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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/09/2025, n. 8246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8246 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24484/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), congiuntamente alla sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nella qualità di amministratore di sostegno della prima,
[...] C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Iunio Spadafora (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in Nola (Na) alla Via Bruno 50;
opponenti
CONTRO
C.F. e P.I. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci 17/b opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 18.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
La risultava intestataria del conto corrente n. 1000/8986, Controparte_3 acceso in data 14.11.2006 presso il Banco di Napoli per l'importo di euro 67.388,05, nonché debitrice nei confronti del predetto Istituto di credito per euro 60.317,30, alla data del 10.9.2013, per finanziamenti su fatture anticipate e non saldate. Rispetto alla posizione debitoria della suindicata società , , odierna opponente, con contratto di fideiussione dalla stessa Parte_1 sottoscritto assumeva la relativa obbligazione di garanzia in via solidale così come riconosciuto nel
D.I. n. 6693/2015, emesso in data 02.11.2015 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, e munito di formula esecutiva il 26.11.2025.
Stante il perdurante inadempimento degli ingiunti, la quale cessionaria Controparte_1 dell'originario creditore Banco di Napoli S.p.A. e, per essa, la mandataria con atto CP_2 di precetto del 04.06.2021 intimavano alla quale debitrice Controparte_3 principale, nonché alla odierna opponente, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di 234.770,31, sulla scorta giustappunto del suindicato provvedimento monitorio. Disattesa l'intimazione di pagamento, la intraprendeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 684/2021) nei confronti della , Pt_1 notificandole in data 25.10.2021 atto di pignoramento, avente ad oggetto l'immobile gravato da ipoteca, sito in Napoli al Corso Sirena e riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli fol.
10, p.lla 22, sub. 17 cat. A/4, vani 3,5, piano T;
sub. 18 cat. A/4, vani 3.
Orbene il 22.11.2021 la , congiuntamente a nella qualità di Pt_1 Parte_2 amministratore di sostegno della stessa, proponeva opposizione alla azionata procedura esecutiva, assumendo che non le fossero mai stati notificati il provvedimento monitorio ed il precetto ed evidenziando di averne avuto contezza solo con la notifica dell'atto di pignoramento. Eccependo, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni di essa opponente, instava per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e per l'accoglimento della domanda.
Costituitasi in giudizio, la invocava il rigetto della richiesta sospensione Controparte_1
e delle avverse domande. Dopo aver riepilogato tutta la vicenda tra le parti, dall'apertura del conto corrente intestato alla ai successivi inadempimenti della Controparte_3 debitrice principale e dei fideiussori quali la , sino all'atto di precetto ed all'instaurazione Pt_1 della procedura esecutiva immobiliare, replicava ai vari punti dell'opposizione, concludendo come in atti.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'8.10.2022, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e assegnava termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, la debitrice esecutata ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
e, per essa, la mandataria al fine di introdurre la presente fase di Controparte_1 CP_2 merito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Reiterando le doglianze già sollevate nella fase cautelare, l'istante ha lamentato l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa stante l'omessa notifica dei prodromici atti di precetto e titolo esecutivo. In particolare, la ha eccepito la nullità della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo n. 6993/2015 perché avvenuta in Nola alla Via Saviano 230 e non già alla Via
Saviano 317; nonché dell'atto di precetto in quanto avvenuta illegittimamente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti e pur a fronte della prova della conoscenza del luogo di residenza dell'intimata. Ad avviso dell'opponente, la relativa nullità le avrebbe inibito di avere conoscenza della minacciata esecuzione e di porvi rimedio, così propagandosi al successivo atto di pignoramento e inibendo qualunque sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ampliando il thema decidendum, ha, poi, sollevato censure relative al merito della pretesa creditoria, evidenziando l'improseguibilità dell'espropriazione forzata del bene per eccesso di garanzia e per nullità parziale del titolo. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di nullità del pignoramento immobiliare in parola con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 07.12.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_1
e, per essa, la mandataria Contestando singolarmente gli assunti avversi, parte CP_2 convenuta ha affermato la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto e l'avvenuta sanatoria dell'invalidità della notifica dell'atto di pignoramento in ragione della proposta opposizione. Ha pertanto invocato la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il giudice, viste le note di trattazione scritta e provvedendo sulle istanze proposte dalle parti, all'udienza del 18.09.2025 ha rimesso la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo esecutivo, sulla scorta del quale
è stata azionato il pignoramento in contestazione, è costituito dal decreto ingiuntivo n. 6993/2015 emesso dal Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, in data 02.11.2015 e munito di formula esecutiva il
26.11.2015, di talché l'opposizione, volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione, mira a scardinare tout court l'idoneità del predetto provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Sul punto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione, ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. Sez. 3,sent. n.17308 del
31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n. 15892/09; Cass. 10495/04 ). Detti principi sono stati ribaditi anche più recentemente dalla Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
15/11/2019, n. 29729, per cui: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé la inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando, invece, attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che non si verta in un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Parte opposta ha documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la precedente residenza di parte opponente risultante anche dal certificato di residenza storico di quest'ultima, come da documentazione versata in atti.
