Art. 1.
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa e' applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. ((4))
Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilira', (...), la misura in cui la tassa stessa dovra' essere percetta per l'anno successivo, (...). Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potra' in anticipazione fissare per piu' anni la misura (...) della tassa stessa.
Potra' il Comune, con deliberazione consiliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto della Marina di Carrara, accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50 ; e dovra' erogare una parte del provento stesso, non inferiore al quarto, in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai ed a favore della locale Cassa di soccorso.
Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e' abrogato il R. decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2 ter) che "L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 , come modificato dall' articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita e' applicata ai marmi e loro derivati ed e' determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attivita' del settore marmifero locale".
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
E' istituita a favore del comune di Carrara una tassa sui marmi escavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso. Detta tassa e' applicata e riscossa dal comune all'uscita dei marmi dai suoi confini in base ad apposito regolamento, da deliberarsi dal Consiglio comunale sentite le parti sociali. ((4))
Ogni anno il Consiglio comunale, nel deliberare il bilancio preventivo del comune, stabilira', (...), la misura in cui la tassa stessa dovra' essere percetta per l'anno successivo, (...). Tuttavia, quando il comune dovesse assumere impegni continuativi da fronteggiarsi o da garantirsi col gettito della tassa, il Consiglio comunale potra' in anticipazione fissare per piu' anni la misura (...) della tassa stessa.
Potra' il Comune, con deliberazione consiliare, secondo le forme della legge comunale e provinciale e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, disporre che una parte del provento della tassa sia erogata a far fronte alle spese o agli impegni da incontrarsi per la costruzione ed esercizio del porto della Marina di Carrara, accordandosi l'eventuale applicazione della legge 12 febbraio 1903, n. 50 ; e dovra' erogare una parte del provento stesso, non inferiore al quarto, in contributi alla iscrizione degli operai dell'industria marmifera alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai ed a favore della locale Cassa di soccorso.
Dalla data dell'entrata in vigore della presente legge e' abrogato il R. decreto 19 settembre 1860 per la provvisoria istituzione di un diritto di pedaggio sui marmi a favore del comune di Carrara.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE.
GIOLITTI.
Visto, Il guardasigilli: FINOCCHIARO-APRILE.
--------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 26 gennaio 1999, n. 8 , convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1999, n. 75 , ha disposto (con l'art. 2, comma 2 ter) che "L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749 , come modificato dall' articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita e' applicata ai marmi e loro derivati ed e' determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attivita' del settore marmifero locale".