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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/03/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
Dott. ssa Matilde Boccia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 1864/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “querela di falso” e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Monserrato n.65, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via
Ettore Corcioni n.58 presso lo studio dell'Avv. Rosa Abbate (CF
.IVA ), che la rappresenta e CodiceFiscale_2 P.IVA_1 difende giusta procura in calce e allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E quale CONCESSIONARIO DELLA Controparte_1
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE
PATRIMONIALI DEL in Controparte_2 persona del legale rapp.te p. t.Felice con sede in Grumo CP_3
Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n e P.IVA_2
Partita Iva n. , rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 giudizio dall'Avv. Biagio Graniero Esposito, del Foro di Napoli Nord,
n. 1864/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
C.F. (giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta) presso il cui studio in via Santa Barbara n.
129,80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
CONVENUTO
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD;
INTERVENTORE EX LEGE
***
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e come da comparse conclusionali in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 19/02/2021 l'attrice Pt_1
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...] sindacando la paternità delle sottoscrizioni apposte Controparte_1 in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento, notificati a mezzo posta mediante raccomandata a/r n.15253124738- 5 del
04/02/2017 e n. 15253124739-6 del 04/02/2017 (cfr all.to n.2 prod.attrice), prodomici all'ingiunzione fiscale impugnata nel giudizio innanzi alla Controparte_4
(Rgr n. 63/2020) e con la quale si opponeva all'ingiunzione fiscale n.
25/2019 emessa da nella qualità di concessionario Controparte_1 della riscossione del , relativa al recupero Controparte_2 di somme dovute a titolo di IMU/ICI per l'anno 2014.
A fondamento della dispiegata azione, sostanzialmente, l'attrice ha dedotto che le sottoscrizioni poste in calce alle relate siano apocrife, nel senso che dette firme non siano state apposte da ella sig.ra ma da diverso soggetto, ad ella non riferibile e /o Parte_1 riconducibile.
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
La causa è stata ritualmente iscritta a ruolo presso il Tribunale di
Napoli Nord con R.G. al n.1864/2021 ed assegnato alla cognizione del G.U. dr.ssa Marrazzo;
nelle more è stata assegnata al ruolo della scrivente giudicante.
Come da attestazioni telematiche in atti, è stato altresì reso edotto il PM presso la Procura del Tribunale di Napoli Nord avvisandolo dell'instaurazione del giudizio di querela di falso al fine di consentire il suo intervento ex art. 221 cpc.
In data 18.5.2021 si è costituita in giudizio la CP_1 contestando l'avversa domanda. Preliminarmente l'ente convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
a tale scopo ha ribadito la diversità di regime legislativo ed altresì ha contestato che l'azione esecutiva era stata effettuata mediante servizio postale, di guisa che delle firme apposte per ricevuta sulle notifiche, eventuali rilevi fossero addebitabili, nell'eventuale accertamento di falsità delle stesse, a Controparte_5
Nel merito, ha poi dedotto che gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario, dove a ricevere materialmente il piego è stato un soggetto ritenuto legittimato ad apprenderlo materialmente dal messo Postale, e che legittimamente ne ha sottoscritto la ricevuta di ritorno, senza necessità che in questa ne fossero indicate le generalità. Circostanza, tuttavia, secondo la prospettazione della società convenuta, del tutto ininfluente a privare di valore perfezionativo l'atto di ricevimento e conseguentemente del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione dispiegata. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda azionata.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali (cfr. verbali 7.3.2204 e 13.5.2024), all'esito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.11.2024. Alla predetta udienza, celebratasi mediante modalità cartolare, il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
rimessione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_6
Occorre, invero, sottolineare che la querela di falso vede quale legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso nella falsificazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 223 del 27.01.1967; Cass. civ., sent. n. 1193 del 14.04.1969; Cass. civ., ord.
n. 19281 del 17.07.2019, la quale ha ribadito che “passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”).
Esula, pertanto, dalla cognizione propria della querela di falso l'eventuale accertamento della responsabilità in cui sia incorso l'autore della falsificazione, con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico (cfr. Cass. civ., sent. n. 1252 del 07.04.1975; Cass. civ., sent.
n. 9147 del 22.06.2002).
