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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/04/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5182 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Cappadona, giusta procura in atti, attrice contro
Controparte_1 convenuto contumace
(p. iva e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti, giusta procura in atti, interveniente avente ad oggetto: fideiussione;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 07.12.2020, premesso di Parte_1 essersi costituita, in data 20.04.2011, fideiussore della Central Park s.r.l. in favore della ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quest'ultima contestando l'illegittima applicazione di clausole vessatorie in violazione del codice del consumo, la sottoscrizione del contratto prima della compilazione nelle sue parti essenziali e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ha, altresì, allegato la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto per omessa approvazione specifica e la nullità del contratto per difetto di forma ed errore essenziale sulla natura dello stesso stante l'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità dell'intero contratto o, in subordine, delle singole clausole con liberazione della stessa dal vincolo fideiussorio ed altresì dichiararsi il recesso dal vincolo fideiussorio dalla data della domanda azionata con l'atto introduttivo. sebbene regolarmente Controparte_4 evocata in giudizio, non si è costituita e va dichiarata la sua contumacia.
Ha spiegato intervento volontario, e per essa Controparte_2 quale cessionaria del credito in contestazione, eccependo, in Controparte_3 via preliminare, l'esistenza di un precedente giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 12111/15, emesso dal Tribunale di Torino in data 11.12.2015, non opposto, con il quale è stato ingiunto a in solido con la Central Park Parte_1
s.r.l., il pagamento della somma di € 190.062,53, in forza della fideiussione prestata e fino alla concorrenza della somma garantita. Ha, altresì, contestato la sussistenza in capo all'attrice della qualità di consumatore ed allegato la qualificazione del negozio concluso come contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., nonché, in relazione alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa ABI, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 della L. n. 287/90. L'eccezione di incompetenza è fondata e va accolta in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa ABI.
Sul punto, va rilevato che, in tema di condotte anticoncorrenziali, la giurisprudenza di legittimità ha assunto una posizione univoca in ordine del rapporto intercorrente tra le intese illecite situate “a monte” dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti “a valle” di quelle intese. Tali contratti costituiscono applicazione concreta dell'intesa vietata, sussistendo un nesso funzionale tra le stipulazioni “a valle” e l'intesa anticoncorrenziale vietata. Tale legame, rilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto. Per tali ragioni, la relativa cognizione è rimessa alla competenza esclusiva della sezione specializzata per le imprese. A norma dell'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, nel testo modificato dal D.L. n. 1/2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, infatti, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, determinato ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1-ter, del D.lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. n.
3/2017. In particolare, a norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d)
2 controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea”. Il successivo art. 4 comma 1-ter del D.lgs. n. 168 del 2003, disciplina il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..)
a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste,
Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, AN (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. Tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae, quindi, anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la legge antitrust, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr., Cass. 10.03.2021, n. 6523, secondo la quale “la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I., contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”; conf. Cass. 06.07.2022, n. 21429; Cass. Civ., n. 35661/2022; Cass. Civ., n. 6222/2023; Cass. Civ., n.
30437/2023; Cass. Civ., n. 3248/2023; Cass. Civ., n. 33014/2023; Cass. Civ., n. 22305/2024).
Sotto tale profilo, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa ABI, deve quindi dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l'impresa. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice in merito alla prevalenza del foro del consumatore. Sul punto, occorre rilevare che il codice del consumo pone una disciplina generale che afferisce a tutte le fattispecie che abbiano quale parte un soggetto qualificabile come consumatore, a prescindere dall'oggetto del contendere, mentre il D.lgs. n. 3/2017 che disciplina la competenza inderogabile delle controversie
3 aventi ad oggetto accordi limitativi della concorrenza, circoscrive il suo ambito di operatività alle sole ipotesi di impugnazione di violazione della normativa antitrust, limitando la portata oggettiva del foro del consumatore. La norma applicata risulta pertanto speciale, oltreché successiva, rispetto a quella introdotta dal codice del consumo, legittimamente derogato. La natura successiva e speciale della normativa antitrust rispetto a quella del consumatore, infatti, non è idonea a determinare un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del consumatore in caso di applicazione della norma anticoncorrenziale, risultando, piuttosto, frutto di un'espressa scelta del legislatore di “concentrare” il contenzioso in materia presso alcuni distretti territoriali così individuando il giudice naturale per determinate controversie (cfr., Tribunale Bari, 28.03.2022).
