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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/12/2025, n. 3281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3281 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R. G. n° 11578/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
e contestuale
Ordinanza ex art. 306, ultimo comma, cpc. nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Francesco Paolo MANSUETO e Nicola GRAVINA
- ricorrente - contro
• , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Katia ORLANDI nonché contro
• (in proprio e Controparte_2
quale mandatario della “ Controparte_3
”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli
[...]
avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e RI BATTIATO - convenuti -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE CONTRO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 la parte ricorrente espose che in data 7 ottobre 2024 aveva ricevuto dalla “ Controparte_1 la notifica della intimazione di pagamento n° 106-2024-90032883-09-000, con riferimento ai crediti per contributi previdenziali portati dall'avviso di
1 Sentenza R.G. n° 11578/24 addebito specificato nell'atto introduttivo del giudizio, con cui veniva chiesto il pagamento di somme a titolo di CONTRIBUTI e relative SOMME AGGIUNTIVE reclamati per conto della sede di TO (oltre spese e compensi di CP_2 riscossione), deducendone la nullità/illegittimità.
L , costituitosi, insisteva nelle proprie pretese e, quindi, chiedeva CP_2 rigettarsi il ricorso.
Si è ritualmente costituita anche la “ ”, Controparte_1 parimenti contestando le prospettazioni attoree.
Nel corso del giudizio, tuttavia, i procuratori dell'opponente (avendone la facoltà, in base all'ampia procura rilasciata: cfr. CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2005
N° 15016 e CASS. SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2002 N° 1439) hanno formulato «rinuncia alla causa» (come da dichiarazione resa e verbalizzata nell'udienza del 13 marzo 2025, poi reiterata nelle note depositate il 3 dicembre 2025 quale rinuncia “agli atti del giudizio”), chiedendo la compensazione delle spese.
Il procuratore costituito per l' , sulla base di specifico mandato, ha CP_2 accettato la rinunzia, insistendo però per la rifusione delle spese (cfr. note dep. 17 ottobre 2025).
Il procuratore di , invece, ha insistito per il rigetto del ricorso. CP_4
La causa è stata, infine, trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori costituiti, risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc., a seguito della rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte ricorrente, dovendosi peraltro ritenere che:
✓ trattandosi di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà si esteriorizza essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile (cfr.
CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872); 2 Sentenza R.G. n° 11578/24 ✓ le parti convenute non hanno evidenziato alcun concreto interesse alla prosecuzione del processo, non avendo prospettato la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che ex se consegue all'estinzione del processo.
Consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza (e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc. (secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e 307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore- giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4 OTTOBRE 1985 n° 4795), mentre in epoca recente ha ulteriormente asseverato tale opzione interpretativa CASS. SEZ. II, 10 OTTOBRE 2006 N° 21707, essendo stato precisato che: "Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e,
3 Sentenza R.G. n° 11578/24 quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (si veda anche
CASS. SEZ. I, 7 OTTOBRE 2011 N° 20631, CASS. SEZ. I, 3 SETTEMBRE 2015 N° 17522 e
12 FEBBRAIO 2016 N° 2837). Parte_2
******************
Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, come visto, il presente provvedimento è da qualificare come ordinanza, non essendovi tuttavia ragioni ostative ad una redazione contestuale, attesa la possibile scindibilità delle decisioni, anche ai fini delle eventuali differenti impugnazioni (per ipotesi simili, cfr. CASS. SEZ. III, 13 GIUGNO 2006 N° 13655 e succ. conf.).
Ed allora, deve rilevarsi che non sono evidenziabili ragioni per discostarsi dall'espresso disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cpc., secondo cui – in mancanza di diverso accordo tra le parti – il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
È stato infatti rimarcato che: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata
d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio” (sic CASS. SEZ. I, 21 GIUGNO 2002 N°
9066).
Ed ancora, è stato affermato che: “L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese,
4 Sentenza R.G. n° 11578/24 non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto” (sic CASS. SEZ. II,
10 OTTOBRE 2006 N° 21707).
Si veda anche CASS. SEZ. VI-III, 9 NOVEMBRE 2021 N° 32771, secondo cui: «Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7,
Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)».
----------------
Pertanto, le spese processuali vengono liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), come da dispositivo.
