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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
, nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il Parte_3
24.09.2013,
, nato ad [...] – San Paolo (Brasile) il 13.05.2011, Parte_4 con l'avv. RUOPPOLO DOMENICO;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
pag. 1 di 5 - ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del al pagamento delle spese, Controparte_1 CP_2 diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione”.
Per il convenuto.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo degli attuali ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendenti diretti di Per_1
cittadino italiano, in particolare esponendo che:
[...]
è nato ad [...] in data [...] (doc. 1 ricorrenti), ed è Parte_5 emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorrenti);
▪ dal matrimonio tra e (doc. 3 ricorrenti) sono nati Persona_1 Controparte_3
in data 05.07.1948 (doc. 4 ricorrenti) e in data Persona_2 Persona_3
12.06.1951 (doc. 9 ricorrenti);
▪ dal matrimonio tra e (doc. 5 Persona_2 Parte_6 ricorrenti), è nato in data [...], odierno ricorrente (doc. 6 Parte_2 ricorrenti);
▪ dalla relazione tra quest'ultimo e sono nati gli odierni Parte_7
pag. 2 di 5 ricorrenti in data 13.05.2011, e Parte_4 Parte_8
in data 24.09.2013 (docc. 7, 8 ricorrenti);
[...]
▪ dal matrimonio tra e è nata Persona_3 Controparte_4 Parte_1
in data 27.12.1980, odierna ricorrente (doc. 11 ricorrenti).
[...]
2. La domanda è fondata.
Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 11 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Imer che
è appunto nato a [...], in data [...]. Egli è dunque nato Persona_1 allorquando il Trentino era già entrato a far parte del Regno d'Italia, il che è precisamente avvenuto il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, sì che nulla questio in ordine alla sua cittadinanza italiana, tenendosi contestualmente presente che detto Trattato ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro- ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del
1920), il che deve ritenersi sia valso per i genitori di in assenza di evidenze Persona_1 di segno contrario. Non risulta che abbia perso la cittadinanza italiana, Persona_1 dovendosi escludere che egli sia stato naturalizzato come cittadino brasiliano (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 2 ricorrente).
ha dunque trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai figli Persona_1 Per_2
e i quali, a loro volta, l'anno trasmessa ai loro rispettivi figli
[...] Persona_3 [...]
e odierni ricorrenti. ha Parte_2 Parte_1 Parte_2 infine trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi figli e Parte_4
pure odierni ricorrenti. Parte_8
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano in capo a tutti i ricorrenti, avvenuta per successive generazioni, sia in linea maschile che femminile, sempre in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione.
Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
pag. 3 di 5 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il 24.07.2023.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato CP_1
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti fanno presente che il Consolato generale d' a San Paolo versa in uno Pt_9 stato di paralisi, come risulta dal sito web del medesimo, nel quale si fa presente che, Pt_10 alla data di presentazione dell'odierno ricorso, ossia il 22.07.2024, si stava provvedendo a convocare coloro che avessero presentato la domanda nel 2012 (cfr. doc. 13 ricorrenti).
Lo stesso , qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l'Ambasciata e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della
pag. 4 di 5 legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1744 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promossa da:
nata a [...] il [...], Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
, nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il Parte_3
24.09.2013,
, nato ad [...] – San Paolo (Brasile) il 13.05.2011, Parte_4 con l'avv. RUOPPOLO DOMENICO;
RICORRENTI - ATTORI
contro
(c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 con l'AVVOCATURA DELLO STATO DI TRENTO;
RESISTENTE - CONVENUTO
trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c., sulle seguenti conclusioni delle parti.
Per gli attori.
“- accogliere la domanda dei ricorrenti, dichiarando gli stessi cittadini italiani per discendenza iure sanguinis;
pag. 1 di 5 - ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condannare il , in persona del al pagamento delle spese, Controparte_1 CP_2 diritti e onorari di causa nella misura che il Giudice riterrà congrua con l'attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari e sentenza munita di clausola di assegnazione”.
Per il convenuto.
“In via principale, rigettare il ricorso proposto ex adverso qualora non risulti provata documentalmente l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dell'avo degli attuali ricorrenti.
In subordine, in caso di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti
(qualora ne ricorrano e ne siano dagli stessi dimostrati tutti i necessari presupposti di fatto e diritto), si chiede che il Tribunale adito voglia riconoscere la sussistenza di giusti motivi per disporre in ogni caso, e nella specie, la compensazione delle spese di lite”.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti, assumendo di averne titolo, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ai sensi dell'art. 1, l. n. 91 del 1992, per essere discendenti diretti di Per_1
cittadino italiano, in particolare esponendo che:
[...]
è nato ad [...] in data [...] (doc. 1 ricorrenti), ed è Parte_5 emigrato in Brasile senza aver mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né essersi naturalizzato cittadino brasiliano, così come dimostrato dal certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorrenti);
▪ dal matrimonio tra e (doc. 3 ricorrenti) sono nati Persona_1 Controparte_3
in data 05.07.1948 (doc. 4 ricorrenti) e in data Persona_2 Persona_3
12.06.1951 (doc. 9 ricorrenti);
▪ dal matrimonio tra e (doc. 5 Persona_2 Parte_6 ricorrenti), è nato in data [...], odierno ricorrente (doc. 6 Parte_2 ricorrenti);
▪ dalla relazione tra quest'ultimo e sono nati gli odierni Parte_7
pag. 2 di 5 ricorrenti in data 13.05.2011, e Parte_4 Parte_8
in data 24.09.2013 (docc. 7, 8 ricorrenti);
[...]
