Art. 6.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 4, primo comma, si applicano a cominciare dalla prima mensilita' di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1950.