Mediante l'azione di querela di falso, inoltre, si mira ad eliminare l'atto impugnato dal mondo giuridico, con effetti erga omnes, sicché nulla osta alla sua proposizione in via autonoma, anche se si sia formato fra le parti un giudicato il quale trovi il proprio fondamento sugli effetti dell'atto medesimo e sulla riconducibilità della sottoscrizione all'autore apparente dell'atto (cfr Cass. civ., sent. n.
27353 del 23.12.2014).
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di querela di falso, per come proposta, sia inammissibile.
Parte attrice ha impugnato con lo strumento della querela di falso la firma apposta in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento (prodromici) notificati a mezzo posta mediante raccomandata a/r n.15253124738- 5 del 04/02/2017 e n. 15253124739-
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
6 del 04/02/2017 (cfr all.to n.2 prod. attrice), assumendo di non averli sottoscritti e, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'apocrifia della sottoscrizione non leggibile apposta su tale avviso, in quanto non ad ella riconducibile.
Ritiene il Collegio che per contestare il predetto avviso non possa essere utilizzato lo strumento della querela di falso, dal momento che l'ente si è affidato per la notifica al fornitore del servizio universale (ente poste).
Invero, in ipotesi siffatte, di notifica effettuata ai sensi del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (cfr Cass. civ., ord. n. 12083 del 13.06.2016).
La giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata, non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della
L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (da ultimo, Cass. civ., sent. n. 8293 del 04.04.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 29642 del 14.11.2019, secondo cui in caso di notificazioni a mezzo posta “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”).
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
In caso di inoltro della raccomandata da parte dell'ente poste, quindi, rinviene applicazione il regolamento postale allegato al D.M.
1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale all'art. 20 stabilisce che per gli invii raccomandati “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”.
Il successivo art. 26, poi, prevede che: “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa regolamentare, quindi, non prevede alcuna identificazione del consegnatario, sicché il Mod. 23-I, utilizzato per il recapito delle raccomandate, non contiene alcuno spazio per questa operazione, ma solo quello per l'apposizione della firma del
“ricevente” che può anche non essere il “destinatario” della comunicazione (cfr Cass. civ., sent. n. 9111 del 06.06.2012; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 14501 del 15.07.2016). L'identificazione
è invece richiesta solo dal Mod. 23 L (la cartolina verde) prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario. La consegna del plico al domicilio del destinatario, quindi, non comporta altro adempimento per l'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(Cass. civ., sent. n. 11708 del 27.05.2011; Cass. civ., sent. n. 27479 del
30.12.2016; Cass. civ., ord. n. 946 del 17.01.2020), per cui non è ravvisabile alcun profilo di falsità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
destinatario dell'atto (cfr Cass. civ., sent. n. 1906 del 29.01.2008;
Cass. civ., sent. n. 25616 del 17.12.2010).
Non vi è, perciò, nel caso di avviso di ricevimento recapitato dall'agente postale, alcuna attestazione avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., rilasciata dell'agente postale, circa il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento sia quella del destinatario dell'atto.
Nel caso di specie, a ben vedere, la stessa parte attrice ha indicato in sede di citazione quale indirizzo di residenza “Aversa (CE) alla via
Monserrato n.65” laddove gli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa sono stati recapitati proprio alla via Monserrato n.65, non assumendo pertanto valore dirimente, nell'ottica della prospettazione della parte attrice, le propalazioni offerte dai testi escussi sia in punto di effettiva residenza ad un civico differente sia in punto di assenza della parte attrice presso l'abitazione per buona parte della giornata, avendo i testi offerto dichiarazioni del tutto generiche con riguardo al dato temporale, e pertanto trovando applicazione la normativa sopra richiamata e la presunzione legale di conoscenza (cfr. ex multis, cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 10751 del 12/10/1991 (Rv. 474186 - 01) “per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod. civ., la presunzione ("iuris tantum") di conoscenza, da parte del destinatario, di un atto unilaterale recettizio (nella specie di costituzione in mora) inviato con raccomandata ma senza avviso di ricevimento, nel caso in cui il destinatario ne contesti la ricezione, non è sufficiente che il mittente - su cui grava il relativo onere probatorio - fornisca la prova della spedizione, occorrendo anche che lo stesso dimostri, o indichi,
l'indirizzo al quale la lettera è stata spedita, atteso che la suddetta presunzione opera dal momento in cui la lettera sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e cioè nel luogo più idoneo per la ricezione, o in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa).
In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità della spiegata querela di falso.
