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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/11/2025, n. 10840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10840 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. 30993/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 30993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Sorrento al Corso Italia n.198 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cariello, C.f. che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 mandato in atti, indirizzo, PEC Email_1 ATTORE Contro
, C.F. , elett.te dom.to in Napoli CP_1 C.F._3 alla via F. Cilea n.128 presso lo studio dell'Avv. Luigi Gorini C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4 indirizzo PEC: Email_2 CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , elett.te dom.to in Napoli Controparte_2 C.F._5 alla via Largo Vasto a Chiaia n.82 presso lo studio dell'Avv.to Attilio Borelli cf: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._6 pec Email_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_1 ha convenuto in giudizio il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 per sentir accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di
[...] compravendita, stipulato in data 24.08.21, o l'inefficacia dello stesso ex art 2901 cc ed avente ad oggetto un bene immobile sito a Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone n.97. Nello specifico l'attrice ha dedotto che, in data 23.01.1988, ha contratto matrimonio con il sig. e da tale unione è nata, nel 1988, la CP_1 Per_ figlia dopo qualche anno, preso atto entrambi dell'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, hanno deciso di comune accordo di addivenire alla separazione personale ottenuta con decreto di omologa, in data 11.01.1991, con cui è stato stabilito che per il mantenimento della figlia, il padre avrebbe dovuto versare un assegno mensile di lire 800.000; l'attrice ha dedotto però che dal 2007 il non ha più provveduto a versare tale CP_1 importo. Ha poi sottolineato che lo stesso convive da circa dieci anni con un'altra donna e che da due anni ha problemi di salute tali da richiedere ed ottenere l'amministrazione di sostegno. Ha poi evidenziato che nel 2021 l'ex marito ha alienato alla compagna
[...] l'unità immobiliare sita in Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone CP_2 n.97 per un prezzo inferiore (230.000 mila euro) rispetto al valore commerciale della casa, coma da perizia allegata del consulente di parte. In virtù di ciò, parte attrice ha evidenziato il carattere simulato della suddetta compravendita posta dal al fine di diminuire la garanzia patrimoniale CP_1 su cui eventualmente ella avrebbe potuto agire per ottenere il credito dovuto per il mancato adempimento all'obbligo di mantenimento della figlia. Precisa da ultimo l'attrice che un altro dato, volto ad evidenziare il carattere simulato dell'atto di compravendita, deriva dall'aver versato, la compagna
, un prezzo, pari a 230.000 mila euro con 5 assegni Controparte_2 circolari, sei giorni prima del rogito e che sono stati poi riscossi dal CP_1 dopo 4 mesi circa, nonostante questi avesse gravi problemi economici che lo avrebbero indotto a vendere il prima possibile e di cui era a conoscenza anche la . CP_2 Ha pertanto concluso chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.08.21, e per l'effetto, dichiarare il medesimo negozio nullo o inopponibile, ex art 1415 co.2° ed art 1416 co2°; in via subordinata, accogliere la spiegata azione revocatoria ed accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita ex art 2901 c.c. Si è regolarmente costituita la parte convenuta che ha eccepito CP_1 l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea con contestuale richiesta
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di rigetto della stessa e ristoro dei danni patiti da quantificarsi nell'importo di 5.000 euro o altra stima quantificata dal Tribunale adito In particolare, parte convenuta ha disatteso quanto affermato dall'attrice evidenziando che l'atto dispositivo non avrebbe pregiudicato le ragioni patrimoniali della stessa o della figlia e che lo stesso si è reso necessario per ottenere liquidità tale da adempiere ai numerosi debiti;
