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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1966 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
12/12/1970,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
14/02/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Kaoutar Badrane
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
“che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vicenza, accertata la sussistenza dei presupposti di
legge, voglia:
– pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
[...]
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il
sabato dalle ore 18,30 fino al mattino seguente, nonché 5 giorni durante le vacanze
natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali e 7 giorni durante le vacanze estive,
salvo diverso accordo;
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con la somma di euro 800,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
15 di ogni mese e sosterrà il 70% delle spese straordinarie relative al minore come da
protocollo del Tribunale di Vicenza;
-la casa familiare, sita in Marostica viale Stazione 24, viene assegnata alla moglie;
si farà carico delle spese ordinarie e straordinarie relative CP_1
all'autoveicolo di uso familiare in noleggio a lungo termine
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e
2 conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Marostica (VI) in data 28.06.2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
3 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre per il 70%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Marostica, Viale Stazione n. 24, via, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Marostica (VI) in data 28.06.2013 con atto trascritto al
[...]
n. 12, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marostica
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1966 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._1
12/12/1970,
e
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._2
14/02/1982,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Kaoutar Badrane
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione consensuale alle seguenti concordate
CONDIZIONI:
“che l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Vicenza, accertata la sussistenza dei presupposti di
legge, voglia:
– pronunciare la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
[...]
- disporre l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento Per_1
prevalente presso la madre;
-disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio il lunedì, il mercoledì ed il
sabato dalle ore 18,30 fino al mattino seguente, nonché 5 giorni durante le vacanze
natalizie, 3 giorni durante le vacanze pasquali e 7 giorni durante le vacanze estive,
salvo diverso accordo;
- il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore con la somma di euro 800,
annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno
15 di ogni mese e sosterrà il 70% delle spese straordinarie relative al minore come da
protocollo del Tribunale di Vicenza;
-la casa familiare, sita in Marostica viale Stazione 24, viene assegnata alla moglie;
si farà carico delle spese ordinarie e straordinarie relative CP_1
all'autoveicolo di uso familiare in noleggio a lungo termine
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e
2 conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Marostica (VI) in data 28.06.2013, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e, decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di pronunciare lo scioglimento del loro matrimonio alle medesime condizioni concordate per la separazione.
All'esito dell'udienza del 23.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello Per_1
stesso presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore;
3 -le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre per il 70%.
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Marostica, Viale Stazione n. 24, via, in favore di quale genitore Parte_1
convivente con il figlio minore;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b)
legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_1
uniti in matrimonio in Marostica (VI) in data 28.06.2013 con atto trascritto al
[...]
n. 12, parte I, anno 2013, alle condizioni in epigrafe riportate;
4 b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marostica
(VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
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