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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 25/09/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
RG 199/ 2025
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/09/2025, davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cramaro, in sostituzione dell'avv. Tortora. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande come quantificate nei conteggi da ultimo depositati, così da valorizzare la richiesta di condanna al pagamento della “somma maggiore” di cui alle conclusioni del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414, 669-bis, 669-ter e 671 c.p.c., depositato in data 29.04.2025, parte ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato alle dipendenze di dal CP_1 09.11.2024 al 02.04.2025, data delle sue dimissioni per giusta causa, ha agito in giudizio per sentire accertare, nel merito, la stessa giusta causa del suo recesso ed ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 3.716,86, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria per febbraio e marzo 2025, 13ma, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e delle ferie non godute, malattia, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r.. Concesso il sequestro con decreto inaudita altera parte del 29.04.2025 - provvedimento successivamente confermato dall'ordinanza del 12.05.2025 – la parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 2 e 4]. È in particolare provato che esso si sia estinto a seguito delle dimissioni del lavoratore, formulate per giusta causa. È inoltre provato documentalmente che a partire da gennaio 2025 la società, titolare d'un punto vendita presso il centro commerciale Tiare Village, abbia cessato l'approvvigionamento della merce in negozio, non si sia curata di ripristinare il registratore di cassa (ostacolando il perfezionamento degli acquisti da parte della clientela) e abbia cessato di corrispondere le retribuzioni dovute. È quanto si evince dalla messaggistica Whatsapp allegata all'atto introduttivo, dalla quale emergono le molteplici richieste di assistenza e di indicazioni da parte del personale verso la società, e il suo corrispondente totale disinteresse, in ordine alle problematiche testé evidenziate
[cfr. docc. 5 ss.]. È del pari documentale che la cessazione del rapporto sia avvenuta solo in data 02.04.2025, ciò che consente di presumere che per i mesi da gennaio a marzo parte ricorrente abbia posto a disposizione del datore di lavoro la sua prestazione di lavoro, tanto ciò vero che la stessa parte ricorrente, rispetto alla retribuzione del mese di gennaio, ha già ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto [cfr. doc. 15 ricorrente]. D'altra parte, a conferma della spettanza delle retribuzioni rivendicate e del totale inadempimento societario, va rilevato che, nel colloquio telefonico intercorso con un soggetto che ha parlato in nome e per conto di [cfr. doc. 12 ricorrente], si fa CP_1 piano riferimento alla spettanza di n. 3 retribuzioni. In sostanza, ed in mancanza di diverse risultanze che era onere datoriale introdurre, sussiste la prova del credito per le retribuzioni di febbraio e marzo 2025. Al contempo, l'estinzione del rapporto determina l'esigibilità del t.f.r. e delle ulteriori spettanze di fine rapporto. Quanto alla giusta causa delle dimissioni, essa è senz'altro integrata dal reiterato inadempimento dell'obbligazione retributiva nonché dal totale disinteresse serbato dalla parte datoriale in ordine ai propri doveri essenziali in vista dell'esecuzione della prestazione lavorativa. In ordine alla quantificazione dei crediti, la lettura congiunta dei conteggi, dei prospetti paga e del Ccnl applicabile, conduce a ritenere che la cifra indicata nei conteggi da ultimo depositati, pari ad euro 4.080,56, sia corretta e da essa non v'è motivo di discostarsi. Sebbene si tratti di importo superiore a quello esplicitato nel ricorso introduttivo, la medesimezza dei titoli azionati e il fatto che la divergenza numerica derivi da un mero errore di calcolo, consentono di valorizzare il dato da ultimo espresso. La società va dunque condannata a pagare l'importo poc'anzi precisato. Con riguardo alla somma dovuta, su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione moneteria dal dovuto al saldo. Diversamente da quanto richiesto in ricorso, invece, non va applicato l'art. 1284, comma 4, c.c., non riferibile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.. Il ricorso va dunque integralmente accolto. Le spese della fase cautelare e del merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 4.080,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.150,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, , oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 25/09/2025, davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, mediante connessione da remoto alla stanza del giudice sulla piattaforma Microsoft Teams, per parte ricorrente, l'avv. Cramaro, in sostituzione dell'avv. Tortora. È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Parte ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande come quantificate nei conteggi da ultimo depositati, così da valorizzare la richiesta di condanna al pagamento della “somma maggiore” di cui alle conclusioni del ricorso.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 199/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata Parte_1 telematicamente, dall'avv. Manuela Tortora, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ricorrente
