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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 872/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4708 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4712 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4713 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4714 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4715 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7384/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19017 del 5-7-2023 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 23, n. 1224, depositata in data 9.2.2021, che aveva rigettato l'appello proposto dal Comune di Napoli, nella causa pendente con la Ricorrente_1 S.p.a., già Società_1 S.p.a., avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, sez. n. 26, n. 58, depositata il 3.1.2020.
La società contribuente aveva impugnato sei avvisi di accertamento (n. 4708/15 di € 31.004,00, n. 4712/15 di € 16.431,00, n. 4713/15 di € 14.589,00, n. 4714/15 di € 814,00, n. 4715/15 di € 2.088,00 e n. 622/15 di
€ 7.131,00) per un totale di € 72.057,00, titolati “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” relativi all'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento in quanto avrebbero applicato la tariffa annua
€/mq del canone approvata con ordinanza sindacale 31.12.2001, n. 223, annullata dal T.A.R. Campania con sentenza n. 9438/2004, passata in giudicato, in ogni caso fissata in misura superiore al limite ex lege previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/97.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della “Società_1 S.p.A.” (poi, “Società_1 S.p.A.”), sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si applicasse la vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP), mentre dal 1° gennaio
2002 si applicasse il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), comprensivo del canone per l'occupazione di spazi pubblici, ritenendo in particolare di disattendere la tesi del Comune di Napoli, che sosteneva di non aver istituito il CIMP e di aver accorpato l'ICP previsto dall'art. 12 del d.lgs. 507/93 con il canone di locazione degli impianti pubblicitari, sul presupposto che la chiarezza delle disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottata dal Comune non lasciava dubbi circa l'avvenuta sostituzione della precedente imposta comunale sulla pubblicità con il canone di installazione dei mezzi pubblicitari.
La Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune di Napoli aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto che l'ente impositore avesse disposto l'applicazione del CIMP, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, essendosi, invece, limitato – dopo l'annullamento in sede giudiziaria della tariffa relativa al CIMP - ad adottare un canone di locazione degli spazi pubblici destinati all'installazione degli impianti pubblicitari, che era cumulabile con l'ICP, senza soggiacere alla limitazione nella misura del 25% all'incremento massimo applicabile sulla tariffa relativa all'ICP; cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione.
Conclude la Corte “ Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma
2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta (quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002); ne discende che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TO o il AP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448]».
La Ricorrente_1 S.p.a. provvedeva alla riassunzione del giudizio, con atto notificato a mezzo PEC, e premessa la formazione del giudicato interno sulla portata del giudicato amministrativo, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso per revocazione presentato avverso la sentenza della Suprema
Corte n. 19017 del 2023; nel merito insisteva sulla fondatezza delle proprie censure e chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il Comune appellante si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni, richiamate le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio, chiedeva la conferma della legittimità degli avvisi, in riforma della sentenza impugnata, vinte le spese.
La causa veniva rinviata più volte in attesa della definizione del giudizio di revocazione proposto dalla contribuente;
tale ricorso veniva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 7363 dell'11-3-2025.
La società appellata depositava memoria;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di una esatta disamina dell'oggetto della presente controversia, giova ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una o per l'altra ragione (vedi tra le tante Cass. n. 6707/2004; n. 11962/2005;
n. 9859/2006; n. 8381/2013; n. 16180/2013 ecc. )
Quanto alla soluzione del problema specifico se in sede di rinvio sia possibile l'esame di fatti nuovi, e quindi ammissibili nuove prove e formulabili nuove conclusioni, occorre ricordare che l'art. 394, 3° comma c.p.c. detta sul punto una disciplina autosufficiente, che ammette le novità solo se tale necessità trovi origine nella sentenza di cassazione.
Ne deriva che, nel solo caso in cui l'annullamento sia disposto per violazione o falsa applicazione di legge
(nel senso dell'applicazione di una norma ad una fattispecie non rientrante in essa), che nel determinare una nuova impostazione dei termini giuridici della controversia richieda l'accertamento di fatti non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, si impone al giudice di rinvio non già di rivalutare i medesimi fatti, in base a differenti criteri logici o giuridici, ma di indagarne altri e decisivi, rimasti in ombra nel precedente giudizio.