ha eccepito, inoltre, che il mancato adempimento del credito nascente dall'assegno di mantenimento trova ragion d'essere nell'autosufficienza economica raggiunta nel 2012 dalla figlia e che, pur volendo la parte attrice asserire il mancato adempimento del credito dal 2007, giova osservare che la stessa non si è mai attivata per recuperarlo agendo solo nel 2021 dopo l'alienazione dell'immobile, quando la figlia aveva ormai raggiunto la propria indipendenza economica. Si è costituita che ha eccepito l'infondatezza in fatto e in Controparte_2 diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto ed ha spiegato in via riconvenzionale, nei confronti di domanda di Parte_1 risarcimento danni conseguenti alla trascrizione della domanda e per temerarietà della lite ex art 96 cpc e, nei confronti di , domanda CP_1 di condanna volta alla restituzione della somma versata per l'acquisto dell'immobile. Il Tribunale adito, dopo aver rigettato le prove orali, ha disposto consulenza tecnica di ufficio;
depositata la consulenza tecnica di ufficio in data 12.10.23, il Giudice adito ha poi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;
in data 26 giugno 2025, ha concesso i termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda attorea non sia accoglibile per i seguenti motivi. Nell'esaminare nel merito la questione occorre analizzare la documentazione probatoria allegata da parte attrice al fine di poter accertare se l'atto di compravendita sia atto simulato e/o se sussistano i presupposti per la revocatoria, richiesta in subordine dalla parte attrice. Con riguardo alla domanda di simulazione occorre, come da giurisprudenza consolidata, che la parte, su cui grava l'onere probatorio, dimostri che le parti stipulanti il contratto di compravendita non abbiano effettivamente voluto trasferire l'immobile fornendo quindi elementi chiari, precisi e concordanti volti ad avvallare tale tesi;
a tal uopo il Giudice adito venuto a conoscenza di tali elementi può fondare la sua decisione su presunzioni purché dalla documentazione allegata si evincano elementi precisi concordanti atti ad evidenziare i caratteri del negozio simulato;
la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze
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processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica, (Cfr. Cass. civ, Sent. 15160 del 2002) Nel caso in esame parte attrice, ovvero colei che ha l'onere di provare il carattere simulato dall'atto di compravendita stipulato dal convenuto non ha allegato elementi chiari e precisi volti a dimostrare la sussistenza della simulazione. In particolare, la parte si è limitata ad evidenziare genericamente, senza apportare alcun elemento specifico, che la simulazione dell'atto dispositivo in oggetto ha trovato conferma nell'intento fraudolento del convenuto di voler trasferire l'immobile alla compagna per poi non eseguire Controparte_2 quanto previsto dal contratto di compravendita. Ha sottolineato poi che l'intento di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale è dimostrato dalla conoscenza che la ha della storia familiare del convenuto, essendo sua CP_2 convivente da ormai 10 anni, e dal dato concreto che questi dopo la vendita ha continuato ad abitare nel suddetto immobile. Inoltre, parte attrice ha evidenziato che il pagamento del prezzo sarebbe stato effettuato prima dell'atto di compravendita con 5 (cinque) assegni c circolari emessi prima della data del rogito ovvero il 24.08.21, indice ulteriore dell'intento fraudolento del convenuto di voler simulare un negozio. A conferma di ciò vi sarebbe anche il prezzo con il quale è stato trasferito l'immobile che a parere della parte attrice avrebbe un valore di mercato superiore a quello per il quale è stato venduto. Sul punto giova chiarire che tali elementi allegati dalla parte non sono atti a dimostrare il carattere simulatorio del negozio;
in primo luogo, il pagamento è avvenuto regolarmente con assegni emessi dalla banca 6 giorni prima del rogito ma che sono stati pagati dalla al momento del rogito (come CP_2 certificato dall'atto notarile allegato da parte convenuta); gli assegni poi sono stati versati ed incassati dal circa 4 mesi dopo, come allegato dalla CP_1 parte stessa. In secondo luogo, come emerge dai documenti allegati, il ha venduto CP_1 l'immobile per coprire i numerosi debiti dato l'alto tenore di vita che conduceva prima di andare in pensione, inoltre lo stesso non appare risiedere in tale abitazione avendo la residenza a Modica, città in cui convive con la compagna, come rileva da documentazione allegata. In terzo luogo, la contestazione sollevata da parte attrice in relazione al valore dell'immobile che sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore effettivo, appare smentita dall'elaborato peritale redatto dal CTU arch. che attraverso un confronto tra immobili ricadenti nella stessa zona, ha Per_2 individuato come valore dell'immobile un prezzo pari a 395.597,00 euro, importo che rispetto alle perizie dei CTP differisce di euro 143.597,00, rispetto al valore dell'immobile stimato dal Ctp di parte convenuta pari a 252.00,00 e di euro 87.203,00 rispetto al valore dell'immobile stimato dal Ctp di parte attrice pari ad euro 482.800,00.