La notifica in esame non può, pertanto, sicuramente considerarsi inesistente alla luce di quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2016 e dall'orientamento giurisprudenziale successivo, per cui: “L'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01)”.
Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, dunque, ove pure si volesse ritenere irrituale la notifica del decreto ingiuntivo, non si verterebbe mai in un'ipotesi di inesistenza della notifica, essendo stata effettuata la notifica, comunque, presso un luogo che aveva un collegamento con l'opponente. Va, poi, rilevato che “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni” (Cass.
9049/2020; Cass. 19387/17). Tale accertamento deve, dunque, essere oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio e ciò deve affermarsi a maggior ragione se si tiene conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per
Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass. Civ. 25/5/2007 n.
12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205).
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, per cui appare evidente che la presente controversia non andava instaurata innanzi al Giudice dell'opposizione.
Nella fattispecie in esame non sono stati sollevati vizi sopravvenuti alla formazione del titolo, in quanto parte opponente ha contestato proprio l'iter di formazione dello stesso.
Se, dunque, la notifica del decreto ingiuntivo non è inesistente per quanto finora detto, deve ritenersi che i motivi di opposizione andavano sollevati nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o art. 650 c.p.c.
Sul punto, si rileva che parte opponente ha proposto l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Nola (RG. 381/2022), il quale si è dichiarato funzionalmente incompetente, senza alcuna concessione del termine per la riassunzione innanzi al Tribunale competente, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Orbene, alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda deve, dunque, dichiararsi inammissibile in relazione al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica del titolo esecutivo.
Quanto, invece, all'altro motivo di opposizione, con cui è stata dedotta la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica del precetto, va rilevato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in Nola alla Via Saviano 317 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., laddove la notificazione andava effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Non v'è dubbio che la censura, sollevata dalla , vada ascritta all'opposizione agli atti Pt_1 esecutivi con cui si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, dolendosi parte attrice dell'irregolarità formale dell'esecuzione per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, va osservato che i motivi suffraganti la fondatezza dell'opposizione, come si dirà oltre, depongono per la stessa irrilevanza del rispetto del termine di decadenza contemplato nella disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ove venga in rilievo, più correttamente, la categoria dell'inesistenza della notificazione e non già quella della nullità e l'impossibilità di ritenere sanato il vizio dedotto.
Ancora, va precisato che la contestazione della validità del procedimento di notifica non richiede nella specie l'esperimento della querela di falso. La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione
(cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017, ord.). Nel caso in esame, però, non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale/giudiziario abbia attestato ma se le indicazioni contenute nella relata di notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del suo perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Nella fattispecie, dal certificato di residenza storico depositato da parte attrice, emerge non solo che l'indirizzo indicato nella relata di notifica del precetto corrispondesse alla residenza effettiva della debitrice al momento della notifica medesima, rimasta invariata sin dal 2008, ma risulta altresì che attraverso di esso era possibile evincere l'ulteriore specificazione del numero civico dell'abitazione, quale il 317. Ne discende che la notificazione dell'atto di precetto de quo nei confronti della debitrice esecutata è stata irritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non sussistendone le condizioni di legge.
Sul punto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “la notificazione nelle forme di ci all'art. 143 c.p.c. è ammessa solo ove eseguita a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente
l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. È stato, altresì, chiarito che i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.” (Cass. civ., ord. n.
15626/2018).
Di recente è stato ulteriormente affermato, in senso alla medesima giurisprudenza di legittimità, il principio per cui: “ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico,
è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, il ricorso alle formalità di notificazione dettate dalla citata disposizione per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, ovvero che quest'ultimo debba comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione” (Cass. civ., ord. n.
35022/2022, nello stesso senso ance Cass. civ., ord. n. 40467 del 2021 che ha ritenuto l'invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Difatti, ove risulti conosciuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, il luogo di residenza, domicilio o abitazione del destinatario della notifica e, ancor più, ove resti accertato che il destinatario non abbia affatto mutato l'indirizzo di residenza trasferendosi in luogo ignoto, non ricorre l'ipotesi di irreperibilità assoluta ma quella di irreperibilità relativa e la notifica va eseguita, pertanto, nelle forme prescritte per la temporanea assenza del destinatario ex art. 140 c.p.c.
Nei fatti di causa, è agevole evincere, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti sia stata compiuta dal messo notificatore in presenza di una mera formula di stile inidonea a comprovare l'effettiva attività di indagine espletata;
dall'altro, che il procedimento di notifica di cui all'art. 143
c.p.c. è stato erroneamente impiegato in luogo di quello effettivamente dovuto e di cui all'art. 140
c.p.c. E al riguardo, la lamenta giustappunto l'illegittimità della notifica eseguita secondo il rito Pt_1 per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello prescritto dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa.
Invero, nel caso in esame, risulta eseguito un tentativo di notifica all'effettivo indirizzo di residenza in Via Saviano 317, Nola (Na) in data 06.05.2021, a mezzo di ufficiale giudiziario e il cui esito risulta desumibile dal timbro dal medesimo apposto, solo parzialmente leggibile, che appare deporre per l'omessa consegna all'intimata, perché non rinvenuta all'indirizzo e in quanto “il nominativo non compare sui citofoni e sulle cassette postali. Stabile privo di portiere. Negative ulteriori informazioni assunte in loco.” Dunque, la creditrice allegava certificato di residenza e, non essendo a conoscenza di altro luogo dove reperire il destinatario, richiedeva effettuarsi la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Allora è evidente che la stessa sia avvenuta in difetto dei relativi presupposti, ma ancor più sia stata effettuata in presenza di chiari indici dell'effettiva conoscenza del luogo di residenza della destinataria dell'atto e della correttezza dell'indirizzo di notifica rispetto ai quali non si comprende, dalle vaghe indicazioni contenute nella relata, alla stregua di quali ulteriori indagini e ricerche, la destinataria dovesse ritenersi assolutamente irreperibile, anziché temporaneamente assente pur a fronte delle chiare risultanze anagrafiche, senza considerare che neppure risulta provato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Nola.
Sul punto, parte convenuta ha obiettato che, anche a voler ritenere sussistente l'eccepita invalidità del procedimento notificatorio, la stessa resterebbe sanata dalla proposta opposizione in difetto di allegazione di un ulteriore concreto pregiudizio e in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione si appalesa priva di pregio, ove si consideri che, nella fattispecie sub specie juris, non può dirsi integrata alcuna attività giuridica di consegna, vertendosi in tema di notifica meramente tentata e, in definitiva, inesistente.
Al riguardo soccorre l'ordinanza n. 32804/2023 della Suprema Corte di Cassazione che in una fattispecie del tutto analoga ha osservato che: “il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”.
La stessa Corte già in precedenza (sentenze n. 14209/2014 e n. 13038/2013), aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notifica, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'arto 480 c.p.c.”.
Ancora, con sentenza n. 18112/2022, i giudici di legittimità hanno ribadito che “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui
(Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120); dunque non poteva prescindersi dall'omesso vaglio della dedotta nullità di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in questa sede, rammentando che la notifica, anche ex art. 140 c.p.c., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. "compiuta giacenza", non è valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente
(Cass., 13/02/2019, n. 4274)”.
Non da ultimo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 480 c.p.c. l'atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in particolare l'art. 139 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba essere notificato rispettando l'ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge, a pena di nullità.
In definitiva la domanda della , volta ad accertare l'omessa notifica del precetto, è fondata Pt_1 cosicché va dichiarata l'illegittimità del pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 684/2021 del Tribunale di Napoli, con conseguente illegittimità di tutti gli atti consequenziali, e la nullità della notifica del prodromico atto di precetto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attrice ed a carico della creditrice procedente e si liquidano come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento
(euro 52.001 a euro 260.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse con attribuzione all'Avv. Iunio Spadafora.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1 congiuntamente a nella qualità di amministratore di sostegno della prima, nei Parte_2 confronti di e, per essa, la mandataria così provvede: Controparte_1 CP_2
a) dichiara inammissibile la domanda laddove è stata eccepita la nullità della notifica del titolo esecutivo;
b) accoglie la domanda laddove è stata eccepita la nullità della notifica del precetto e per l'effetto,
dichiara l'illegittimità del pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 684/2021 e di tutti gli atti successivi e consequenziali per inesistenza della notifica alla debitrice esecutata e dichiara la nullità della notifica del prodromico atto di precetto;
c) condanna la e, per essa, la mandataria al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Iunio Spadafora.
Napoli, il 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24484/2022 R.G., vertente
TRA
(C.F. ), congiuntamente alla sig.ra Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ) nella qualità di amministratore di sostegno della prima,
[...] C.F._2 rappresentate e difese dall'Avv. Iunio Spadafora (C.F. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliate presso lo studio del medesimo, sito in Nola (Na) alla Via Bruno 50;
opponenti
CONTRO
C.F. e P.I. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Actis (C.F. ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Napoli al Viale Antonio Gramsci 17/b opposta
CONCLUSIONI
Conclusioni per le parti: come da atti di causa e da verbale di udienza del 18.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa.
La risultava intestataria del conto corrente n. 1000/8986, Controparte_3 acceso in data 14.11.2006 presso il Banco di Napoli per l'importo di euro 67.388,05, nonché debitrice nei confronti del predetto Istituto di credito per euro 60.317,30, alla data del 10.9.2013, per finanziamenti su fatture anticipate e non saldate. Rispetto alla posizione debitoria della suindicata società , , odierna opponente, con contratto di fideiussione dalla stessa Parte_1 sottoscritto assumeva la relativa obbligazione di garanzia in via solidale così come riconosciuto nel
D.I. n. 6693/2015, emesso in data 02.11.2015 dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, e munito di formula esecutiva il 26.11.2025.
Stante il perdurante inadempimento degli ingiunti, la quale cessionaria Controparte_1 dell'originario creditore Banco di Napoli S.p.A. e, per essa, la mandataria con atto CP_2 di precetto del 04.06.2021 intimavano alla quale debitrice Controparte_3 principale, nonché alla odierna opponente, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma complessiva di 234.770,31, sulla scorta giustappunto del suindicato provvedimento monitorio. Disattesa l'intimazione di pagamento, la intraprendeva, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, azione esecutiva immobiliare (RGE 684/2021) nei confronti della , Pt_1 notificandole in data 25.10.2021 atto di pignoramento, avente ad oggetto l'immobile gravato da ipoteca, sito in Napoli al Corso Sirena e riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Napoli fol.
10, p.lla 22, sub. 17 cat. A/4, vani 3,5, piano T;
sub. 18 cat. A/4, vani 3.
Orbene il 22.11.2021 la , congiuntamente a nella qualità di Pt_1 Parte_2 amministratore di sostegno della stessa, proponeva opposizione alla azionata procedura esecutiva, assumendo che non le fossero mai stati notificati il provvedimento monitorio ed il precetto ed evidenziando di averne avuto contezza solo con la notifica dell'atto di pignoramento. Eccependo, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo alla società creditrice, con conseguente insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata ai danni di essa opponente, instava per la sospensione dell'esecuzione forzata in parola ai sensi e per gli effetti dell'art. 624 c.p.c. e per l'accoglimento della domanda.