Il novum eventualmente imposto dalla sentenza di cassazione concerne in ogni caso solo i fatti da accertare e non le domande, la cui unica variazione riguarda le conclusioni;
è esclusivamente in relazione a tali fatti che le facoltà processuali assertive e probatorie delle parti si riespandono nella loro pienezza, laddove restano escluse tutte le questioni eventualmente rigettate dalla Corte di cassazione, tutte le questioni che costituiscono il necessario antecedente logico della pronuncia di legittimità, tutte le questioni dedotte e deducibili nelle precedenti fasi di merito, seppure non esaminate, che non siano state riproposte nel ricorso per cassazione, sulle quali pertanto risulta ormai formato il giudicato.
Nel caso di specie, va premesso in punto di fatto che: - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa
ICP (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/ mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal Consiglio Comunale l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Generale degli
Impianti (PGI), il quale disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale;
della concentrazione demografica ed economica;
delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione;
del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
- sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le norme di attuazione del suddetto Piano hanno stabilito (art. 3 -
Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all'interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 446/97 (...) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2– Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l' 1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della
Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001
»; - con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività
Commerciali l'11 maggio 2001, n. 5, il Comune di Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'Amministrazione l'aumento fino al 50% per l'anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato
(punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TO»; - con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n.
223, il Comune di Napoli ha “ordinato” l'approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; - indi, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)».
Sulla base di tali vicende la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto, a cui questo giudice del rinvio
è obbligato ad attenersi: «La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta
(quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002); ne discende che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TO o il AP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448]».
L'affermazione di tale principio, più di recente confermato da Cass. n. 16850 del 2025, consegue all'accertamento dell'errore compiuto nel presente giudizio dal giudice di appello nel ritenere che il Comune di Napoli avesse disposto l'accorpamento del canone di locazione/occupazione con il CIMP;
secondo la
Corte, infatti, «la formulazione degli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP appariva di diverso tenore, avendo previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997 n.
446 per l'introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002. Pertanto, non essendo stato ancora adottato il CIMP e restando ancora in vigore l'ICP, dopo l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'ICP. ».
Risulta pertanto definitivamente accertato ai fini di causa che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP
e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa CIMP hanno impedito l'operatività, dal 1° gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione della delibera approvativa del PGI), consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'ICP che il Comune di Napoli ha continuato ad applicare, e che il limite fissato per il CIMP dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non potesse trovare in tal caso applicazione.
Quanto alla disciplina previgente va ulteriormente evidenziato che la delibera adottata dal Consiglio
Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla TO di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo delle « occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province» (art. 38, comma
1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria
(Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato AP (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla TO al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n.
446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge
(nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). La TO ed il AP, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta delibera, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per
TO/AP dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre
2017, n. 21545).
Anche l'accertamento in fatto sul contenuto degli avvisi impugnati non smentisce la tesi difensiva del Comune di Napoli che ha trovato l'avallo del Giudice di legittimità.
Gli avvisi recano, infatti, la chiara qualificazione del tributo richiesto quale “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” e non già quale “Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
In nessuna parte degli avvisi è poi presente un riferimento al CIMP, né al d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 che ne ha disposto l'introduzione, né all'accorpamento ad esso della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con lo stesso il d.lgs. n. 446/97, risultando, al contrario, evidente dalla premessa che la pretesa impositiva era il frutto del cumulo tra quanto la contribuente era obbligata a corrispondere a titolo di ICP e quanto ancora dovuto in aggiunta per la determinazione del canone per l'occupazione/locazione di spazi pubblici.
Dal momento che gli importi richiesti per ogni categoria di zona e per le diverse superfici risultano esattamente pari alla somma degli importi stabiliti per la ICP dal d.lgs. n. 507/93, con la maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 della l. n. 449/97, e di quelli fissati a titolo di canone di locazione di luoghi pubblici necessari per l'installazione degli impianti, dall'art. 3 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 419/99, l'appello non può che trovare accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermata la legittimità degli avvisi oggetto del presente giudizio.