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Alla luce di ciò si evidenzia la correttezza dalla valutazione effettuata dal CTU in considerazione del fatto che la stima del Ctp di parte convenuta è eccessivamente bassa, anche se superiore al prezzo con cui è stata venduta la casa, mentre quella del ctp di parte attrice è poco più alta del valore ritenuto congruo dal CTU. In conclusione, dunque la stima del valore dell'immobile trasferito, anche se inferiore a quella prevista dalla CTU, non rileva come indice della simulazione in quanto l'acquirente ha pagato regolarmente quanto richiesto dal venditore al momento del rogito. Sconfessata, nei termini anzidetti, la possibilità, paventata da parte attrice, di una simulazione ai danni della stessa, si passa ad analizzare la sussistenza dei presupposti inerenti all'azione revocatoria, azione oggetto di domanda attorea e richiesta dalla parte in alternativa alla simulazione. Infatti è orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'azione di simulazione assoluta o relativa e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. ( cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15077 del
2018). In virtù di ciò è necessario verificare se nel caso in esame sia possibile rinvenire i presupposti dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c.. Presupposti dell'azione sono: l'esistenza di un credito che nel caso in esame dovrebbe vantare la parte attrice nei confronti della parte convenuta come si evince da giurisprudenza consolidata (cfr Cassazione civile ord.za 2347 del
2019, presupposto necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oltre all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata). Si evidenzia che parte attrice ha assunto che il non ha versato dal 2007 CP_1 in poi l'assegno di mantenimento in favore della figlia, credito dunque che lei vanterebbe se in questi anni avesse agito per recuperarlo;
credito, oltretutto neanche quantificato dalla stessa;
ciò non è mai avvenuto anche quando la figlia nel 2012 ha raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre, come emerge da atti allegati, appare evidente che l'attrice abbia agito solo a seguito della vendita immobiliare dettata dal timore di perdere un bene facente parte della garanzia patrimoniale. Alla luce di quanto detto si rileva che il presupposto dell'esistenza del credito è carente per le motivazioni anzidette a cui si aggiunge una generica documentazione probatoria non adeguata allo accoglimento della richiesta attorea Con riguardo poi al secondo elemento della revocatoria, ovvero l'eventus damni, ossia il pregiudizio che si arrecherebbe alle ragioni creditorie, tale
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pregiudizio deve consistere in una apprezzabile diminuzione della garanzia patrimoniale, nel senso della determinazione, o dell'aggravarsi dell'atto, di una situazione di insolvenza;
tale pregiudizio si concretizzerebbe in una diminuzione della garanzia patrimoniale che andrebbe a ledere la parte creditrice. Nel caso in esame la vendita dell' immobile andrebbe ad incidere sul patrimonio del debitore che con tale atto dispositivo avrebbe ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi su tali beni ovvero di soddisfarsi su una somma inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato del bene in oggetto;
tuttavia, come precisa parte convenuta, l'immobile in oggetto non è l'unico bene su cui i creditori, in questo caso parte attrice, avrebbe potuto soddisfarsi, essendo presente nel patrimonio dello stesso altri beni volti a tale soddisfacimento. Pertanto, anche se tale bene, fuoriuscendo dal patrimonio del debitore, diminuisce la garanzia patrimoniale, l'intento del convenuto, come emerge dai documenti allegati, non è quello di pregiudicare la parte attrice ma quello di adempiere a debiti preesistenti. Quindi anche se in via potenziale potrebbe configurarsi il presupposto oggettivo dell'eventus damni, l'indice che non rileva per il configurarsi degli estremi dell'azione revocatoria è il presupposto soggettivo ovvero il consilium fraudis, la consapevolezza in capo al convenuto della conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alla parte attrice. La stessa attrice, infatti, non ha allegato alcuna documentazione probatoria che evidenziasse l'intento consapevole di voler ledere le sue ragioni creditorie, ciò ha trovato conferma anche nel dato evidente che l'attrice prima di allora non ha mai agito per ottenere alcun credito che effettivamente gli spettava non avendo ricevuto più l'assegno di mantenimento per la figlia dal 2007. Ma dato che nel caso in esame la suddetta non rivendica tale mancato pagamento e dunque il credito a lei spettante bensì, la nullità dell'atto dispositivo, non è possibile addebitare alcun intento fraudolento al CP_1 ovvero quello di sottrare i beni dal proprio patrimonio pur di non adempiere al debito nei confronti dell'attrice e della figlia in quanto questi, non solo ha altri beni su cui potrà soddisfarsi l'attrice per ottenere il suo credito, ma, al momento della vendita, non aveva neanche la consapevolezza di ledere la stessa che, prima di allora, non aveva mai agito nei suoi confronti per chiedere quanto a lei spettante (nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale – cfr. Cass. Civ. ord. 5269 del 2018), Da ultimo non rilevano neanche gli ulteriori presupposti soggettivi: ovvero la consapevolezza del terzo dell'intento del debitore di voler arrecare un
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pregiudizio al creditore nonché la dolosa preordinazione nel porre in essere tale atto dispositivo. Nel caso in esame infatti la , terza acquirente, non era a conoscenza del CP_2 credito che la parte attrice vantava;
ciò in quanto tale credito risalirebbe a circa 14 anni prima dell'atto di compravendita, epoca in cui non vi era alcuna intenzione in capo al venditore di alienare il bene come emerge dagli atti allegati. Infatti la vendita è avvenuta successivamente ed è stata dettata dalla necessità oggettiva di adempiere ai debiti preesistenti di cui la avrebbe sì potuto CP_2 essere a conoscenza in quanto convivente e che per tal motivo avrebbe potuto offrirsi di aiutare acquistando il bene con regolare rogito ed annesso versamento del prezzo pattuito. Alla luce di ciò è evidente come non rilevi né la conoscenza da parte del terzo dell'intento fraudolento del debitore né tantomeno la dolosa preordinazione del volto a sottrarre il bene al fine di non adempiere al credito CP_1 preesistente che aveva nei confronti dell'attrice. In conclusione, per i motivi anzidetti la domanda proposta dall'attore, in via subordinata, avente ad oggetto l'azione revocatoria, va ugualmente rigettata. Passando ad analizzare le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta
, nella comparsa di costituzione la stessa formula domanda CP_2 riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altro convenuto CP_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. È evidente, dunque, che detta domanda è subordinata alla declaratoria di inefficacia e/o invalidità dell'atto di compravendita sulla scorta della domanda spiegata dall'attore in via principale ed in via subordinata. Ne consegue che, dovendo disattendere le richieste dell'attore, la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta è assorbita. Vanno, infine, disattese le domande avanzate da entrambe le parti convenute volte alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui: “Affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679). Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, entrambe le parti convenute non hanno allegato alcun elemento in grado di supportare le relative domande, apparendo esse irrimediabilmente generiche.
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Dunque, le domande vanno rigettate e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese di lite, alla luce del rigetto sia della domanda attorea che delle domande riconvenzionali operate dalle parti convenute, vanno integralmente compensate tra le parti stesse. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta
, in quanto assorbita;
CP_2
3) Rigetta le domande riconvenzionali di cui all'art. 96 c.p.c. di parti convenute in quanto infondate e non provate;
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
5) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attore.
6) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di competenza, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott. Francesco Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 30993 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Vendita di cose immobili
TRA
, C.F. , elett.te Parte_1 C.F._1 dom.to in Sorrento al Corso Italia n.198 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cariello, C.f. che lo rappresenta e difende, giusta C.F._2 mandato in atti, indirizzo, PEC Email_1 ATTORE Contro
, C.F. , elett.te dom.to in Napoli CP_1 C.F._3 alla via F. Cilea n.128 presso lo studio dell'Avv. Luigi Gorini C.F.
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._4 indirizzo PEC: Email_2 CONVENUTO
NONCHE'
C.F. , elett.te dom.to in Napoli Controparte_2 C.F._5 alla via Largo Vasto a Chiaia n.82 presso lo studio dell'Avv.to Attilio Borelli cf: che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._6 pec Email_3 CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate all'udienza del 26.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice Parte_1 ha convenuto in giudizio il Sig. e la Sig.ra CP_1 Parte_1 per sentir accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di
[...] compravendita, stipulato in data 24.08.21, o l'inefficacia dello stesso ex art 2901 cc ed avente ad oggetto un bene immobile sito a Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone n.97. Nello specifico l'attrice ha dedotto che, in data 23.01.1988, ha contratto matrimonio con il sig. e da tale unione è nata, nel 1988, la CP_1 Per_ figlia dopo qualche anno, preso atto entrambi dell'impossibilità di proseguire la convivenza matrimoniale, hanno deciso di comune accordo di addivenire alla separazione personale ottenuta con decreto di omologa, in data 11.01.1991, con cui è stato stabilito che per il mantenimento della figlia, il padre avrebbe dovuto versare un assegno mensile di lire 800.000; l'attrice ha dedotto però che dal 2007 il non ha più provveduto a versare tale CP_1 importo. Ha poi sottolineato che lo stesso convive da circa dieci anni con un'altra donna e che da due anni ha problemi di salute tali da richiedere ed ottenere l'amministrazione di sostegno. Ha poi evidenziato che nel 2021 l'ex marito ha alienato alla compagna
[...] l'unità immobiliare sita in Napoli alla via Egiziaca a Pizzofalcone CP_2 n.97 per un prezzo inferiore (230.000 mila euro) rispetto al valore commerciale della casa, coma da perizia allegata del consulente di parte. In virtù di ciò, parte attrice ha evidenziato il carattere simulato della suddetta compravendita posta dal al fine di diminuire la garanzia patrimoniale CP_1 su cui eventualmente ella avrebbe potuto agire per ottenere il credito dovuto per il mancato adempimento all'obbligo di mantenimento della figlia. Precisa da ultimo l'attrice che un altro dato, volto ad evidenziare il carattere simulato dell'atto di compravendita, deriva dall'aver versato, la compagna
, un prezzo, pari a 230.000 mila euro con 5 assegni Controparte_2 circolari, sei giorni prima del rogito e che sono stati poi riscossi dal CP_1 dopo 4 mesi circa, nonostante questi avesse gravi problemi economici che lo avrebbero indotto a vendere il prima possibile e di cui era a conoscenza anche la . CP_2 Ha pertanto concluso chiedendo di accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita del 24.08.21, e per l'effetto, dichiarare il medesimo negozio nullo o inopponibile, ex art 1415 co.2° ed art 1416 co2°; in via subordinata, accogliere la spiegata azione revocatoria ed accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita ex art 2901 c.c. Si è regolarmente costituita la parte convenuta che ha eccepito CP_1 l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea con contestuale richiesta
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di rigetto della stessa e ristoro dei danni patiti da quantificarsi nell'importo di 5.000 euro o altra stima quantificata dal Tribunale adito In particolare, parte convenuta ha disatteso quanto affermato dall'attrice evidenziando che l'atto dispositivo non avrebbe pregiudicato le ragioni patrimoniali della stessa o della figlia e che lo stesso si è reso necessario per ottenere liquidità tale da adempiere ai numerosi debiti;
ha eccepito, inoltre, che il mancato adempimento del credito nascente dall'assegno di mantenimento trova ragion d'essere nell'autosufficienza economica raggiunta nel 2012 dalla figlia e che, pur volendo la parte attrice asserire il mancato adempimento del credito dal 2007, giova osservare che la stessa non si è mai attivata per recuperarlo agendo solo nel 2021 dopo l'alienazione dell'immobile, quando la figlia aveva ormai raggiunto la propria indipendenza economica. Si è costituita che ha eccepito l'infondatezza in fatto e in Controparte_2 diritto della domanda attorea chiedendone il rigetto ed ha spiegato in via riconvenzionale, nei confronti di domanda di Parte_1 risarcimento danni conseguenti alla trascrizione della domanda e per temerarietà della lite ex art 96 cpc e, nei confronti di , domanda CP_1 di condanna volta alla restituzione della somma versata per l'acquisto dell'immobile. Il Tribunale adito, dopo aver rigettato le prove orali, ha disposto consulenza tecnica di ufficio;
depositata la consulenza tecnica di ufficio in data 12.10.23, il Giudice adito ha poi rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni;
in data 26 giugno 2025, ha concesso i termini di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Così premessi i fatti di causa, ritiene, il Tribunale, che la domanda attorea non sia accoglibile per i seguenti motivi. Nell'esaminare nel merito la questione occorre analizzare la documentazione probatoria allegata da parte attrice al fine di poter accertare se l'atto di compravendita sia atto simulato e/o se sussistano i presupposti per la revocatoria, richiesta in subordine dalla parte attrice. Con riguardo alla domanda di simulazione occorre, come da giurisprudenza consolidata, che la parte, su cui grava l'onere probatorio, dimostri che le parti stipulanti il contratto di compravendita non abbiano effettivamente voluto trasferire l'immobile fornendo quindi elementi chiari, precisi e concordanti volti ad avvallare tale tesi;
a tal uopo il Giudice adito venuto a conoscenza di tali elementi può fondare la sua decisione su presunzioni purché dalla documentazione allegata si evincano elementi precisi concordanti atti ad evidenziare i caratteri del negozio simulato;
la prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze
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processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica, (Cfr. Cass. civ, Sent. 15160 del 2002) Nel caso in esame parte attrice, ovvero colei che ha l'onere di provare il carattere simulato dall'atto di compravendita stipulato dal convenuto non ha allegato elementi chiari e precisi volti a dimostrare la sussistenza della simulazione. In particolare, la parte si è limitata ad evidenziare genericamente, senza apportare alcun elemento specifico, che la simulazione dell'atto dispositivo in oggetto ha trovato conferma nell'intento fraudolento del convenuto di voler trasferire l'immobile alla compagna per poi non eseguire Controparte_2 quanto previsto dal contratto di compravendita. Ha sottolineato poi che l'intento di sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale è dimostrato dalla conoscenza che la ha della storia familiare del convenuto, essendo sua CP_2 convivente da ormai 10 anni, e dal dato concreto che questi dopo la vendita ha continuato ad abitare nel suddetto immobile. Inoltre, parte attrice ha evidenziato che il pagamento del prezzo sarebbe stato effettuato prima dell'atto di compravendita con 5 (cinque) assegni c circolari emessi prima della data del rogito ovvero il 24.08.21, indice ulteriore dell'intento fraudolento del convenuto di voler simulare un negozio. A conferma di ciò vi sarebbe anche il prezzo con il quale è stato trasferito l'immobile che a parere della parte attrice avrebbe un valore di mercato superiore a quello per il quale è stato venduto. Sul punto giova chiarire che tali elementi allegati dalla parte non sono atti a dimostrare il carattere simulatorio del negozio;
in primo luogo, il pagamento è avvenuto regolarmente con assegni emessi dalla banca 6 giorni prima del rogito ma che sono stati pagati dalla al momento del rogito (come CP_2 certificato dall'atto notarile allegato da parte convenuta); gli assegni poi sono stati versati ed incassati dal circa 4 mesi dopo, come allegato dalla CP_1 parte stessa. In secondo luogo, come emerge dai documenti allegati, il ha venduto CP_1 l'immobile per coprire i numerosi debiti dato l'alto tenore di vita che conduceva prima di andare in pensione, inoltre lo stesso non appare risiedere in tale abitazione avendo la residenza a Modica, città in cui convive con la compagna, come rileva da documentazione allegata. In terzo luogo, la contestazione sollevata da parte attrice in relazione al valore dell'immobile che sarebbe stato venduto ad un prezzo inferiore rispetto al suo valore effettivo, appare smentita dall'elaborato peritale redatto dal CTU arch. che attraverso un confronto tra immobili ricadenti nella stessa zona, ha Per_2 individuato come valore dell'immobile un prezzo pari a 395.597,00 euro, importo che rispetto alle perizie dei CTP differisce di euro 143.597,00, rispetto al valore dell'immobile stimato dal Ctp di parte convenuta pari a 252.00,00 e di euro 87.203,00 rispetto al valore dell'immobile stimato dal Ctp di parte attrice pari ad euro 482.800,00.
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Alla luce di ciò si evidenzia la correttezza dalla valutazione effettuata dal CTU in considerazione del fatto che la stima del Ctp di parte convenuta è eccessivamente bassa, anche se superiore al prezzo con cui è stata venduta la casa, mentre quella del ctp di parte attrice è poco più alta del valore ritenuto congruo dal CTU. In conclusione, dunque la stima del valore dell'immobile trasferito, anche se inferiore a quella prevista dalla CTU, non rileva come indice della simulazione in quanto l'acquirente ha pagato regolarmente quanto richiesto dal venditore al momento del rogito. Sconfessata, nei termini anzidetti, la possibilità, paventata da parte attrice, di una simulazione ai danni della stessa, si passa ad analizzare la sussistenza dei presupposti inerenti all'azione revocatoria, azione oggetto di domanda attorea e richiesta dalla parte in alternativa alla simulazione. Infatti è orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui l'azione di simulazione assoluta o relativa e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. ( cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 15077 del
2018). In virtù di ciò è necessario verificare se nel caso in esame sia possibile rinvenire i presupposti dell'azione revocatoria ex art 2901 c.c.. Presupposti dell'azione sono: l'esistenza di un credito che nel caso in esame dovrebbe vantare la parte attrice nei confronti della parte convenuta come si evince da giurisprudenza consolidata (cfr Cassazione civile ord.za 2347 del
2019, presupposto necessario dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c., oltre all'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo, è l'esistenza del credito stesso al momento della domanda, trattandosi di condizione dell'azione, la cui inesistenza priverebbe di fondamento l'esigenza di conservazione della garanzia patrimoniale cui l'azione è preordinata). Si evidenzia che parte attrice ha assunto che il non ha versato dal 2007 CP_1 in poi l'assegno di mantenimento in favore della figlia, credito dunque che lei vanterebbe se in questi anni avesse agito per recuperarlo;
credito, oltretutto neanche quantificato dalla stessa;
ciò non è mai avvenuto anche quando la figlia nel 2012 ha raggiunto l'indipendenza economica;
inoltre, come emerge da atti allegati, appare evidente che l'attrice abbia agito solo a seguito della vendita immobiliare dettata dal timore di perdere un bene facente parte della garanzia patrimoniale. Alla luce di quanto detto si rileva che il presupposto dell'esistenza del credito è carente per le motivazioni anzidette a cui si aggiunge una generica documentazione probatoria non adeguata allo accoglimento della richiesta attorea Con riguardo poi al secondo elemento della revocatoria, ovvero l'eventus damni, ossia il pregiudizio che si arrecherebbe alle ragioni creditorie, tale
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pregiudizio deve consistere in una apprezzabile diminuzione della garanzia patrimoniale, nel senso della determinazione, o dell'aggravarsi dell'atto, di una situazione di insolvenza;
tale pregiudizio si concretizzerebbe in una diminuzione della garanzia patrimoniale che andrebbe a ledere la parte creditrice. Nel caso in esame la vendita dell' immobile andrebbe ad incidere sul patrimonio del debitore che con tale atto dispositivo avrebbe ridotto la possibilità per i creditori di soddisfarsi su tali beni ovvero di soddisfarsi su una somma inferiore rispetto all'effettivo valore di mercato del bene in oggetto;
tuttavia, come precisa parte convenuta, l'immobile in oggetto non è l'unico bene su cui i creditori, in questo caso parte attrice, avrebbe potuto soddisfarsi, essendo presente nel patrimonio dello stesso altri beni volti a tale soddisfacimento. Pertanto, anche se tale bene, fuoriuscendo dal patrimonio del debitore, diminuisce la garanzia patrimoniale, l'intento del convenuto, come emerge dai documenti allegati, non è quello di pregiudicare la parte attrice ma quello di adempiere a debiti preesistenti. Quindi anche se in via potenziale potrebbe configurarsi il presupposto oggettivo dell'eventus damni, l'indice che non rileva per il configurarsi degli estremi dell'azione revocatoria è il presupposto soggettivo ovvero il consilium fraudis, la consapevolezza in capo al convenuto della conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alla parte attrice. La stessa attrice, infatti, non ha allegato alcuna documentazione probatoria che evidenziasse l'intento consapevole di voler ledere le sue ragioni creditorie, ciò ha trovato conferma anche nel dato evidente che l'attrice prima di allora non ha mai agito per ottenere alcun credito che effettivamente gli spettava non avendo ricevuto più l'assegno di mantenimento per la figlia dal 2007. Ma dato che nel caso in esame la suddetta non rivendica tale mancato pagamento e dunque il credito a lei spettante bensì, la nullità dell'atto dispositivo, non è possibile addebitare alcun intento fraudolento al CP_1 ovvero quello di sottrare i beni dal proprio patrimonio pur di non adempiere al debito nei confronti dell'attrice e della figlia in quanto questi, non solo ha altri beni su cui potrà soddisfarsi l'attrice per ottenere il suo credito, ma, al momento della vendita, non aveva neanche la consapevolezza di ledere la stessa che, prima di allora, non aveva mai agito nei suoi confronti per chiedere quanto a lei spettante (nell'azione revocatoria ordinaria, il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore consiste nella insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia;
