche quella che meglio si sposa con il tenore letterale della norma. L'art. 1, comma 2, L 45/1990, infatti, riferendosi genericamente a “forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, non oppone limitazioni di alcun genere, né fa alcun riferimento alla necessità di un'omogeneità di calcolo tra le diverse forme previdenziali;
il libero professionista ha, dunque, la facoltà di ricongiungere i periodi contributivi presso le differenti gestioni obbligatorie di previdenza cui sia stato iscritto, “senza alcuna limitazione, ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione” (C.d.A. Torino, n. 15/2023).
6.7 Nessun rilievo, poi, può essere dato all'affermazione dell' secondo cui la ricorrente non ha CP_1 dedotto quali sarebbero i vantaggi che le deriverebbero dall'applicazione della ricongiunzione in luogo della totalizzazione e del cumulo, considerato che la prima è a titolo oneroso mentre gli altri sono gratuiti. Invero, una volta affermato che gli istituti del cumulo, della totalizzazione e della ricongiunzione sono tra loro alternativi, ne discende, quale logica conseguenza, che la scelta in ordine all'utilizzo dell'uno piuttosto che dell'altro strumento è appannaggio esclusivo dell'assicurato e non può essere limitata da valutazioni di convenienza fatte dall' in luogo di CP_1 quegli.
6.8 In ragione di quanto sopra esposto deve essere affermato il diritto della ricorrente di ottenere la ricongiunzione presso la cassa dei dottori commercialisti dei contributi versati nella gestione
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
separata . Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto da parte della ricorrente, si deve CP_1 ordinare all' di comunicare alla cassa dei dottori commercialisti la contribuzione versata dalla CP_1 ricorrente nella gestione separata . CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.291, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. nonché € 43 per contributo unificato.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di alla ricongiunzione presso la cassa dei dottori Parte_1 commercialisti della contribuzione versata alla gestione separata e per l'effetto CP_1
- Ordina all' di comunicare alla cassa dei dottori commercialisti l'ammontare integrale CP_1 della contribuzione versata dalla ricorrente, inclusivi anche dei contributi versati alla gestione separata aggiornati negli importi come per legge CP_1
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.291, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, il 20 dicembre 2024
Il giudice
Magda D'Amelio
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
in persona del Giudice dott.ssa Magda D'Amelio, ha pronunciato all'udienza del 20/12/2024, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 241/2024 RGL, promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti JEANTET Parte_1 C.F._1
LUCA e VALLINO PAOLA
PARTE RICORRENTE
contro
, c.f. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. GRECO ATANASIO MAURIZIO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: ricongiunzione contribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: 1) dichiarare tenuta e, per l'effetto, condannare o, comunque, ordinare a
l' a comunicare, senza indugio, alla mmontare integrale della CP_1 Parte_2 contribuzione versata dalla Ricorrente, inclusivi anche dei contributi versati alla Gestione separata dell' aggiornati, negli importi, come per legge;
CP_1
2) accertare e riconoscere il diritto della Ricorrente, libero professionista iscritto alla Cassa dottori commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla
Gestione separata dell' fermo aggiornamento negli importi come per legge, senza limitazioni CP_1 di sorta;
e infine
1 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
il tutto con vittoria di spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.
