Articolo 6 della Legge 23 aprile 1965, n. 458
Articolo 5Articolo 7
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6 giugno 1965
Art. 6.
L'assemblea generale si compone dei delegati dei soci eletti in assemblee provinciali e, ove esistano le delegazioni di cui all'art. 14, in assemblee sezionali.
L'assemblea generale si riunisce almeno ogni tre anni.
Entrata in vigore il 6 giugno 1965