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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/07/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1081/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 3.10.1961, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ZUROLI (C.F.: ), C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Satriano di Lucania (PZ) alla via
Ospizio n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
14.6.1967, ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SANTANGELO (C.F.: ), giusta C.F._4 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nicola Sole n. 73 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1081/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 9.7.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in Potenza in data 8.10.1988, che dall'unione coniugale era nata la figlia
[...]
(29.3.1993), maggiorenne e già coniugata da molti anni, e che tra i Persona_1 coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
II Si è costituita in giudizio , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2025, la quale non si è opposta alla domanda di separazione personale e, confermando le avverse deduzioni in ordine alla crisi del rapporto coniugale, ha domandato pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
«- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi, allo stato economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento a favore dell'altro, di somme di danaro periodiche a titolo alimentare e di mantenimento;
- la IG.ra continuerà ad occupare in via esclusiva la casa di Controparte_1 residenza familiare, in Potenza alla Via G. Gronchi n. 29, acquistata dal coniuge in costanza di matrimonio, e pertanto in comproprietà dei coniugi;
- il IG. continuerà a vivere nella tavernetta attigua alla Parte_1 casa di residenza familiare ma da questa autonoma, che già da tempo occupa in via esclusiva, di proprietà esclusiva della coniuge IG.ra ; Controparte_1
- il capannone attiguo alla casa di residenza familiare e di proprietà esclusiva della IG.ra , sarà utilizzato da entrambi i coniugi, con le seguenti Controparte_1 modalità: il ricorrente continuerà ad utilizzare il bene quale Parte_1 piccola officina metallurgica e pertanto ivi continuerà a svolgere i relativi lavori;
la
2 R.G. N. 1081/2025
IG.ra godrà il bene quale deposito della legna, del pellet e per Controparte_1
l'uso del forno ivi presente;
- il IG. continuerà a prendersi cura del giardino circostante la casa Parte_1 già di residenza della famiglia, che sarà pure questo goduto da entrambi i coniugi.
Alle condizioni sopra indicate la IG.ra si dichiara disponibile Controparte_1 alla trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 9.7.2025, il Giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, avendo constatato l'adesione del marito alle condizioni di separazione personale di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla moglie, con le aggiunte di cui al verbale d'udienza, che le parti hanno sottoscritto per accettazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni convenute e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi, allo stato economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento a favore dell'altro, di somme di danaro periodiche a titolo alimentare e di mantenimento;
- la IG.ra continuerà ad occupare in via esclusiva la casa di Controparte_1 residenza familiare, in Potenza alla Via G. Gronchi n. 29, acquistata dal coniuge in costanza di matrimonio, e pertanto in comproprietà dei coniugi, senza nulla a pretendere da parte del marito per il godimento esclusivo;
- il IG. continuerà a vivere nella tavernetta attigua alla casa Parte_1 di residenza familiare ma da questa autonoma, che già da tempo occupa in via esclusiva, di proprietà esclusiva della coniuge IG.ra , senza Controparte_1 che la moglie possa pretendere alcunché dal marito ossia a titolo gratuito;
- il capannone attiguo alla casa di residenza familiare e di proprietà esclusiva della IG.ra , sarà utilizzato da entrambi i coniugi, con le seguenti Controparte_1 modalità: il ricorrente continuerà ad utilizzare il bene quale Parte_1
3 R.G. N. 1081/2025
piccola officina metallurgica e pertanto ivi continuerà a svolgere i relativi lavori;
la IG.ra godrà il bene quale deposito della legna, del pellet e per Controparte_1
l'uso del forno ivi presente;
- il IG. continuerà a prendersi cura del giardino circostante la casa Parte_1 già di residenza della famiglia, che sarà pure questo goduto da entrambi i coniugi;
- spese di lite compensate».
V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, che vivono separati già da circa due anni, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene, posto chela figlia è maggiorenne e coniugata, che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla spese di lite per assenza di questioni in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1081 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 tra e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], i
[...] C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza in data 8.10.1988;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto N. 333, P.
II, S. A);
4 R.G. N. 1081/2025
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1081/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 9.7.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 il 3.10.1961, residente in [...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. MARIO ZUROLI (C.F.: ), C.F._2 giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Satriano di Lucania (PZ) alla via
Ospizio n. 3 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
14.6.1967, ivi residente a[...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. VINCENZO SANTANGELO (C.F.: ), giusta C.F._4 procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza alla via Nicola Sole n. 73 presso lo studio del difensore, pec: Email_2
-RESISTENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
1 R.G. N. 1081/2025
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione personale;
CONCLUSIONI: per le parti private come rassegnate all'udienza del 9.7.2025; per il
Pubblico Ministero come risultanti in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato in data 11.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.12 c.p.c., il ricorrente, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in Potenza in data 8.10.1988, che dall'unione coniugale era nata la figlia
[...]