In punto di spese, l'obbiettiva complessità delle questioni, in uno al perdurante contrasto giurisprudenziale in sede di merito, costituiscono validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in riferimento a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
D'ORIANO IL, TO
DI LORENZO FABIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 872/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 58/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 26 e pubblicata il 03/01/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4708 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4712 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4713 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4714 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4715 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI
2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 622 CIMP-CANONE INSTALLAZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7384/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19017 del 5-7-2023 la Corte di cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della
Commissione tributaria regionale della Campania, sez. 23, n. 1224, depositata in data 9.2.2021, che aveva rigettato l'appello proposto dal Comune di Napoli, nella causa pendente con la Ricorrente_1 S.p.a., già Società_1 S.p.a., avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli, sez. n. 26, n. 58, depositata il 3.1.2020.
La società contribuente aveva impugnato sei avvisi di accertamento (n. 4708/15 di € 31.004,00, n. 4712/15 di € 16.431,00, n. 4713/15 di € 14.589,00, n. 4714/15 di € 814,00, n. 4715/15 di € 2.088,00 e n. 622/15 di
€ 7.131,00) per un totale di € 72.057,00, titolati “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” relativi all'anno di imposta 2015, chiedendone l'annullamento in quanto avrebbero applicato la tariffa annua
€/mq del canone approvata con ordinanza sindacale 31.12.2001, n. 223, annullata dal T.A.R. Campania con sentenza n. 9438/2004, passata in giudicato, in ogni caso fissata in misura superiore al limite ex lege previsto dall'art. 62 del d.lgs. n. 446/97.
La Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione di prime cure, che aveva accolto il ricorso della “Società_1 S.p.A.” (poi, “Società_1 S.p.A.”), sul presupposto che, fino al 31 dicembre 2001, si applicasse la vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP), mentre dal 1° gennaio
2002 si applicasse il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), comprensivo del canone per l'occupazione di spazi pubblici, ritenendo in particolare di disattendere la tesi del Comune di Napoli, che sosteneva di non aver istituito il CIMP e di aver accorpato l'ICP previsto dall'art. 12 del d.lgs. 507/93 con il canone di locazione degli impianti pubblicitari, sul presupposto che la chiarezza delle disposizioni contenute nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari adottata dal Comune non lasciava dubbi circa l'avvenuta sostituzione della precedente imposta comunale sulla pubblicità con il canone di installazione dei mezzi pubblicitari.
La Corte di cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, con cui il Comune di Napoli aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva erroneamente ritenuto che l'ente impositore avesse disposto l'applicazione del CIMP, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, essendosi, invece, limitato – dopo l'annullamento in sede giudiziaria della tariffa relativa al CIMP - ad adottare un canone di locazione degli spazi pubblici destinati all'installazione degli impianti pubblicitari, che era cumulabile con l'ICP, senza soggiacere alla limitazione nella misura del 25% all'incremento massimo applicabile sulla tariffa relativa all'ICP; cassava pertanto la sentenza impugnata e rinviava, anche per le spese, alla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione.
Conclude la Corte “ Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: «La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma
2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta (quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002); ne discende che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TO o il AP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448]».
La Ricorrente_1 S.p.a. provvedeva alla riassunzione del giudizio, con atto notificato a mezzo PEC, e premessa la formazione del giudicato interno sulla portata del giudicato amministrativo, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa della definizione del ricorso per revocazione presentato avverso la sentenza della Suprema
Corte n. 19017 del 2023; nel merito insisteva sulla fondatezza delle proprie censure e chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
Il Comune appellante si costituiva in giudizio e in sede di controdeduzioni, richiamate le difese già svolte nei precedenti gradi di giudizio, chiedeva la conferma della legittimità degli avvisi, in riforma della sentenza impugnata, vinte le spese.
La causa veniva rinviata più volte in attesa della definizione del giudizio di revocazione proposto dalla contribuente;
tale ricorso veniva dichiarato inammissibile con ordinanza n. 7363 dell'11-3-2025.
La società appellata depositava memoria;
fissata l'udienza di trattazione, all'esito della discussione orale, la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di una esatta disamina dell'oggetto della presente controversia, giova ricordare che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una o per l'altra ragione (vedi tra le tante Cass. n. 6707/2004; n. 11962/2005;
n. 9859/2006; n. 8381/2013; n. 16180/2013 ecc. )
Quanto alla soluzione del problema specifico se in sede di rinvio sia possibile l'esame di fatti nuovi, e quindi ammissibili nuove prove e formulabili nuove conclusioni, occorre ricordare che l'art. 394, 3° comma c.p.c. detta sul punto una disciplina autosufficiente, che ammette le novità solo se tale necessità trovi origine nella sentenza di cassazione.
Ne deriva che, nel solo caso in cui l'annullamento sia disposto per violazione o falsa applicazione di legge
(nel senso dell'applicazione di una norma ad una fattispecie non rientrante in essa), che nel determinare una nuova impostazione dei termini giuridici della controversia richieda l'accertamento di fatti non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, si impone al giudice di rinvio non già di rivalutare i medesimi fatti, in base a differenti criteri logici o giuridici, ma di indagarne altri e decisivi, rimasti in ombra nel precedente giudizio.
Il novum eventualmente imposto dalla sentenza di cassazione concerne in ogni caso solo i fatti da accertare e non le domande, la cui unica variazione riguarda le conclusioni;
è esclusivamente in relazione a tali fatti che le facoltà processuali assertive e probatorie delle parti si riespandono nella loro pienezza, laddove restano escluse tutte le questioni eventualmente rigettate dalla Corte di cassazione, tutte le questioni che costituiscono il necessario antecedente logico della pronuncia di legittimità, tutte le questioni dedotte e deducibili nelle precedenti fasi di merito, seppure non esaminate, che non siano state riproposte nel ricorso per cassazione, sulle quali pertanto risulta ormai formato il giudicato.
Nel caso di specie, va premesso in punto di fatto che: - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, il Comune di Napoli aveva deciso di applicare, per l'anno d'imposta 1998, alla tariffa
ICP (fissata per i Comuni di classe I^ nella misura di £ 32.000/mq.) la maggiorazione del 20% ai sensi dell'art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, determinandone l'importo nella misura di £ 38.400/ mq., che è stato confermato fino al 31 dicembre 2001 con delibera adottata dal Consiglio Comunale l'11 maggio 2001, n. 5; - con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 24 settembre 1999, n. 296, che è stata confermata con delibera adottata dal Consiglio Comunale il 15 ottobre 1999, n. 419, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Comune di Napoli ha approvato il Piano Generale degli
Impianti (PGI), il quale disciplina l'individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari pubblici e privati e la loro distribuzione sul territorio di competenza, tenuto conto: delle esigenze di carattere sociale;
della concentrazione demografica ed economica;
delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché delle esigenze della circolazione;
del traffico e dei principi contenuti nei vigenti strumenti urbanistici;
- sulla base dell'art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nel testo novellato dall'art. 145, comma 55, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le norme di attuazione del suddetto Piano hanno stabilito (art. 3 -
Canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti) che: «In sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con D.Lgs. 446/97 e conseguentemente solo per coloro che occupano aree del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune ovvero, per parti di strada comunque situate all'interno del centro abitato viene determinato un canone espresso in metri quadrati, non di proiezione, ma di superficie pubblicitaria. Tale canone dal 1.1.2002 verrà accorpato al canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità (...). I canoni per la locazione di luoghi pubblici sono dovuti solo sugli impianti costitutivi del presente piano disciplinati al Titolo IV e sono invariabili per tutta la durata della singola autorizzazione», e (art. 5 – Imposta di pubblicità) che: «L'imposta rimane dovuta nella misura e nei modi stabiliti dai D.L.vo n. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, e verrà, successivamente, sostituita con un canone, ai sensi dell'art. 62 del D.L.vo 446/97 (...) Il canone per la locazione dei luoghi pubblici è dovuto altresì, per la pubblicità temporanea su teli disciplinata dal Titolo V del presente Piano nella misura di 1/12 per ogni mese o frazione di mese del canone annuo»; - le norme transitorie del suddetto Piano hanno previsto (art. 2– Modalità di soppressione dell'imposta sulla pubblicità) che: «Il Comune si riserva di approvare entro e non oltre l' 1.1.2001 la normativa di attuazione prevista dall'art. 62 del d. lgs 446/97. Per tutti i mezzi pubblicitari individuati nel D.L.gs 507/93 e nel Codice della
Strada, non disciplinati nel presente Piano, resta ferma la corresponsione dell'imposta fino al 31.12.2001
»; - con disposizione resa dal Dirigente del Servizio di Polizia Amministrativa presso il Dipartimento Attività
Commerciali l'11 maggio 2001, n. 5, il Comune di Napoli ha confermato (punto 1) la tariffa di £ 38.400/mq. fino al 31 dicembre 2001, «che, pur essendo il prodotto del deliberato aumento del 20%, è superiore al minimo tariffario stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.2.2001, riservandosi di confermare l'aumento del 20% e di proporre all'Amministrazione l'aumento fino al 50% per l'anno 2002 ovviamente ponendo a base del calcolo le tariffe legislativamente stabilite (L. 38.000)», ed ha disapplicato
(punto 2) sino al 31 dicembre 2001 le tariffe commisurate alla superficie pubblicitaria, applicandole per la misura di 2 mq. per gli impianti «formato 6 x 3» e di 1 mq. per tutti gli altri, riservandosi di applicare le tariffe stabilite nel PGI a decorrere dal 1.1.2002 e chiarendo «la non assimilabilità del canone istituito dal Comune di Napoli al canone sostitutivo della TO»; - con ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n.
