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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 05/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 515/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 515/2023, avente ad oggetto “nullità testamento olografo”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a OT (KR), C.so Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 249; rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Scavelli, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, Piazza Controparte_1 C.F._2
Ciliberto n. 27; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Staglianò, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
Leonardo Da Vinci n. 18; (C.F. ), residente a Controparte_3 C.F._4
NA (KR) in via Felice Cavallotti n. 96; (C.F. Controparte_4
), residente a [...]; C.F._5 CP_5
(C.F. ), residente a [...]
s.n.c.;
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), residente a Vedano al Lambro (MB) in Controparte_7 C.F._8 via Privato n. 10;
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
All'udienza del 20.01.2025 ii procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti e, preso atto del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio Parte_1 la madre nonché i propri germani , , , CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 ed nella loro qualità di eredi del defunto CP_6 Controparte_7 Persona_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.02.2021), onde sentire accertare la natura apocrifa della scheda testamentaria datata 23.12.2011 con cui – apparentemente – il de cuius disponeva di parte delle sue sostanze (segnatamente “il fabbricato sito a NA in via Leonardo da Vinci in catasto al foglio 12 particelle 982 sub 3 magazzino e particella sempre 982 stesso foglio subalterno di abitazione, inoltre il terreno agricolo sempre al foglio 12 particelle 24-30-143-144-505-508-516-520 e 522”) istituendovi erede il solo figlio Controparte_1
Invocando la nullità della predetta disposizione testamentaria ai sensi degli artt. 602 e
606 cod. civ., giacché non redatta di proprio pugno dal de cuius (essendo questi un soggetto pacificamente analfabeta), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
«1) Accertare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto l'atto di testamento olografo recante data
23 dicembre 2011 redatto ed a firma , pubblicato per Notaio il Persona_1 Persona_2
29.11.2016 n° Rep. 10080- n° Racc. 7275- registrato a Crotone il 30.11.2016 al n° 4730 - con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima, come per legge;
2) condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari acquisiti in Controparte_1 conseguenza del testamento olografo impugnato e nullo, da attrarre alla massa ereditaria da dividere secondo le norme della successione legittima per la quota ad essa attrice spettante come per legge;
2 3) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali del giudizio, oltre Iva, CPA e 15% per spese generali da distrarre in favore del costituito procuratore e difensore ex art. 93 C.P.C.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo il Controparte_1 quale, in qualità di unico beneficiario dell'istituzione testamentaria impugnata, ha riconosciuto la falsità di quest'ultima, contestando tuttavia la fondatezza delle residue richieste attoree.
Per le esposte ragioni ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Voglia il Tribunale, previo espletamento delle prove indicate, rigettare la domanda;
2) con vittoria di spese».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 29.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di rito, va rilevato che il presente giudizio risulta soggetto ratione temporis alla disciplina processuale introdotta con il D. Lgs. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia).
Ne consegue che, giusta l'intervenuta abrogazione della precedente previsione di cui all'art. 50 bis n. 6 c.p.c., la presente controversia va definita con sentenza emessa dal
Tribunale in composizione monocratica.
3. - Quanto al merito del giudizio, va osservato quanto segue.
3.1. - La domanda attorea merita accoglimento con riguardo alla declaratoria di falsità del testamento per cui è causa.
Risulta, infatti, incontroversa tra le parti direttamente interessate dallo stesso e, anzi, espressamente riconosciuta dal beneficiario della disposizione testamentaria impugnata
(cfr. comparsa di costituzione di «tutti gli eredi, compresa l'odierna attrice, Controparte_1 consigliati da qualche praticone dall'eccelsa cultura, decidevano di procedere ad un “escamotage” per regolarizzare la situazione, redigendo un testamento olografo fasullo, che, purtuttavia, conteneva quando deciso dal de cuius») nonché documentalmente provata dall'attrice (cfr. carta di identità del de cuius rilasciata dal comune di NA il 12.02.2007 e donazione redatta il 24.03.1989 a rogito del notaio Dott. la natura apocrifa Persona_3 della scheda testamentaria in oggetto, in quanto solo apparentemente redatta e sottoscritta da un soggetto che, tuttavia, risulta pacificamente analfabeta.
