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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago, come da procura alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 53
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cf. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sandro Radino, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Siracusa viale Scala Greca n. 207
RESISTENTE
Oggetto: azione di regolamento dei confini
Con decreto del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., con assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito del provvedimento, e veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., , chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare l'effettiva linea di confine tra l'immobile di sua proprietà, sito in Siracusa, Via Giuseppe
Agnello n. 3, censito in catasto al foglio n. 44, particella 547, mq 6.786, e l'immobile di proprietà di
, sito anch'esso in Siracusa Via Giuseppe Agnello n. 1, censito in catasto al foglio n. CP_1
44, particella 548. Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla delimitazione dei due fondi e alla realizzazione del muro di confine.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva con apposita memoria il resistente, , il quale CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché non più proprietario del terreno confinante con il 2
fondo del ricorrente, a seguito di donazione di detto terreno ad , con atto in data Persona_1
05.10.2022, rogato dal notaio iscritto al repertorio n. 74749 e raccolta n. 22162. Persona_2
Alla prima udienza del 23.05.2024, il ricorrente, contestando le ragioni del resistente, sosteneva di essere stato indotto in errore, circa la titolarità del fondo, dall'Avv. Raudino, difensore del resistente, il quale con pec del 6.6.2023, antecedente all'introduzione del giudizio, gli avrebbe indicato l'odierno resistente, , quale proprietario del fondo. CP_1
All'udienza cartolare del 23.10.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in atti.
Con decreto del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa veniva posta in decisione e veniva decisa come da dispositivo che segue
*********
La domanda proposta nei confronti di , deve essere rigettata, per carenza di CP_1 legittimazione passiva.
Ai fini della decisione non è inutile rilevare che legittimato passivo dell'azione di regolamento dei confini è il proprietario del fondo confinante, stante la natura petitoria e reale dell'azione spiegata, nella fattispecie preordinata alla tutela del diritto di proprietà in relazione ad una situazione di incertezza dei confini tra due fondi.
Era quindi onere del ricorrente introdurre correttamente l'azione individuando il proprietario del fondo confinante, attingendo dai regimi di pubblicità previsti dalla legge.
Del tutto ininfluente deve ritenersi l'argomento addotto dalla difesa dell'attore per giustificare la rilevata erronea individuazione del soggetto nei cui confronti doveva essere azionata la pretesa in esame, inerendo a vicende fra soggetti estranei al presente giudizio.
Al rigetto della domanda consegue che le spese processuali seguono la evidente soccombenza del ricorrente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
908/2024,
- Rigetta l'azione spiegata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna al pagamento in favore di , delle spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in euro 2.552,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a, come per legge
Siracusa, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 908/2024 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Drago, come da procura alle liti in C.F._1 atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Catania via Vincenzo Giuffrida n. 53
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], cf. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Sandro Radino, come da procura alle liti in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Siracusa viale Scala Greca n. 207
RESISTENTE
Oggetto: azione di regolamento dei confini
Con decreto del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., con assegnazione del termine di giorni 30 per il deposito del provvedimento, e veniva decisa come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies e ss. c.p.c., , chiedeva di accertare Parte_1
e dichiarare l'effettiva linea di confine tra l'immobile di sua proprietà, sito in Siracusa, Via Giuseppe
Agnello n. 3, censito in catasto al foglio n. 44, particella 547, mq 6.786, e l'immobile di proprietà di
, sito anch'esso in Siracusa Via Giuseppe Agnello n. 1, censito in catasto al foglio n. CP_1
44, particella 548. Chiedeva, altresì, la condanna del resistente al pagamento nella misura del 50% delle spese necessarie alla delimitazione dei due fondi e alla realizzazione del muro di confine.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva con apposita memoria il resistente, , il quale CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione passiva, poiché non più proprietario del terreno confinante con il 2
fondo del ricorrente, a seguito di donazione di detto terreno ad , con atto in data Persona_1
05.10.2022, rogato dal notaio iscritto al repertorio n. 74749 e raccolta n. 22162. Persona_2
Alla prima udienza del 23.05.2024, il ricorrente, contestando le ragioni del resistente, sosteneva di essere stato indotto in errore, circa la titolarità del fondo, dall'Avv. Raudino, difensore del resistente, il quale con pec del 6.6.2023, antecedente all'introduzione del giudizio, gli avrebbe indicato l'odierno resistente, , quale proprietario del fondo. CP_1
All'udienza cartolare del 23.10.2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come in atti.
Con decreto del 27.10.2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti la causa veniva posta in decisione e veniva decisa come da dispositivo che segue
*********
La domanda proposta nei confronti di , deve essere rigettata, per carenza di CP_1 legittimazione passiva.
Ai fini della decisione non è inutile rilevare che legittimato passivo dell'azione di regolamento dei confini è il proprietario del fondo confinante, stante la natura petitoria e reale dell'azione spiegata, nella fattispecie preordinata alla tutela del diritto di proprietà in relazione ad una situazione di incertezza dei confini tra due fondi.
Era quindi onere del ricorrente introdurre correttamente l'azione individuando il proprietario del fondo confinante, attingendo dai regimi di pubblicità previsti dalla legge.
Del tutto ininfluente deve ritenersi l'argomento addotto dalla difesa dell'attore per giustificare la rilevata erronea individuazione del soggetto nei cui confronti doveva essere azionata la pretesa in esame, inerendo a vicende fra soggetti estranei al presente giudizio.
Al rigetto della domanda consegue che le spese processuali seguono la evidente soccombenza del ricorrente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
908/2024,
- Rigetta l'azione spiegata da nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna al pagamento in favore di , delle spese processuali Parte_1 CP_1 che liquida in euro 2.552,00 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a, come per legge
Siracusa, 10.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore 3