▪ dal matrimonio tra e è nata Persona_3 Controparte_4 Parte_1
in data 27.12.1980, odierna ricorrente (doc. 11 ricorrenti).
[...]
2. La domanda è fondata.
Infatti, le sopra richiamate circostanze risultano dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, tradotta ed apostillata (cfr. docc. da 1 a 11 ricorso).
In particolare, risulta dal certificato rilasciato dalla Parrocchia SS. Pietro e Paolo di Imer che
è appunto nato a [...], in data [...]. Egli è dunque nato Persona_1 allorquando il Trentino era già entrato a far parte del Regno d'Italia, il che è precisamente avvenuto il 16 luglio 1920, in forza del Trattato di Saint Germain, sì che nulla questio in ordine alla sua cittadinanza italiana, tenendosi contestualmente presente che detto Trattato ha stabilito l'acquisto di diritto della cittadinanza italiana da parte di chiunque avesse avuto, a quella data, la pertinenza “in un territorio che faceva parte dei territori dell'antica Monarchia austro- ungarica” (art. 70 del citato Trattato, approvato con R.d. n. 1804 del 1919, conv. l. n. 1322 del
1920), il che deve ritenersi sia valso per i genitori di in assenza di evidenze Persona_1 di segno contrario. Non risulta che abbia perso la cittadinanza italiana, Persona_1 dovendosi escludere che egli sia stato naturalizzato come cittadino brasiliano (cfr. certificato negativo di naturalizzazione, doc. 2 ricorrente).
ha dunque trasmesso la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai figli Persona_1 Per_2
e i quali, a loro volta, l'anno trasmessa ai loro rispettivi figli
[...] Persona_3 [...]
e odierni ricorrenti. ha Parte_2 Parte_1 Parte_2 infine trasmesso lo status di cittadino italiano ai suoi figli e Parte_4
pure odierni ricorrenti. Parte_8
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano in capo a tutti i ricorrenti, avvenuta per successive generazioni, sia in linea maschile che femminile, sempre in epoca successiva all'entrata in vigore della Costituzione.
Va annotato che il presente caso è regolato dalla normativa anteriore alle modifiche introdotte dal d. l. n. 35 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025, alla l. n. 91 del 1992, avuto preciso riguardo alle limitazioni all'acquisto della cittadinanza italiana di cui al nuovo art. 3 bis di tale ultima legge e alla norma transitoria di cui alla lett. b) del medesimo art. (“In deroga agli articoli 1, 2, 3, 14
e 20 della presente legge, all'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, agli articoli
pag. 3 di 5 1, 2, 7, 10, 12 e 19 della legge 13 giugno 1912, n. 555, nonché agli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 del codice civile approvato con regio decreto 25 giugno 1865, n. 2358, è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle seguenti condizioni: […] b) lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data;
[…]”), tenendo presente che la domanda degli attori è stata presentata con ricorso depositato il 24.07.2023.
In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (C. Cost. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul
[...]
, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato CP_1
o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Tuttavia, i ricorrenti fanno presente che il Consolato generale d' a San Paolo versa in uno Pt_9 stato di paralisi, come risulta dal sito web del medesimo, nel quale si fa presente che, Pt_10 alla data di presentazione dell'odierno ricorso, ossia il 22.07.2024, si stava provvedendo a convocare coloro che avessero presentato la domanda nel 2012 (cfr. doc. 13 ricorrenti).
Lo stesso , qui costituitosi, riscontra “un contesto complesso e Controparte_1 caratterizzato da un'abnorme quantità di analoghe richieste di riconoscimento del nostro status civitatis jure sanguinis ex art. 1 L. 91 del 1992: da un recente accertamento disposto presso l'Ambasciata e i Consolati dei paesi latino americani, ed in particolare argentini e brasiliani, emerge l'esistenza di un flusso praticamente insostenibile di tali domande di naturalizzazione, non dovuto a mancanze o lentezze degli operatori in quelle sedi (peraltro caratterizzate da dotazioni organiche assai limitate) ma alla configurazione attuale della
pag. 4 di 5 legislazione italiana in materia che, di fatto, consente ai cittadini stranieri di ceppo italiano quali discendenti l'acquisizione della nostra cittadinanza, senza limite di generazioni”, ossia
“un unicum normativo nell'intero panorama europeo e mondiale” che ha prodotto un numero insostenibile di domande (es. nell'ordine di 141 mila innanzi al Consolato di San Paolo nel solo anno 2021; cfr. pp. 3 e 4 comparsa di risposta).
Ne deriva una situazione di incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis, con un lasso temporale non solo irragionevole rispetto all'interesse sotteso al diritto vantato, ma altresì talmente dilatato da equivalere, all'atto pratico, a un diniego di riconoscimento del diritto, con ciò giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
3. Sussistono gravi motivi per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenendo presente che l'elevato numero di richieste in via amministrativa, alle quali la pubblica amministrazione non può che farvi fronte nei limiti delle sue concrete possibilità e, più in generale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dà luogo a una oggettiva situazione di inesigibilità, come tale in nessuna misura imputabile all'amministrazione stessa, venendo diversamente in evidenza un fenomeno storico (indotto da numerosi mutamenti di tipo sociale ed economico, a fronte di una legislazione rimasta invariata per lungo tempo, e cioè sino al d. l. n. 36 del 2025, conv. l. n. 74 del 2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, nella sopra riportata composizione, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione:
1) dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
2) compensa le spese processuali tra le parti per intero;
manda al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Trento, 9 dicembre 2025
Il Giudice
Benedetto Sieff
pag. 5 di 5