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 7 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
A conclusioni non differente si sarebbe pervenuti laddove l'ente si fosse avvalso per la notifica di un agente delle poste private, dal momento che l'agente delle poste private che recapita l'atto non accerta con contenuto fidefaciente chi sia stato il sottoscrittore dell'avviso.
Non vi è, in altri termini, un'attestazione di un pubblico ufficiale che abbia fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. sino a querela di falso circa la provenienza della sottoscrizione. Più nel dettaglio,
“l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 2035 del 30.01.2014).
3.La particolarità della vicenda, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dalla e la natura controversa CP_1 delle questioni concernenti l'ammissibilità della querela, che hanno portato al mancato consolidamento di un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
4. Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord- II sezione civile in composizione collegiale – definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C.1864/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 8 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
Così deciso in Aversa nella Camera di consiglio della II sezione civile in data 11.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Savastano Il Giudice rel.
Dr.ssa Matilde Boccia L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione II civile, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Maria Grazia Savastano Presidente
Dott. Maurizio Spezzaferri Giudice
Dott. ssa Matilde Boccia Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N° 1864/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “querela di falso” e pendente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]
Monserrato n.65, elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via
Ettore Corcioni n.58 presso lo studio dell'Avv. Rosa Abbate (CF
.IVA ), che la rappresenta e CodiceFiscale_2 P.IVA_1 difende giusta procura in calce e allegata all'atto di citazione;
ATTRICE
E quale CONCESSIONARIO DELLA Controparte_1
RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE
PATRIMONIALI DEL in Controparte_2 persona del legale rapp.te p. t.Felice con sede in Grumo CP_3
Nevano (Na) Piazza Cirillo n. 5, codice fiscale n e P.IVA_2
Partita Iva n. , rappresentata e difesa nel presente P.IVA_3 giudizio dall'Avv. Biagio Graniero Esposito, del Foro di Napoli Nord,
n. 1864/2021 r.g.a.c. Pagina 1 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
C.F. (giusta procura in calce alla comparsa di C.F._3 costituzione e risposta) presso il cui studio in via Santa Barbara n.
129,80023 – Caivano (NA) elettivamente domicilia;
CONVENUTO
E
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NORD;
INTERVENTORE EX LEGE
***
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 25.11.2024 e come da comparse conclusionali in atti.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 19/02/2021 l'attrice Pt_1
ha convenuto dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la
[...] sindacando la paternità delle sottoscrizioni apposte Controparte_1 in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento, notificati a mezzo posta mediante raccomandata a/r n.15253124738- 5 del
04/02/2017 e n. 15253124739-6 del 04/02/2017 (cfr all.to n.2 prod.attrice), prodomici all'ingiunzione fiscale impugnata nel giudizio innanzi alla Controparte_4
(Rgr n. 63/2020) e con la quale si opponeva all'ingiunzione fiscale n.
25/2019 emessa da nella qualità di concessionario Controparte_1 della riscossione del , relativa al recupero Controparte_2 di somme dovute a titolo di IMU/ICI per l'anno 2014.
A fondamento della dispiegata azione, sostanzialmente, l'attrice ha dedotto che le sottoscrizioni poste in calce alle relate siano apocrife, nel senso che dette firme non siano state apposte da ella sig.ra ma da diverso soggetto, ad ella non riferibile e /o Parte_1 riconducibile.
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 2 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
La causa è stata ritualmente iscritta a ruolo presso il Tribunale di
Napoli Nord con R.G. al n.1864/2021 ed assegnato alla cognizione del G.U. dr.ssa Marrazzo;
nelle more è stata assegnata al ruolo della scrivente giudicante.
Come da attestazioni telematiche in atti, è stato altresì reso edotto il PM presso la Procura del Tribunale di Napoli Nord avvisandolo dell'instaurazione del giudizio di querela di falso al fine di consentire il suo intervento ex art. 221 cpc.
