Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Umbria, sentenza 26/11/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Umbria |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE UMBRIA
nella persona del Giudice monocratico per le pensioni - Cons. PE LO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso depositato in data 2 luglio 2024, iscritto al n. 13679/M del registro di Segreteria, proposto da
[Omissis] [OMISSIS], (c.f. [OMISSIS]) nato ad [Omissis] il
[Omissis] e residente a [Omissis] ([Omissis]), via [Omissis], n. [Omissis],
rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio OL (c.f.
[...]) e IL OL (c.f. [...]),
aventi indirizzi p.e.c. avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it e avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Bari, via G. Davanzati Forges, n. 6,
CONTRO
- INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587),
avente sede legale in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Roberto Annovazzi e EL OT del foro di Perugia e ST Di TO del foro di Terni, giusta procura generale alle liti redatta dal notaio Roberto Fantini di Roma in data 22/03/2024, repertorio n. 37875 raccolta n. 7313, Sentenza n. 66/M/2025
elettivamente domiciliato in Perugia, via Canali, n. 1, presso l’ufficio dell’Avvocatura dell’Istituto,
- Ministero della difesa, Direzione generale della previdenza militare e della leva, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale dell’Esercito, n. 186, e, per esso, il Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito con sede in Roma, via Sforza, n. 17.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 23/01/2025, con l’assistenza del Segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’avv. Edoardo Gentili, delegato dai patrocinanti del ricorrente, l’avv. ST Di TO per l’Inps ed il Magg. Leonardo Cofano per il Ministero della difesa.
Uditi, altresì, nella pubblica udienza del 20/03/2025 con l’assistenza del Segretario dott. Massimo Bellaveglia, l’avv. Monica Rachini, in sostituzione e su delega dei patrocinanti del ricorrente, l’avv. ST Di TO per l’Inps ed il Magg. Leonardo Cofano per il Ministero della difesa.
Ritenuto in
FATTO
1.Con atto depositato il 2 luglio 2024 il ricorrente, già sottufficiale dell’Esercito italiano col grado di primo maresciallo, cessato dal servizio a domanda il 14/03/2016 con anzianità contributiva utile ai fini previdenziali di anni 41, mesi 6 e giorni 13, di cui anni 19, mesi 2 e giorni 12 alla data del 31/12/1995, titolare di pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata dall’Inps con il sistema retributivo fino al 31/12/2011, ha adito questa Sezione giurisdizionale della Corte dei conti lamentando che il trattamento pensionistico concesso dall’Inps in suo favore fosse inferiore a quello effettivamente spettante, a causa dell’applicazione di aliquote di rendimento sulle quote A e B di pensione più basse di quelle previste dal legislatore negli anni dal 1998 al 2011, nonché in ragione della mancata inclusione nell’ultima retribuzione percepita degli aumenti di stipendio previsti dal DPR n.
40/2018 per gli anni 2016/2018.
In particolare, il signor [Omissis] ha chiesto di accertare il diritto alla riliquidazione della pensione conferita dall’Inps con provvedimento n.
PG012016838904 per l’importo annuo lordo di € 37.729,77, per i seguenti motivi:
“a) con applicazione dell’aliquota di rendimento del 2% dall’1/1/1998 al 31/12/2004, dell’1,9% dall’1/1/2005 al 31/12/2007 e dell’1,8% solo dall’1/1/2008 al 31/12/2011, in virtù di quanto previsto dall’art.1867 del codice dell’ordinamento militare-C.O.M. in combinato disposto con l’art. 54, commi 3 e 4, del D.P.R. n.1092/1973, e dagli artt.2 e 7 del D.lgs. n.165/1997”, così correggendo il conteggio effettuato dall’Inps che ha applicato il coefficiente dell’1,8% per tutti gli anni dal 1998 al 2011;
“b) in ragione degli aumenti stipendiali disposti dal D.P.R. n.40/2018 per il triennio economico e normativo 2016/2018, alla decorrenza ed alle successive scadenze dell’1/1/2017 e dell’1/1/2018”.
Conseguentemente, si chiedeva di “condannare l’Inps a procedere alla rideterminazione della prestazione previdenziale nei termini sub a) e b), con liquidazione delle differenze di rateo maturate e maturande a tale titolo dalle decorrenze al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge.”