Per parte convenuta: in via preliminare ritenere e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo anche per carenza di motivazione, e, nel merito, rigettare siccome infondato il ricorso introduttivo assolvendo l' da ogni domanda in esso contenuta. CP_1
Con vittoria di spese ed onorari di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. propone ricorso ed espone che: Parte_1
- per i periodi dal 1° aprile 2003 al 31 dicembre 2003 e dal 27 febbraio 2004 al 31 dicembre
2004 è stata iscritta presso la Gestione Separata dell' ; CP_1
- dal 1° gennaio 2005 è iscritta alla cassa dottori commercialisti;
- in data 14 novembre 2023 ha presentato alla cassa dottori commercialisti domanda di ricongiunzione in entrata per i periodi coperti da contribuzione presso la Gestione Separata
; CP_1
- la cassa dottori commercialisti ha, dunque, provveduto a richiedere all' “tutti gli CP_1 elementi necessari per la determinazione dell'onere di ricongiunzione” ai sensi dell'art. 4 L
45/1990;
- l' ha riscontrato la richiesta comunicando che, a suo avviso, la normativa vigente non CP_1 permette la ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione separata;
- in ragione della risposta dell' la cassa dottori commercialisti ha provveduto ad CP_1 archiviare la domanda della ricorrente;
- l'interpretazione offerta dall' è erronea e si pone in contrasto con i principi affermati CP_1 dalla corte costituzionale con la sentenza n. 61/1999 e con le successive pronunce della
Corte di Cassazione.
- è suo diritto ricongiungere presso la cassa dei dottori commercialisti la contribuzione versata presso la gestione separata . CP_1
2. L' resiste in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire per non CP_1 avere la ricorrente ancora presentato la domanda di pensione. Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso ritenendo che i contributi versati nella gestione separata non possano formare oggetto di ricongiunzione ai sensi della L 45/1990; secondo la tesi dell'istituto, la circostanza che la gestione separata sia stata istituita in epoca successiva rispetto all'entrata in vigore della legge in questione unitamente al fatto che la gestione separata ha criteri di funzionamento singolari ed è caratterizzata da un sistema di calcolo esclusivamente contributivo, renderebbe tecnicamente impossibile la
2 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
ricongiunzione. Osserva poi come il diritto della ricorrente di maturare i requisiti minimi per accedere al trattamento pensionistico sia comunque garantito dall'operare di altri istituti quali la totalizzazione ed il cumulo.
3. La causa è stata discussa e decisa, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 20 dicembre
2024.
4. La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
5. Anzitutto non può essere accolta l'eccezione di carenza di interesse ad agire proposta dall' CP_1 in via preliminare.
5.1 La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel riconoscere al lavoratore un diritto autonomo ad avere contezza della propria posizione contributiva in quanto tale conoscenza è funzionale a determinarsi in relazione alla decisione di ritirarsi o meno dell'attività lavorativa. Analoghe esigenze esistono con riguardo al caso di specie;
invero la ricorrente, solo a seguito della comunicazione dell' e CP_1 alla definizione degli oneri necessari per accedere alla ricongiunzione, potrà valutare se si tratta di un'opzione per lei conveniente.
6. Passando al merito della questione, si osserva quanto segue.
6.1 L'istituto della ricongiunzione, disciplinato dalla L 45/1990, è stato concepito dal legislatore per permettere al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa sia stato iscritto a diverse gestioni previdenziali, di concentrare tutta la contribuzione versata nell'ultima gestione di appartenenza, la quale poi provvederà ad erogare il trattamento pensionistico sulla base della sommatoria dei contributi versati.
L'art. 1, comma 1, della l. 45/1990 dispone che: “Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo”.
Il comma 2 del medesimo articolo recita: “Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”.
6.2. Secondo la tesi dell l'istituto della ricongiunzione non potrebbe operare qualora la CP_1 contribuzione da ricongiungere sia stata versata nella gestione separata e ciò in quanto detta CP_1 gestione ha un sistema di calcolo contributivo, a dispetto delle altre gestioni previdenziali basate su un sistema di calcolo retributivo o misto;
in sostanza, la disomogeneità dei criteri di calcolo renderebbe tecnicamente impossibile l'operare dell'istituto in questione, con la conseguenza che la ricorrente potrebbe avvalersi esclusivamente degli istituti del cumulo e della totalizzazione.
3 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
6.3 La tesi proposta dall non può essere accolta in quanto in contrasto con i principi CP_1 affermati dalla corte di costituzionale con la sentenza n. 61/1999 e con le successive pronunce di legittimità e di merito.
6.4 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 61 del 5 marzo 1999 - nel dichiarare l'incostituzionalità della L 45/1990 nella parte in cui non prevede la facoltà dell'assicurato, che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato iscritto, di avvalersi di una forma di totalizzazione dei periodi assicurativi, in alternativa alla ricongiunzione, secondo criteri legislativamente previsti - ha delineato la ricongiunzione come uno degli strumenti predisposti dal legislatore in alternativa ad altri istituti (quale, ad esempio, la totalizzazione) per conseguire l'obiettivo dell'utilizzo integrale della contribuzione versata nel corso della propria vita lavorativa.
6.5 Sulla base dei principi affermati in detta pronuncia la corte di Cassazione, con la sentenza n.
26039/2019, ha affermato il diritto del libero professionista iscritto ad una cassa previdenziale di ricongiungere presso detta cassa i contributi versati nella gestione separata . Ciò in quanto, se CP_1
è vero – come affermato dalla corte costituzionale – che la ricongiunzione è solo una delle opzioni a disposizione dell'assicurato per utilizzare la contribuzione versata, allora deve accedersi ad un'interpretazione dell'art. 1, comma 2, L 45/1990 che “rifletta l'assenza di limiti” nell'avvalersi di tale facoltà, compresi “quelli che deriverebbero dalla disomogeneità del sistema di calcolo” (Cass.
n. 26039/2019) .
6.6 D'altra parte detta interpretazione è anche quella che meglio si sposa con il tenore letterale della norma. L'art. 1, comma 2, L 45/1990, infatti, riferendosi genericamente a “forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi”, non oppone limitazioni di alcun genere, né fa alcun riferimento alla necessità di un'omogeneità di calcolo tra le diverse forme previdenziali;
il libero professionista ha, dunque, la facoltà di ricongiungere i periodi contributivi presso le differenti gestioni obbligatorie di previdenza cui sia stato iscritto, “senza alcuna limitazione, ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella di destinazione” (C.d.A. Torino, n. 15/2023).
6.7 Nessun rilievo, poi, può essere dato all'affermazione dell' secondo cui la ricorrente non ha CP_1 dedotto quali sarebbero i vantaggi che le deriverebbero dall'applicazione della ricongiunzione in luogo della totalizzazione e del cumulo, considerato che la prima è a titolo oneroso mentre gli altri sono gratuiti. Invero, una volta affermato che gli istituti del cumulo, della totalizzazione e della ricongiunzione sono tra loro alternativi, ne discende, quale logica conseguenza, che la scelta in ordine all'utilizzo dell'uno piuttosto che dell'altro strumento è appannaggio esclusivo dell'assicurato e non può essere limitata da valutazioni di convenienza fatte dall' in luogo di CP_1 quegli.
6.8 In ragione di quanto sopra esposto deve essere affermato il diritto della ricorrente di ottenere la ricongiunzione presso la cassa dei dottori commercialisti dei contributi versati nella gestione
4 Tribunale ordinario di Ivrea Sezione civile - lavoro R.G.L. 241/2024
separata . Al fine di garantire l'esercizio di tale diritto da parte della ricorrente, si deve CP_1 ordinare all' di comunicare alla cassa dei dottori commercialisti la contribuzione versata dalla CP_1 ricorrente nella gestione separata . CP_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, tabella cause di lavoro, scaglione valore indeterminabile – complessità bassa, valori minimi, omessa la fase istruttoria che non si è tenuta, in € 3.291, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. nonché € 43 per contributo unificato.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- Accerta e dichiara il diritto di alla ricongiunzione presso la cassa dei dottori Parte_1 commercialisti della contribuzione versata alla gestione separata e per l'effetto CP_1
- Ordina all' di comunicare alla cassa dei dottori commercialisti l'ammontare integrale CP_1 della contribuzione versata dalla ricorrente, inclusivi anche dei contributi versati alla gestione separata aggiornati negli importi come per legge CP_1
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.291, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre ad € 43 per contributo unificato.
Motivazione entro 60 giorni.
Ivrea, il 20 dicembre 2024
Il giudice
Magda D'Amelio
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