Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 149
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    La Corte ha ritenuto che le notifiche delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione siano avvenute regolarmente in anni precedenti e che l'intimazione non possa essere contestata per vizi delle cartelle, ma solo per vizi propri. L'eccezione di prescrizione, inoltre, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione delle cartelle.

  • Rigettato
    Prescrizione della pretesa

    La Corte ha ritenuto che l'eccezione di prescrizione, verificatasi anteriormente alla notifica della cartella, avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della cartella stessa, non potendo essere fatta valere in sede di impugnazione dell'intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 149
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 149
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo