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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 14648/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14648/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25.07.2024 e vertente tra
, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Jacopo Mel, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Marchi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Venezia, Cannaregio 5783;
-attore- contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo p.e.c.;
-convenuto- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo amministratore di Parte_1 sostegno nominato nel 2023 e giusta autorizzazione del giudice tutelare, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la figlia al fine di sentirla dichiarare responsabile di aver Controparte_1 effettuato disposizioni e pr corrente n. 13909 con lei contestato acceso presso di denaro appartenente al padre senza alcuna autorizzazione Parte_2 Parte_1 dello stesso e per suo scopi personali, per la complessiva somma di € 130.987,25 e, per l'effetto, vederla condannata a restituirgli tale importo o la diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'attore ha sostenuto che le somme di sua esclusiva proprietà in quanto derivanti dalla vendita dell'immobile del quale lo stesso era comproprietario assieme alla ex moglie erano state prelevate dalla figlia dal conto corrente n. 13909 acceso presso e Parte_2 cointestato e utilizzate su iniziativa e a suo esclusivo interesse per finalità di investimento personale, senza alcun suo coinvolgimento ed autorizzazione stante anche il suo documentato decadimento cognitivo a causa del morbo di Parkinson: due prelievi di somme allo sportello e sei bonifici, due dei quali a favore degli avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola per spese e compensi di procedure giudiziarie e quattro a favore di per contratti di Controparte_2 assicurazione. Con comparsa di risposta, si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore (il beneficiario non perdendo la capacità di agire con pagina 1 di 5 l'apertura della misura di protezione;
l'a.d.s. potendo provvedere soltanto alla conservazione e gestione del patrimonio esistente solamente successivamente all'apertura dell'a.d.s.; l'a.d.s. avendo poteri di rappresentanza e/o di assistenza, nei limiti precisati nel decreto di nomina del Giudice tutelare, con riferimento alla situazione personale e patrimoniale del soggetto beneficiario alla data di assunzione dell'incarico e non già al periodo antecedente) e, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria. Più in dettaglio, a dire della convenuta, poiché la condotta asseritamente arbitraria a lei ascritta si era realizzata prima dell'apertura della misura di protezione, le somme prelevate non potevano essere considerate come beni oggetto di amministrazione o anche rientranti nell'amministrazione, spettando al nominato amministratore soltanto la facoltà di estinguere il conto cointestato per evitare la prosecuzione del rapporto bancario. Ancora, sempre nel merito, a dire della convenuta, il di lui padre aveva impiegato in piena autonomia e libertà la somma di € 132.360,17 ricavata dalla vendita giudiziaria dell'appartamento e versata su sue indicazioni sul conto corrente cointestato: all'epoca (giugno-ottobre 2021) egli era invero pienamente capace di intendere e di volere, essendosi manifestati soltanto l'anno successivo
-2022- prima un declino della sola capacità di memoria (senza interferenza sulla capacità valutativa e decisionale) e poi un modesto decadimento cognitivo. In ogni caso, la convenuta ha sostenuto che dall'importo che l'odierno attore aveva chiesto in restituzione andavano detratte: le somme liquidate con le sentenze di divisione e pagate agli avvocati Coppola per €28.907,25 (€23.680,75 + €5.226,50), a nulla rilevando la circostanza, dedotta in citazione, che gli stessi avvocati Coppola l'avessero poi assistita nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno del padre;
le somme di € 1.000,00 e di € 900,00 in quanto prelevate allo sportello bancario dal padre il 23/6/2021 e il 28/6/2021 e dallo stesso utilizzate per le proprie esigenze di vita. Infine, quanto alla residua somma di € 100.000,00 la convenuta ha precisato:
- che la somma, in quanto versata su indicazioni del padre sul conto corrente cointestato, doveva intendersi a lei spettante nella misura del 50% (art. 1298, comma 2, c.c.), per effetto della relativa donazione indiretta disposta dal padre, essendo evidente lo spirito di liberalità dell'attore desumibile da varie circostanze: l'apertura del conto cointestato a firme disgiunte sin dal 2017; lo stretto rapporto di parentela e la convivenza da lungo tempo dei cointestatari;
la evidente riconoscenza del padre per l'ospitalità e gli aiuti anche economici a lui offerti esclusivamente da lei;
la sua chiara volontà di escludere da ogni pretesa sul proprio patrimonio la ex moglie e l'altro figlio;
- che l'investimento di € 100.000 nelle polizze assicurative era stato deciso concordemente le parti ed eseguito da lei in conformità al mandato del 2.07.2021 ricevuto dal padre per stipulare le polizze anche per suo conto, dunque per la metà, a beneficio degli unici nipoti e Parte_3
, suoi figli. Parte_4
La causa è stata istruita solo mediante la produzione documentale delle parti. La causa passa ora in decisione. L'eccezione preliminare proposta dalla convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore di sostegno è infondata. La gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario affidata all'amministratore di sostegno nominato dal Giudice tutelare implica, evidentemente, anche la tutela del suo patrimonio che pagina 2 di 5 comprende anche i suoi diritti di credito, nell'ambito dei quali deve collocarsi quello oggetto del presente giudizio. E ciò indipendentemente dal fatto che il diritto di credito sia sorto in epoca anteriore all'apertura della misura di protezione, tanto più che non è stata eccepita la prescrizione. Dev'essere inoltre considerato che l'a.d.s. è stato autorizzato dal Giudice tutelare a dar corso al presente giudizio poiché autorizzato a “intraprendere tutte le azioni che saranno ritenute opportune per la tutela degli interessi del signor . Parte_1
Sussiste dunque la legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno. Passando al merito, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Dev'essere in primo luogo evidenziato che, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta, deve ritenersi che il beneficiario abbia subìto un decadimento cognitivo ben prima del Parte_1
2022. In effetti, la patologia di cui soffre l'amministrato, come accertato dal dott. , Persona_1 medico presso l'RSA nella quale il è stato ricoverato verso la fine del 2022, ha un Pt_1 andamento progressivo e non repentino: “i primi segni di decadimento cognitivo sono comparsi nel 2009 con peggioramento progressivo, fino a comportare l'impossibilità da parte dei familiari di assistere il paziente a domicilio” (doc. 3 parte attrice). In particolare, si tratta di malattia aggravatasi nel tempo. Ciò risulta chiaramente, oltre che dalla visita neuropsichiatrica del 29.07.2021, anche dalla documentazione medica attorea prodotta sub doc. 22, laddove il Dipartimento di Neurologia dell'Azienda Ulss3 Serenissima, in data 23.12.2020, aveva accertato in questi termini la condizione del beneficiario: “alla valutazione neuropsicologica si rileva un profilo di deterioramento cognitivo che coinvolge le funzioni mnesiche-episodiche con oblio, l'attenzione alternata e divisa, la memoria di lavoro e le abilità prassiche”. Peraltro, sempre in occasione di detta visita del 23.12.2020, lo stesso Dipartimento di Neurologia aveva raccolto la seguente testuale dichiarazione di : “la figlia riferisce che il paziente Controparte_1 esce di casa e si disorienta per cui chiama per chiedere aiuto”. Ancora, in data 8.09.2021 il era stato accolto al Centro Diurno delle Zitelle-Venezia per Pt_1 persone non autosufficienti;
in data 23.06.2021 la scheda SVAMA del rappresentava un Pt_1 sistema cognitivo confuso e veniva confermata la diagnosi di Parkinson con demenza senile del paziente;
il riportava altresì delle cadute accidentali, con esiti diagnosticati al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Civile di Venezia;
in data 4.10.2022 la valutazione sanitaria della scheda SVAMA confermava la grave situazione clinica del , affetto da Parkinson e demenza senile. Pt_1
Ora, da tale quadro clinico si evince come, quanto 23.12.2020, la capacità di intendere e di volere di fosse grandemente scemata al punto da presentare addirittura stati di oblio, Parte_1 un'attenzione alternata, un sistematico disorientamento. Condizione, questa, certamente ostativa rispetto alla possibilità di disporre validamente atti di liberalità, peraltro di consistente rilievo economico. Ciò chiarito, occorre ritenere pacifica -giacchè non contestata ex art. 115 c.p.c.- la condotta della convenuta per come descritta dall'attore. Alla luce di questa, si deve concludere che la , approfittando della cointestazione del conto Pt_1 corrente, abbia trattato illecitamente il patrim ividuale del padre -segnatamente la somma di
€ 132.360,17 frutto dell'alienazione della casa in comproprietà con l'ex moglie- come suo.
pagina 3 di 5 In effetti, non risulta né provato dalla convenuta né verosimile (in ragione del deficit cognitivo patito dall'attore) che la somma in questione sia stata, come allegato dalla convenuta, “versata su indicazioni di sul conto corrente cointestato a lui e alla figlia ”. Parte_1 CP_1
Né tanto meno la convenuta ha provato -e nemmeno ha chiesto di provare- che quelle indicazioni sarebbero consistite in una donazione indiretta. In questo contesto, dunque, la delega prodotta dalla convenuta d.d. 2.07.2021 (doc. 13), a mezzo della quale il padre, sostanzialmente spogliandosi del suo intero patrimonio donandolo alla figlia, l'avrebbe incaricata di prelevare € 100.000 al fine di stipulare le polizze vita a favore anche dai nipoti, nulla prova circa la capacità dell'amministrato e circa l'animus donandi (evidentemente non evincibile dalla sola circostanza della cointestazione del conto corrente). Ciò in quanto: la scrittura non ha data certa;
è stata redatta in forma scritta a computer, in maniera dettagliata e tecnica e, dunque, in maniera del tutto incompatibile con le scemate facoltà intellettive del al momento dell'asserita -giacché oggetto di querela di falso- sottoscrizione del Pt_1 documento. In conclusione, si deve ritenere che lo stato patologico del gli abbia impedito la Pt_1 formazione di una volontà cosciente idonea a perfezionare gli atti tà oggetto di causa. Per l'effetto la domanda restitutoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta va accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 in applicazione del criterio del decisum, tenuto conto della richiesta di parte attrice. Da ultimo, non merita accoglimento la domanda dell'attore di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non avendone il primo provato né a ben vedere allegato i presupposti. Invero, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Si è infatti chiarito che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080). Inoltre, quanto all'invocata applicazione della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero con la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e senza adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza (Cass. S.U. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, pagina 4 di 5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione a suo favore della somma pari a € 130.987,25, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
b) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 759 per esborsi ed in € 5.077 quale compenso per la difesa, oltre a rimborso spese al 15%, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Venezia il 24.11.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, quale giudice monocratico, nella persona del dr. Carlo Azzolini, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 14648/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 25.07.2024 e vertente tra
, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. Jacopo Mel, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Marchi del Foro di Venezia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale in Venezia, Cannaregio 5783;
-attore- contro
, Controparte_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola del Foro di Bari ed elettivamente domiciliata presso il loro indirizzo p.e.c.;
-convenuto- avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità; per i seguenti motivi della decisione in FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del suo amministratore di Parte_1 sostegno nominato nel 2023 e giusta autorizzazione del giudice tutelare, ha convenuto dinanzi a questo Tribunale la figlia al fine di sentirla dichiarare responsabile di aver Controparte_1 effettuato disposizioni e pr corrente n. 13909 con lei contestato acceso presso di denaro appartenente al padre senza alcuna autorizzazione Parte_2 Parte_1 dello stesso e per suo scopi personali, per la complessiva somma di € 130.987,25 e, per l'effetto, vederla condannata a restituirgli tale importo o la diversa somma ritenuta di giustizia. In particolare, l'attore ha sostenuto che le somme di sua esclusiva proprietà in quanto derivanti dalla vendita dell'immobile del quale lo stesso era comproprietario assieme alla ex moglie erano state prelevate dalla figlia dal conto corrente n. 13909 acceso presso e Parte_2 cointestato e utilizzate su iniziativa e a suo esclusivo interesse per finalità di investimento personale, senza alcun suo coinvolgimento ed autorizzazione stante anche il suo documentato decadimento cognitivo a causa del morbo di Parkinson: due prelievi di somme allo sportello e sei bonifici, due dei quali a favore degli avv.ti Antonio Coppola e Sandro Coppola per spese e compensi di procedure giudiziarie e quattro a favore di per contratti di Controparte_2 assicurazione. Con comparsa di risposta, si è costituita la convenuta eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore (il beneficiario non perdendo la capacità di agire con pagina 1 di 5 l'apertura della misura di protezione;
l'a.d.s. potendo provvedere soltanto alla conservazione e gestione del patrimonio esistente solamente successivamente all'apertura dell'a.d.s.; l'a.d.s. avendo poteri di rappresentanza e/o di assistenza, nei limiti precisati nel decreto di nomina del Giudice tutelare, con riferimento alla situazione personale e patrimoniale del soggetto beneficiario alla data di assunzione dell'incarico e non già al periodo antecedente) e, nel merito, il rigetto della pretesa avversaria. Più in dettaglio, a dire della convenuta, poiché la condotta asseritamente arbitraria a lei ascritta si era realizzata prima dell'apertura della misura di protezione, le somme prelevate non potevano essere considerate come beni oggetto di amministrazione o anche rientranti nell'amministrazione, spettando al nominato amministratore soltanto la facoltà di estinguere il conto cointestato per evitare la prosecuzione del rapporto bancario. Ancora, sempre nel merito, a dire della convenuta, il di lui padre aveva impiegato in piena autonomia e libertà la somma di € 132.360,17 ricavata dalla vendita giudiziaria dell'appartamento e versata su sue indicazioni sul conto corrente cointestato: all'epoca (giugno-ottobre 2021) egli era invero pienamente capace di intendere e di volere, essendosi manifestati soltanto l'anno successivo
-2022- prima un declino della sola capacità di memoria (senza interferenza sulla capacità valutativa e decisionale) e poi un modesto decadimento cognitivo. In ogni caso, la convenuta ha sostenuto che dall'importo che l'odierno attore aveva chiesto in restituzione andavano detratte: le somme liquidate con le sentenze di divisione e pagate agli avvocati Coppola per €28.907,25 (€23.680,75 + €5.226,50), a nulla rilevando la circostanza, dedotta in citazione, che gli stessi avvocati Coppola l'avessero poi assistita nella procedura di nomina dell'amministratore di sostegno del padre;
le somme di € 1.000,00 e di € 900,00 in quanto prelevate allo sportello bancario dal padre il 23/6/2021 e il 28/6/2021 e dallo stesso utilizzate per le proprie esigenze di vita. Infine, quanto alla residua somma di € 100.000,00 la convenuta ha precisato:
- che la somma, in quanto versata su indicazioni del padre sul conto corrente cointestato, doveva intendersi a lei spettante nella misura del 50% (art. 1298, comma 2, c.c.), per effetto della relativa donazione indiretta disposta dal padre, essendo evidente lo spirito di liberalità dell'attore desumibile da varie circostanze: l'apertura del conto cointestato a firme disgiunte sin dal 2017; lo stretto rapporto di parentela e la convivenza da lungo tempo dei cointestatari;
la evidente riconoscenza del padre per l'ospitalità e gli aiuti anche economici a lui offerti esclusivamente da lei;
la sua chiara volontà di escludere da ogni pretesa sul proprio patrimonio la ex moglie e l'altro figlio;
- che l'investimento di € 100.000 nelle polizze assicurative era stato deciso concordemente le parti ed eseguito da lei in conformità al mandato del 2.07.2021 ricevuto dal padre per stipulare le polizze anche per suo conto, dunque per la metà, a beneficio degli unici nipoti e Parte_3
, suoi figli. Parte_4
La causa è stata istruita solo mediante la produzione documentale delle parti. La causa passa ora in decisione. L'eccezione preliminare proposta dalla convenuta relativa al difetto di legittimazione attiva in capo all'amministratore di sostegno è infondata. La gestione degli interessi patrimoniali del beneficiario affidata all'amministratore di sostegno nominato dal Giudice tutelare implica, evidentemente, anche la tutela del suo patrimonio che pagina 2 di 5 comprende anche i suoi diritti di credito, nell'ambito dei quali deve collocarsi quello oggetto del presente giudizio. E ciò indipendentemente dal fatto che il diritto di credito sia sorto in epoca anteriore all'apertura della misura di protezione, tanto più che non è stata eccepita la prescrizione. Dev'essere inoltre considerato che l'a.d.s. è stato autorizzato dal Giudice tutelare a dar corso al presente giudizio poiché autorizzato a “intraprendere tutte le azioni che saranno ritenute opportune per la tutela degli interessi del signor . Parte_1
Sussiste dunque la legittimazione attiva dell'amministratore di sostegno. Passando al merito, la domanda attorea è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Dev'essere in primo luogo evidenziato che, contrariamente a quanto allegato dalla convenuta, deve ritenersi che il beneficiario abbia subìto un decadimento cognitivo ben prima del Parte_1
2022. In effetti, la patologia di cui soffre l'amministrato, come accertato dal dott. , Persona_1 medico presso l'RSA nella quale il è stato ricoverato verso la fine del 2022, ha un Pt_1 andamento progressivo e non repentino: “i primi segni di decadimento cognitivo sono comparsi nel 2009 con peggioramento progressivo, fino a comportare l'impossibilità da parte dei familiari di assistere il paziente a domicilio” (doc. 3 parte attrice). In particolare, si tratta di malattia aggravatasi nel tempo. Ciò risulta chiaramente, oltre che dalla visita neuropsichiatrica del 29.07.2021, anche dalla documentazione medica attorea prodotta sub doc. 22, laddove il Dipartimento di Neurologia dell'Azienda Ulss3 Serenissima, in data 23.12.2020, aveva accertato in questi termini la condizione del beneficiario: “alla valutazione neuropsicologica si rileva un profilo di deterioramento cognitivo che coinvolge le funzioni mnesiche-episodiche con oblio, l'attenzione alternata e divisa, la memoria di lavoro e le abilità prassiche”. Peraltro, sempre in occasione di detta visita del 23.12.2020, lo stesso Dipartimento di Neurologia aveva raccolto la seguente testuale dichiarazione di : “la figlia riferisce che il paziente Controparte_1 esce di casa e si disorienta per cui chiama per chiedere aiuto”. Ancora, in data 8.09.2021 il era stato accolto al Centro Diurno delle Zitelle-Venezia per Pt_1 persone non autosufficienti;
