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Sentenza 4 gennaio 2026
Sentenza 4 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 04/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA EP, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3548/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080597056 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1607/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: La riforma della sentenza impugnata per :l'inammissibilità della costituzione in giudizio della resistente per difetto di legitimatio ad processum.
Riformare la sentenza impugnata Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio da distra rr e in favore del procuratore antistatario dott. Difensore_1.
Appellata: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n.3548 depositata in data 2 2/11/2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Messina sezione n.1 che aveva rigettato il ricorso da lei presentato avverso la cartella di pagamento n.295 2021 00805970 56 000 contenente l'iscrizione a ruolo per tassa auto 2018, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 391,88.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Benchè ritualmente citata Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Deduce l'appellante con l'atto d'impugnazione l'erronea statuzione del primo giudice nella parte della motivazione della sentenza in cui si legge: “ Occorre aggiungere che la eccezione di inammissibilità della costituzione della parte convenuta sollevata con la memoria illustrativa datata 26.10.2023 non è fondata avendo la parte convenuta inserito la copia informatica per immagine della procura rilasciata in favore dell'avvocato Nominativo_1 dal Direttore dell'Ufficio convenuto nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione data 19.10.2023". Insiste pertanto nell'osservare che la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione tramite l 'avv. Nominativo_1, risulta essere inammissibile poiché, come statuito e motivato, dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere privo di idonea procura alle liti non allegata in atti,.
L'eccezione è fondata. Ed invero dagli atti emerge che il funzionario di DE che ha sottoscritto la delega al difensore il dr. Nominativo_2, in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, risulterebbe " a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tuttavia detta procura non risulta allegata in atti.
Pertanto va richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione (in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in trattazione) con le decisioni nn. 6996/2019 e 29244/2021 (richiamate ed allegate dalla parte appellata).
Il giudice di legittimità ha statuito sul punto (decisione n. 6996/2019) che “ … l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia -come nella specie- stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio … “.
La contumacia di DE nel giudizio d'appello convalida la fondatezza della doglianza. In rifoma della sentenza appellata pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 800,00 in favore del procuratore antistatario.
Messina 29.9.2025
L'Estensore La Presidente
Dr. G. Costa D.ssa M. P. Lazzara
Depositata il 04/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 10, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LAZZARA MARIA PINA, Presidente
COSTA EP, RE
PAGANO ANDREA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 658/2024 depositato il 08/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3548/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
1 e pubblicata il 22/11/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210080597056 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1607/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti: Appellante: La riforma della sentenza impugnata per :l'inammissibilità della costituzione in giudizio della resistente per difetto di legitimatio ad processum.
Riformare la sentenza impugnata Con vittoria di spese dei due gradi di giudizio da distra rr e in favore del procuratore antistatario dott. Difensore_1.
Appellata: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con rituale ricorso in appello la signora Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria di II Grado la Sentenza - non notificata - n.3548 depositata in data 2 2/11/2023 dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Messina sezione n.1 che aveva rigettato il ricorso da lei presentato avverso la cartella di pagamento n.295 2021 00805970 56 000 contenente l'iscrizione a ruolo per tassa auto 2018, pretesa comprensiva di interessi e sanzioni indicata in € 391,88.
Rassegnava i motivi di cui in atti.
Benchè ritualmente citata Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva in giudizio.
All'odierna udienza l'appello è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Deduce l'appellante con l'atto d'impugnazione l'erronea statuzione del primo giudice nella parte della motivazione della sentenza in cui si legge: “ Occorre aggiungere che la eccezione di inammissibilità della costituzione della parte convenuta sollevata con la memoria illustrativa datata 26.10.2023 non è fondata avendo la parte convenuta inserito la copia informatica per immagine della procura rilasciata in favore dell'avvocato Nominativo_1 dal Direttore dell'Ufficio convenuto nella busta telematica contenente la comparsa di costituzione data 19.10.2023". Insiste pertanto nell'osservare che la costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione tramite l 'avv. Nominativo_1, risulta essere inammissibile poiché, come statuito e motivato, dalla Suprema Corte di Cassazione, risulta essere privo di idonea procura alle liti non allegata in atti,.
L'eccezione è fondata. Ed invero dagli atti emerge che il funzionario di DE che ha sottoscritto la delega al difensore il dr. Nominativo_2, in qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio SICILIA, risulterebbe " a cio' autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Nominativo_3 repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 del 22/06/2023, rilasciata da Agenzia delle Entrate - Riscossione. Tuttavia detta procura non risulta allegata in atti.
Pertanto va richiamato quanto statuito dalla Corte di Cassazione (in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in trattazione) con le decisioni nn. 6996/2019 e 29244/2021 (richiamate ed allegate dalla parte appellata).
Il giudice di legittimità ha statuito sul punto (decisione n. 6996/2019) che “ … l'atto introduttivo del processo deve ritenersi inammissibile, per difetto di idonea procura alle liti e quindi di legitimatio ad processum, quando questa sia conferita da soggetto indicato come procuratore della persona giuridica in base ad una determinata procura notarile che tuttavia non sia -come nella specie- stata allegata, con la conseguente impossibilità di verificare la sussistenza e la natura del potere rappresentativo del procuratore, oltre che della persona (nella specie neppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa: tali verifiche sono infatti necessarie in quanto il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito (in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio … “.
La contumacia di DE nel giudizio d'appello convalida la fondatezza della doglianza. In rifoma della sentenza appellata pertanto deve essere disposto l'annullamento dell'atto impugnato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in riforma della sentenza di primo grado, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in complessivi € 800,00 in favore del procuratore antistatario.
Messina 29.9.2025
L'Estensore La Presidente
Dr. G. Costa D.ssa M. P. Lazzara