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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 22/12/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2336/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Ciampini
e
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
M. IO MO e LE LL
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note depositate in pct in data 10.12.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/07/2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) l'11 maggio 1996 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 26/9/1996 e, , il 23/11/2001, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con provvedimento in data 7/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al
18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note depositate in pct in data 10.12.2025.
2 Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e l'indipendenza economica acquisita dalla prole, come le parti stesse hanno dichiarato con note depositate in data 10.12.2025, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1 CP_1
Cecina (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) l'11 maggio 1996 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 10 – parte 2 – serie A – Anno 1996)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, avendo le parti dato atto nelle medesime note del 1.12.2025 che gli adempimenti previsti nel ricorso sono stati effettuati, salvo la dichiarazione “fine lavori” per l'immobile posto in Via
Paratino 7/B, Cecina, atteso che il procedimento relativo è tuttora in corso presso il Comune di Cecina, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare posta in Via Paratino 7/B, Cecina di proprietà di CP_1
, rimane nella disponibilità della stessa: danno atto le parti che il sig.
[...]
si è già trasferito altrove impegnandosi a formalizzare il cambio di Parte_1 residenza entro e non oltre la data fissata per l'udienza.
3) manterrà per intero i cespiti immobiliari, sia quelli alla stessa CP_1 intestati, che quelli della Domus Imm.re Impresa Individuale (come da visura catastale sopra menzionate).
4) L'auto Audi Q3 targata FY382GG alla stessa intestata, al momento in possesso del sig. , le verrà consegnata dal coniuge, alla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso.
3 5) Il sig. potrà provvedere al ritiro dei suoi effetti personali, Parte_1 abbigliamento e bottiglie di vino pregiate ed altro (come da elenco allegato a ricorso) rimaste nell'abitazione familiare, mediante consegna degli stessi attraverso il figlio nelle mani del padre alla data di sottoscrizione del Per_2 presente ricorso.
6) Il sig. , in qualità di Amm.ore Unico della Domus Parte_1 Controparte_2 si impegna e obbliga a completare e/o effettuare le pratiche tecniche necessarie per la “fine lavori” della “dependance/villetta” al Paratino, senza alcuna spesa a carico di : pratiche che dovranno essere completate entro e non CP_1 oltre 3 mesi dal deposito del ricorso
7) Il sig. tramite la Domus Costruzioni srl da lui rappresentata Parte_1 dichiara di non avere più nulla a pretendere in merito ai lavori edili eseguiti presso l'immobile sito Cecina (LI), Via del Paratino n. 7B, intestato alla signora CP_
e ove la stessa risiede.
8) Il sig , tramite la Domus Costruzioni srl da lui rappresentata, si Parte_1 impegna a mantenere il contratto di locazione in essere afferente all'immobile
(capannone e annessi) posto in Cecina Loc. S Pietro in Palazzi, Via dell'Artigianato 12/A, ove viene svolta la sua attività lavorativa, con la signora CP_
proprietaria dello stesso, tramite la Domus Imm.re Impresa Individuale;
CP_ 9) La Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire mediante atto notarile in favore del marito entro e non oltre giorni 30 dall'udienza fissata nel presente giudizio la quota pari a 0,56% della quale è titolare della Soc. Domus
Costruzioni srl a fronte del versamento di complessivi euro 20.000,00 da corrispondersi contestualmente in tale suddetta data.
CP_ 10) Entrambe le parti danno che, le fideiussioni rilasciate dalla signora presso BPM di Cecina in favore della Domus Costruzioni sono state estinte come da documentazione allegata al ricorso.
11) Il sig si impegna e obbliga a rinunciare a introdurre eventuali Parte_1 azioni revocatorie nei confronti del coniuge ed eredi della stessa.
12) La Sig.ra rinuncia espressamente a richiedere al coniuge Sig. CP_1
qualsiasi forma di assegno di mantenimento attesa la sua Parte_1 indipendenza economica.
13) Danno atto i coniugi che con il presente accordo hanno definito ogni pendenza economica tra loro esistente e che pertanto non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4 14) Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2336/2025 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Alessio Ciampini
e
(C.F. ), con il patrocinio dagli Avv.ti CP_1 C.F._2
M. IO MO e LE LL
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 18.12.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.12.2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note depositate in pct in data 10.12.2025.