In data 18.5.2021 si è costituita in giudizio la CP_1 contestando l'avversa domanda. Preliminarmente l'ente convenuto ha eccepito il difetto di legittimazione passiva;
a tale scopo ha ribadito la diversità di regime legislativo ed altresì ha contestato che l'azione esecutiva era stata effettuata mediante servizio postale, di guisa che delle firme apposte per ricevuta sulle notifiche, eventuali rilevi fossero addebitabili, nell'eventuale accertamento di falsità delle stesse, a Controparte_5
Nel merito, ha poi dedotto che gli avvisi di accertamento sono stati notificati a mezzo del servizio postale mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento all'indirizzo di residenza del destinatario, dove a ricevere materialmente il piego è stato un soggetto ritenuto legittimato ad apprenderlo materialmente dal messo Postale, e che legittimamente ne ha sottoscritto la ricevuta di ritorno, senza necessità che in questa ne fossero indicate le generalità. Circostanza, tuttavia, secondo la prospettazione della società convenuta, del tutto ininfluente a privare di valore perfezionativo l'atto di ricevimento e conseguentemente del tutto irrilevante ai fini dell'ammissibilità dell'azione dispiegata. Chiedeva pertanto rigettarsi la domanda azionata.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., ammesse ed espletate le prove orali (cfr. verbali 7.3.2204 e 13.5.2024), all'esito, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
25.11.2024. Alla predetta udienza, celebratasi mediante modalità cartolare, il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 3 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
rimessione al Collegio, con concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . Controparte_6
Occorre, invero, sottolineare che la querela di falso vede quale legittimato passivo, in via esclusiva, colui il quale intenda avvalersi dell'atto falso, non già l'autore della falsificazione o, comunque, colui il quale sia concorso nella falsificazione (cfr. Cass. civ., sent. n. 223 del 27.01.1967; Cass. civ., sent. n. 1193 del 14.04.1969; Cass. civ., ord.
n. 19281 del 17.07.2019, la quale ha ribadito che “passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso ovvero chi abbia comunque concorso nella falsità, ai quali ultimi va riconosciuta, al più, la possibilità di intervenire in via adesiva nel giudizio”).
Esula, pertanto, dalla cognizione propria della querela di falso l'eventuale accertamento della responsabilità in cui sia incorso l'autore della falsificazione, con conseguente obbligo risarcitorio a suo carico (cfr. Cass. civ., sent. n. 1252 del 07.04.1975; Cass. civ., sent.
n. 9147 del 22.06.2002).
Mediante l'azione di querela di falso, inoltre, si mira ad eliminare l'atto impugnato dal mondo giuridico, con effetti erga omnes, sicché nulla osta alla sua proposizione in via autonoma, anche se si sia formato fra le parti un giudicato il quale trovi il proprio fondamento sugli effetti dell'atto medesimo e sulla riconducibilità della sottoscrizione all'autore apparente dell'atto (cfr Cass. civ., sent. n.
27353 del 23.12.2014).
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di querela di falso, per come proposta, sia inammissibile.
Parte attrice ha impugnato con lo strumento della querela di falso la firma apposta in calce alle relate di notifica degli avvisi di accertamento (prodromici) notificati a mezzo posta mediante raccomandata a/r n.15253124738- 5 del 04/02/2017 e n. 15253124739-
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 4 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
6 del 04/02/2017 (cfr all.to n.2 prod. attrice), assumendo di non averli sottoscritti e, quindi, chiedendo che fosse dichiarata l'apocrifia della sottoscrizione non leggibile apposta su tale avviso, in quanto non ad ella riconducibile.
Ritiene il Collegio che per contestare il predetto avviso non possa essere utilizzato lo strumento della querela di falso, dal momento che l'ente si è affidato per la notifica al fornitore del servizio universale (ente poste).
Invero, in ipotesi siffatte, di notifica effettuata ai sensi del d.P.R. n.
602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. (cfr Cass. civ., ord. n. 12083 del 13.06.2016).
La giurisprudenza di legittimità, con costante orientamento, ha affermato che qualora l'ente impositore si avvalga della facoltà di eseguire direttamente la notifica di atti impositivi (anche solo di preavvisi) direttamente con la spedizione di lettera postale raccomandata, non si applica la normativa di cui agli artt. 7 ed 8 della
L. 890/1982 prevista per le notificazioni a mezzo posta, bensì soltanto il regolamento postale (da ultimo, Cass. civ., sent. n. 8293 del 04.04.2018; in termini Cass. civ., sent. n. 29642 del 14.11.2019, secondo cui in caso di notificazioni a mezzo posta “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”).
n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 5 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
In caso di inoltro della raccomandata da parte dell'ente poste, quindi, rinviene applicazione il regolamento postale allegato al D.M.
1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale all'art. 20 stabilisce che per gli invii raccomandati “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28, e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”.