Precedentemente, per gli stessi motivi lo studio legale OL, agendo in nome e per conto dell’avente diritto, aveva inviato il 7 marzo 2024 una lettera di “diffida a provvedere” via posta elettronica certificata all’Inps di Perugia, al Ministero della difesa ed al Centro Nazionale Amministrativo dell’Esercito - C.N.A.E., chiedendo il ricalcolo della pensione ed il riconoscimento dei ratei di pensione maturati e non riscossi per entrambe le suddette causali nel termine di prescrizione quinquennale, restando in attesa di riscontro entro 30 giorni e preannunciando che, in difetto, avrebbe adito le vie legali.
2. Il C.N.A.E. con lettera trasmessa via p.e.c. il 15/03/2024 allo studio legale OL, all’Inps di Perugia ed alla Direzione generale della previdenza militare e della leva comunicava che gli elementi utili alla riliquidazione della pensione in base al D.P.R. n. 40/2018 erano stati già trasmessi all’Inps con apposita missiva del 14/12/2021, e che l’elaborazione della pensione dovuta era di precipua ed esclusiva competenza dell’Inps nei confronti di tutti i militari collocati nella riserva.
Da parte sua, l’Inps non forniva nessuna risposta alla diffida.
3. Nel prosieguo, parte ricorrente depositava l’atto introduttivo del giudizio e successiva nota di udienza del 15/01/2025.
Il CNAE si costituiva mediante memoria difensiva del 25/10/2024 con cui eccepiva:
- il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione militare;
- l’avvenuto invio il 14/12/2021, alla Direzione centrale tecnologia, informatica e innovazione dell’Inps di Roma, di un DVD contenente il file dei dati inerenti ai miglioramenti retributivi disposti dal DPR n.
40/2018 a favore di tutto il personale dell’Esercito collocato nella
“riserva” nell’anno 2016, compreso il signor [Omissis].
A sua volta, l’Inps presentava memoria difensiva in data 13/1/2025 con cui eccepiva:
- l’avvenuta prescrizione dei ratei di pensione risalenti al periodo precedente al marzo 2019, ossia oltre il quinquennio antecedente alla richiesta di riliquidazione;
- la carenza di legittimazione passiva dell’Inps, in quanto mero ordinatore secondario della spesa;
- l’infondatezza della prima domanda di condanna, tenuto conto della normativa vigente in materia e delle istruzioni applicative diramate dall’Inpdap con circolare n.19/2019;
- l’infondatezza anche della seconda domanda, in quanto la comunicazione del CNAE del 14/12/2021 non era mai pervenuta all’ufficio amministrativo di Perugia, che per questo motivo il 27/09/2024 aveva chiesto via pec allo stesso Centro di inviare con la procedura informatica S7 web i dati occorrenti per la riliquidazione della pensione del ricorrente, senza però ottenere riscontro.
4. All’udienza di discussione del 23/01/2025, il giudice interrogava liberamente le parti sulle rispettive posizioni e sulla possibilità di conciliazione della controversia. L’avv. ST Di TO per conto dell’Inps affermava che l’istituto era pronto e disponibile ad effettuare la riliquidazione della pensione annua lorda del signor [Omissis] in base al DPR n. 40/2018 non appena in possesso dei dati richiesti al CNAE il 27/09/2024. A tal riguardo, il Magg. Leonardo Cofano assicurava la fornitura in tempi brevi delle informazioni sugli aumenti stipendiali e sui contributi aggiornati, con le modalità richieste dall’Inps. Pertanto, il giudice con apposita ordinanza rinviava la trattazione della seconda domanda del ricorrente al 20 marzo 2025, ordinando all’Inps di comunicare l’esito delle operazioni di riliquidazione preannunciate, con apposita relazione.
Per converso, la domanda relativa alla rettifica delle aliquote di rendimento è stata decisa al termine della stessa udienza, mediante sentenza di rigetto del ricorso. In particolare, le motivazioni in fatto ed in diritto delle decisioni assunte sono riportate nella sentenzaordinanza n.18/2025 pubblicata il 7 marzo 2025.
In questa sede, in applicazione del principio di sinteticità degli atti previsto dall’art. 5 C.G.C., si fa rinvio ai contenuti esposti nel citato provvedimento:
- sub capo II, circa la infondatezza delle eccezioni in materia di legittimazione passiva dell’Inps e del CNAE;
- sub capo III, riguardo all’accoglimento della eccezione di prescrizione dei ratei di pensione maturati nel periodo antecedente al 7 marzo 2019.
6. Il 6 marzo 2025 il CNAE depositava agli atti copia della lettera con cui il 7 febbraio precedente aveva inviato all’Inps di Perugia, e per conoscenza alla Direzione centrale tecnologia, informatica ed innovazione dell’Inps ed allo studio OL:
- prospetto riepilogativo degli emolumenti pensionistici spettanti al
[Omissis] con decorrenza 1/1/2016, 1/1 e 1/10/2017 e 1/1/2018;
- prospetto dimostrativo della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 4, secondo comma, del D.lgs. n.165/1997;
- file excel contenente i dati necessari per procedere alla riliquidazione della pensione.
Il CNAE specificava che non era stato possibile emettere un nuovo modello PA04 a causa della dismissione del software S7 per obsolescenza, per cui chiedeva alla Direzione centrale tecnologia di intervenire a favore dell’Inps di Perugia per alimentare la piattaforma da utilizzare per il ricalcolo.
Gli avvocati Emilio e IL OL il 7 marzo 2025 depositavano una nota di udienza con cui, tenendo conto dei dati giuridici ed economici dei miglioramenti contrattuali comunicati dal CNAE, calcolavano i nuovi importi della “retribuzione pensionabile” (id est, della base pensionabile della quota A del trattamento di quiescenza, ex art. 53 del DPR n. 1092/1973) del 2016 pari ad € 41.220,46, del 2017 € 42.280,56 e del 2018 € 43.253,37, concludendo di attendere la corresponsione delle differenze dei ratei maturati dal 7/03/2019 sino alla data del soddisfo.
Il 10 marzo 2025 l’Inps provvedeva a depositare:
- mail della Direzione provinciale di Perugia del 05/03/2025, che informava di aver effettuato la liquidazione degli arretrati della pensione del signor [Omissis], prevedendone l’erogazione con la rata del mese di maggio 2025;
- determina n.PG012025971085 di riliquidazione della P.A.L.-pensione annua lorda di [Omissis] [Omissis], in base ai dati trasmessi dall’amministrazione militare per adeguamento contrattuale ai sensi del DPR n.40/2018; la nuova PAL è di € 37.843,84 (al posto di €
37.729,77) a decorrere dal 15/03/2016; nel quadro III-“determinazione pensione spettante su future scadenze contrattuali” è indicata la
“retribuzione contrattuale futura” decorrente dall’1/1/2017 pari ad €
41.601,37, dall’01/10/2017 € 42.534,45 e dall’01/01/2018 € 42.920,95;
- foglio di calcolo di cinque pagine riportante i conteggi analitici effettuati a monte dei dati iscritti nei quadri “servizio utile”,
“trattamento diretto” e “determinazione pensione spettante su future scadenze contrattuali”;
- tabulati degli importi in pagamento, compresi interessi e rivalutazione monetaria.
6. All’udienza del 20 marzo 2025, l’avv. Raichini per conto del ricorrente si riportava ai contenuti dell’ultima nota di udienza e chiedeva un rinvio della causa, così da poter verificare l’effettivo pagamento delle somme dovute dall’Inps.
L’avv. Di TO per l’Inps faceva rilevare che l’istituto aveva ottemperato all’ordinanza, presentando tutta la documentazione dell’avvenuta riliquidazione. Pertanto, con il rateo di maggio è stato previsto il pagamento al signor [Omissis] degli arretrati per il periodo 15 marzo 2016/31 dicembre 2024 pari ad € 4.734,32 e per i mesi gennaio/aprile 2025 pari ad € 200,89.
A specifica richiesta del giudice, l’avv. Di TO aggiungeva che i conteggi effettuati dall’ufficio Inps rispecchiavano il percorso seguito dal ricorrente, ed anzi “rispetto alla richiesta, si è pagato un poco in eccesso“.
Pertanto, considerato che la seconda domanda del ricorrente ha trovato corrispondenza nella rideterminazione della PAL nei termini richiesti e nella liquidazione delle somme dovute per arretrati maturati da marzo 2019 in poi, l’avv. Di TO concludeva chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
A tal riguardo, l’avv. Raichini chiedeva il riconoscimento della soccombenza virtuale della controparte, ed il conseguente rimborso delle spese di lite.
Il patrocinante dell’Inps evidenziava che la prima domanda di condanna era stata rigettata, per cui chiedeva la compensazione integrale delle spese per soccombenza reciproca delle parti.
Esaurita la discussione, la causa è passata in decisione, con lettura del dispositivo in udienza.
