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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/04/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3250/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Pietro Accardo e Margherita
Accardo che la rappresentano e difendono come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti
n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio Persona_1
in Roma
resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato in agricoltura – disconoscimento delle giornate lavorative.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.11.2021, deduceva: - di aver lavorato Parte_1 nell'anno 2014 come operaia agricola alle dipendenze dell' nel Comune di Controparte_2
RI, per 102 giornate, nel periodo da agosto a novembre;
- che, più precisamente, è stata impiegata per la coltivazione di un terreno adibito alla produzione di ortaggi e di un altro coltivato a vigneto;
- che ha prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive della o _2 di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40,00 al giorno;
- che è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
- che con missiva datata 21/06/2021, la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria ha comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto lavorativo relativo sopra detto, con conseguente annullamento delle iscrizioni già concesse senza fornire alcuna motivazione;
- che ha proposto le impugnative di legge senza riscontro;
- che il provvedimento assunto dall' è illegittimo per violazione dell'art. 21 CP_1
nonies L. 241/90; - che in ogni caso l'avvio del procedimento conclusosi col provvedimento oggi impugnato non è stato prontamente comunicato.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 102 giornate nell'anno 2014, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall' nei suoi confronti;
per l'effetto, voglia condannare l' in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante ad eseguire la relativa iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziaria in virtù dell'art. 22 c. 1 della legge n. 83 del
1970; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro in contestazione a seguito di verbale di accertamento ispettivo n. 9 novembre 2015 che ha evidenziato la natura fittizia dello stesso.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Istituto resistente di decadenza dall'azione giudiziaria, ex art. 22 D.Lgs. 7/70.
Sul punto occorre tener presente le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei CP_1 contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame, le parti hanno prodotto in atti la comunicazione di avvenuta modifica degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 indirizzata alla ricorrente, la cui ricezione risulta avvenuta in data 12.07.2021 (v. documenti ricorso e memoria di costituzione).
inoltre, ha fornito riscontro in ordine ai ricorsi amministrativi presentati Parte_1 avverso il suddetto provvedimento, in data 23.07.2021 nonché in data 22.10.2021, a detti depositi in sede amministrativa ha fatto poi seguito, in data 04.11.2021, il deposito del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento, presentato quindi nel rispetto dei termini di legge sopra richiamati.
Ciò considerato, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall' , nei termini cui CP_1
è stata formulata, non può trovare accoglimento. Fermo quanto sopra, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie, oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda agricola per l'anno 2014 e la conseguente cancellazione _2 della ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Nel caso di specie, la cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2014 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda di CP_1 [...]
_2
All'esito dell'accertamento gli ispettori hanno concluso per la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati tra i quali anche quello dedotto come intercorso tra la ricorrente e l'azienda di (v. allegati memoria ). _2 CP_1
A fronte delle risultanze dell'attività ispettiva, dettagliatamente descritta dal verbale allegato alla memoria di costituzione , parte ricorrente non ha invece provato, in maniera univoca, la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento operato.
Nello specifico, all'esito dell'istruttoria, non è risultato sufficientemente provato che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda di per 102 giornate nel 2014 né che la stessa sia stata _2 soggetta alle direttive del datore di lavoro, che abbia rispettato degli orari e che sia stata regolarmente retribuita per l'attività svolta, avendo peraltro la stessa datrice nominato altri soggetti quali unici dipendenti assunti.
Sul punto merita evidenziare che non vi sono stati esaustivi riscontri testimoniali alle deduzioni della parte ricorrente.
In particolare, deve evidenziarsi che i testimoni escussi all'udienza del 13.11.2024, hanno rilasciato dichiarazioni generiche rispetto al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente, risultando peraltro entrambi del tutto al di fuori dell'organizzazione dell'azienda, quali meri conoscenti della datrice e della ricorrente.
In particolare, la teste così riferiva: “conosco la ricorrente perché era una dei lavoratori della Tes_1 GN . Quando passavo nella zona dell'azienda vedevo la ricorrente lavorare, sono amica _2 della GN . La ricorrente è la conosco da tanti anni. Non mi ricordo quando l'ho conosciuta. _2
Non mi ricordo esattamente che tipo di lavoro svolgeva. Non ricordo quante volte l'ho vista, comunque sia in inverno che in estate. Lavorava 8 ore al giorno dalle 8 alle ore 16, lo so perché mi captava di essere lì. Non so dire chi dava le direttive alla GN So che la ricorrente è stata Pt_1 pagata, 40 euro al giorno. L'Azienda si trova a RI”.
Al contempo il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché il marito lavorava a Ciminà. Tes_2
So che lavorava a RI dalla GN . Non so che tipo d lavoro facesse dalla GN _2
, non l'ho mai vista direttamente lavorare. So che tutte le mattine partiva da Locri verso RI _2 perché mi chiamava per badare ai bambini. Non so dire a che ora rientrava a casa”.
Trattasi di dichiarazioni del tutto generiche ed inverosimili, prive di specifici riscontri spazio- temporali rispetto alle circostanze evincibili dagli atti di causa.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 3250/2021, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_1 persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.246,60 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre
IVA e CPA come per legge.
Locri, 25.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3250/2021
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma
10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio
2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3250/2021 R.G.L., e vertente
TRA
(C.F. , elettivamente domiciliata in Reggio Parte_1 C.F._1
Calabria alla Via Sant'Anna II tronco n. 18/i, presso lo studio degli avv.ti Pietro Accardo e Margherita
Accardo che la rappresentano e difendono come da procura in atti ricorrente
E
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Locri (RC), via Matteotti
n. 48, presso la locale agenzia territoriale, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Capurso che lo rappresenta e difende in virtù di mandato generale alle liti a rogito del dott. notaio Persona_1
in Roma
resistente
Oggetto: rapporto di lavoro subordinato in agricoltura – disconoscimento delle giornate lavorative.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.11.2021, deduceva: - di aver lavorato Parte_1 nell'anno 2014 come operaia agricola alle dipendenze dell' nel Comune di Controparte_2
RI, per 102 giornate, nel periodo da agosto a novembre;
- che, più precisamente, è stata impiegata per la coltivazione di un terreno adibito alla produzione di ortaggi e di un altro coltivato a vigneto;
- che ha prestato la propria attività lavorativa per otto ore al giorno, sotto le direttive della o _2 di suoi incaricati, venendo retribuita con circa € 40,00 al giorno;
- che è stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per le indicate giornate di lavoro prestate;
- che con missiva datata 21/06/2021, la Direzione Provinciale dell' di Reggio Calabria ha comunicato il CP_1
disconoscimento del rapporto lavorativo relativo sopra detto, con conseguente annullamento delle iscrizioni già concesse senza fornire alcuna motivazione;
- che ha proposto le impugnative di legge senza riscontro;
- che il provvedimento assunto dall' è illegittimo per violazione dell'art. 21 CP_1
nonies L. 241/90; - che in ogni caso l'avvio del procedimento conclusosi col provvedimento oggi impugnato non è stato prontamente comunicato.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «…accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza, per 102 giornate nell'anno 2014, anche alla luce della nullità, inefficacia e/o illegittimità del provvedimento di disconoscimento del rapporto lavorativo e di cancellazione dagli ee.aa. assunto dall' nei suoi confronti;
per l'effetto, voglia condannare l' in persona del legale CP_1 CP_1
rappresentante ad eseguire la relativa iscrizione rispristinando gli elenchi originari. Con ogni conseguenza di legge e vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' eccependo: - CP_1 preliminarmente la decadenza dall'azione giudiziaria in virtù dell'art. 22 c. 1 della legge n. 83 del
1970; - nel merito il disconoscimento del rapporto di lavoro in contestazione a seguito di verbale di accertamento ispettivo n. 9 novembre 2015 che ha evidenziato la natura fittizia dello stesso.
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante prova testimoniale.
Con provvedimento del 13.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2
c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
***
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione sollevata dall'Istituto resistente di decadenza dall'azione giudiziaria, ex art. 22 D.Lgs. 7/70.
Sul punto occorre tener presente le fasi che portano alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli:
1) comunicazione del provvedimento/pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione dell'impugnazione alla commissione centrale per la riscossione unificata dei CP_1 contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto;
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
Nel caso in esame, le parti hanno prodotto in atti la comunicazione di avvenuta modifica degli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2014 indirizzata alla ricorrente, la cui ricezione risulta avvenuta in data 12.07.2021 (v. documenti ricorso e memoria di costituzione).
inoltre, ha fornito riscontro in ordine ai ricorsi amministrativi presentati Parte_1 avverso il suddetto provvedimento, in data 23.07.2021 nonché in data 22.10.2021, a detti depositi in sede amministrativa ha fatto poi seguito, in data 04.11.2021, il deposito del ricorso che ha dato avvio al presente procedimento, presentato quindi nel rispetto dei termini di legge sopra richiamati.
Ciò considerato, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria sollevata dall' , nei termini cui CP_1
è stata formulata, non può trovare accoglimento. Fermo quanto sopra, nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
Secondo quanto previsto dall'art. 2697 c.c.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
La mancata prova dei suddetti fatti comporta la soccombenza della parte, che non ha soddisfatto l'onere probatorio a suo carico.
Nel caso di specie, oggetto della controversia è il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda agricola per l'anno 2014 e la conseguente cancellazione _2 della ricorrente dagli elenchi nominativi previsti dal D.Lgs. n. 212 del 1946.
Presupposto necessario del diritto dei braccianti agricoli all'iscrizione negli elenchi suddetti nonché del diritto alle conseguenti prestazioni previdenziali, è la sussistenza di un effettivo rapporto di lavoro subordinato, svolto annualmente, per un numero minimo di giornate, che il legislatore indica in 51.