Costituitasi in giudizio, la invocava il rigetto della richiesta sospensione Controparte_1
e delle avverse domande. Dopo aver riepilogato tutta la vicenda tra le parti, dall'apertura del conto corrente intestato alla ai successivi inadempimenti della Controparte_3 debitrice principale e dei fideiussori quali la , sino all'atto di precetto ed all'instaurazione Pt_1 della procedura esecutiva immobiliare, replicava ai vari punti dell'opposizione, concludendo come in atti.
La fase cautelare veniva definita con provvedimento dell'8.10.2022, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione e assegnava termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Pertanto, la debitrice esecutata ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la
[...]
e, per essa, la mandataria al fine di introdurre la presente fase di Controparte_1 CP_2 merito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, con vittoria di spese di lite con attribuzione. Reiterando le doglianze già sollevate nella fase cautelare, l'istante ha lamentato l'illegittimità della procedura esecutiva intrapresa stante l'omessa notifica dei prodromici atti di precetto e titolo esecutivo. In particolare, la ha eccepito la nullità della notifica del Pt_1 decreto ingiuntivo n. 6993/2015 perché avvenuta in Nola alla Via Saviano 230 e non già alla Via
Saviano 317; nonché dell'atto di precetto in quanto avvenuta illegittimamente nelle forme di cui all'art. 143 c.p.c. in assenza dei relativi presupposti e pur a fronte della prova della conoscenza del luogo di residenza dell'intimata. Ad avviso dell'opponente, la relativa nullità le avrebbe inibito di avere conoscenza della minacciata esecuzione e di porvi rimedio, così propagandosi al successivo atto di pignoramento e inibendo qualunque sanatoria per raggiungimento dello scopo. Ampliando il thema decidendum, ha, poi, sollevato censure relative al merito della pretesa creditoria, evidenziando l'improseguibilità dell'espropriazione forzata del bene per eccesso di garanzia e per nullità parziale del titolo. Ha concluso, pertanto, per la declaratoria di nullità del pignoramento immobiliare in parola con vittoria di spese e attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa depositata in data 07.12.2022, si è costituita in giudizio la Controparte_1
e, per essa, la mandataria Contestando singolarmente gli assunti avversi, parte CP_2 convenuta ha affermato la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto e l'avvenuta sanatoria dell'invalidità della notifica dell'atto di pignoramento in ragione della proposta opposizione. Ha pertanto invocato la declaratoria di inammissibilità ed infondatezza dell'opposizione, il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il giudice, viste le note di trattazione scritta e provvedendo sulle istanze proposte dalle parti, all'udienza del 18.09.2025 ha rimesso la causa in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In via preliminare, va rilevato che nella fattispecie in esame il titolo esecutivo, sulla scorta del quale
è stata azionato il pignoramento in contestazione, è costituito dal decreto ingiuntivo n. 6993/2015 emesso dal Tribunale di Napoli, II Sez. Civile, in data 02.11.2015 e munito di formula esecutiva il
26.11.2015, di talché l'opposizione, volta a far valere l'inesistenza di un'attività di notificazione, mira a scardinare tout court l'idoneità del predetto provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva.
Sul punto, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione, ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza (Cass. Sez. 3,sent. n.17308 del
31/08/2015; Cass. 1219/14; Cass. n. 15892/09; Cass. 10495/04 ). Detti principi sono stati ribaditi anche più recentemente dalla Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord.,
15/11/2019, n. 29729, per cui: “La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo non determina in sé la inesistenza del titolo esecutivo e, pertanto, non può essere dedotta mediante opposizione a precetto o all'esecuzione intrapresa in forza dello stesso, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., restando, invece, attribuita alla competenza funzionale del giudice dell'opposizione al decreto - ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e, ricorrendone le condizioni, dell'art. 650 c.p.c. - la cognizione di ogni questione attinente all'eventuale nullità o inefficacia del provvedimento monitorio”.
Nella fattispecie in esame, deve ritenersi che non si verta in un'ipotesi di inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo. Parte opposta ha documentato di aver notificato il decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la precedente residenza di parte opponente risultante anche dal certificato di residenza storico di quest'ultima, come da documentazione versata in atti.
La notifica in esame non può, pertanto, sicuramente considerarsi inesistente alla luce di quanto statuito dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2016 e dall'orientamento giurisprudenziale successivo, per cui: “L'inesistenza della notificazione di un atto giudiziario è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640603 - 01)”.
Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, dunque, ove pure si volesse ritenere irrituale la notifica del decreto ingiuntivo, non si verterebbe mai in un'ipotesi di inesistenza della notifica, essendo stata effettuata la notifica, comunque, presso un luogo che aveva un collegamento con l'opponente. Va, poi, rilevato che “ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni” (Cass.
9049/2020; Cass. 19387/17). Tale accertamento deve, dunque, essere oggetto di valutazione da parte del giudice del monitorio e ciò deve affermarsi a maggior ragione se si tiene conto dei limiti posti dalla giurisprudenza alle questioni che possono essere proposte in sede di opposizione, in caso di titolo giudiziale. La giurisprudenza di legittimità ha stabilito che gli eventuali vizi, eccezioni e contestazioni processuali e di merito possono essere fatti valere solo con i rimedi previsti dalla legge avverso quel provvedimento (opposizione a decreto ingiuntivo, appello, ricorso per
Cassazione, etc.) e non con l'opposizione all'esecuzione, salvi i casi di assoluta inesistenza del titolo o l'ipotesi in cui i fatti su cui tali eccezioni si fondano siano sopraggiunti in una fase del processo di cognizione che non consente nuove allegazioni (ex multis, Cass. Civ. 25/5/2007 n.
12251, Cass. Civ. 6/7/2001 n. 9205).
In altri termini, secondo il consolidato orientamento sopra riportato, qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del Giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. p. c. è limitata all'accertamento della esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia, per cui appare evidente che la presente controversia non andava instaurata innanzi al Giudice dell'opposizione.
Nella fattispecie in esame non sono stati sollevati vizi sopravvenuti alla formazione del titolo, in quanto parte opponente ha contestato proprio l'iter di formazione dello stesso.
Se, dunque, la notifica del decreto ingiuntivo non è inesistente per quanto finora detto, deve ritenersi che i motivi di opposizione andavano sollevati nelle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 o art. 650 c.p.c.
Sul punto, si rileva che parte opponente ha proposto l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Nola (RG. 381/2022), il quale si è dichiarato funzionalmente incompetente, senza alcuna concessione del termine per la riassunzione innanzi al Tribunale competente, trattandosi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Orbene, alla luce di quanto sopra argomentato, la domanda deve, dunque, dichiararsi inammissibile in relazione al motivo di opposizione con cui è stata dedotta la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica del titolo esecutivo.
Quanto, invece, all'altro motivo di opposizione, con cui è stata dedotta la nullità dell'atto di pignoramento per omessa notifica del precetto, va rilevato che l'intimazione di pagamento è stata notificata in Nola alla Via Saviano 317 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., laddove la notificazione andava effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Non v'è dubbio che la censura, sollevata dalla , vada ascritta all'opposizione agli atti Pt_1 esecutivi con cui si contesta il quomodo dell'azione esecutiva, dolendosi parte attrice dell'irregolarità formale dell'esecuzione per l'omessa e/o invalida notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, va osservato che i motivi suffraganti la fondatezza dell'opposizione, come si dirà oltre, depongono per la stessa irrilevanza del rispetto del termine di decadenza contemplato nella disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. ove venga in rilievo, più correttamente, la categoria dell'inesistenza della notificazione e non già quella della nullità e l'impossibilità di ritenere sanato il vizio dedotto.
Ancora, va precisato che la contestazione della validità del procedimento di notifica non richiede nella specie l'esperimento della querela di falso. La relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione
(cfr. Cass. n. 20971/2012 e Cass. n. 19012/2017, ord.). Nel caso in esame, però, non è in contestazione ciò che l'ufficiale postale/giudiziario abbia attestato ma se le indicazioni contenute nella relata di notifica siano sufficienti a comprovare lo svolgimento di tutte le attività richieste ai fini del suo perfezionamento e, quindi, della validità del procedimento di notifica per irreperibilità assoluta.
Nella fattispecie, dal certificato di residenza storico depositato da parte attrice, emerge non solo che l'indirizzo indicato nella relata di notifica del precetto corrispondesse alla residenza effettiva della debitrice al momento della notifica medesima, rimasta invariata sin dal 2008, ma risulta altresì che attraverso di esso era possibile evincere l'ulteriore specificazione del numero civico dell'abitazione, quale il 317. Ne discende che la notificazione dell'atto di precetto de quo nei confronti della debitrice esecutata è stata irritualmente eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non sussistendone le condizioni di legge.
Sul punto, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte di Cassazione: “la notificazione nelle forme di ci all'art. 143 c.p.c. è ammessa solo ove eseguita a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti ma a tal fine è necessario che ricorra propriamente
l'impossibilità di individuare i detti luoghi, nonostante l'espletamento – a cura del soggetto che promuove la notificazione – delle indagini necessarie secondo l'ordinaria diligenza. È stato, altresì, chiarito che i presupposti legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza.” (Cass. civ., ord. n.
15626/2018).
Di recente è stato ulteriormente affermato, in senso alla medesima giurisprudenza di legittimità, il principio per cui: “ai fini della notificazione ex articolo 143 cod. proc. civ. l'ufficiale giudiziario, ove non abbia rinvenuto il destinatario nel luogo di residenza risultante dal certificato anagrafico,
è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata, dovendo ritenersi, in difetto, la nullità della notificazione. In particolare, il ricorso alle formalità di notificazione dettate dalla citata disposizione per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto, ovvero che quest'ultimo debba comunque preliminarmente e concretamente accedere nel luogo di ultima residenza nota, al fine – fra l'altro – di attingere, anche nell'ipotesi di riscontrata assenza di addetti o incaricati alla ricezione della notifica, comunque eventuali notizie utili in ordine alla residenza attuale del destinatario della notificazione” (Cass. civ., ord. n.
35022/2022, nello stesso senso ance Cass. civ., ord. n. 40467 del 2021 che ha ritenuto l'invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall'ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute).
Difatti, ove risulti conosciuto, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, il luogo di residenza, domicilio o abitazione del destinatario della notifica e, ancor più, ove resti accertato che il destinatario non abbia affatto mutato l'indirizzo di residenza trasferendosi in luogo ignoto, non ricorre l'ipotesi di irreperibilità assoluta ma quella di irreperibilità relativa e la notifica va eseguita, pertanto, nelle forme prescritte per la temporanea assenza del destinatario ex art. 140 c.p.c.
Nei fatti di causa, è agevole evincere, da un lato, che alcuna ricerca nei termini su esposti sia stata compiuta dal messo notificatore in presenza di una mera formula di stile inidonea a comprovare l'effettiva attività di indagine espletata;
dall'altro, che il procedimento di notifica di cui all'art. 143
c.p.c. è stato erroneamente impiegato in luogo di quello effettivamente dovuto e di cui all'art. 140
c.p.c. E al riguardo, la lamenta giustappunto l'illegittimità della notifica eseguita secondo il rito Pt_1 per l'irreperibilità assoluta in luogo di quello prescritto dall'art. 140 c.p.c. per l'ipotesi di irreperibilità relativa.
Invero, nel caso in esame, risulta eseguito un tentativo di notifica all'effettivo indirizzo di residenza in Via Saviano 317, Nola (Na) in data 06.05.2021, a mezzo di ufficiale giudiziario e il cui esito risulta desumibile dal timbro dal medesimo apposto, solo parzialmente leggibile, che appare deporre per l'omessa consegna all'intimata, perché non rinvenuta all'indirizzo e in quanto “il nominativo non compare sui citofoni e sulle cassette postali. Stabile privo di portiere. Negative ulteriori informazioni assunte in loco.” Dunque, la creditrice allegava certificato di residenza e, non essendo a conoscenza di altro luogo dove reperire il destinatario, richiedeva effettuarsi la notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
Allora è evidente che la stessa sia avvenuta in difetto dei relativi presupposti, ma ancor più sia stata effettuata in presenza di chiari indici dell'effettiva conoscenza del luogo di residenza della destinataria dell'atto e della correttezza dell'indirizzo di notifica rispetto ai quali non si comprende, dalle vaghe indicazioni contenute nella relata, alla stregua di quali ulteriori indagini e ricerche, la destinataria dovesse ritenersi assolutamente irreperibile, anziché temporaneamente assente pur a fronte delle chiare risultanze anagrafiche, senza considerare che neppure risulta provato l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale di Nola.