Ne consegue che, venendo in rilievo un testamento olografo privo di sottoscrizione autentica, esso, più che “nullo” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 cod. civ., deve ritenersi giuridicamente “inesistente” e, come tale, insuscettibile – per giurisprudenza unanime – di conferma ex art. 590 cod. civ., giacché la funzione della sottoscrizione non è in tal caso puramente formale, ma è quella di solenne conferma delle disposizioni scritte sulla scheda e della loro completezza, oltre che della provenienza dal testatore (cfr. Cass.
3 Civ., sez. II, 23.06.2005 n. 13487; Cass. Civ., sez. II, 15.12.2021 n. 40138: «In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare
l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento;
d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l'art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius»; Cass. Civile, sez. VI, 28.05.2020, n. 10065: «L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore»).
Ne consegue che va dunque dichiarato che il testamento datato 23.12.2011 e pubblicato con atto del Notaio di Crotone del 29.11.2016 (rep. n. 10.080 e racc. Persona_2
n. 7.275) non proviene dal de cuius e, conseguentemente, va dichiarata Persona_1 aperta la successione legittima con devoluzione per legge dei beni indicati nella scheda testamentaria agli eredi secondo le previsioni di cui agli artt. 565 e ss. c.c.
3.2. - La domanda formulata dall'attrice di restituzione alla massa ereditaria degli immobili detenuti dal coerede costituisce una conseguenza della declaratoria di apertura della successione legittima come pronunciata.
La relativa azione, oltre ad essere imprescrittibile (cfr. art. 533 comma 2 c.c.), non può essere paralizzata dall'eccezione di parte convenuta, avendo questa semplicemente asserito, ma non provato, la vendita della “quota ereditaria” da parte dell'attrice (non essendo assimilabile tale cessione della quota ereditaria all'eventuale vendita o cessione di “quote di comproprietà” di “singoli beni”).
D'altronde, risulta versato in atti solo un “progetto di divisione” redatto su incarico del de cuius quando questi era ancora in vita e con cui lo stesso disponeva in favore dei discendenti di diritti che sarebbero loro derivati in forza di una successione non ancora aperta: tale atto, quindi, sembra integrare gli estremi di un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.
3.3. - Ciò posto, va per converso dichiarata inammissibile l'autonoma e diversa domanda – per vero genericamente proposta – di divisione della comunione ereditaria
(rispetto alla quale, in realtà, appare ravvisabile una mera riserva di agire in separato giudizio, tanto da non essere stata neppure preceduta dalla mediazione).
4 Sul punto va infatti assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui chi intenda promuovere, in via principale o riconvenzionale, un giudizio di divisione deve pur sempre assicurarsi di depositare documentazione atta a dimostrare la consistenza del compendio ereditario relitto dal de cuius, allegando i beni che concorrono a comporre la massa ereditaria da dividere e provando la loro titolarità in capo al dante causa dei condividenti, senza che detto accertamento possa essere integralmente devoluto al c.t.u. (la cui nomina, nella specie, non è stata neppure richiesta), non potendo sopperire l'ausiliario del giudice agli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti (cfr. Cass.
Civ., sez. II, ord. 23.04.2018 n. 9979).
D'altronde, la prova della proprietà in capo al de cuius (che, per quanto non rigorosa alla stregua di quella necessaria ai fini dell'azione di rivendica, è pur sempre richiesta anche in sede di divisione ereditaria), oltre a non potersi ritenere incontroversa alla luce della contumacia di tutti gli altri eredi, non può essere certamente rinvenuta in una disposizione testamentaria di cui entrambe le parti costituite hanno riconosciuto la natura mendace (cfr., in proposito, Corte Appello Roma, sez. III, 07.10.2008 n. 3921: «Esattamente, il Tribunale ha ritenuto che la divisione ereditaria presupponesse, come necessario antecedente logico e giuridico, l'accertamento del diritto di comproprietà dei beni caduti in successione e che tale diritto non potesse essere accertato e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in questione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. In difetto di prova della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario (non essendo stata prodotta certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili), bene pertanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione ereditaria»).