223, il Comune di Napoli ha “ordinato” l'approvazione delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali in attuazione delle regole già sancite con decorrenza dal 1.1.2002 dal Piano Generale degli Impianti»; - indi, con sentenza depositata dal T.A.R. della Campania, Sez. 3^, il 14 giugno 2004, n. 9438 (poi passata in giudicato), quest'ultima ordinanza è stata annullata sul rilievo che, «contrariamente alle allegazioni difensive dell'amministrazione resistente, non può ritenersi meramente esecutivo del piano generale degli impianti in quanto il raffronto dei canoni previsti dal PGI a regime per il 2002 con quelli determinati dall'atto impugnato non comporta una sicura rispondenza, immediatamente verificabile (...)».
Sulla base di tali vicende la S.C. ha affermato il seguente principio di diritto, a cui questo giudice del rinvio
è obbligato ad attenersi: «La sostituzione dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) di cui al capo I del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) di cui all'art. 62 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, postula l'imprescindibile emanazione di un apposito regolamento dal contenuto conforme ai criteri previsti dal comma 2 del citato art. 62, la cui carenza non può essere supplita dall'eventuale approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari (atto generale non normativo, con funzione autonoma e distinta dal regolamento), nonostante la previsione in esso contenuta
(quindi, con valore meramente programmatico della relativa istituzione) dell'entrata in vigore del canone sostitutivo (nella specie, con decorrenza dall'1 gennaio 2002); ne discende che, in difetto di regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) continua a trovare applicazione (nella specie, anche dopo l'1 gennaio 2002) secondo le tariffe vigenti ratione temporis ed è cumulabile, oltre che con la TO o il AP, con il canone concessorio per l'occupazione di spazi pubblici, senza la limitazione prevista dall'art. 62, comma 2, lett. d), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.
446 [nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448]».
L'affermazione di tale principio, più di recente confermato da Cass. n. 16850 del 2025, consegue all'accertamento dell'errore compiuto nel presente giudizio dal giudice di appello nel ritenere che il Comune di Napoli avesse disposto l'accorpamento del canone di locazione/occupazione con il CIMP;
secondo la
Corte, infatti, «la formulazione degli artt. 1 e 2 del regolamento comunale per l'applicazione dell'ICP appariva di diverso tenore, avendo previsto ex art. 9, comma 7, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, un canone per la locazione degli impianti pubblici, espresso in mq. di proiezione pubblicitaria e determinato a seconda delle zone di installazione in aggiunta alla vecchia imposta sulla pubblicità, anche dopo l'1 gennaio 2002, non essendo stata approvata (con l'adozione di una nuova tariffa, dopo l'annullamento della tariffa contra legem da parte del giudice amministrativo) la normativa di attuazione ex art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1997 n.
446 per l'introduzione del CIMP, a prescindere dalla mera riserva del Comune di Napoli sulla sua adozione con decorrenza dall'1 gennaio 2002. Pertanto, non essendo stato ancora adottato il CIMP e restando ancora in vigore l'ICP, dopo l'annullamento dell'ordinanza adottata dal Sindaco il 31 dicembre 2001, n. 223, da parte del giudice amministrativo (con sentenza passata in giudicato), il limite fissato dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre
2001, n. 448, non poteva valere anche per la determinazione del canone per l'occupazione di spazi pubblici, di cui la contribuente era obbligata alla corresponsione in aggiunta all'ICP. ».
Risulta pertanto definitivamente accertato ai fini di causa che la carenza del regolamento istitutivo del CIMP
e l'annullamento in sede giudiziale della tariffa CIMP hanno impedito l'operatività, dal 1° gennaio 2002, della relativa disciplina (secondo la previsione della delibera approvativa del PGI), consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'ICP che il Comune di Napoli ha continuato ad applicare, e che il limite fissato per il CIMP dall'art. 62, comma 2, lett. d, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo novellato dall'art. 10, comma 5, lett. b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non potesse trovare in tal caso applicazione.
Quanto alla disciplina previgente va ulteriormente evidenziato che la delibera adottata dal Consiglio
Comunale il 26 febbraio 1998, n. 80, tuttora in vigore, per il suo contenuto, non attiene: a) né alla TO di cui agli artt. 38 ss. del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, correlata al presupposto oggettivo delle « occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province» (art. 38, comma
1) e dovuta (non in funzione di controprestazione) dal «titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del (...) territorio» (art. 39, comma 1); b) né al prelievo di natura non tributaria
(Corte Cost., 14 marzo 2008, n. 64; Corte Cost., 8 maggio 2009, n. 141) denominato AP (cioè, il canone per l'occupazione di suoli e aree pubbliche), introdotto dal legislatore in alternativa alla TO al dichiarato fine di ricondurre nell'àmbito privatistico il rapporto con l'ente locale (art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1997, n.
446) e dovuto quale controprestazione di una concessione dell'ente locale — effettiva o presunta per legge
(nel caso di occupazione abusiva) — dell'uso esclusivo o speciale (permanente o temporaneo) di «strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati», ovvero anche «di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio» (art. 63). La TO ed il AP, infatti, non sono mai richiamati, neppure indirettamente, nella suddetta delibera, la quale si riferisce, invece, alle ipotesi di concessione per occupazione (di suoli e aree pubbliche, sia pure limitatamente all'occupazione mediante impianti pubblicitari) poste a base dei suddetti prelievi, ma che con essi non si identificano, come dimostrato dalla previsione legislativa della detraibilità dall'importo dovuto per
TO/AP dell'ammontare del canone concessorio «riscosso» (art. 63, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1997, n. 446: «Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune e dalla Provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi») (Cass., Sez. Un., 18 settembre
2017, n. 21545).
Anche l'accertamento in fatto sul contenuto degli avvisi impugnati non smentisce la tesi difensiva del Comune di Napoli che ha trovato l'avallo del Giudice di legittimità.
Gli avvisi recano, infatti, la chiara qualificazione del tributo richiesto quale “Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità” e non già quale “Canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP).
In nessuna parte degli avvisi è poi presente un riferimento al CIMP, né al d.lgs. 15 novembre 1997 n. 446 che ne ha disposto l'introduzione, né all'accorpamento ad esso della tassa per l'occupazione di spazi su aree pubbliche abolita dal 1.1.1999, con lo stesso il d.lgs. n. 446/97, risultando, al contrario, evidente dalla premessa che la pretesa impositiva era il frutto del cumulo tra quanto la contribuente era obbligata a corrispondere a titolo di ICP e quanto ancora dovuto in aggiunta per la determinazione del canone per l'occupazione/locazione di spazi pubblici.
Dal momento che gli importi richiesti per ogni categoria di zona e per le diverse superfici risultano esattamente pari alla somma degli importi stabiliti per la ICP dal d.lgs. n. 507/93, con la maggiorazione del 20% consentita dall'art. 11 della l. n. 449/97, e di quelli fissati a titolo di canone di locazione di luoghi pubblici necessari per l'installazione degli impianti, dall'art. 3 del Piano Generale degli Impianti del Comune di Napoli, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 419/99, l'appello non può che trovare accoglimento e, in riforma dell'impugnata sentenza, va confermata la legittimità degli avvisi oggetto del presente giudizio.
In punto di spese, l'obbiettiva complessità delle questioni, in uno al perdurante contrasto giurisprudenziale in sede di merito, costituiscono validi motivi per disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti in riferimento a tutti i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto respinge l'originario ricorso del contribuente Compensa le spese di tutti i gradi di giudizio