FATTO
1 Con ricorso in data 04/07/2025, i sig.ri e Parte_1 CP_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p. 51
[...]
c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Cecina (LI) l'11 maggio 1996 e di esser dalla loro unione nati, rispettivamente, il 26/9/1996 e, , il 23/11/2001, entrambi Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Con provvedimento in data 7/7/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 6.11.2025, successivamente rinviata al
18.12.2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, così come meglio precisate con note depositate in pct in data 10.12.2025.
2 Possono essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, stante la maggiore età e l'indipendenza economica acquisita dalla prole, come le parti stesse hanno dichiarato con note depositate in data 10.12.2025, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Parte_1 CP_1
Cecina (LI) di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Cecina (LI) l'11 maggio 1996 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 10 – parte 2 – serie A – Anno 1996)
Per quanto concerne i provvedimenti accessori, avendo le parti dato atto nelle medesime note del 1.12.2025 che gli adempimenti previsti nel ricorso sono stati effettuati, salvo la dichiarazione “fine lavori” per l'immobile posto in Via
Paratino 7/B, Cecina, atteso che il procedimento relativo è tuttora in corso presso il Comune di Cecina, preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa familiare posta in Via Paratino 7/B, Cecina di proprietà di CP_1
, rimane nella disponibilità della stessa: danno atto le parti che il sig.
[...]
si è già trasferito altrove impegnandosi a formalizzare il cambio di Parte_1 residenza entro e non oltre la data fissata per l'udienza.
3) manterrà per intero i cespiti immobiliari, sia quelli alla stessa CP_1 intestati, che quelli della Domus Imm.re Impresa Individuale (come da visura catastale sopra menzionate).
4) L'auto Audi Q3 targata FY382GG alla stessa intestata, al momento in possesso del sig. , le verrà consegnata dal coniuge, alla sottoscrizione Parte_1 del presente ricorso.
3 5) Il sig. potrà provvedere al ritiro dei suoi effetti personali, Parte_1 abbigliamento e bottiglie di vino pregiate ed altro (come da elenco allegato a ricorso) rimaste nell'abitazione familiare, mediante consegna degli stessi attraverso il figlio nelle mani del padre alla data di sottoscrizione del Per_2 presente ricorso.
6) Il sig. , in qualità di Amm.ore Unico della Domus Parte_1 Controparte_2 si impegna e obbliga a completare e/o effettuare le pratiche tecniche necessarie per la “fine lavori” della “dependance/villetta” al Paratino, senza alcuna spesa a carico di : pratiche che dovranno essere completate entro e non CP_1 oltre 3 mesi dal deposito del ricorso
7) Il sig. tramite la Domus Costruzioni srl da lui rappresentata Parte_1 dichiara di non avere più nulla a pretendere in merito ai lavori edili eseguiti presso l'immobile sito Cecina (LI), Via del Paratino n. 7B, intestato alla signora CP_
e ove la stessa risiede.
8) Il sig , tramite la Domus Costruzioni srl da lui rappresentata, si Parte_1 impegna a mantenere il contratto di locazione in essere afferente all'immobile
(capannone e annessi) posto in Cecina Loc. S Pietro in Palazzi, Via dell'Artigianato 12/A, ove viene svolta la sua attività lavorativa, con la signora CP_
proprietaria dello stesso, tramite la Domus Imm.re Impresa Individuale;
CP_ 9) La Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire mediante atto notarile in favore del marito entro e non oltre giorni 30 dall'udienza fissata nel presente giudizio la quota pari a 0,56% della quale è titolare della Soc. Domus
Costruzioni srl a fronte del versamento di complessivi euro 20.000,00 da corrispondersi contestualmente in tale suddetta data.
CP_ 10) Entrambe le parti danno che, le fideiussioni rilasciate dalla signora presso BPM di Cecina in favore della Domus Costruzioni sono state estinte come da documentazione allegata al ricorso.
11) Il sig si impegna e obbliga a rinunciare a introdurre eventuali Parte_1 azioni revocatorie nei confronti del coniuge ed eredi della stessa.
12) La Sig.ra rinuncia espressamente a richiedere al coniuge Sig. CP_1
qualsiasi forma di assegno di mantenimento attesa la sua Parte_1 indipendenza economica.
13) Danno atto i coniugi che con il presente accordo hanno definito ogni pendenza economica tra loro esistente e che pertanto non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
4 14) Spese compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 18/12/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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