Inoltre, non sono neppure state prodotte in giudizio tutte le donazioni immobiliari effettuate in vita dal precludendo così anche la possibilità di Persona_1 procedere ad operazioni preliminari alla divisione, quali la collazione tra coeredi.
**********
1. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento della falsità del testamento per cui è causa e della inammissibilità della domanda di divisione ereditaria, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
2. - Tenuto conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 27.10.2022), deve essere Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 515/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara che il testamento datato 23.12.2011 e pubblicato con atto del Notaio Per_2
di Crotone del 29.11.2016 (rep. n. 10.080 e racc. n. 7.275) non proviene dal de cuius
[...]
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.02.2021); Persona_1
2. dichiara conseguentemente aperta la successione legittima, con condanna di alla restituzione alla massa dei beni devolutigli in forza della predetta Controparte_1 disposizione testamentaria;
3. dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria;
4. condanna a corrispondere all'erario, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Controparte_1
Lgs. n. 28 del 2010, una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
5. compensa le spese di lite.
Così deciso a Crotone in data 03.02.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 515/2023, avente ad oggetto “nullità testamento olografo”,
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a OT (KR), C.so Parte_1 C.F._1
Garibaldi n. 249; rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Scavelli, giusta procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato a Crotone, Piazza Controparte_1 C.F._2
Ciliberto n. 27; rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Staglianò, giusta procura in atti;
CONVENUTO
NONCHÉ
(C.F. ), residente a [...] C.F._3
Leonardo Da Vinci n. 18; (C.F. ), residente a Controparte_3 C.F._4
NA (KR) in via Felice Cavallotti n. 96; (C.F. Controparte_4
), residente a [...]; C.F._5 CP_5
(C.F. ), residente a [...]
s.n.c.;
(C.F. ), residente a [...]; Controparte_6 C.F._7
(C.F. ), residente a Vedano al Lambro (MB) in Controparte_7 C.F._8 via Privato n. 10;
CONVENUTI CONTUMACI
1 Conclusioni
All'udienza del 20.01.2025 ii procuratori delle parti costituite hanno concluso come da verbale in atti e, preso atto del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha evocato in giudizio Parte_1 la madre nonché i propri germani , , , CP_2 CP_1 CP_3 CP_4 CP_5 ed nella loro qualità di eredi del defunto CP_6 Controparte_7 Persona_1
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.02.2021), onde sentire accertare la natura apocrifa della scheda testamentaria datata 23.12.2011 con cui – apparentemente – il de cuius disponeva di parte delle sue sostanze (segnatamente “il fabbricato sito a NA in via Leonardo da Vinci in catasto al foglio 12 particelle 982 sub 3 magazzino e particella sempre 982 stesso foglio subalterno di abitazione, inoltre il terreno agricolo sempre al foglio 12 particelle 24-30-143-144-505-508-516-520 e 522”) istituendovi erede il solo figlio Controparte_1
Invocando la nullità della predetta disposizione testamentaria ai sensi degli artt. 602 e
606 cod. civ., giacché non redatta di proprio pugno dal de cuius (essendo questi un soggetto pacificamente analfabeta), ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni;
«1) Accertare e dichiarare nullo e privo di ogni effetto l'atto di testamento olografo recante data
23 dicembre 2011 redatto ed a firma , pubblicato per Notaio il Persona_1 Persona_2
29.11.2016 n° Rep. 10080- n° Racc. 7275- registrato a Crotone il 30.11.2016 al n° 4730 - con conseguente dichiarazione di apertura della successione legittima, come per legge;
2) condannare il convenuto alla restituzione dei beni ereditari acquisiti in Controparte_1 conseguenza del testamento olografo impugnato e nullo, da attrarre alla massa ereditaria da dividere secondo le norme della successione legittima per la quota ad essa attrice spettante come per legge;
2 3) il tutto con vittoria di spese, compensi professionali del giudizio, oltre Iva, CPA e 15% per spese generali da distrarre in favore del costituito procuratore e difensore ex art. 93 C.P.C.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il solo il Controparte_1 quale, in qualità di unico beneficiario dell'istituzione testamentaria impugnata, ha riconosciuto la falsità di quest'ultima, contestando tuttavia la fondatezza delle residue richieste attoree.
