Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3089 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5542/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nata a [...] il [...] (C. F.: ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Maria Rita Saitta;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Silvano Domina;
Conclusioni: in motivazione.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra ha chiesto al Tribunale di condannare il sig. a Parte_1 Controparte_1 corrisponderle una somma indicativamente pari ad Euro 26.000,00, oltre interessi e rivalutazione, asseritamente dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2043 c. c., patito “in conseguenza alle lesioni al diritto della riservatezza personale e familiare subita”.
A sostegno della domanda risarcitoria l'attrice ha prospettato le seguenti circostanze: a seguito di denuncia per maltrattamenti su minore presentata nei suoi riguardi dal marito , Controparte_1 veniva emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania, in data 30 gennaio 2020, provvedimento inaudita altera parte con il quale si disponeva l'apertura di un procedimento volto alla decadenza
il Tribulato Emidio, sia prima che a seguito dell'emissione del suddetto provvedimento, teneva condotte con le quali “si rendeva responsabile in danno dell'odierna attrice della lesione del diritto alla riservatezza determinando così un grave pregiudizio morale”, in specie divulgando e rendendo note “senza alcuna giustificata ragione, né, senza ricevere il dovuto consenso, situazioni e vicende di natura strettamente personale e familiare riguardante lo stato di salute della signora nonché la stessa situazione familiare e le relative problematiche implicante Parte_1 anche soggetti minori”.
Nel dettaglio parte attrice, nel libello introduttivo, ha dedotto che il : CP_1
- in data 18 gennaio 2020 riferiva alla sig.ra di episodi violenti subiti a Parte_2 causa dei comportamenti instabili della moglie e delle violenze fisiche e psichiche che quest'ultima procurava alla figlia;
- agli inizi del mese di febbraio 2020, alla presenza della sig.ra Parte_3 titolare del panificio fratelli sito in San Pietro Clarenza, della collaboratrice Parte_3 sig.ra e di altre persone tra cui la mamma della sig.ra pronunciava CP_2 Parte_3 la seguente frase: “ La mia ex compagna è gravemente disturbata , non accetta le cure così come non accetta la malattia di , tanto da arrivare a picchiare la bambina”, Per_1 contestualmente mostrando foto della piccola figlia della coppia, con presunti lividi Per_1 dallo stesso attribuiti alla madre;
- riferiva al sig. suo amico e collega di lavoro, che “la mia ex moglie è malata, Persona_2 compie gesti contro natura, non è affatto equilibrata”;
- inviava al sig. ed alla di lui moglie foto e file audio della Parte_4 Parte_5 piccola raffiguranti segni sulla guancia sinistra attribuiti sempre alla sig.ra ; Per_1 Pt_1
- riferiva al dott. , suo consulente finanziario, ed al sig. , Persona_3 Parte_6 notizie strettamente riservate.
Parte attrice ha lamentato come le predette condotte, asseritamente tenute dal , abbiano CP_1 ingenerato in lei un particolare stato di turbamento avendo dovuto la stessa, per vergogna, cambiare le proprie abitudini di vita e le proprie frequentazioni;
secondo la prospettazione attorea, il Tribulato, con il suo comportamento, “non solo ha denigrato la madre dei suoi figli con delle accuse tanto precise e circonstanziate, quanto assolutamente infondate, ma ha pure violato i diritti fondamentali della personalità della signora , garantiti e tutelati dalla nostra Costituzione, tra cui anche Pt_1 il diritto alla riservatezza il quale si configura come un diritto soggettivo perfetto, riconosciuto nel nostro ordinamento alla stregua degli altri diritti della persona ( come il nome, l'onore la riservatezza ecc.)”.
A seguito della concessione, all'udienza del 24 novembre 2020, dei termini prodromici alla cristallizzazione del thema decidendum e del thema probandum, parte attrice, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c, ha insistito in domanda depositando documentazione a sostegno delle proprie ragioni e chiedendo ammettersi prova per testi.
In data 12 febbraio 2021 si è costituito in giudizio il il quale ha resistito all'avversa Controparte_1 domanda negando l'accadimento degli episodi di divulgazione addebitatigli da parte attrice. In via istruttoria, con memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c. p. c., ha chiesto ammettersi la documentazione prodotta a corredo della comparsa responsiva e della stessa summenzionata memoria;
inoltre, ha chiesto ammettersi prova per testi.
Con ordinanza emessa in data 8 giugno 2021, sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte attrice in quanto ritenute irrilevanti ai fini del decidere;
con il medesimo provvedimento sono altresì state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte convenuta in quanto tardive.
All'udienza del 14 febbraio 2025, sulle conclusioni delle parti di integrale riproposizione delle precedenti difese ed eccezioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c. p. c.
