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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12101/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.10.2024 da
1) Parte_1
Nato a Milano il 05 gennaio 1974 cittadino: italiano codice fiscale: C.F._1 residente a [...] con l'avv. Mariafederica Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] cittadino: italiano/taiwanese codice fiscale: C.F._2 residente a [...] con l'avv. Mariafederica Grassi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 01.09.2007
(anno 2007 atto n. 139 reg. parte 2 serie A)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 3 con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.- La casa familiare di proprietà esclusiva di resterà assegnata allo stesso. 2.- La Parte_1 figlia maggiorenne ma non autosufficiente continuerà a vivere e risiedere presso l'abitazione del Per_1 padre in Milano, Via Stefanardo da Vimercate n. 23 e sarà libera di incontrare la madre previ accordi Part con la medesima. 3.- La signora verserà al signor a titolo di contributo di mantenimento Pt_1 della figlia l'importo di € 300,00 (trecento/00) da versarsi in via anticipata mensilmente entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di novembre 2025 e ponendo come indice di riferimento quello relativo al mese di ottobre. In caso di deflazione, l'importo concordato non subirà variazioni. 4.- I genitori sosterranno in egual misura le spese straordinarie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal
Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 che dichiarano di conoscere.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla
Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 2 di 3 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Milano in data 01.09.2007.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr.ssa Anna Cattaneo
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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