Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 07/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SEZIONE CIVILE
Così composto dai signori magistrati: Dott. A. CARLI PRESIDENTE
Dott.ssa F. MARRAPODI GIUDICE REL.
Dott.ssa M. CERIZZA GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 906/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. D. POGGI, come da procura alle liti;
- PARTE RICORRENTE - contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. A. BODO e CP_1 C.F._2 dell'avv. E. CAVALLO, come da procura alle liti;
- PARTE RESISTENTE - con trasmissione degli atti al P.M., come da annotazione di Cancelleria;
CONCLUSIONI Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio del 17.12.2024:
“Lo scrivente difensore, letta anche la relazione dei servizi sociali, riferisce la volontà del sig. di vedere e tenere con sé i figli con le modalità già richieste in atto Pt_1 introduttivo nel primario rispetto della volontà dei figli medesimi di riprendere una relazione con la figura parte. Inoltre evidenzia come la situazione lavorativa del sig. travagliata negli anni Pt_1 come ricostruita dai documenti agli atti, abbia avuto una evoluzione negativa, essendo mutata nuovamente in peuius come da provvedimento NASPI con decorrenza dal giugno
2024 che si allega (doc.16). Ad oggi, il sig. percepisce una indennità di quasi Pt_1 euro 1.200,00 a malapena sufficiente a soddisfare il mantenimento dell'assegno ridotto nonché delle spese di affitto e di sostentamento.
Il sig. medio tempore, ha visto peggiorare la sua condizione di salute che Pt_1 potrebbe, in futuro, incidere sulla capacità lavorativa dello stesso.
Lo scrivente difensore, anche per le ragioni sopra esposte, si richiama integralmente alle conclusioni riportate nell'atto introduttivo, ritenendole provate in fatto e diritto anche alla luce dei documenti allegati”;
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da foglio del 02.06.2023:
“In via principale:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Graglia il 10 settembre 1994 da , nata a [...] il [...] CP_1
(cod. fisc.: ), C.F._2
1
) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di Biella al n. C.F._1
115, parte II, serie B, Anno 1994, alle seguenti condizioni:
- Disporsi che la figlia minore venga affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1 genitori anche se vivrà con la madre e stabilirà presso quest'ultima la residenza. Disporsi che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore la quale dovrà mantenere rapporti significativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
- Disporsi che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., la responsabilità genitoriale separatamente.
- Disporsi che il padre tenga la figlia minore con sé due week-end al mese a settimane alternate dal venerdì pomeriggio intorno alle 18,30, prelevandola dal domicilio materno, fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre.
- Disporsi, inoltre, che il padre possa trascorrere con la figlia il giorno del martedi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici (allenamento di ginnastica ritmica) della minore, riportandola alla casa materna entro le ore 21,00.
- Disporsi che il sig. possa tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi Pt_1 durante il periodo estivo, concordando tale periodo entro il mese di maggio di ogni anno.
- Disporsi che trascorra la giornata di Natale con un genitore e la giornata di Per_1 Santo Stefano con l'altro ad anni alterni e analogamente le giornate di Pasqua e Pasquetta.
- Disporsi che il sig. versi alla sig.ra la somma di Euro 600,00 Pt_1 CP_1
(seicento) mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e del Per_1 figlio maggiorenne ma non autosufficiente , da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT;
- Disporsi che le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore con espresso rinvio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Biella del 19.4.2018 circa l'individuazione delle spese straordinarie e gli eventuali relativi oneri di concertazione e documentazione.