Sul punto, parte convenuta ha obiettato che, anche a voler ritenere sussistente l'eccepita invalidità del procedimento notificatorio, la stessa resterebbe sanata dalla proposta opposizione in difetto di allegazione di un ulteriore concreto pregiudizio e in ossequio al principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
L'eccezione si appalesa priva di pregio, ove si consideri che, nella fattispecie sub specie juris, non può dirsi integrata alcuna attività giuridica di consegna, vertendosi in tema di notifica meramente tentata e, in definitiva, inesistente.
Al riguardo soccorre l'ordinanza n. 32804/2023 della Suprema Corte di Cassazione che in una fattispecie del tutto analoga ha osservato che: “il vizio di notificazione dell'atto di precetto non è sanato dalla semplice proposizione dell'opposizione se, prima che l'intimato ne abbia avuto conoscenza, il creditore abbia eseguito comunque il pignoramento”.
La stessa Corte già in precedenza (sentenze n. 14209/2014 e n. 13038/2013), aveva affermato il principio di diritto secondo cui: “Il vizio di notificazione del precetto rileva se di gravità tale da determinare la inesistenza della notifica, ovvero l'impossibilità di raggiungere il suo scopo tipico, lasciando a disposizione del debitore un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni sancito dall'arto 480 c.p.c.”.
Ancora, con sentenza n. 18112/2022, i giudici di legittimità hanno ribadito che “a differenza del vizio di notificazione del pignoramento (Cass., 12/06/2020, n. 11290) la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui
(Cass., 16/10/2017, n. 24291, Cass., 15/09/2020, n. 19120); dunque non poteva prescindersi dall'omesso vaglio della dedotta nullità di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in questa sede, rammentando che la notifica, anche ex art. 140 c.p.c., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per c.d. "compiuta giacenza", non è valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente
(Cass., 13/02/2019, n. 4274)”.
Non da ultimo, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 480 c.p.c. l'atto di precetto va notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
in particolare l'art. 139 c.p.c. prevede che l'atto di precetto debba essere notificato rispettando l'ordine dei luoghi così come indicati dalla stessa legge, a pena di nullità.
In definitiva la domanda della , volta ad accertare l'omessa notifica del precetto, è fondata Pt_1 cosicché va dichiarata l'illegittimità del pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 684/2021 del Tribunale di Napoli, con conseguente illegittimità di tutti gli atti consequenziali, e la nullità della notifica del prodromico atto di precetto.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'attrice ed a carico della creditrice procedente e si liquidano come in dispositivo, in ragione dello scaglione di riferimento
(euro 52.001 a euro 260.000) e dell'effettiva attività processuale, nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse con attribuzione all'Avv. Iunio Spadafora.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta Parte_1 congiuntamente a nella qualità di amministratore di sostegno della prima, nei Parte_2 confronti di e, per essa, la mandataria così provvede: Controparte_1 CP_2
a) dichiara inammissibile la domanda laddove è stata eccepita la nullità della notifica del titolo esecutivo;
b) accoglie la domanda laddove è stata eccepita la nullità della notifica del precetto e per l'effetto,
dichiara l'illegittimità del pignoramento immobiliare iscritto al n. R.G.E. 684/2021 e di tutti gli atti successivi e consequenziali per inesistenza della notifica alla debitrice esecutata e dichiara la nullità della notifica del prodromico atto di precetto;
c) condanna la e, per essa, la mandataria al pagamento delle Controparte_1 CP_2 spese di lite in favore dell'attrice, che liquida in euro 4.217,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione all'Avv. Iunio Spadafora.
Napoli, il 23.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone