TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/06/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa
Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Cosco;
ATTORE
E
(P.IVA e C.F. , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Bua;
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità precontrattuale.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio oggi Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) Accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale nei confronti del ai sensi dell'art. 1337 Parte_1
c.c. della quale società incorporante della – filiale di CP_2 Controparte_3
Crotonei; b) Accertare e dichiarare la responsabilità per illegittima revoca del contratto di apertura del credito ed illegittima segnalazione alla Centrale Rischi nei confronti del sig.
[...]
della quale società incorporante della – Parte_1 CP_2 Controparte_3
filiale di Crotonei;
c) Condannare la quale società incorporante della Controparte_2
– filiale di Crotonei al condannare al pagamento in favore di della Controparte_3
1 somma di €.150.000,00 a titolo di risarcimento danni subiti nonché, delle spese sostenute o della maggiore somma o minore che risulterà in corso di causa.
A sostegno della domanda ha dedotto che nel marzo 2009 intraprendeva una trattativa con la
(poi ed ora Intesa San Paolo) per la surrogazione in un mutuo CP_3 CP_2 contratto con e per l'erogazione di ulteriori fondi necessari al completamento di CP_4
una struttura commerciale;
che, dopo aver adempiuto alle richieste del direttore della CP_2
offrendo la documentazione reddituale e progettuale necessaria, e dopo essere stato rassicurato circa il buon esito dell'operazione, sosteneva rilevanti spese per completare i lavori, investendo risorse personali e familiari;
che la banca procrastinava la conclusione dell'istruttoria e, in una fase ormai avanzata delle trattative, cambiava unilateralmente le condizioni del finanziamento, aumentando del 300% gli interessi sulla somma oggetto del finanziamento e riducendo il relativo importo ad € 50.000,00, come tale insufficiente a completare il progetto;
che infine nel 2012 la revocava gli affidamenti concessi, CP_2
segnalando esso attore alla Centrale Rischi come cliente "in sofferenza", con rilevanti conseguenze sull'attività imprenditoriale e personale condotta.
La convenuta ha resistito alle avverse deduzioni, eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione del diritto e deducendo in ogni caso l'infondatezza della domanda.
La domanda deve essere rigettata, dovendo ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Preliminarmente si evidenzia che, secondo l'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità precontrattuale (espressamente invocata da parte attrice) è riconducibile alla responsabilità aquiliana (Cass. n. 12679/2025; n. 1397/2025; n.
27102/2024; n. 15643/2024).
Da tale qualificazione consegue anzitutto che vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell'onere della prova;
pertanto, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati dal recesso ingiustificato di una parte, non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull'altra parte l'onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma (in termini Cass. n. 12679/2025).
Ancora, l'inquadramento della responsabilità precontrattuale nella categoria della responsabilità aquiliana comporta l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, comma primo, c.c., per il quale “il diritto al risarcimento del danno
2 derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
Ciò posto, nella prospettazione di parte attrice, l'interruzione ingiustificata delle trattative è avvenuta nel mese di luglio 2011, in seguito ai vari cambi di gestione della dirigenza della cui è seguita la richiesta di adempimento inoltrata dal con raccomandata CP_2 Pt_1 dell'11.08.2011, la quale vale a interrompere il termine di prescrizione. Secondo l'attore, pertanto, il termine di prescrizione inizia a decorrere “nel mese di agosto 2011, interrotta quindi già con raccomandata agli atti del presente giudizio del 17.06.2021, oltre che con la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio avvenuta il 02.11.2021”.
Come si vede, pur volendo accedere a tale ricostruzione, deve ritenersi senz'altro spirato il termine di prescrizione quinquennale, posto che, per stessa prospettazione attorea, dal mese di agosto 2011 al 17.06.2021 non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare che non preclude l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione la circostanza che parte convenuta abbia invocato l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale, in luogo di quella quinquennale.
Invero, da un lato, la convenuta ha (condivisibilmente) qualificato la responsabilità precontrattuale azionata in termini di responsabilità extracontrattuale, seppur errando poi nell'individuazione del termine di prescrizione applicabile (“In via assolutamente preliminare, in merito all'invocata responsabilità extracontrattuale della banca ex art.1337
e 1338 c.c. si eccepisce la prescrizione dell'azione e, segnatamente, da ogni richiesta di risarcimento danni in quanto proposta oltre il termine dei 10 anni dagli accadimenti descritti in citazione”; v. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
Dall'altro lato, secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione (v. da ultimo
Cass. n. 30303/2021), in tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento. Invece, la determinazione della durata della prescrizione configura una questione di diritto, di competenza del giudice. Ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice (vedi Cass. S.U. 25/7/2002 n. 10955). L'eccezione
3 di prescrizione è infatti validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (vedi Cass. 27/7/2016 n.
15631).
Per tutto quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione è assorbita.
Considerata la particolarità della vicenda sostanziale e l'erronea individuazione del termine di prescrizione da parte della convenuta, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, li 25.06.2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
4