- Mandarsi al competente ufficiale di stato civile di eseguire le necessarie annotazioni, con esonero da ogni responsabilità. Con il favore di spese e competenze in caso di contestazione”; Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 31.08.2022 il signor adiva il Tribunale di Pt_1 Biella nei confronti della signora chiedendo “1) dichiarare la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario in Graglia (BI) in data 10.09.1994 fra i Sigg.ri e , ordinando le trascrizioni di legge;
1. disporre Parte_1 CP_1 che la casa coniugale sita in Candelo (BI), via Coronato Vigliani n.4, di proprietà esclusiva del Sig. sia assegnata alla Sig.ra con quanto l'arreda;
2. Pt_1 CP_1 disporre che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che Per_1 ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con collocamento prevalente presso la madre;
Il padre terrà con sé la figlia a giorni prestabiliti tenuto conto la volontà della stessa e compatibilmente ai propri impegni di lavoro: • il padre potrà stare in compagnia della figlia due week-end al mese, a settimane alterne dal venerdì sera alle ore
20.00 (oppure sabato mattina in caso di assenza lavorativa del padre) alla domenica sera entro le ore 21.00 prelevando e riportando la minore presso il domicilio materno;
• il
2 padre potrà trascorrere un giorno infra settimanale compatibilmente con gli impegni lavorativi dello stesso e alle esigenze della figlia, o il lunedì o il venerdì; • il Sig. Pt_1 trascorrerà inoltre con le festività di Natale e Santo Stefano, di Pasqua e Per_1 Sant'Angelo a giorni alterni ed a anni alterni;
• la figlia trascorrerà con il padre Per_1 un periodo di 15 giorni consecutivi (incluse le notti) durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato con la Sig.ra entro la fine del mese di maggio di ogni CP_1 anno. Inoltre, la figlia trascorrerà 7 giorni consecutivi (incluse le notti) con il padre durante le vacanze invernali 3. disporre con decorrenza da giugno 2022 che il Sig. versi la somma di € 300,00 (trecento) a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 figli e . Disporre che il Sig. suddivida al 50% con la Sig. Per_1 Per_2 Pt_1 le spese straordinarie per entrambi i figli, come da Protocollo d'Intesa in uso CP_1 presso il Tribunale di Biella;
Con il favore delle spese in caso di indebite contestazioni e con invito rivolto alla resistente di esibire le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché ogni altra documentazione attestante la nuova situazione reddituale” (cfr. conclusioni del ricorso). Si costituiva in giudizio la signora chiedendo “dichiararsi la cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Graglia il 10 settembre 1994 (…) e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di Biella al n. 115, parte II, serie B, Anno
1994, alle seguenti condizioni: - Disporsi che la figlia minore venga affidata Per_1 congiuntamente ad entrambi i genitori anche se vivrà con la madre e stabilirà presso quest'ultima la residenza. Disporsi che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori e che le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni della minore la quale dovrà mantenere rapporti significativi anche con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale;
-
Disporsi che limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., la responsabilità genitoriale separatamente. - Disporsi che il padre tenga la figlia minore con sé due week-end al mese a settimane alternate dal venerdì pomeriggio intorno alle 18,30, prelevandola dal domicilio materno, fino alla domenica sera alle ore 21,00 quando la riaccompagnerà a casa della madre. -
Disporsi, inoltre, che il padre possa trascorrere con la figlia il giorno del martedi, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici (allenamento di ginnastica ritmica) della minore, riportandola alla casa materna entro le ore 21,00. - Disporsi che il sig. possa tenere con sé la figlia per 15 giorni consecutivi durante il periodo Pt_1 estivo, concordando tale periodo entro il mese di maggio di ogni anno. - Disporsi che trascorra la giornata di Natale con un genitore e la giornata di Santo Stefano Per_1 con l'altro ad anni alterni e analogamente le giornate di Pasqua e Pasquetta. - Disporsi che il sig. versi alla sig.ra la somma di Euro 600,00 (seicento) Pt_1 CP_1 mensili a titolo di concorso nel mantenimento della figlia minore e del figlio Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente , da rivalutarsi annualmente secondo gli Per_2 indici ISTAT - Disporsi che le spese straordinarie relative ai figli saranno ripartite al 50% a carico di ciascun genitore con espresso rinvio al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Biella del 19.4.2018 circa l'individuazione delle spese straordinarie e gli eventuali relativi oneri di concertazione e documentazione. - Mandarsi al competente ufficiale di stato civile di eseguire le necessarie annotazioni, con esonero da ogni responsabilità”, con vittoria di spese (cfr. conclusioni della comparsa). Attesa l'impossibilità di conciliazione all'udienza presidenziale del 18.01.2023, le parti comparivano dinanzi al giudice istruttore, che, concessi i termini ex art. 183, VI c. c.p.c., rigettava le istanze istruttorie e ordinava l'acquisizione della documentazione attinente al