***
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
1. A norma dell'art. 2043 c. c. “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”;
2. Secondo la Suprema Corte di Cassazione: “E' regola che il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa”, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima” (Cass. n. 25420/2017; Cass. n. 4005/2020).
***
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue. La domanda di parte attrice va disattesa.
In tema di responsabilità extracontrattuale è onere dell'attore prospettare e provare il danno nonché
l'eziologia, il nesso causale che correla la condotta dell'agente all'evento lesivo.
Inoltre, occorre esaustiva prova circa l'elemento soggettivo, e quindi occorre che venga offerta la prova del dolo o quanto meno della colpa, così disponendo l'art. 2043 c.c. testé richiamato. La prova dell'elemento soggettivo è a carico del danneggiato. Tali principi sono stati richiamati in più ambiti applicativi (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013; Cass.
26517/2009).
Pertanto, nella responsabilità aquiliana, come nel caso in oggetto, è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo i fatti costitutivi della sua pretesa ma altresì la riconducibilità degli stessi al comportamento del convenuto (ossia il nesso causale) ed il danno nella sua entità quale conseguenza della lesione.
Così con la lettura combinata degli artt. 2043 c. c., che delinea gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, e l'art. 2059 c. c., che detta la disciplina per i danni non patrimoniali e che viene interpretato in un'accezione ormai estensiva e non più ancorata all'applicabilità dello stesso per le sole ipotesi riconducibili nell'alveo dell'art.185 c. p., si determina l'ambito di applicazione dell'art. 2697 c. c., norma le cui prescrizioni, nella fattispecie in esame, risultano essere state disattese.
Invero la Suprema Corte di Cassazione, condivisibilmente, chiarendo precedenti e risalenti orientamenti, con l'Ordinanza n. 4005 del 18/02/2020 (richiamata in punto di diritto), ha statuito che il danno all'immagine, così come il danno alla reputazione ed alla riservatezza, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa (contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice nel libello introduttivo), dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice, in base al concreto pregiudizio patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato anche mediante presunzioni gravi, precise e concordati, che siano fondate, però, su elementi indiziari diversi dal fatto in sé.
Si tratta del danno che lede l'identità personale di un individuo, ossia l'insieme degli attributi che identificano un determinato soggetto nel contesto sociale e/o professionale di riferimento.
Si tratta della lesione di un diritto fondamentale della persona, consistente nella rappresentazione che la collettività abbia su di un individuo, il cui fondamento giuridico si ricava dagli articoli 2 e 3 della
Costituzione. E' danno che genera, in capo a chi lo ha cagionato, perciò, una responsabilità avente natura aquiliana, andando a violare il principio di neminem laedere e il cui ristoro, come più sopra affermato, presuppone la specifica ed adeguata prospettazione nonché, in caso di contestazione, la successiva dimostrazione, delle conseguenze pregiudizievoli che il danneggiato ritiene di avere patito in conseguenza dell'illecito e del nesso eziologico sussistente tra tali pregiudizi e la condotta imputata al danneggiante.
Nel caso di specie, nessuna specifica deduzione o prova è stata fornita in ordine al danno conseguente le condotte di cui si duole l'attrice la quale si è limitata a narrare, nel libello introduttivo, le espressioni offensive utilizzate nei suoi riguardi dal convenuto , senza tuttavia né allegare, in modo CP_1 specifico e puntuale, né dimostrare quali siano state le conseguenze derivanti da dette offese, in termini ad esempio di stress, ansia, depressione, o comunque di sofferenza psico-fisica.
In particolare, tra le circostanze articolate dalla sig.ra nella richiesta di prova testimoniale di Pt_1 cui alla memoria 183 co. 6 n. 2 c. p. c. e rigettata dall'allora g. i., nessuna ha ad oggetto il danno conseguenza, bensì hanno tutte ad oggetto le condotte attribuite al marito, che integrano il cd. danno evento.
In assenza di dette specifiche allegazioni difensive, la domanda non può che esser rigettata, evidenziandosi che l'attrice non ha nemmeno fornito elementi utili per liquidare il danno limitandosi a chiedere genericamente la somma di euro 26.000,00 o, in alternativa, la liquidazione in via equitativa.
Secondo soccombenza, parte attrice deve rifondere il Tribulato delle spese di lite.
Tali spese, quanto ai compensi di difesa, vanno liquidate, avuto riguardo ai parametri previsti dal D.
M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate (con il massimo abbattimento per la fase istruttoria in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda) ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00, come da dispositivo.
P. t. m.
Il Dott. Gaetano Cataldo, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. in epigrafe, rigetta la domanda di cui all'atto di citazione;
condanna a rifondere Tribulato Parte_1 CP_1 delle spese di lite che liquida in Euro 4.237,00 per compensi al difensore, oltre i. v. a. e c. p. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.;
Catania, 11 giugno 2025 Il Giudice
Dott. G. Cataldo