è invece rilevante ogni aggravamento della già esistente insufficienza dei beni del debitore ad assicurare la garanzia patrimoniale – cfr. Cass. Civ. ord. 5269 del 2018), Da ultimo non rilevano neanche gli ulteriori presupposti soggettivi: ovvero la consapevolezza del terzo dell'intento del debitore di voler arrecare un
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pregiudizio al creditore nonché la dolosa preordinazione nel porre in essere tale atto dispositivo. Nel caso in esame infatti la , terza acquirente, non era a conoscenza del CP_2 credito che la parte attrice vantava;
ciò in quanto tale credito risalirebbe a circa 14 anni prima dell'atto di compravendita, epoca in cui non vi era alcuna intenzione in capo al venditore di alienare il bene come emerge dagli atti allegati. Infatti la vendita è avvenuta successivamente ed è stata dettata dalla necessità oggettiva di adempiere ai debiti preesistenti di cui la avrebbe sì potuto CP_2 essere a conoscenza in quanto convivente e che per tal motivo avrebbe potuto offrirsi di aiutare acquistando il bene con regolare rogito ed annesso versamento del prezzo pattuito. Alla luce di ciò è evidente come non rilevi né la conoscenza da parte del terzo dell'intento fraudolento del debitore né tantomeno la dolosa preordinazione del volto a sottrarre il bene al fine di non adempiere al credito CP_1 preesistente che aveva nei confronti dell'attrice. In conclusione, per i motivi anzidetti la domanda proposta dall'attore, in via subordinata, avente ad oggetto l'azione revocatoria, va ugualmente rigettata. Passando ad analizzare le domande riconvenzionali proposta dalla convenuta
, nella comparsa di costituzione la stessa formula domanda CP_2 riconvenzionale trasversale nei confronti dell'altro convenuto CP_1 nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea. È evidente, dunque, che detta domanda è subordinata alla declaratoria di inefficacia e/o invalidità dell'atto di compravendita sulla scorta della domanda spiegata dall'attore in via principale ed in via subordinata. Ne consegue che, dovendo disattendere le richieste dell'attore, la domanda avanzata in via riconvenzionale subordinata dalla convenuta è assorbita. Vanno, infine, disattese le domande avanzate da entrambe le parti convenute volte alla condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. A tal riguardo si osserva che, il fondamento dell'art. 96 c.p.c. va ravvisato nella malafede o nella colpa grave della parte che ha instaurato un giudizio nella piena consapevolezza della sua infondatezza, per cui: “Affinché parte attrice sia condannabile per "lite temeraria" di cui all'art. 96 c.p.c. è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza. In tale ottica, non è sufficiente che parte attrice abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenuto errate, ma è necessario che la controparte deduca e provi la consapevolezza dell'infondatezza ovvero il mancato utilizzo del minimo di diligenza ordinaria” (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, 13/02/2020, n.679). Ebbene, nel caso di specie, non vi è prova di tali presupposti;
inoltre, entrambe le parti convenute non hanno allegato alcun elemento in grado di supportare le relative domande, apparendo esse irrimediabilmente generiche.
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Dunque, le domande vanno rigettate e alcuna somma va liquidata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Le spese di lite, alla luce del rigetto sia della domanda attorea che delle domande riconvenzionali operate dalle parti convenute, vanno integralmente compensate tra le parti stesse. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, sono poste a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall'attore nei confronti dei convenuti, ogni diversa istanza, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta
, in quanto assorbita;
CP_2
3) Rigetta le domande riconvenzionali di cui all'art. 96 c.p.c. di parti convenute in quanto infondate e non provate;
4) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
5) Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, nei rapporti interni tra le parti, a carico dell'attore.
6) Ordina al Conservatore dei registri immobiliari di competenza, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Così deciso in Napoli il 21 novembre 2025
Il Giudice Dott. Francesco Russo
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
N.d.E.: La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'UPP dott.ssa Ludovica Guarino
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