È appena il caso di rilevare la inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 152
5 Sentenza R.G. n° 11578/24 disp. att. cpc., sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269
(conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio promosso non “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Ed invero, nel senso che
“l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sull'esonero del lavoratore soccombente - nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali - dal pagamento delle spese processuali a favore degli istituti di assistenza e previdenza, non opera nelle controversie fra questi enti ed i datori di lavoro, aventi ad oggetto
l'adempimento degli obblighi contributivi”, si veda CASS. LAV. 24 FEBBRAIO 1990
N° 1412 (cfr. anche SEZ. L, N. 4485 del 20/05/1997; SEZ. L, N. 25759 del
24/10/2008; SEZ. 6-3, N.22857 del 09/11/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ai sensi del terzo comma dell'art. 306 cpc., dichiara estinto il processo;
2. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc., liquida le spese e competenze del giudizio, che la parte rinunciante deve rimborsare a ciascuna delle controparti, in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con eventuale distrazione.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Sentenza R.G. n° 11578/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 4 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza
e contestuale
Ordinanza ex art. 306, ultimo comma, cpc. nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv. Francesco Paolo MANSUETO e Nicola GRAVINA
- ricorrente - contro
• , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Katia ORLANDI nonché contro
• (in proprio e Controparte_2
quale mandatario della “ Controparte_3
”), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dagli
[...]
avv. Antonio ANDRIULLI, Francesco CERTOMA' e RI BATTIATO - convenuti -
OGGETTO: “OPPOSIZIONE CONTRO INTIMAZIONE DI PAGAMENTO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 la parte ricorrente espose che in data 7 ottobre 2024 aveva ricevuto dalla “ Controparte_1 la notifica della intimazione di pagamento n° 106-2024-90032883-09-000, con riferimento ai crediti per contributi previdenziali portati dall'avviso di
1 Sentenza R.G. n° 11578/24 addebito specificato nell'atto introduttivo del giudizio, con cui veniva chiesto il pagamento di somme a titolo di CONTRIBUTI e relative SOMME AGGIUNTIVE reclamati per conto della sede di TO (oltre spese e compensi di CP_2 riscossione), deducendone la nullità/illegittimità.
L , costituitosi, insisteva nelle proprie pretese e, quindi, chiedeva CP_2 rigettarsi il ricorso.
Si è ritualmente costituita anche la “ ”, Controparte_1 parimenti contestando le prospettazioni attoree.
Nel corso del giudizio, tuttavia, i procuratori dell'opponente (avendone la facoltà, in base all'ampia procura rilasciata: cfr. CASS. SEZ. III, 15 LUGLIO 2005
N° 15016 e CASS. SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2002 N° 1439) hanno formulato «rinuncia alla causa» (come da dichiarazione resa e verbalizzata nell'udienza del 13 marzo 2025, poi reiterata nelle note depositate il 3 dicembre 2025 quale rinuncia “agli atti del giudizio”), chiedendo la compensazione delle spese.
Il procuratore costituito per l' , sulla base di specifico mandato, ha CP_2 accettato la rinunzia, insistendo però per la rifusione delle spese (cfr. note dep. 17 ottobre 2025).
Il procuratore di , invece, ha insistito per il rigetto del ricorso. CP_4
La causa è stata, infine, trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché di “note scritte” depositate ai sensi dell'art.
127-ter cpc. (cfr. CASS. SS.UU. 30 GIUGNO 2025 N° 17603), con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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Alla stregua delle dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori costituiti, risulta essersi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 306 cpc., a seguito della rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte ricorrente, dovendosi peraltro ritenere che:
✓ trattandosi di negozio unilaterale e normalmente non recettizio, allorché la volontà si esteriorizza essa diviene efficace e, perciò, irrevocabile (cfr.
CASS. SEZ. III, 23 LUGLIO 1997 N° 6872); 2 Sentenza R.G. n° 11578/24 ✓ le parti convenute non hanno evidenziato alcun concreto interesse alla prosecuzione del processo, non avendo prospettato la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che ex se consegue all'estinzione del processo.
Consequenziale appare, quindi, la dichiarazione da emettersi, in termini di estinzione del processo.
Vi è solo da precisare che si è ritenuto di dover emettere la predetta declaratoria in forma di sentenza (e non di ordinanza), applicando analogicamente il combinato disposto degli artt. 281quater cpc. (secondo cui, se il tribunale è in composizione monocratica, decide con tutti i poteri del collegio) e 307, ultimo comma, cpc. (alla stregua del quale l'estinzione del processo, nell'ipotesi di inattività delle parti, è dichiarata con sentenza dal collegio). Già in passato, peraltro, la giurisprudenza era dello stesso parere, nell'ambito del rito del lavoro, essendosi reputato inapplicabile al pretore- giudice monocratico il meccanismo di “reclamo” di cui all'art. 308 cpc. (v. CASS.