Tale circostanza deve, quindi, ritenersi sufficiente ad escludere che possa esservi un prevalenza del foro del consumatore, atteso che la competenza territoriale del foro del consumatore è inderogabile, salvo che la legge non stabilisca diversamente, sicchè, nel caso di specie, è proprio la legge (art. 3, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 168/2003 e successivo art. 4, comma 1-ter), a stabilire ed indicare per determinate materie (accordi limitativi della concorrenza) l'ambito territoriale di competenza dei tre Tribunali individuati per materia. Pertanto, individuato il Tribunale competente per materia, nell'ambito di ciascun distretto territoriale, va individuato quello competente anche per territorio, ovvero, laddove l'art. 66 bis Cod. Cons. si riferisce al Giudice del luogo di residenza del consumatore, questo va inteso quale Giudice territorialmente competente individuato in relazione alla residenza che, per effetto dell'art. 3 del D.lgs. n. 168/2003, è il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
In caso di azione per accertamento della nullità di fideiussione conforme a schema ABI, anche laddove l'attore sia soggetto consumatore, prevale quindi il criterio di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa rispetto a quello del foro inderogabile del consumatore.
Sulle ulteriori domande inerenti la validità della fideiussione deve invece dichiararsi l'intervenuto giudicato. La prevalente giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo iniziale nel quale sono coesistiti indirizzi contrastanti, si è orientata - e così anche la maggior parte della dottrina - verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge.
Come è noto, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame
4 delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009, in motivazione). “Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/11/2021, n. 31636; conf. in tema di rapporti bancari Cassazione civile sez. I, 16/12/2022, n. 36905; Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n. 9299;
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n. 22465; Cassazione civile sez. III, 28/11/2017, n. 28318; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez.
I, 19/12/2022, n. 1528; Corte appello Catania sez. I, 11/02/2020, n. 363) Devono pertanto ritenersi precluse dal vincolo del giudicato sostanziale formatosi (per mancata opposizione al decreto monitorio n. 1000/23) le domande inerenti l'esistenza e validità del titolo costituivo del rapporto, ovvero della garanzia fideiussoria prestata dalla Pt_1
Può invece essere dichiarato il recesso che parte attrice ha inteso operare con l'atto introduttivo del presente giudizio con efficacia dalla data di perfezionamento della notifica alla convenuta, 7 dicembre 2020, con effetti di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione oggetto di causa. Occorre solo precisare, anche ai fini delle valutazioni in ordine alle spese di lite, che non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato da parte attrice nei confronti dell'interveniente atteso che la cessione del credito emerge chiaramente dalla Gazzetta Ufficiale prodotto in atti. Come è noto, infatti, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di
5 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi concorrenti indicati in Gazzetta risalendo il credito a data antecedente al 2016, essendo relativo a rapporto risolto ( come si evince dalla domanda monitoria) e per il quale è intervenuto il passaggio a sofferenza come emerge dal ricorso monitorio e dalla lettera raccomandata allegata dalla cessionaria del 5 giugno 2015. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice ed in favore dell'interveniente e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5182/2020 R.G., così provvede:
1. in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina essendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l'impresa;
2. dichiara il recesso della dal rapporto fideiussorio a decorrere dal 7 Pt_1 dicembre 2020, con effetti di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione oggetto di causa;
3. dichiara l'inammissibilità delle altre domande;
4. condanna la parte attrice al pagamento in favore di parte interveniente delle spese di giudizio, liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla sulle spese del convenuto contumace.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5182 /2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 27 marzo 2025, all'esito della quale la causa è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma c.p.c., promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonino Cappadona, giusta procura in atti, attrice contro
Controparte_1 convenuto contumace
(p. iva e, per essa, Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti, giusta procura in atti, interveniente avente ad oggetto: fideiussione;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione, notificato in data 07.12.2020, premesso di Parte_1 essersi costituita, in data 20.04.2011, fideiussore della Central Park s.r.l. in favore della ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 quest'ultima contestando l'illegittima applicazione di clausole vessatorie in violazione del codice del consumo, la sottoscrizione del contratto prima della compilazione nelle sue parti essenziali e la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Ha, altresì, allegato la nullità della clausola di cui all'art. 7 del contratto per omessa approvazione specifica e la nullità del contratto per difetto di forma ed errore essenziale sulla natura dello stesso stante l'inserimento della clausola di pagamento a prima richiesta. Ha, quindi, chiesto la declaratoria di nullità dell'intero contratto o, in subordine, delle singole clausole con liberazione della stessa dal vincolo fideiussorio ed altresì dichiararsi il recesso dal vincolo fideiussorio dalla data della domanda azionata con l'atto introduttivo. sebbene regolarmente Controparte_4 evocata in giudizio, non si è costituita e va dichiarata la sua contumacia.