(29.3.1993), maggiorenne e già coniugata da molti anni, e che tra i Persona_1 coniugi era venuta meno l'affectio coniugalis, ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dalla moglie.
II Si è costituita in giudizio , depositando Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2025, la quale non si è opposta alla domanda di separazione personale e, confermando le avverse deduzioni in ordine alla crisi del rapporto coniugale, ha domandato pronunciarsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
«- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi, allo stato economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento a favore dell'altro, di somme di danaro periodiche a titolo alimentare e di mantenimento;
- la IG.ra continuerà ad occupare in via esclusiva la casa di Controparte_1 residenza familiare, in Potenza alla Via G. Gronchi n. 29, acquistata dal coniuge in costanza di matrimonio, e pertanto in comproprietà dei coniugi;
- il IG. continuerà a vivere nella tavernetta attigua alla Parte_1 casa di residenza familiare ma da questa autonoma, che già da tempo occupa in via esclusiva, di proprietà esclusiva della coniuge IG.ra ; Controparte_1
- il capannone attiguo alla casa di residenza familiare e di proprietà esclusiva della IG.ra , sarà utilizzato da entrambi i coniugi, con le seguenti Controparte_1 modalità: il ricorrente continuerà ad utilizzare il bene quale Parte_1 piccola officina metallurgica e pertanto ivi continuerà a svolgere i relativi lavori;
la
2 R.G. N. 1081/2025
IG.ra godrà il bene quale deposito della legna, del pellet e per Controparte_1
l'uso del forno ivi presente;
- il IG. continuerà a prendersi cura del giardino circostante la casa Parte_1 già di residenza della famiglia, che sarà pure questo goduto da entrambi i coniugi.
Alle condizioni sopra indicate la IG.ra si dichiara disponibile Controparte_1 alla trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale».
III Alla prima udienza, la quale è stata celebrata il 9.7.2025, il Giudice relatore, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, avendo constatato l'adesione del marito alle condizioni di separazione personale di cui alla comparsa di costituzione e risposta depositata dalla moglie, con le aggiunte di cui al verbale d'udienza, che le parti hanno sottoscritto per accettazione, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti in conformità alle condizioni convenute e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
IV Orbene, i coniugi hanno chiesto la decisione della causa alle seguenti condizioni:
«- i coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
- i coniugi, allo stato economicamente autosufficienti, si danno reciprocamente atto della non sussistenza delle condizioni per il versamento a favore dell'altro, di somme di danaro periodiche a titolo alimentare e di mantenimento;
- la IG.ra continuerà ad occupare in via esclusiva la casa di Controparte_1 residenza familiare, in Potenza alla Via G. Gronchi n. 29, acquistata dal coniuge in costanza di matrimonio, e pertanto in comproprietà dei coniugi, senza nulla a pretendere da parte del marito per il godimento esclusivo;
- il IG. continuerà a vivere nella tavernetta attigua alla casa Parte_1 di residenza familiare ma da questa autonoma, che già da tempo occupa in via esclusiva, di proprietà esclusiva della coniuge IG.ra , senza Controparte_1 che la moglie possa pretendere alcunché dal marito ossia a titolo gratuito;
- il capannone attiguo alla casa di residenza familiare e di proprietà esclusiva della IG.ra , sarà utilizzato da entrambi i coniugi, con le seguenti Controparte_1 modalità: il ricorrente continuerà ad utilizzare il bene quale Parte_1
3 R.G. N. 1081/2025
piccola officina metallurgica e pertanto ivi continuerà a svolgere i relativi lavori;
la IG.ra godrà il bene quale deposito della legna, del pellet e per Controparte_1
l'uso del forno ivi presente;
- il IG. continuerà a prendersi cura del giardino circostante la casa Parte_1 già di residenza della famiglia, che sarà pure questo goduto da entrambi i coniugi;
- spese di lite compensate».
V La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi
è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, che vivono separati già da circa due anni, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, sicché deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sulle condizioni convenute dalle parti, il Collegio ritiene, posto chela figlia è maggiorenne e coniugata, che le stesse non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico, talché possano esser poste a fondamento della presente sentenza.
Nulla spese di lite per assenza di questioni in merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1081 iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 tra e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e C.F._1 CP_1
(C.F.: , nata a [...] il [...], i
[...] C.F._3 quali hanno contratto matrimonio concordatario in Potenza in data 8.10.1988;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Potenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988, atto N. 333, P.
II, S. A);
4 R.G. N. 1081/2025
3) dispone che i rapporti di separazione personale siano regolati dalle condizioni riportate in motivazione;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di conIGlio del 12.7.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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