CONTRO
Controparte_1
convenuta contumace
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso introduttivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414, 669-bis, 669-ter e 671 c.p.c., depositato in data 29.04.2025, parte ricorrente, sulla premessa d'aver lavorato alle dipendenze di dal CP_1 09.11.2024 al 02.04.2025, data delle sue dimissioni per giusta causa, ha agito in giudizio per sentire accertare, nel merito, la stessa giusta causa del suo recesso ed ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 3.716,86, dovuta a titolo di retribuzione ordinaria per febbraio e marzo 2025, 13ma, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e delle ferie non godute, malattia, indennità sostitutiva del preavviso e t.f.r.. Concesso il sequestro con decreto inaudita altera parte del 29.04.2025 - provvedimento successivamente confermato dall'ordinanza del 12.05.2025 – la parte convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. Istruita documentalmente, la causa è stata successivamente discussa. Così ricostruito l'iter processuale, si deve ricordare che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le retribuzioni differite, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009]. Nel caso di specie parte ricorrente ha assolto il proprio onere probatorio. È infatti provato il rapporto di lavoro e la sua articolazione temporale [cfr. docc. 2 e 4]. È in particolare provato che esso si sia estinto a seguito delle dimissioni del lavoratore, formulate per giusta causa. È inoltre provato documentalmente che a partire da gennaio 2025 la società, titolare d'un punto vendita presso il centro commerciale Tiare Village, abbia cessato l'approvvigionamento della merce in negozio, non si sia curata di ripristinare il registratore di cassa (ostacolando il perfezionamento degli acquisti da parte della clientela) e abbia cessato di corrispondere le retribuzioni dovute. È quanto si evince dalla messaggistica Whatsapp allegata all'atto introduttivo, dalla quale emergono le molteplici richieste di assistenza e di indicazioni da parte del personale verso la società, e il suo corrispondente totale disinteresse, in ordine alle problematiche testé evidenziate
[cfr. docc. 5 ss.]. È del pari documentale che la cessazione del rapporto sia avvenuta solo in data 02.04.2025, ciò che consente di presumere che per i mesi da gennaio a marzo parte ricorrente abbia posto a disposizione del datore di lavoro la sua prestazione di lavoro, tanto ciò vero che la stessa parte ricorrente, rispetto alla retribuzione del mese di gennaio, ha già ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto [cfr. doc. 15 ricorrente]. D'altra parte, a conferma della spettanza delle retribuzioni rivendicate e del totale inadempimento societario, va rilevato che, nel colloquio telefonico intercorso con un soggetto che ha parlato in nome e per conto di [cfr. doc. 12 ricorrente], si fa CP_1 piano riferimento alla spettanza di n. 3 retribuzioni. In sostanza, ed in mancanza di diverse risultanze che era onere datoriale introdurre, sussiste la prova del credito per le retribuzioni di febbraio e marzo 2025. Al contempo, l'estinzione del rapporto determina l'esigibilità del t.f.r. e delle ulteriori spettanze di fine rapporto. Quanto alla giusta causa delle dimissioni, essa è senz'altro integrata dal reiterato inadempimento dell'obbligazione retributiva nonché dal totale disinteresse serbato dalla parte datoriale in ordine ai propri doveri essenziali in vista dell'esecuzione della prestazione lavorativa. In ordine alla quantificazione dei crediti, la lettura congiunta dei conteggi, dei prospetti paga e del Ccnl applicabile, conduce a ritenere che la cifra indicata nei conteggi da ultimo depositati, pari ad euro 4.080,56, sia corretta e da essa non v'è motivo di discostarsi. Sebbene si tratti di importo superiore a quello esplicitato nel ricorso introduttivo, la medesimezza dei titoli azionati e il fatto che la divergenza numerica derivi da un mero errore di calcolo, consentono di valorizzare il dato da ultimo espresso. La società va dunque condannata a pagare l'importo poc'anzi precisato. Con riguardo alla somma dovuta, su di essa vanno calcolati interessi e rivalutazione moneteria dal dovuto al saldo. Diversamente da quanto richiesto in ricorso, invece, non va applicato l'art. 1284, comma 4, c.c., non riferibile ai crediti di lavoro, stante la speciale disciplina prevista dall'art. 429 c.p.c.. Il ricorso va dunque integralmente accolto. Le spese della fase cautelare e del merito, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna parte convenuta a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 4.080,56, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in complessivi euro 1.150,00, più 15% per spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a.. condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi euro 2.109,00, più 15% per spese generali, , oltre c.p.a. ed i.v.a.. Gorizia, 25 settembre 2025
Il Giudice
Gabriele Allieri