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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Novara, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Novara |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE IA, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2023 depositato il 06/06/2023 proposto da Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentata da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso contro Comune di Romagnano Sesia - Piazza Della Liberta' N. 11 28078 Romagnano Sesia NO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196/2023 IMU 2017
- sul ricorso n. 48/2024 depositato il 16/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
1 Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso contro Comune di Romagnano Sesia - Piazza Della Libertà N. 11 28078 Romagnano Sesia NO Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta ai propri scritti. Resistente: assente all'udienza sebbene avvisata, valgono le controdeduzioni depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.3.23 il Comune di Romagnano Sesia notificava all'Ricorrente_1
il “provvedimento di accertamento in rettifica liquidazione e di irrogazione delle sanzioni” n° 196 del 01/03/2023 a fini IMU l'anno 2017, con il quale intimava il pagamento di €
7.844,36 oltre sanzioni ed interessi
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarato nullo in quanto illegittimo per “decadenza e prescrizione” del diritto, ovvero nel merito non dovute le somme pretese;
in subordine, disapplicazione delle sanzioni.
A sostegno delle domande svolgeva i seguenti motivi di ricorso
- violazione degli artt.26 c. 5 D.P.R. n. 602/73 – 60 D.P.R. N. 600/1973 – 3 bis L. N. 53/1994 –
16 ter d.l. N. 179/2012 in relazione alla notifica a mezzo p.e.c. proveniente da casella non censita nei pubblici elenchi
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario
2 - difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione di atti presupposti, in particolare delle “note tecniche esplicative”
- omessa allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo dell'accertamento stesso e conseguente eventuale violazione dell'art. 134 co.4 T.U.E.L.
- inapplicabilità della proroga emergenziale dei termini ex art. 67 d.l. 68/20 e conseguente prescrizione della pretesa impositiva
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio
- nel merito, diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L. 201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.20. Il Comune di Romagnano Sesia si costituiva in giudizio per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.
Contestava tutte le questioni preliminari sollevate dall'Ricorrente_1
- la casella p.e.c. di provenienza era indicata nel sito istituzionale e comunque censita a registro
IPA
- l'atto era stato firmato da funzionario regolarmente nominato “responsabile dei tributi”, riportava una motivazione adeguata della pretesa svolta e delle sanzioni applicate, non sussisteva alcun obbligo di allegazione delle delibere, peraltro di pubblico dominio
- la scadenza del 31.12.22 per l'anno d'imposta 2017 doveva intendersi effettivamente prorogata di 85 giorni ai sensi della normativa emergenziale del 2020.
Quanto al merito, riaffermava la legittimità del proprio operato
- l'assimilazione degli alloggi sociali all'abitazione principale, disposta a fini esenzione IMU dall'art. 2 co. 4 d.l.102/13 modificato in sede di conversione a far data dal 1.1.14, non aveva modificato il regime di tassazione degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, soggetti ad aliquota ordinaria con detrazione fissa di 200 Euro
- la continuità rispetto alla precedente disciplina - art. 10 d.l. 201/11, co. 2 lett. b. esonero per gli
“alloggi sociali” e co. 10 detrazione per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IA) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica”- portava ad escludere una sovrapposizione/coincidenza fra le due categorie, la stessa definizione di alloggio sociale pareva indefinita 2 - in ogni caso, il consolidamento di due diverse discipline e le stesse stime IFEL sul gettito
IMU per gli immobili assegnati dagli IA ed il valore dell'esenzione per gli alloggi sociali, considerevolmente inferiore, portava a concludere che il legislatore avesse “voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.”
- la possibilità di “azzerare” l'aliquota d'imposta, prevista dal co. 754 dell'art. 1 l.160/19, non era comunque stata utilizzata.