Il rapporto di lavoro subordinato, seppure connotato delle peculiarità della materia agricola, è comunque riconducibile all'art. 2094 c.c. essendo quindi basato: 1) sulla prestazione in favore del datore di lavoro, 2) sull'obbligazione retributiva gravante su quest'ultimo, 3) sull'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro (v. Cass. n. 3975/2001).
L'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a fronte di disconoscimento, grava sul lavoratore e tale prova dev'essere puntuale e rigorosa (v. Cass., sent. n.
13677/2018).
Sul punto, peraltro, merita precisare che l'eventuale documentazione prodotta (contratto di lavoro e prospetti paga, certificazione unica ecc.) non è, di per sé, idonea a dimostrare quanto dedotto nel ricorso;
quando viene contestato il carattere fittizio del rapporto di lavoro o l'insussistenza dei contenuti tipici della natura subordinata del rapporto, la documentazione proveniente dal presunto datore di lavoro può assumere solo carattere indiziario (v. Cass. n. 10529/1996 - n. 9290/2000) e nel caso in esame non ha trovato conferme nelle risultanze processuali.
Nel caso di specie, la cancellazione di tutte le giornate lavorative della ricorrente per l'anno 2014 è scaturita da un verbale ispettivo a seguito dei controlli effettuati presso l'azienda di CP_1 [...]
_2
All'esito dell'accertamento gli ispettori hanno concluso per la natura fittizia della quasi totalità dei rapporti lavorativi denunciati tra i quali anche quello dedotto come intercorso tra la ricorrente e l'azienda di (v. allegati memoria ). _2 CP_1
A fronte delle risultanze dell'attività ispettiva, dettagliatamente descritta dal verbale allegato alla memoria di costituzione , parte ricorrente non ha invece provato, in maniera univoca, la CP_1 sussistenza del rapporto di lavoro e, dunque, l'illegittimità del disconoscimento operato.
Nello specifico, all'esito dell'istruttoria, non è risultato sufficientemente provato che la ricorrente abbia lavorato per l'azienda di per 102 giornate nel 2014 né che la stessa sia stata _2 soggetta alle direttive del datore di lavoro, che abbia rispettato degli orari e che sia stata regolarmente retribuita per l'attività svolta, avendo peraltro la stessa datrice nominato altri soggetti quali unici dipendenti assunti.
Sul punto merita evidenziare che non vi sono stati esaustivi riscontri testimoniali alle deduzioni della parte ricorrente.
In particolare, deve evidenziarsi che i testimoni escussi all'udienza del 13.11.2024, hanno rilasciato dichiarazioni generiche rispetto al rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra l'odierna ricorrente, risultando peraltro entrambi del tutto al di fuori dell'organizzazione dell'azienda, quali meri conoscenti della datrice e della ricorrente.
In particolare, la teste così riferiva: “conosco la ricorrente perché era una dei lavoratori della Tes_1 GN . Quando passavo nella zona dell'azienda vedevo la ricorrente lavorare, sono amica _2 della GN . La ricorrente è la conosco da tanti anni. Non mi ricordo quando l'ho conosciuta. _2
Non mi ricordo esattamente che tipo di lavoro svolgeva. Non ricordo quante volte l'ho vista, comunque sia in inverno che in estate. Lavorava 8 ore al giorno dalle 8 alle ore 16, lo so perché mi captava di essere lì. Non so dire chi dava le direttive alla GN So che la ricorrente è stata Pt_1 pagata, 40 euro al giorno. L'Azienda si trova a RI”.
Al contempo il teste ha dichiarato: “conosco la ricorrente perché il marito lavorava a Ciminà. Tes_2
So che lavorava a RI dalla GN . Non so che tipo d lavoro facesse dalla GN _2
, non l'ho mai vista direttamente lavorare. So che tutte le mattine partiva da Locri verso RI _2 perché mi chiamava per badare ai bambini. Non so dire a che ora rientrava a casa”.
Trattasi di dichiarazioni del tutto generiche ed inverosimili, prive di specifici riscontri spazio- temporali rispetto alle circostanze evincibili dagli atti di causa.
Visto quanto sopra esposto, l'onere della prova a carico della parte ricorrente non può dirsi soddisfatto, non avendo provato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, presupposto dell'iscrizione negli elenchi anagrafici dei coltivatori agricoli.
Ciò premesso, ogni ulteriore questione e/o eccezione è da ritenersi assorbita ed il ricorso deve essere rigettato.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza, secondo i valori tariffari minimi, applicata una riduzione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (C.F. , R.G. n. 3250/2021, Parte_1 C.F._1 disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' , in Parte_1 CP_1 persona del L.R.P.T., liquidate in € 3.246,60 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario, oltre
IVA e CPA come per legge.
Locri, 25.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli