Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 344
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Insussistenza di un beneficio specifico arrecato dall'attività consortile

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria è rappresentato solo da un vantaggio diretto e specifico per il singolo fondo. Ha inoltre evidenziato che l'agente della riscossione, non avendo chiamato in causa il Consorzio, risponde dell'operato di quest'ultimo. Il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del Consorzio sull'esistenza del beneficio specifico ha portato all'annullamento del ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 344
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 344
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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