A sostegno della posizione, richiamava varie sentenze, anche di Corti territoriali, e documenti di prassi emanati nel tempo dal Ministero Economia e Finanze
In seguito, il Comune di Romagnano notificava accertamento in rettifica e liquidazione per l'anno 2018, n. 209 del 27.11.23, importo intimato pari ad € 7.789 oltre sanzioni ed interessi-
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso sollevando questioni analoghe a quelle già svolte per l'accertamento 2017, alle quali replicava il Comune insistendo sulla legittimità del proprio operato.
La ricorrente depositava memorie illustrative, alle quali allegava varie sentenze di merito che avevano riconosciuto l'esenzione “alloggi sociali” per unità immobiliari site in altri Comuni ricompresi nel proprio ambito.
I due giudizi, rubricati rispettivamente al n. 133/23 e n. 48/24 di R.g.r., erano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ed infine discussi e decisi alla pubblica udienza del
25.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. (Cassazione civ. sez. trib. sent.
9.9.22 n. 26634). Sulla base di tale criterio, questa Corte ritiene che i ricorsi in esame, sostanzialmente diretti a far valere il diritto all'esenzione dall'IMU prevista per gli “alloggi sociali”, siano fondati.
4 Nel merito, la questione sollevata dalla ricorrente s'inserisce nell'ambito di un ampio contenzioso avviato dagli ex I.A.C.P. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 707 legge n. 147/13 all'art. 13 del d.l. n. 201/11, convertito dalla l. n. 214 del 2011, secondo le quali:
“L'imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il D.L. n.102/13, convertito in legge 124/13, all'art. 2, commi 4 e 5 bis aveva già stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”.
Come noto, il decreto ministeriale cui fanno riferimento entrambi i testi è stato emanato ai fini di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in ordine agli aiuti concessi dagli Stati e definisce alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'analisi della normativa aveva espresso un primo orientamento giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale non si giustificava un'esatta coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IA e gli alloggi sociali.
Gli elementi valorizzati possono essere riassunti come segue:
- nell'ambito del medesimo contesto normativo il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie, prevedendo espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IA) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati” e con ciò differenziando gli alloggi ex IA da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011).
- la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. 102/2013 indicava un significativo scostamento tra il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli
IA (circa 600.000 per un introito quantificato in 76 milioni di euro) ed il valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili) stimato in soli 17,5 milioni di euro, con ciò lasciando
5 intendere che il legislatore avesse voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
- l'assimilazione tra gli alloggi assegnati in locazione dagli ex IA e quelli definiti sociali sarebbe preclusa dal principio generale secondo il quale “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass sent. n.
20135/16, n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Tale orientamento è stato di recente superato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
23680/20.
Nel caso di specie, il diritto all'esenzione dall'IMU rivendicato da IA CA era stato disconosciuto dai Giudici di merito, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali. Pronunciandosi sul ricorso, la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata, affermando il principio di cui si è detto circa l'assenza di un vincolo di subordinazione fra dichiarazione ed agevolazione e rinviando parti e causa “alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione "ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008", secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707”.
In sostanza, la Corte ha rinnovato il proprio orientamento ammettendo che l'esenzione dall'imposta possa essere riconosciuta in relazione a quei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati, che possiedano i requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 2008.
Esclusa un'assimilazione generalizzata, l'onere della prova circa lo status delle varie unità immobiliari incombe sulla parte interessata a fruire dell'esenzione.
Di recente, la Corte ha poi precisato che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.
13 del d.l. n. 201 del 2011 è sufficiente che l'assegnatario abbia adibito l'alloggio sociale ad abitazione principale: dunque non è richiesta alcuna ulteriore prova rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.m. 22 aprile 2008, dato che in base alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica e la dimora abituale sono
6 obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario - a pena di decadenza dalla stessa assegnazione” - sez. trib., 28/02/2025, n. 5352.
Significativamente, tale criterio è stato recepito dallo stesso legislatore, art. 1 co. 741 l.160/19 in vigore dal 1.1.20.
Nella fattispecie, dai contratti di locazione prodotti risulta che tutte le unità immobiliari in contestazione hanno una consistenza da due a quattro vani oltre accessori, sicché rientrano nei limiti di consistenza indicati dal citato d.m. 22.4.08 art. 1 co.
7 - non superiore a sei vani compresi i locali accessori cucina e bagno.
Per il resto, non sono in contestazione né la qualificazione delle unità come “edilizia residenziale pubblica”, né il regime di assegnazione in locazione delle abitazioni e delle relative pertinenze, box cat. C/6, alle quali l'esonero si estende ex art. 1 co. 741 lett. b l. 160/19
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi.
Spese a carico di parte Resistente che si liquidano in euro 2.000 (duemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
IO ND AN EZ
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Di seguito nel testo Ricorrente_1
3 2 Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione istituita dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) per l'assistenza tecnica, formazione e ricerca su temi finanziari, fiscali e di sviluppo locale
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NOVARA Sezione 1, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PEZONE IA, Presidente MONDELLO FABIO, Relatore MICHELUZZI LORENZO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 133/2023 depositato il 06/06/2023 proposto da Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1 -
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentata da - CF_Rappresentante_1
Email_1ed elettivamente domiciliata presso contro Comune di Romagnano Sesia - Piazza Della Liberta' N. 11 28078 Romagnano Sesia NO
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 196/2023 IMU 2017
- sul ricorso n. 48/2024 depositato il 16/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
1 Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentata da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso contro Comune di Romagnano Sesia - Piazza Della Libertà N. 11 28078 Romagnano Sesia NO Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 209/2023 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2025 depositato il 25/11/2025 Richieste delle parti: Ricorrente: Si riporta ai propri scritti. Resistente: assente all'udienza sebbene avvisata, valgono le controdeduzioni depositate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 15.3.23 il Comune di Romagnano Sesia notificava all'Ricorrente_1
il “provvedimento di accertamento in rettifica liquidazione e di irrogazione delle sanzioni” n° 196 del 01/03/2023 a fini IMU l'anno 2017, con il quale intimava il pagamento di €
7.844,36 oltre sanzioni ed interessi
Con ricorso tempestivamente proposto Ricorrente_1 impugnava l'atto chiedendo che fosse dichiarato nullo in quanto illegittimo per “decadenza e prescrizione” del diritto, ovvero nel merito non dovute le somme pretese;
in subordine, disapplicazione delle sanzioni.
A sostegno delle domande svolgeva i seguenti motivi di ricorso
- violazione degli artt.26 c. 5 D.P.R. n. 602/73 – 60 D.P.R. N. 600/1973 – 3 bis L. N. 53/1994 –
16 ter d.l. N. 179/2012 in relazione alla notifica a mezzo p.e.c. proveniente da casella non censita nei pubblici elenchi
- invalidità degli atti in conseguenza dell'inesistenza del necessario potere impositivo in capo al funzionario firmatario
2 - difetto di motivazione in conseguenza della mancata allegazione di atti presupposti, in particolare delle “note tecniche esplicative”
- omessa allegazione delle delibere richiamate a sostegno della pretesa impositiva ovvero della loro trascrizione nel corpo dell'accertamento stesso e conseguente eventuale violazione dell'art. 134 co.4 T.U.E.L.
- inapplicabilità della proroga emergenziale dei termini ex art. 67 d.l. 68/20 e conseguente prescrizione della pretesa impositiva
- violazione dell'art. 7 D.lgs. 472/97 per omessa indicazione dei criteri di quantificazione della sanzione irrogata e conseguente nullità del procedimento sanzionatorio
- nel merito, diritto a fruire dell'esenzione ex art. 13 co. 2 lett. b del D.L. 201/11 nel testo modificato dalla L. 147/13 in relazione agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e relative pertinenze, come tali individuati dal D.M. 22.4.20. Il Comune di Romagnano Sesia si costituiva in giudizio per resistere alle domande della ricorrente e chiederne il rigetto.
Contestava tutte le questioni preliminari sollevate dall'Ricorrente_1
- la casella p.e.c. di provenienza era indicata nel sito istituzionale e comunque censita a registro
IPA
- l'atto era stato firmato da funzionario regolarmente nominato “responsabile dei tributi”, riportava una motivazione adeguata della pretesa svolta e delle sanzioni applicate, non sussisteva alcun obbligo di allegazione delle delibere, peraltro di pubblico dominio
- la scadenza del 31.12.22 per l'anno d'imposta 2017 doveva intendersi effettivamente prorogata di 85 giorni ai sensi della normativa emergenziale del 2020.
Quanto al merito, riaffermava la legittimità del proprio operato
- l'assimilazione degli alloggi sociali all'abitazione principale, disposta a fini esenzione IMU dall'art. 2 co. 4 d.l.102/13 modificato in sede di conversione a far data dal 1.1.14, non aveva modificato il regime di tassazione degli alloggi assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, soggetti ad aliquota ordinaria con detrazione fissa di 200 Euro
- la continuità rispetto alla precedente disciplina - art. 10 d.l. 201/11, co. 2 lett. b. esonero per gli
“alloggi sociali” e co. 10 detrazione per gli “alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IA) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica”- portava ad escludere una sovrapposizione/coincidenza fra le due categorie, la stessa definizione di alloggio sociale pareva indefinita 2 - in ogni caso, il consolidamento di due diverse discipline e le stesse stime IFEL sul gettito
IMU per gli immobili assegnati dagli IA ed il valore dell'esenzione per gli alloggi sociali, considerevolmente inferiore, portava a concludere che il legislatore avesse “voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.”
- la possibilità di “azzerare” l'aliquota d'imposta, prevista dal co. 754 dell'art. 1 l.160/19, non era comunque stata utilizzata.
A sostegno della posizione, richiamava varie sentenze, anche di Corti territoriali, e documenti di prassi emanati nel tempo dal Ministero Economia e Finanze
In seguito, il Comune di Romagnano notificava accertamento in rettifica e liquidazione per l'anno 2018, n. 209 del 27.11.23, importo intimato pari ad € 7.789 oltre sanzioni ed interessi-
Ricorrente_1 proponeva tempestivo ricorso sollevando questioni analoghe a quelle già svolte per l'accertamento 2017, alle quali replicava il Comune insistendo sulla legittimità del proprio operato.
La ricorrente depositava memorie illustrative, alle quali allegava varie sentenze di merito che avevano riconosciuto l'esenzione “alloggi sociali” per unità immobiliari site in altri Comuni ricompresi nel proprio ambito.
I due giudizi, rubricati rispettivamente al n. 133/23 e n. 48/24 di R.g.r., erano riuniti per connessione soggettiva ed oggettiva ed infine discussi e decisi alla pubblica udienza del
25.11.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, “In applicazione del principio processuale della ragione più liquida deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico-sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. (Cassazione civ. sez. trib. sent.
9.9.22 n. 26634). Sulla base di tale criterio, questa Corte ritiene che i ricorsi in esame, sostanzialmente diretti a far valere il diritto all'esenzione dall'IMU prevista per gli “alloggi sociali”, siano fondati.
4 Nel merito, la questione sollevata dalla ricorrente s'inserisce nell'ambito di un ampio contenzioso avviato dagli ex I.A.C.P. a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 co. 707 legge n. 147/13 all'art. 13 del d.l. n. 201/11, convertito dalla l. n. 214 del 2011, secondo le quali:
“L'imposta municipale propria non si applica … b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008”.
Il D.L. n.102/13, convertito in legge 124/13, all'art. 2, commi 4 e 5 bis aveva già stabilito che: “A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008”.
Come noto, il decreto ministeriale cui fanno riferimento entrambi i testi è stato emanato ai fini di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea in ordine agli aiuti concessi dagli Stati e definisce alloggio sociale “l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie”.
L'analisi della normativa aveva espresso un primo orientamento giurisprudenziale restrittivo, secondo il quale non si giustificava un'esatta coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IA e gli alloggi sociali.
Gli elementi valorizzati possono essere riassunti come segue:
- nell'ambito del medesimo contesto normativo il legislatore ha disciplinato autonomamente le due fattispecie, prevedendo espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di 200 euro per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IA) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati” e con ciò differenziando gli alloggi ex IA da quelli “sociali”, che, invece, sono esenti dal prelievo per espressa disposizione di legge (art. 13, co. 2, lett. b, del D.L. n.201/2011).
- la relazione tecnica di accompagnamento al d.l. 102/2013 indicava un significativo scostamento tra il gettito IMU su base annua delle abitazioni regolarmente assegnate dagli
IA (circa 600.000 per un introito quantificato in 76 milioni di euro) ed il valore dell'esenzione degli alloggi sociali (circa 40.000 immobili) stimato in soli 17,5 milioni di euro, con ciò lasciando
5 intendere che il legislatore avesse voluto consapevolmente mantenere una chiara distinzione tra le due fattispecie in esame.
- l'assimilazione tra gli alloggi assegnati in locazione dagli ex IA e quelli definiti sociali sarebbe preclusa dal principio generale secondo il quale “in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (Cass sent. n.
20135/16, n. 15407/2017, n. 4333/2016, n. 2925/2013 e n. 5933/2013).
Tale orientamento è stato di recente superato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n.
23680/20.
Nel caso di specie, il diritto all'esenzione dall'IMU rivendicato da IA CA era stato disconosciuto dai Giudici di merito, stante la mancata presentazione delle dichiarazioni annuali. Pronunciandosi sul ricorso, la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata, affermando il principio di cui si è detto circa l'assenza di un vincolo di subordinazione fra dichiarazione ed agevolazione e rinviando parti e causa “alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, perché esclusa, ai fini della esenzione, la necessità della dichiarazione prevista dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5 bis, convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, accerti se, in relazione agli immobili litigiosi, ricorra il requisito di destinazione "ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008", secondo quanto richiesto dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, lett. b), convertito in legge con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 707”.
In sostanza, la Corte ha rinnovato il proprio orientamento ammettendo che l'esenzione dall'imposta possa essere riconosciuta in relazione a quei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, di proprietà degli ex Iacp comunque denominati, che possiedano i requisiti previsti dal Decreto ministeriale del 2008.
Esclusa un'assimilazione generalizzata, l'onere della prova circa lo status delle varie unità immobiliari incombe sulla parte interessata a fruire dell'esenzione.
Di recente, la Corte ha poi precisato che “In tema di IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art.
13 del d.l. n. 201 del 2011 è sufficiente che l'assegnatario abbia adibito l'alloggio sociale ad abitazione principale: dunque non è richiesta alcuna ulteriore prova rispetto alle caratteristiche tipizzate per l'alloggio sociale dal d.m. 22 aprile 2008, dato che in base alla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica la residenza anagrafica e la dimora abituale sono
6 obblighi normalmente posti a carico dell'assegnatario - a pena di decadenza dalla stessa assegnazione” - sez. trib., 28/02/2025, n. 5352.
Significativamente, tale criterio è stato recepito dallo stesso legislatore, art. 1 co. 741 l.160/19 in vigore dal 1.1.20.
Nella fattispecie, dai contratti di locazione prodotti risulta che tutte le unità immobiliari in contestazione hanno una consistenza da due a quattro vani oltre accessori, sicché rientrano nei limiti di consistenza indicati dal citato d.m. 22.4.08 art. 1 co.
7 - non superiore a sei vani compresi i locali accessori cucina e bagno.
Per il resto, non sono in contestazione né la qualificazione delle unità come “edilizia residenziale pubblica”, né il regime di assegnazione in locazione delle abitazioni e delle relative pertinenze, box cat. C/6, alle quali l'esonero si estende ex art. 1 co. 741 lett. b l. 160/19
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi.
Spese a carico di parte Resistente che si liquidano in euro 2.000 (duemila/00), oltre oneri accessori se dovuti.
Novara, 25 novembre 2025
Il Relatore Il Presidente
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