Ha spiegato intervento volontario, e per essa Controparte_2 quale cessionaria del credito in contestazione, eccependo, in Controparte_3 via preliminare, l'esistenza di un precedente giudicato costituito dal decreto ingiuntivo n. 12111/15, emesso dal Tribunale di Torino in data 11.12.2015, non opposto, con il quale è stato ingiunto a in solido con la Central Park Parte_1
s.r.l., il pagamento della somma di € 190.062,53, in forza della fideiussione prestata e fino alla concorrenza della somma garantita. Ha, altresì, contestato la sussistenza in capo all'attrice della qualità di consumatore ed allegato la qualificazione del negozio concluso come contratto autonomo di garanzia con conseguente inapplicabilità dell'art. 1957 c.c., nonché, in relazione alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa ABI, eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, ai sensi dell'art. 33 della L. n. 287/90. L'eccezione di incompetenza è fondata e va accolta in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa ABI.
Sul punto, va rilevato che, in tema di condotte anticoncorrenziali, la giurisprudenza di legittimità ha assunto una posizione univoca in ordine del rapporto intercorrente tra le intese illecite situate “a monte” dell'attività negoziale singolarmente considerata e le stipulazioni dei contratti “a valle” di quelle intese. Tali contratti costituiscono applicazione concreta dell'intesa vietata, sussistendo un nesso funzionale tra le stipulazioni “a valle” e l'intesa anticoncorrenziale vietata. Tale legame, rilevante ai fini dell'accertamento dell'attuazione dell'intesa vietata, non può reputarsi irrilevante neppure per la determinazione della competenza, perché presuppone che la violazione della normativa in materia di antitrust assuma la veste di fatto costitutivo della nullità del contratto. Per tali ragioni, la relativa cognizione è rimessa alla competenza esclusiva della sezione specializzata per le imprese. A norma dell'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, nel testo modificato dal D.L. n. 1/2012, art. 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27/2012, infatti, le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV della legge sono promossi davanti al Tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione specializzata, determinato ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1-ter, del D.lgs. n. 168/2003, che devono essere letti in combinato disposto ed alla luce delle modifiche introdotte con il D.lgs. n.
3/2017. In particolare, a norma dell'art. 3 del D.lgs. n. 168 del 2003, le Sezioni Specializzate sono (per quanto qui rileva) competenti in materia di: “c) controversie di cui alla L. 10 ottobre 1990, n. 287, art. 33, comma 2” e “d)
2 controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea”. Il successivo art. 4 comma 1-ter del D.lgs. n. 168 del 2003, disciplina il regime specifico e inderogabile secondo il quale “per le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del comma 1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: (..)
a) la sezione specializzata in materia di impresa di Milano per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste,
Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata); b) la sezione specializzata in materia di impresa di Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma, Cagliari e Sassari (sezione distaccata); c) la sezione specializzata in materia di impresa di Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno, Bari, Lecce, AN (sezione distaccata), Potenza, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria”. Tale competenza della sezione specializzata per le imprese attrae, quindi, anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, contenente disposizioni contrastanti con la legge antitrust, in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata (cfr., Cass. 10.03.2021, n. 6523, secondo la quale “la competenza della sezione specializzata per le imprese, estesa alle controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, e a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione riproduttiva dello schema contrattuale predisposto dall'A.B.I., contenente disposizioni contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), in quanto l'azione diretta a dichiarare l'invalidità del contratto a valle implica l'accertamento della nullità dell'intesa vietata”; conf. Cass. 06.07.2022, n. 21429; Cass. Civ., n. 35661/2022; Cass. Civ., n. 6222/2023; Cass. Civ., n.
30437/2023; Cass. Civ., n. 3248/2023; Cass. Civ., n. 33014/2023; Cass. Civ., n. 22305/2024).
Sotto tale profilo, in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa ABI, deve quindi dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l'impresa. Non può, infatti, essere condiviso quanto sostenuto da parte attrice in merito alla prevalenza del foro del consumatore. Sul punto, occorre rilevare che il codice del consumo pone una disciplina generale che afferisce a tutte le fattispecie che abbiano quale parte un soggetto qualificabile come consumatore, a prescindere dall'oggetto del contendere, mentre il D.lgs. n. 3/2017 che disciplina la competenza inderogabile delle controversie
3 aventi ad oggetto accordi limitativi della concorrenza, circoscrive il suo ambito di operatività alle sole ipotesi di impugnazione di violazione della normativa antitrust, limitando la portata oggettiva del foro del consumatore. La norma applicata risulta pertanto speciale, oltreché successiva, rispetto a quella introdotta dal codice del consumo, legittimamente derogato. La natura successiva e speciale della normativa antitrust rispetto a quella del consumatore, infatti, non è idonea a determinare un'ingiustificata compressione del diritto di difesa del consumatore in caso di applicazione della norma anticoncorrenziale, risultando, piuttosto, frutto di un'espressa scelta del legislatore di “concentrare” il contenzioso in materia presso alcuni distretti territoriali così individuando il giudice naturale per determinate controversie (cfr., Tribunale Bari, 28.03.2022).