Il successivo art. 26, poi, prevede che: “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa regolamentare, quindi, non prevede alcuna identificazione del consegnatario, sicché il Mod. 23-I, utilizzato per il recapito delle raccomandate, non contiene alcuno spazio per questa operazione, ma solo quello per l'apposizione della firma del
“ricevente” che può anche non essere il “destinatario” della comunicazione (cfr Cass. civ., sent. n. 9111 del 06.06.2012; in senso conforme Cass. civ., sent. n. 14501 del 15.07.2016). L'identificazione
è invece richiesta solo dal Mod. 23 L (la cartolina verde) prevista per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario. La consegna del plico al domicilio del destinatario, quindi, non comporta altro adempimento per l'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza
(Cass. civ., sent. n. 11708 del 27.05.2011; Cass. civ., sent. n. 27479 del
30.12.2016; Cass. civ., ord. n. 946 del 17.01.2020), per cui non è ravvisabile alcun profilo di falsità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col n.1864/2021 r.g.a.c. Pagina 6 di 9 N. 1864/2021 R.G.A.C.
destinatario dell'atto (cfr Cass. civ., sent. n. 1906 del 29.01.2008;
Cass. civ., sent. n. 25616 del 17.12.2010).
Non vi è, perciò, nel caso di avviso di ricevimento recapitato dall'agente postale, alcuna attestazione avente fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., rilasciata dell'agente postale, circa il fatto che la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento sia quella del destinatario dell'atto.
Nel caso di specie, a ben vedere, la stessa parte attrice ha indicato in sede di citazione quale indirizzo di residenza “Aversa (CE) alla via
Monserrato n.65” laddove gli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa sono stati recapitati proprio alla via Monserrato n.65, non assumendo pertanto valore dirimente, nell'ottica della prospettazione della parte attrice, le propalazioni offerte dai testi escussi sia in punto di effettiva residenza ad un civico differente sia in punto di assenza della parte attrice presso l'abitazione per buona parte della giornata, avendo i testi offerto dichiarazioni del tutto generiche con riguardo al dato temporale, e pertanto trovando applicazione la normativa sopra richiamata e la presunzione legale di conoscenza (cfr. ex multis, cass. Civ.
Sez. 1, Sentenza n. 10751 del 12/10/1991 (Rv. 474186 - 01) “per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 cod. civ., la presunzione ("iuris tantum") di conoscenza, da parte del destinatario, di un atto unilaterale recettizio (nella specie di costituzione in mora) inviato con raccomandata ma senza avviso di ricevimento, nel caso in cui il destinatario ne contesti la ricezione, non è sufficiente che il mittente - su cui grava il relativo onere probatorio - fornisca la prova della spedizione, occorrendo anche che lo stesso dimostri, o indichi,
l'indirizzo al quale la lettera è stata spedita, atteso che la suddetta presunzione opera dal momento in cui la lettera sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e cioè nel luogo più idoneo per la ricezione, o in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora o domicilio), o di normale frequenza (luogo di esplicazione di un'attività lavorativa).
In conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità della spiegata querela di falso.
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A conclusioni non differente si sarebbe pervenuti laddove l'ente si fosse avvalso per la notifica di un agente delle poste private, dal momento che l'agente delle poste private che recapita l'atto non accerta con contenuto fidefaciente chi sia stato il sottoscrittore dell'avviso.
Non vi è, in altri termini, un'attestazione di un pubblico ufficiale che abbia fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c. sino a querela di falso circa la provenienza della sottoscrizione. Più nel dettaglio,
“l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste, a differenza dell'agente del fornitore servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Ne consegue che, pur nei casi in cui la legge consente la notificazione direttamente a mezzo del servizio postale con spedizione dell'atto in plico con raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine iniziale per proporre impugnazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 2035 del 30.01.2014).
3.La particolarità della vicenda, il rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva mossa dalla e la natura controversa CP_1 delle questioni concernenti l'ammissibilità della querela, che hanno portato al mancato consolidamento di un orientamento univoco nella giurisprudenza di legittimità, inducono il Collegio a compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
4. Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la pena pecuniaria prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord- II sezione civile in composizione collegiale – definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G.A.C.1864/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1)dichiara inammissibile la querela di falso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti costituite.
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Così deciso in Aversa nella Camera di consiglio della II sezione civile in data 11.3.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Savastano Il Giudice rel.
Dr.ssa Matilde Boccia L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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