in data 23.06.2021 la scheda SVAMA del rappresentava un Pt_1 sistema cognitivo confuso e veniva confermata la diagnosi di Parkinson con demenza senile del paziente;
il riportava altresì delle cadute accidentali, con esiti diagnosticati al Pronto Pt_1
Soccorso dell'Ospedale Civile di Venezia;
in data 4.10.2022 la valutazione sanitaria della scheda SVAMA confermava la grave situazione clinica del , affetto da Parkinson e demenza senile. Pt_1
Ora, da tale quadro clinico si evince come, quanto 23.12.2020, la capacità di intendere e di volere di fosse grandemente scemata al punto da presentare addirittura stati di oblio, Parte_1 un'attenzione alternata, un sistematico disorientamento. Condizione, questa, certamente ostativa rispetto alla possibilità di disporre validamente atti di liberalità, peraltro di consistente rilievo economico. Ciò chiarito, occorre ritenere pacifica -giacchè non contestata ex art. 115 c.p.c.- la condotta della convenuta per come descritta dall'attore. Alla luce di questa, si deve concludere che la , approfittando della cointestazione del conto Pt_1 corrente, abbia trattato illecitamente il patrim ividuale del padre -segnatamente la somma di
€ 132.360,17 frutto dell'alienazione della casa in comproprietà con l'ex moglie- come suo.
pagina 3 di 5 In effetti, non risulta né provato dalla convenuta né verosimile (in ragione del deficit cognitivo patito dall'attore) che la somma in questione sia stata, come allegato dalla convenuta, “versata su indicazioni di sul conto corrente cointestato a lui e alla figlia ”. Parte_1 CP_1
Né tanto meno la convenuta ha provato -e nemmeno ha chiesto di provare- che quelle indicazioni sarebbero consistite in una donazione indiretta. In questo contesto, dunque, la delega prodotta dalla convenuta d.d. 2.07.2021 (doc. 13), a mezzo della quale il padre, sostanzialmente spogliandosi del suo intero patrimonio donandolo alla figlia, l'avrebbe incaricata di prelevare € 100.000 al fine di stipulare le polizze vita a favore anche dai nipoti, nulla prova circa la capacità dell'amministrato e circa l'animus donandi (evidentemente non evincibile dalla sola circostanza della cointestazione del conto corrente). Ciò in quanto: la scrittura non ha data certa;
è stata redatta in forma scritta a computer, in maniera dettagliata e tecnica e, dunque, in maniera del tutto incompatibile con le scemate facoltà intellettive del al momento dell'asserita -giacché oggetto di querela di falso- sottoscrizione del Pt_1 documento. In conclusione, si deve ritenere che lo stato patologico del gli abbia impedito la Pt_1 formazione di una volontà cosciente idonea a perfezionare gli atti tà oggetto di causa. Per l'effetto la domanda restitutoria avanzata dall'attore nei confronti della convenuta va accolta. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 in applicazione del criterio del decisum, tenuto conto della richiesta di parte attrice. Da ultimo, non merita accoglimento la domanda dell'attore di condanna della convenuta ex art. 96 c.p.c., non avendone il primo provato né a ben vedere allegato i presupposti. Invero, con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., comma 1, è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario (Cass., Sez. I, 4 novembre 2005, n. 21393; Cass., Sez. I, 30 luglio 2010, n. 17902). Si è infatti chiarito che in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c., comma 1, richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass., Sez. Lav., 15 aprile 2013, n. 9080). Inoltre, quanto all'invocata applicazione della condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c., non sono emersi elementi sufficienti a ritenere che la convenuta abbia resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero con la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute e senza adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza (Cass. S.U. n. 9912/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Venezia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, pagina 4 di 5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, così provvede: a) accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la convenuta alla restituzione a suo favore della somma pari a € 130.987,25, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
b) condanna altresì la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 759 per esborsi ed in € 5.077 quale compenso per la difesa, oltre a rimborso spese al 15%, Iva e Cpa come per legge. Così deciso in Venezia il 24.11.2025. Il Giudice Dott. Carlo Azzolini
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