Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1216
CGT2
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Accolto
    Mancanza di regolamento istitutivo del CIMP

    La Corte di Cassazione ha stabilito che la sostituzione dell'ICP con il CIMP richiede l'emanazione di un apposito regolamento. La carenza di tale regolamento, e l'annullamento giudiziale della tariffa CIMP, hanno impedito l'operatività del CIMP dal 1° gennaio 2002, consentendo l'ultrattività della previgente disciplina dell'ICP. Il limite fissato per il CIMP non è applicabile in questo caso.

  • Accolto
    Legittimità degli avvisi di accertamento

    Gli avvisi sono qualificati come 'Canone sostitutivo dell'imposta comunale di pubblicità' e non CIMP. La pretesa impositiva risulta dal cumulo tra ICP (con maggiorazione del 20%) e canone di locazione di luoghi pubblici, come previsto dal Piano Generale degli Impianti. Pertanto, l'appello del Comune viene accolto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 1216
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1216
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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