3 giudizio incardinatosi dinanzi al Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta, coinvolgente il nucleo familiare in parola. Il giudice istruttore reiterava il tentativo di conciliazione, che, però, non riusciva, mandando, quindi, ai Servizi Sociali territorialmente competenti la presa in carico e il monitoraggio della situazione familiare al fine di consentire al Tribunale di valutare i rispettivi ambienti domestici delle parti e, in particolare, il rapporto tra la minore, e ciascun genitore, con segnalazione di Per_1 eventuali criticità e/o positività. Acquisito detto aggiornamento, le parti venivano chiamate a precisare le conclusioni, dopodiché il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio in ordine alla decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ora, con riguardo alla domanda in punto status avanzata da entrambe le parti, si ritiene che essa debba essere accolta, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74. E' provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato, come da provvedimento del 02.12.2020. La domanda, per cui è causa, è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione in data 23.09.2020 dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge resistente, che, anzi, risulta aver aderito alla richiesta. E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita, così come si evince dal tenore degli atti di causa. Per quanto concerne i provvedimenti nell'interesse della minore, , Persona_3 si rileva come la ragazza, ormai liceale, sentita dai Servizi Sociali, sia apparsa equilibrata, mentalmente già proiettata verso un percorso universitario impegnativo, nonché dedita con profitto alla ginnastica ritmica;
gli operatori evidenziavano, altresì, che la madre offriva tutte le cure necessarie all'accudimento e all'educazione della giovane, circostanza riscontrabile anche nelle dichiarazioni rese da quest'ultima, che, a titolo meramente esemplificativo, affermava di essere sempre stata sostenuta dalla genitrice nelle difficoltà incontrate in fisica mediante il pagamento di ripetizioni. La minore riferiva di avere un rapporto complesso con il padre, avendo aggiunto che egli dovrebbe maggiormente impegnarsi nell'intrecciare una relazione profonda con i figli e che ella avverte la mancanza di una figura paterna, avendo lamentato l'omessa presenza dell'odierno ricorrente durante le competizioni sportive sostenute dalla figlia. Si evidenzia, inoltre, come gli operatori sociali abbiano evidenziato che le problematiche insorte tra le odierne parti in causa attengono al solo profilo economico, per cui, anche in ragione delle dichiarazioni della minore, del difetto di concreto pregiudizio per quest'ultima e di una maggior responsabilizzazione paterna, si ritiene corrispondente al prioritario ed esclusivo interesse di l'affido condiviso di quest'ultima, con collocazione prevalente della medesima Per_1 presso la madre, a fortiori in considerazione della convergenza delle domande articolate dalle parti. Si precisa come gli atti del procedimento incardinatosi presso il Tribunale dei Minorenni a seguito delle reazioni dell'odierna resistente dinanzi alla scoperta dell'orientamento sessuale del figlio , oggi maggiorenne, non rechino alcuna Per_2 circostanza impediente le predette statuizioni, trattandosi di fatti risalenti nel tempo, attinenti al fratello di e, in ogni caso, superati, così come evincibile dal fatto che Per_1 il ragazzo risulta essere tornato da tempo ad abitare presso la madre. Circa il regime delle visite tra padre e figlia, si dispone che il predetto genitore, su iniziativa del medesimo, veda con progressione la figlia previo accordo con l'altro genitore, tenuto conto della volontà, degli impegni scolastici e para-scolastici, nonché dell'età della minore, quasi sedicenne.
Circa la casa familiare, si osserva come il signor abbia, dapprima, chiesto nel Pt_1 ricorso l'assegnazione dell'abitazione familiare in favore della madre, comprensiva
4 dell'arredamento, avendo, tuttavia, domandato nella memoria integrativa la revoca di detta assegnazione ai fini della la vendita dell'immobile e del conseguimento della relativa liquidità; tale chiesta, in difetto di espressa rinuncia, appare persistente in considerazione del sibillino tenore sul punto del foglio di precisazione delle conclusioni e del contenuto della comparsa conclusionale, ove si legge: “Per contro la sig.ra oltre a godere di CP_1 un buon reddito usufruisce della ex casa coniugale di proprietà esclusiva del Sig.
