Art. 12.
Le Societa' gia' esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalita' di costituzione sociale.
Le Societa', pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalita' di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto cosi' riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.
Le attivita' e passivita' di tali Societa' dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verra' applicata l'esenzione di cui all'articolo 9.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Grimaldi.
A. Magliani.
Tajani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Le Societa' gia' esistenti al momento della promulgazione della presente legge, e non riconosciute come Corpi morali, il cui statuto sia conforme alle disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 3, presenteranno unitamente alla domanda di registrazione una copia autentica di esso, restando dispensate da ogni formalita' di costituzione sociale.
Le Societa', pure esistenti al momento della promulgazione di questa legge, il cui statuto non sia conforme ai suddetti articoli, saranno anch'esse dispensate dalle formalita' di costituzione, ma dovranno riformare lo statuto stesso in assemblea generale espressamente convocata. Unitamente alla domanda di registrazione esse presenteranno una copia autentica dello statuto cosi' riformato ed una copia del processo verbale dell'assemblea nella quale furono approvate le riforme.
Le attivita' e passivita' di tali Societa' dovranno essere nel termine di mesi sei trasferite nel nome del nuovo Ente collettivo, e per gli atti a tale scopo necessari verra' applicata l'esenzione di cui all'articolo 9.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 aprile 1886.
UMBERTO.
Depretis.
Grimaldi.
A. Magliani.
Tajani.
Visto, Il Guardasigilli: Tajani.