4 OTTOBRE 1985 n° 4795), mentre in epoca recente ha ulteriormente asseverato tale opzione interpretativa CASS. SEZ. II, 10 OTTOBRE 2006 N° 21707, essendo stato precisato che: "Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e,
3 Sentenza R.G. n° 11578/24 quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost." (si veda anche
CASS. SEZ. I, 7 OTTOBRE 2011 N° 20631, CASS. SEZ. I, 3 SETTEMBRE 2015 N° 17522 e
12 FEBBRAIO 2016 N° 2837). Parte_2
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Per quanto riguarda la liquidazione delle spese, come visto, il presente provvedimento è da qualificare come ordinanza, non essendovi tuttavia ragioni ostative ad una redazione contestuale, attesa la possibile scindibilità delle decisioni, anche ai fini delle eventuali differenti impugnazioni (per ipotesi simili, cfr. CASS. SEZ. III, 13 GIUGNO 2006 N° 13655 e succ. conf.).
Ed allora, deve rilevarsi che non sono evidenziabili ragioni per discostarsi dall'espresso disposto normativo di cui all'ultimo comma dell'art. 306 cpc., secondo cui – in mancanza di diverso accordo tra le parti – il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti.
È stato infatti rimarcato che: “L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata
d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio” (sic CASS. SEZ. I, 21 GIUGNO 2002 N°
9066).
Ed ancora, è stato affermato che: “L'art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ. attribuisce al giudice - in conseguenza della dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rituale rinuncia agli atti dello stesso ed in deroga alla previsione contenuta nell'art. 91, primo comma, del medesimo codice di rito - la sola funzione di "liquidazione" delle spese,
4 Sentenza R.G. n° 11578/24 non anche quella che è prevista dal primo periodo della stessa disposizione normativa, che contempla la "condanna" al rimborso delle spese, ovvero che individua la parte da considerare soccombente e alla quale farne carico, e neppure gli attribuisce le distinte funzioni previste nel primo e nel secondo comma dell'art. 92 cod. proc. civ., che regolamentano la facoltà, rispettivamente, di ridurre o compensare le spese con valutazione discrezionale dell'utilità delle stesse e del livello della responsabilità del soccombente nel promuovere il giudizio o nel resistervi. In sostanza, l'oggetto della pronunzia sulle spese ex art. 306 cod. proc. civ. è analogo a quello dell'ordinanza di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794, anch'essa dichiarata "ex lege" inimpugnabile e, quindi, solo ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., sempreché con essa il giudice si sia limitato alla "liquidazione" dei diritti e degli onorari pretesi dal professionista ed il giudizio non sia stato, per alcun verso, esteso, in ragione dell'opposizione eventualmente proposta dal cliente, al merito del rapporto” (sic CASS. SEZ. II,
10 OTTOBRE 2006 N° 21707).
Si veda anche CASS. SEZ. VI-III, 9 NOVEMBRE 2021 N° 32771, secondo cui: «Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l'estinzione del giudizio per rinuncia agli atti di una delle parti, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., liquida le spese in caso di mancato accordo delle parti stesse, attesa l'espressa previsione di inoppugnabilità ed il suo carattere decisorio, per la sua attitudine ad incidere su diritti, è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7,
Cost. Viceversa, il provvedimento con cui il giudice, nel dichiarare l'estinzione, non solo liquida le spese, ma provvede su di esse, compensandole o ponendole a carico di una delle parti, esorbitando dalla fattispecie prevista dall'art. 306, comma 4, c.p.c., non è assoggettabile a detto ricorso ma è impugnabile o con un'apposita "actio nullitatis" o con l'appello (se emesso in primo grado)».
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Pertanto, le spese processuali vengono liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo
2014 n° 55 (e succ. modif. e integr.), come da dispositivo.
È appena il caso di rilevare la inapplicabilità nella fattispecie dell'art. 152
5 Sentenza R.G. n° 11578/24 disp. att. cpc., sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269
(conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio promosso non “per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali”. Ed invero, nel senso che
“l'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., sull'esonero del lavoratore soccombente - nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali - dal pagamento delle spese processuali a favore degli istituti di assistenza e previdenza, non opera nelle controversie fra questi enti ed i datori di lavoro, aventi ad oggetto
l'adempimento degli obblighi contributivi”, si veda CASS. LAV. 24 FEBBRAIO 1990
N° 1412 (cfr. anche SEZ. L, N. 4485 del 20/05/1997; SEZ. L, N. 25759 del
24/10/2008; SEZ. 6-3, N.22857 del 09/11/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. ai sensi del terzo comma dell'art. 306 cpc., dichiara estinto il processo;
2. ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 cpc., liquida le spese e competenze del giudizio, che la parte rinunciante deve rimborsare a ciascuna delle controparti, in complessivi €.900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con eventuale distrazione.
Taranto, 9 dicembre 2025. IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Sentenza R.G. n° 11578/24