Per le esposte ragioni ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Voglia il Tribunale, previo espletamento delle prove indicate, rigettare la domanda;
2) con vittoria di spese».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale ed assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 29.01.2025 la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in punto di rito, va rilevato che il presente giudizio risulta soggetto ratione temporis alla disciplina processuale introdotta con il D. Lgs. 149/2022 (c.d.
Riforma Cartabia).
Ne consegue che, giusta l'intervenuta abrogazione della precedente previsione di cui all'art. 50 bis n. 6 c.p.c., la presente controversia va definita con sentenza emessa dal
Tribunale in composizione monocratica.
3. - Quanto al merito del giudizio, va osservato quanto segue.
3.1. - La domanda attorea merita accoglimento con riguardo alla declaratoria di falsità del testamento per cui è causa.
Risulta, infatti, incontroversa tra le parti direttamente interessate dallo stesso e, anzi, espressamente riconosciuta dal beneficiario della disposizione testamentaria impugnata
(cfr. comparsa di costituzione di «tutti gli eredi, compresa l'odierna attrice, Controparte_1 consigliati da qualche praticone dall'eccelsa cultura, decidevano di procedere ad un “escamotage” per regolarizzare la situazione, redigendo un testamento olografo fasullo, che, purtuttavia, conteneva quando deciso dal de cuius») nonché documentalmente provata dall'attrice (cfr. carta di identità del de cuius rilasciata dal comune di NA il 12.02.2007 e donazione redatta il 24.03.1989 a rogito del notaio Dott. la natura apocrifa Persona_3 della scheda testamentaria in oggetto, in quanto solo apparentemente redatta e sottoscritta da un soggetto che, tuttavia, risulta pacificamente analfabeta.
Ne consegue che, venendo in rilievo un testamento olografo privo di sottoscrizione autentica, esso, più che “nullo” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 606 cod. civ., deve ritenersi giuridicamente “inesistente” e, come tale, insuscettibile – per giurisprudenza unanime – di conferma ex art. 590 cod. civ., giacché la funzione della sottoscrizione non è in tal caso puramente formale, ma è quella di solenne conferma delle disposizioni scritte sulla scheda e della loro completezza, oltre che della provenienza dal testatore (cfr. Cass.
3 Civ., sez. II, 23.06.2005 n. 13487; Cass. Civ., sez. II, 15.12.2021 n. 40138: «In tema di nullità del testamento olografo, la finalità del requisito della sottoscrizione, previsto dall'art. 602 c.c. distintamente dall'autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare
l'imprescindibile esigenza di avere l'assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall'olografia, ma anche dell'inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento - anche in tempi diversi - abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento;
d'altra parte, nel caso in cui sia accertata la non autenticità della sottoscrizione apposta al testamento, non può trovare applicazione l'art. 590 c.c. che, nel consentirne la conferma o l'esecuzione da parte degli eredi, presuppone l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che, pur essendo affetta da nullità, sia comunque frutto della volontà del de cuius»; Cass. Civile, sez. VI, 28.05.2020, n. 10065: «L'art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore»).
Ne consegue che va dunque dichiarato che il testamento datato 23.12.2011 e pubblicato con atto del Notaio di Crotone del 29.11.2016 (rep. n. 10.080 e racc. Persona_2
n. 7.275) non proviene dal de cuius e, conseguentemente, va dichiarata Persona_1 aperta la successione legittima con devoluzione per legge dei beni indicati nella scheda testamentaria agli eredi secondo le previsioni di cui agli artt. 565 e ss. c.c.
3.2. - La domanda formulata dall'attrice di restituzione alla massa ereditaria degli immobili detenuti dal coerede costituisce una conseguenza della declaratoria di apertura della successione legittima come pronunciata.