Tale circostanza deve, quindi, ritenersi sufficiente ad escludere che possa esservi un prevalenza del foro del consumatore, atteso che la competenza territoriale del foro del consumatore è inderogabile, salvo che la legge non stabilisca diversamente, sicchè, nel caso di specie, è proprio la legge (art. 3, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 168/2003 e successivo art. 4, comma 1-ter), a stabilire ed indicare per determinate materie (accordi limitativi della concorrenza) l'ambito territoriale di competenza dei tre Tribunali individuati per materia. Pertanto, individuato il Tribunale competente per materia, nell'ambito di ciascun distretto territoriale, va individuato quello competente anche per territorio, ovvero, laddove l'art. 66 bis Cod. Cons. si riferisce al Giudice del luogo di residenza del consumatore, questo va inteso quale Giudice territorialmente competente individuato in relazione alla residenza che, per effetto dell'art. 3 del D.lgs. n. 168/2003, è il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa.
In caso di azione per accertamento della nullità di fideiussione conforme a schema ABI, anche laddove l'attore sia soggetto consumatore, prevale quindi il criterio di competenza funzionale delle sezioni specializzate in materia di impresa rispetto a quello del foro inderogabile del consumatore.
Sulle ulteriori domande inerenti la validità della fideiussione deve invece dichiararsi l'intervenuto giudicato. La prevalente giurisprudenza di legittimità, dopo un periodo iniziale nel quale sono coesistiti indirizzi contrastanti, si è orientata - e così anche la maggior parte della dottrina - verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge.
Come è noto, l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico, e che trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame
4 delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. ex plurimis: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18725 del 06/09/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009, in motivazione). “Pertanto, il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, ed avente ad oggetto la condanna al pagamento di prestazioni la cui fonte risiede nel contratto a monte, preclude all'intimato la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità della clausola contrattuale ovvero, come nella fattispecie dell'intero contratto, posto che tale questione resta infatti coperta dal c.d. giudicato per implicazione discendente” (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/11/2021, n. 31636; conf. in tema di rapporti bancari Cassazione civile sez. I, 16/12/2022, n. 36905; Cassazione civile sez. I, 16/04/2018, n. 9299;
Cassazione civile sez. I, 24/09/2018, n. 22465; Cassazione civile sez. III, 28/11/2017, n. 28318; v. nella giurisprudenza di merito Corte appello Brescia sez.
I, 19/12/2022, n. 1528; Corte appello Catania sez. I, 11/02/2020, n. 363) Devono pertanto ritenersi precluse dal vincolo del giudicato sostanziale formatosi (per mancata opposizione al decreto monitorio n. 1000/23) le domande inerenti l'esistenza e validità del titolo costituivo del rapporto, ovvero della garanzia fideiussoria prestata dalla Pt_1
Può invece essere dichiarato il recesso che parte attrice ha inteso operare con l'atto introduttivo del presente giudizio con efficacia dalla data di perfezionamento della notifica alla convenuta, 7 dicembre 2020, con effetti di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione oggetto di causa. Occorre solo precisare, anche ai fini delle valutazioni in ordine alle spese di lite, che non è fondata l'eccezione di difetto di legittimazione sollevato da parte attrice nei confronti dell'interveniente atteso che la cessione del credito emerge chiaramente dalla Gazzetta Ufficiale prodotto in atti. Come è noto, infatti, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, avuto modo di osservare “che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di
5 crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.” (Cassazione civile sez. III, 22/06/2023, n. 17944).
Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi concorrenti indicati in Gazzetta risalendo il credito a data antecedente al 2016, essendo relativo a rapporto risolto ( come si evince dalla domanda monitoria) e per il quale è intervenuto il passaggio a sofferenza come emerge dal ricorso monitorio e dalla lettera raccomandata allegata dalla cessionaria del 5 giugno 2015. Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte attrice ed in favore dell'interveniente e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese della convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5182/2020 R.G., così provvede:
1. in ordine alla domanda di nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Messina essendo competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per l'impresa;
2. dichiara il recesso della dal rapporto fideiussorio a decorrere dal 7 Pt_1 dicembre 2020, con effetti di cui all'art. 4 del contratto di fideiussione oggetto di causa;
3. dichiara l'inammissibilità delle altre domande;
4. condanna la parte attrice al pagamento in favore di parte interveniente delle spese di giudizio, liquidate in € 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge. Nulla sulle spese del convenuto contumace.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 23 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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