Considerato in
DIRITTO
1.La pretesa di diritto sostanziale fatta valere da [Omissis] [Omissis ]
con il secondo motivo di ricorso riguarda l’adeguamento del proprio assegno pensionistico ai miglioramenti economici previsti dagli articoli 2 e 3 del DPR n. 40/2018, che ha recepito l’accordo sindacale siglato per il rinnovo contrattuale del personale non dirigente delle Forze Armate durante il triennio normativo ed economico 2016/2018.
I nuovi stipendi, ai sensi dell’art. 2, decorrevano rispettivamente dall’01/01/2016 (con valore per punto parametrale fissato in € 174,62 annui lordi), dall’1/1 e 1/10/2017 (€ 175,71) e dall’1/1/2018 (€ 178,05).
A favore dei militari cessati dal servizio nel triennio 2016/2018, l’art.3 prevedeva che “i benefici economici risultanti dall’applicazione del decreto vengono corrisposti integralmente, alle scademze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.”
Pertanto, non vi è dubbio che al Primo Maresciallo in pensione dell’Esercito italiano [Omissis] [Omissis], cessato dal servizio il 14 marzo 2016, deve essere riconosciuto il diritto acchè la base pensionabile costituita dall’ultimo stipendio, da prendere a base ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza ai sensi dell’art. 53 del DPR n. 1092/1973, venga aggiornata per il periodo 2016/2018 mediante l’inclusione degli emolumenti stipendiali previsti dal DPR n. 40/2018, alle scadenze e negli importi integralmente spettanti ai pari grado.
Ciò stante, dalla ricostruzione dei fatti e dagli elementi probatori depositati dalle parti emerge che il riconoscimento del diritto sostanziale alla riliquidazione della pensione originaria non è stato mai posto in discussione sia dall’Inps sia dal CNAE, che hanno soltanto rappresentato le difficoltà burocratiche incontrate nella trasmissione alla Direzione provinciale Inps di Perugia dei dati degli incrementi delle retribuzioni contrattuali. Tuttavia, a seguito dell’ordinanza emessa al termine dell’udienza del 23/01/2025, tali inconvenienti sono stati superati e l’Inps ha rideterminato con decorrenza 15/03/2016 il trattamento pensionistico del ricorrente, effettuando la liquidazione degli arretrati non erogati a tempo debito, pari a complessivi € 4.935,21
(4.734,32+200,89), da pagare unitamente all’assegno previdenziale del maggio corrente anno. Le parti durante l’udienza del 20 marzo 2025 hanno riconosciuto concordemente che non vi è più contestazione sul diritto sostanziale dedotto con il secondo motivo di ricorso, per cui non vi è più necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, in quanto nel corso del giudizio sono sopravvenuti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso (in termini, Corte di cassazione, Sezioni Unite civ., sent. n. 1048/2000; id., Sez.I civ., ord. n.26299/2018; id., Sez.II civ., sent. n.21757/2021; Corte conti, Sez.II, sent. n. 97/2025; id., App.
Sicilia, n. 69/2025; id., Sez. Sicilia, n. 550/2022; id., Sez. Umbria, n.
263/2004 e n.59/2024).
Pertanto, con riferimento alla seconda domanda del ricorrente, dev’essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
II. Residua un contrasto sulla regolazione delle spese processuali, che deve essere risolto tenendo conto che:
- la prima domanda del ricorrente è stata rigettata con la sentenzaordinanza n.18/M/2025, rinviando la decisione sulle spese al definitivo;
- la seconda domanda vede la soccombenza virtuale dell’Inps, che ha sostanzialmente accolto le ragioni della controparte.
Pertanto, ai sensi dell’art. 31, terzo comma, C.G.C., essendovi soccombenza reciproca delle parti nella causa complessivamente attivata, le spese di lite si devono considerare interamente compensate.
Nulla è dovuto per le spese di giudizio, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 533/1973.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Umbria, in composizione monocratica ai sensi dell’art. 151 C.G.C., definitivamente pronunciando sulla seconda domanda del ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere, nei termini di cui in motivazione.
Spese di lite compensate. Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nell’udienza del 20 marzo 2025.
IL GIUDICE
PE LO
(f.to digitalmente)
DECRETO
Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D.lgs.
30/6/2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto art. 52, a tutela dei diritti delle parti private.
IL GIUDICE
PE LO
(f.to digitalmente)
Depositati in Segreteria il 26 novembre 2025.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RI
(f.to digitalmente)
In esecuzione del provvedimento di cui sopra, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
Dott.sa EL RI
(f.to digitalmente)