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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 149/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572025900027426600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1081/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 05720259000274266000 notificatogli il 19/05/2025 citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e l'Agenzia delle
Entrate di Latina. L'atto d'intimazione è relativo a tre presupposte cartelle di pagamento portanti un recupero di II.DD. intimato in euro 5.428,68.
Nel ricorso, sostanzialmente, chiede che venga annullato l'atto d'intimazione eccependo la nullità per omessa notifica delle prodromiche cartelle, la prescrizione della pretesa da ciascuna portata, nemmeno specificamente motivata, rimettendosi a questo giudice per le dovute verifiche su tali censure e sull'eventuale sussistenza di ulteriori atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Latina, eccependo l'inammissibilità del ricorso osservando come la parte avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento che, nelle date riportate nell'atto, risultavano regolarmente notificate come da documentazione che allega alle proprie controdeduzioni. Le due cartelle, rimaste non opposte, furono emesse a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973 delle dichiarazioni relative agli anni
2019 e 2020. Esclude, con richiesta di rigetto del ricorso, ogni maturazione di termini di prescrizione, posto che, oltre alla regolarità delle notifiche delle cartelle opposte, nei confronti del ricorrente erano anche state notificati persino precedenti avvisi bonari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di ricorso nonché le allegazioni di parte resistente, osserva che lo stesso non può essere accolto.
Dalla documentazione depositata dall'ufficio resistente può appurarsi la regolarità delle notifiche, avvenute nel 2023 e nel 2024, che interessava le cartelle di pagamento n. 05720230015988579000 e n.
05720230028186846000, presupposte alla odierna intimazione, primo atto impugnato.
Nello specifico, oggetto del ricorso è un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 28 aprile
2025, con la quale l'Agenzia delle entrate riscossione ha sollecitato il pagamento delle due cartelle anzidette, pacificamente notificate alla contribuente e dalla medesima non impugnate nei termini. In tale contesto, vale il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 3743/2020; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018). Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è anche ricompresa l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, che neppure ricorre nel caso di specie a fronte delle annualità contestate, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi euro 300,00.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 3, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FERRARA COSTANTINO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 742/2025 depositato il 20/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina - Viale Le Courbusier 04019 Terracina LT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0572025900027426600 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1081/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 impugna l'avviso di intimazione n. 05720259000274266000 notificatogli il 19/05/2025 citando in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Latina e l'Agenzia delle
Entrate di Latina. L'atto d'intimazione è relativo a tre presupposte cartelle di pagamento portanti un recupero di II.DD. intimato in euro 5.428,68.
Nel ricorso, sostanzialmente, chiede che venga annullato l'atto d'intimazione eccependo la nullità per omessa notifica delle prodromiche cartelle, la prescrizione della pretesa da ciascuna portata, nemmeno specificamente motivata, rimettendosi a questo giudice per le dovute verifiche su tali censure e sull'eventuale sussistenza di ulteriori atti presupposti.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Latina, eccependo l'inammissibilità del ricorso osservando come la parte avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento che, nelle date riportate nell'atto, risultavano regolarmente notificate come da documentazione che allega alle proprie controdeduzioni. Le due cartelle, rimaste non opposte, furono emesse a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973 delle dichiarazioni relative agli anni
2019 e 2020. Esclude, con richiesta di rigetto del ricorso, ogni maturazione di termini di prescrizione, posto che, oltre alla regolarità delle notifiche delle cartelle opposte, nei confronti del ricorrente erano anche state notificati persino precedenti avvisi bonari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminati i motivi di ricorso nonché le allegazioni di parte resistente, osserva che lo stesso non può essere accolto.
Dalla documentazione depositata dall'ufficio resistente può appurarsi la regolarità delle notifiche, avvenute nel 2023 e nel 2024, che interessava le cartelle di pagamento n. 05720230015988579000 e n.
05720230028186846000, presupposte alla odierna intimazione, primo atto impugnato.
Nello specifico, oggetto del ricorso è un'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 28 aprile
2025, con la quale l'Agenzia delle entrate riscossione ha sollecitato il pagamento delle due cartelle anzidette, pacificamente notificate alla contribuente e dalla medesima non impugnate nei termini. In tale contesto, vale il consolidato orientamento della Corte di legittimità, alla stregua del quale un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi suscettibili di rendere nullo od annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. n. 3743/2020; Cass. n. 8704 del 2013; Cass. n. 9219 del 2018). Nell'ambito di detta inoppugnabilità, è anche ricompresa l'eccezione di prescrizione verificatasi anteriormente alla notifica della cartella impugnata, che neppure ricorre nel caso di specie a fronte delle annualità contestate, atteso che anche detta eccezione avrebbe potuto essere utilmente eccepita solo in sede di impugnazione di detta cartella.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidati in complessivi euro 300,00.