Art. 6.
L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.
L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.
L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.
L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.