senza l'esborso di un costo di locazione che invece il sig. deve Pt_1 Pt_1 sostenere. La situazione patrimoniale del sig. è stata altresì aggravata dalla Pt_1 decisione della moglie di non voler “liberare” la casa coniugale, consentendo la vendita dell'immobile a terzi e con ripartizioni del prezzo di vendita incamerato anche in favore della moglie, nella misura già individuata dagli accordi intercorsi sul punto in corso di matrimonio” (cfr. pagg. 1 e 2 della comparsa conclusionale). Invero, la domanda di parte ricorrente avente a oggetto la revoca dell'assegnazione in favore di controparte della casa familiare non pare meritevole d'accoglimento, prevalendo sulla volontà paterna di monetizzare il valore dell'immobile in parola il contrapposto diritto della minore e del fratello, maggiorenne non economicamente autosufficiente, entrambi abitanti presso detto immobile, ad avere un “tetto sulla testa”, cioè a vivere in maniera stabile in luogo certo, sicuro e confortevole sino al momento del raggiungimento della rispettiva indipendenza economica, a prescindere dall'accertamento della titolarità del diritto di proprietà sull'immobile de quo. Si dispone, dunque, l'assegnazione della casa familiare alla madre, in quanto genitore collocatario in via prevalente della figlia minore, nonché genitore convivente con il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
Circa il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre, si evidenzia come questi abbia dedotto che, a seguito della collocazione del figlio presso di lui durante la Per_2 pendenza del sopraindicato procedimento apertosi a carico della signora presso il CP_1 Tribunale per i Minorenni, egli “per detto periodo, con notevoli problemi organizzativi, (…) si occupava a tempo pieno del figlio, seguendo il piano predisposto dai Servizi Sociali, limitando le incombenze lavorative e riducendo i consueti trasferimenti fuori provincia e pernottamenti presso altre città ove si trovavano le aziende presso cui svolgeva attività di rappresentanza. All'epoca il Sig. svolgeva attività di rappresentanza presso la Pt_1 ditta Still s.r.l. Per via del nuovo assetto familiare, il Sig. pur avendo adempiuto Pt_1 al proprio dovere genitoriale in modo responsabile, si vedeva costretto a contrarre la propria attività lavorativa con conseguenti ripercussioni negative sui risultati programmati, al punto che la ditta committente esercitava il recesso pattuito contrattualmente ed interrompeva ogni rapporto economico” (cfr. pag. 3 della comparsa). Tali circostanze, tuttavia, paiono allegate in maniera approssimativa, nonché prive di corredo probatorio, non essendo dimostrato alcun nesso causale tra l'accudimento del figlio e la perdita dell'incarico lavorativo da parte del padre. Risulta, tuttavia, non contestata in maniera precisa e puntuale ex art. 115 c.p.c. la precarietà delle condizioni lavorative del signor verificatasi a partire dal predetto momento: egli, in un primo Pt_1 momento, provava a svolgere attività di vigilante, non riuscendo, però, a sopportare fisicamente gli orari dei turni antelucani, anche in ragione dell'età, per cui lasciava l'impiego e accedeva alla NASPI, circostanze non confuta ex art. 115 c.p.c. da controparte. Si rileva, inoltre, come le produzioni attinenti allo stato di salute del ricorrente siano tardive e, pertanto, inammissibili, essendo state depositate unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, senza alcuna richiesta di rimessione in termini, con conseguente lesione del contraddittorio. Pertanto, in considerazione della parabola discendente delle entrate reddituali del ricorrente, della persistenza – in difetto di elementi probatori di segno contrario - di un nucleo minimo di capacità lavorativa in capo al medesimo e dell'età di
5 quest'ultimo, già sessantenne, si dispone che il signor versi entro il giorno 5 Pt_1 di ogni mese in favore della signora a somma pari a € 200,00 a titolo di concorso CP_1 al mantenimento ordinario di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Biella.
Infine, si dispone la compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza delle parti;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal signor e la signora in data 10.09.1994 a Parte_1 CP_1
Graglia (BI), come da atto trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del medesimo comune al n. 115, Parte II S, anno 1994, con la Sig.ra ; CP_1 MANDA all'ufficiale dello stato civile del Comune di Graglia gli adempimenti di competenza;
DISPONE l'affido condiviso di , con collocazione prevalente della Persona_3 medesima presso la madre;
DISPONE in ordine alla frequentazione tra padre e figlia che il primo, su propria iniziativa, veda con pregressione la minore previo accordo con la madre, tenuto conto della volontà, degli impegni scolastici e para-scolastici e dell'età di Per_1 DISPONE l'assegnazione della casa familiare alla signora CP_1
DISPONE che il signor versi entro il giorno 5 di ogni mese in favore della Pt_1 signora a somma pari a € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento ordinario di CP_1 ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il
Tribunale di Biella.
Con compensazione delle spese di lite tra le parti.
RIGETTA nel resto. Così deliberato nella camera di consiglio tenutasi a Biella in data 02.04.2025.
IL PRESIDENTE
DOTT. A. CARLI
IL GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA F. MARRAPODI
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