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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/12/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, a seguito della riserva assunta in data 27-11-2025, la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1953/2022
TRA
(nata in [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Parte_1
D'Albero, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8-4-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponeva: di aver prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze della con rapporto a tempo indeterminato, part- CP_2 time a decorrere dal 7/03/2015, qualifica di operaia, sino al 28-12-2021 allorquando fu costretta alle dimissioni per giusta causa, con decorrenza 29-12-2021; che in data 04-01- CP_ 2022 avanzava all' di Nola, competente per la sua residenza, istanza di pagamento dell'indennità di disoccupazione Naspi, che veniva respinta;
che nessun esito aveva la richiesta di riesame avanzata all'Istituto.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva al Giudice adito di: “accertare
e dichiarare, sulla base dei documenti esibiti nel fascicolo di produzione di parte, il diritto dell'istante lavoratore all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione Naspi da CP_ parte dell' per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione, nella misura stabilita di n. 24 mensilità, ovvero da quella stabilita dal Giudice del Lavoro, anche a mezzo di C.T.U., oltre rivalutazione ed interessi moratori;
per gli effetti di ciò, condannare l' al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa ai sensi CP_1 dell'art. 4 Legge n. 218/52 per tutto il periodo oggetto del pagamento della Naspi”.
Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato. CP_1
Con le note di trattazione in forma scritta depositate in data 4-2-2025 il difensore di parte ricorrente comunicava che nelle more del giudizio la propria assistita aveva avuto il pagamento della indennità richiesta, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese processuali, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'udienza del 27-11-2025, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice si riservava la decisione della causa.
La documentazione versata in atti dimostra che l' ha provveduto al pagamento CP_1 dell'indennità NASPI.
Deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la presente azione giudiziale.
Deve inoltre rilevarsi che la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, attestante l'avvenuta concessione della NASPI da parte dell' , fa riferimento ad una CP_1 domanda amministrativa depositata in data 31-1-2023, e quindi successiva rispetto a quella indicata in ricorso, che risulta invece essere stata depositata in data 4-1-2022.
Tale circostanza esclude che si sia verificata la soccombenza virtuale dell' , e di CP_1 conseguenza, dovendo considerarsi fondata solo in parte la domanda proposta in ricorso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 27-11-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. FLORA
SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, a seguito della riserva assunta in data 27-11-2025, la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 1953/2022
TRA
(nata in [...] il [...]), rappresentata e difesa dall'Avv. Arturo Parte_1
D'Albero, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Diodata Ardolino, e con la CP_1 stessa elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8-4-2022 presso il Tribunale di Nola, in funzione di
Giudice del Lavoro, esponeva: di aver prestato attività di lavoro Parte_1 subordinato alle dipendenze della con rapporto a tempo indeterminato, part- CP_2 time a decorrere dal 7/03/2015, qualifica di operaia, sino al 28-12-2021 allorquando fu costretta alle dimissioni per giusta causa, con decorrenza 29-12-2021; che in data 04-01- CP_ 2022 avanzava all' di Nola, competente per la sua residenza, istanza di pagamento dell'indennità di disoccupazione Naspi, che veniva respinta;
che nessun esito aveva la richiesta di riesame avanzata all'Istituto.
Ritenendo di possedere tutti i requisiti di legge, chiedeva al Giudice adito di: “accertare
e dichiarare, sulla base dei documenti esibiti nel fascicolo di produzione di parte, il diritto dell'istante lavoratore all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione Naspi da CP_ parte dell' per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di disoccupazione, nella misura stabilita di n. 24 mensilità, ovvero da quella stabilita dal Giudice del Lavoro, anche a mezzo di C.T.U., oltre rivalutazione ed interessi moratori;
per gli effetti di ciò, condannare l' al riconoscimento della relativa contribuzione figurativa ai sensi CP_1 dell'art. 4 Legge n. 218/52 per tutto il periodo oggetto del pagamento della Naspi”.
Si costituiva l' , che chiedeva il rigetto dell'avverso ricorso perché infondato. CP_1
Con le note di trattazione in forma scritta depositate in data 4-2-2025 il difensore di parte ricorrente comunicava che nelle more del giudizio la propria assistita aveva avuto il pagamento della indennità richiesta, e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria di spese processuali, in virtù del principio della soccombenza virtuale.
Con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo dell'originario giudicante ed assegnata alla scrivente.
All'udienza del 27-11-2025, tenuta in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice si riservava la decisione della causa.
La documentazione versata in atti dimostra che l' ha provveduto al pagamento CP_1 dell'indennità NASPI.
Deve dunque essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la ricorrente ha ottenuto il bene della vita richiesto con la presente azione giudiziale.
Deve inoltre rilevarsi che la documentazione prodotta dalla stessa parte ricorrente, attestante l'avvenuta concessione della NASPI da parte dell' , fa riferimento ad una CP_1 domanda amministrativa depositata in data 31-1-2023, e quindi successiva rispetto a quella indicata in ricorso, che risulta invece essere stata depositata in data 4-1-2022.
Tale circostanza esclude che si sia verificata la soccombenza virtuale dell' , e di CP_1 conseguenza, dovendo considerarsi fondata solo in parte la domanda proposta in ricorso, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Nola, a seguito della riserva assunta in data 27-11-2025
Il G. L.
Dott. Flora Scelza