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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
Opposizione ad avviso di In nome del Popolo italiano addebito.
Sgravio parziale. TRIBUNALE DI PERUGIA Parziale cessazione della materia del contendere.
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. Paolo Sconocchia, nella causa civile iscritta al n. 945/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesco Maiorca) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 14 aprile 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 14/10/2022 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 380 2022 00015558 02 000, notificato in data 06/09/2022, con cui gli è stato intimato il pagamento dell'importo complessivo di euro 4.266,88 per contributi dovuti alla gestione commercianti per il periodo gennaio
2020 - dicembre 2020.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha eccepito che l'obbligazione contributiva vantata dall' sarebbe venuta meno per i periodi successivi al 17 febbraio 2020, CP_1
avendo ella assunto, a decorrere da tale data, la carica di socio accomandante e non più di socio accomandatario della società Oltre s.a.s. di IS IL.
, pertanto, ha così concluso: Parte_1
“1) In via preliminare, anche inaudita altera parte, sospendere l'esecutività dell'opposto avviso di addebito n. 380 2022 00015558 02 000, sussistendo gravi motivi rappresentati dall'entità della somma richiesta € 4.266,88, in un periodo storico
Pag. 1 di 3 connotato da gravissime difficoltà economiche e sociali e attese le motivazioni sopra riportate.
2) In via principale di merito dichiarare la nullità/annullabilità dell'opposto avviso di addebito per le motivazioni dedotte in narrativa, cioè l'insussistenza di obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti a far data dal 17.2.2020 e per l'effetto condannare l' alle spese, funzioni ed onorari di causa”. CP_1
In data 03/04/2025 si è costituito in giudizio l' dando atto di avere, e a seguito CP_1
della notifica del ricorso introduttivo del giudizio, disposto in data 10/07/2023 la cancellazione della ricorrente dalla gestione commercianti alla data dalla stessa indicata, con conseguente parziale abbandono delle somme iscritte a ruolo.
L' convenuto ha, pertanto, precisato il proprio credito residuo in euro 735,33, CP_2
oltre aggi esattoriali ed interessi dovuti al Concessionario come per legge e spese di notifica.
Ha, pertanto, concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, dichiarare in parte qua cessata la materia del contendere e confermare per il residuo credito l'avviso di addebito opposto già oggetto di sgravio parziale, in ogni caso condannare parte ricorrente al pagamento della somma residua, pari ad euro 735,33, oltre aggi esattoriali ed interessi dovuti al Concessionario come per legge, oltre alle spese di notifica. Con compensazione delle spese di lite”.
Nel corso dell'odierna udienza il procuratore costituito della ricorrente ha preso atto delle conclusioni dell'istituto resistente, dichiarando di aderirvi integralmente, con compensazione delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Stante la concorde richiesta delle parti, deve essere dichiarata, in parte qua,
l'intervenuta cessazione della materia del contendere mentre l'avviso di addebito opposto, oggetto di sgravio parziale, deve essere confermato per la parte non sgravata, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento della somma residua, pari ad euro 735,33, oltre aggi esattoriali ed interessi dovuti al Concessionario come per legge, oltre alle spese di notifica.
Sempre in considerazione della concorde richiesta delle parti, deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere per la parte di credito sgravata;
- conferma, per il residuo credito, l'avviso di addebito opposto già oggetto di sgravio parziale e, per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' della CP_1
somma residua pari ad euro 735,33, oltre aggi esattoriali ed interessi dovuti al
Concessionario come per legge, oltre alle spese di notifica;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 14 aprile 2025
Il Giudice Onorario di Pace
Paolo Sconocchia
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