La relativa azione, oltre ad essere imprescrittibile (cfr. art. 533 comma 2 c.c.), non può essere paralizzata dall'eccezione di parte convenuta, avendo questa semplicemente asserito, ma non provato, la vendita della “quota ereditaria” da parte dell'attrice (non essendo assimilabile tale cessione della quota ereditaria all'eventuale vendita o cessione di “quote di comproprietà” di “singoli beni”).
D'altronde, risulta versato in atti solo un “progetto di divisione” redatto su incarico del de cuius quando questi era ancora in vita e con cui lo stesso disponeva in favore dei discendenti di diritti che sarebbero loro derivati in forza di una successione non ancora aperta: tale atto, quindi, sembra integrare gli estremi di un patto successorio vietato dall'art. 458 c.c.
3.3. - Ciò posto, va per converso dichiarata inammissibile l'autonoma e diversa domanda – per vero genericamente proposta – di divisione della comunione ereditaria
(rispetto alla quale, in realtà, appare ravvisabile una mera riserva di agire in separato giudizio, tanto da non essere stata neppure preceduta dalla mediazione).
4 Sul punto va infatti assicurata continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui chi intenda promuovere, in via principale o riconvenzionale, un giudizio di divisione deve pur sempre assicurarsi di depositare documentazione atta a dimostrare la consistenza del compendio ereditario relitto dal de cuius, allegando i beni che concorrono a comporre la massa ereditaria da dividere e provando la loro titolarità in capo al dante causa dei condividenti, senza che detto accertamento possa essere integralmente devoluto al c.t.u. (la cui nomina, nella specie, non è stata neppure richiesta), non potendo sopperire l'ausiliario del giudice agli oneri di allegazione e prova incombenti sulle parti (cfr. Cass.
Civ., sez. II, ord. 23.04.2018 n. 9979).
D'altronde, la prova della proprietà in capo al de cuius (che, per quanto non rigorosa alla stregua di quella necessaria ai fini dell'azione di rivendica, è pur sempre richiesta anche in sede di divisione ereditaria), oltre a non potersi ritenere incontroversa alla luce della contumacia di tutti gli altri eredi, non può essere certamente rinvenuta in una disposizione testamentaria di cui entrambe le parti costituite hanno riconosciuto la natura mendace (cfr., in proposito, Corte Appello Roma, sez. III, 07.10.2008 n. 3921: «Esattamente, il Tribunale ha ritenuto che la divisione ereditaria presupponesse, come necessario antecedente logico e giuridico, l'accertamento del diritto di comproprietà dei beni caduti in successione e che tale diritto non potesse essere accertato e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare, oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in questione, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. In difetto di prova della titolarità dei beni, e così dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario (non essendo stata prodotta certificazione della Conservatoria dei registri immobiliari, né copia degli atti di provenienza degli immobili), bene pertanto il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di divisione ereditaria»).
Inoltre, non sono neppure state prodotte in giudizio tutte le donazioni immobiliari effettuate in vita dal precludendo così anche la possibilità di Persona_1 procedere ad operazioni preliminari alla divisione, quali la collazione tra coeredi.
**********
1. - In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento della domanda attorea di accertamento della falsità del testamento per cui è causa e della inammissibilità della domanda di divisione ereditaria, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
2. - Tenuto conto dell'omessa partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione (cfr. verbale del 27.10.2022), deve essere Controparte_1 condannato, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
5
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 515/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara che il testamento datato 23.12.2011 e pubblicato con atto del Notaio Per_2
di Crotone del 29.11.2016 (rep. n. 10.080 e racc. n. 7.275) non proviene dal de cuius
[...]
(nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 14.02.2021); Persona_1
2. dichiara conseguentemente aperta la successione legittima, con condanna di alla restituzione alla massa dei beni devolutigli in forza della predetta Controparte_1 disposizione testamentaria;
3. dichiara inammissibile la domanda di divisione ereditaria;
4. condanna a corrispondere all'erario, ai sensi dell'art. 12 bis del D. Controparte_1
Lgs. n. 28 del 2010, una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
5. compensa le spese di lite.
Così deciso a Crotone in data 03.02.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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