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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2593/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2593 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a ED DA (Marocco) il Parte_1 C.F._1
03/11/1960.
E
(c.f. ), nt. a Khouribga (Marocco) il 08/05/1972. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. POSSIDONI MARCO VITTORIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Khouribga (Marocco) il
16.09.1991 e che il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Somaglia (LO) ai seguenti riferimenti: Atto n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010.
Dall'unione coniugale, sono nati i figli: (c.f. , nt. il Persona_1 C.F._3
26.01.1996 a ED DA (Marocco); (c.f. ), nt. il Parte_3 CodiceFiscale_4
29.02.1999 a GN (LO); (c.f. ), nt. il 27.06.2007 a Parte_4 C.F._5
GN (LO).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio, previa affermazione della giurisdizione italiana e dell'applicazione della legge nazionale per tutte le domande (come è del resto pacifico inter partes), ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Con nota scritta integrativa, le parti hanno indicato nel 31.1.2026 il termine entro il quale il sig. ascerà la casa familiare. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Khouribga (Marocco) il 16.09.1991 e il cui atto è stato iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Somaglia (LO) ai seguenti riferimenti:
Atto n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010.
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà indivisa tra i coniugi – acquistata in data 28.12.2007 rimane assegnata (con diritto di abitazione con i beni e gli arredi ivi contenuti) alla moglie NO , convivente con i tre figli, ormai maggiorenni;
Parte_2
Pag. 2 3. Il marito si impegna ad intestare la proprietà del 50% della casa coniugale unitamente ai due boxes alla moglie, tramite atto notarile, già prenotata avanti il Notaio dott. in Lodi;
Persona_2
4. Il marito si impegna a reperire entro un congruo termine altra sistemazione abitativa, dove trasferirà la propria residenza.
5. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un importo pari ad 600,00= euro all'altro coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli conviventi;
le spese scolastiche straordinarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate, saranno interamente a carico del marito;
6. La moglie dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, avendo ricevuto l'impegno da parte del marito alla intestazione del 50% della casa coniugale e dei relativi boxes;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
NULLA sulle spese, in ragione dell'unica difesa;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 17.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2593 / 25, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ), nt. a ED DA (Marocco) il Parte_1 C.F._1
03/11/1960.
E
(c.f. ), nt. a Khouribga (Marocco) il 08/05/1972. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. POSSIDONI MARCO VITTORIO e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in Khouribga (Marocco) il
16.09.1991 e che il relativo atto è stato trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Somaglia (LO) ai seguenti riferimenti: Atto n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010.
Dall'unione coniugale, sono nati i figli: (c.f. , nt. il Persona_1 C.F._3
26.01.1996 a ED DA (Marocco); (c.f. ), nt. il Parte_3 CodiceFiscale_4
29.02.1999 a GN (LO); (c.f. ), nt. il 27.06.2007 a Parte_4 C.F._5
GN (LO).
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Il Collegio, previa affermazione della giurisdizione italiana e dell'applicazione della legge nazionale per tutte le domande (come è del resto pacifico inter partes), ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata (art. 151 c.c.), giacché la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Con nota scritta integrativa, le parti hanno indicato nel 31.1.2026 il termine entro il quale il sig. ascerà la casa familiare. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Parte_2 quali hanno contratto matrimonio in Khouribga (Marocco) il 16.09.1991 e il cui atto è stato iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Somaglia (LO) ai seguenti riferimenti:
Atto n. 5, Parte II, Serie C, Anno 2010.
OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti:
“1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale di proprietà indivisa tra i coniugi – acquistata in data 28.12.2007 rimane assegnata (con diritto di abitazione con i beni e gli arredi ivi contenuti) alla moglie NO , convivente con i tre figli, ormai maggiorenni;
Parte_2
Pag. 2 3. Il marito si impegna ad intestare la proprietà del 50% della casa coniugale unitamente ai due boxes alla moglie, tramite atto notarile, già prenotata avanti il Notaio dott. in Lodi;
Persona_2
4. Il marito si impegna a reperire entro un congruo termine altra sistemazione abitativa, dove trasferirà la propria residenza.
5. Il marito si impegna a corrispondere alla moglie un importo pari ad 600,00= euro all'altro coniuge a titolo di concorso nel mantenimento dei figli conviventi;
le spese scolastiche straordinarie e le spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle ludiche-sportive adeguatamente documentate, saranno interamente a carico del marito;
6. La moglie dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, avendo ricevuto l'impegno da parte del marito alla intestazione del 50% della casa coniugale e dei relativi boxes;
7. I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto”.
NULLA sulle spese, in ragione dell'unica difesa;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 17.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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