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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 344/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030837655000 BONIFICA 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, a seguito della notifica della cartella di pagamento di contributi consortili indicato in epigrafe, contestava, nei confronti del Consorzio di bonifica che aveva formato il ruolo, il fondamento della pretesa tributaria, nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito. Va preliminarmente evidenziato che l'impugnazione, essendo stato contestato il fondamento della pretesa fiscale, non ha ad oggetto l'avviso di pagamento notificato dall'agente della riscossione, ma il ruolo, cioè il titolo esecutivo formato dall'ente impositore sulla base del quale era stata avviata l'attività di riscossione. A sostegno della relativa impugnazione il ricorrente deduce l'insussistenza di un beneficio specifico arrecato dall'attività consortile ai terreni di cui era proprietario. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio indiretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Pur vero che di fronte alla contestazione del ricorrente era onere del Consorzio provare l'esistenza di tale beneficio specifico ma l'agente della riscossione di fronte a tale contestazione poteva chiamare in causa proprio il Consorzio, in mancanza ne risponde dell'operato di quest'ultimo, non limitando la propria difesa nella dedotta carenza di legittimazione passiva. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio impone, quindi, l'annullamento del ruolo e, per l'effetto, dell'avviso di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo e vanno poste tutte a carico dell'ente impositore, conseguendo l'annullamento dell'atto di riscossione non ad un vizio proprio dello stesso, ma all'annullamento del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla il ruolo del Consorzio di Bonifica sulla base del quale è stato notificata la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
Agrigento 12 Gennaio 2026 Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 579/2024 depositato il 19/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230030837655000 BONIFICA 2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, a seguito della notifica della cartella di pagamento di contributi consortili indicato in epigrafe, contestava, nei confronti del Consorzio di bonifica che aveva formato il ruolo, il fondamento della pretesa tributaria, nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito. Va preliminarmente evidenziato che l'impugnazione, essendo stato contestato il fondamento della pretesa fiscale, non ha ad oggetto l'avviso di pagamento notificato dall'agente della riscossione, ma il ruolo, cioè il titolo esecutivo formato dall'ente impositore sulla base del quale era stata avviata l'attività di riscossione. A sostegno della relativa impugnazione il ricorrente deduce l'insussistenza di un beneficio specifico arrecato dall'attività consortile ai terreni di cui era proprietario. Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, il presupposto del debito tributario per contributi consortili di bonifica fondiaria può essere rappresentato soltanto da un vantaggio diretto e specifico (conseguito o conseguibile) del singolo fondo in dipendenza della bonifica, un vantaggio idoneo a tradursi, più precisamente, in una qualità del fondo, non essendo, invece, sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio dal quale deriva un vantaggio indiretto per l'inclusione del terreno nel perimetro consortile (ex plurimis, Cass. 2013, n. 11801).
Pur vero che di fronte alla contestazione del ricorrente era onere del Consorzio provare l'esistenza di tale beneficio specifico ma l'agente della riscossione di fronte a tale contestazione poteva chiamare in causa proprio il Consorzio, in mancanza ne risponde dell'operato di quest'ultimo, non limitando la propria difesa nella dedotta carenza di legittimazione passiva. Il mancato assolvimento di tale onere probatorio impone, quindi, l'annullamento del ruolo e, per l'effetto, dell'avviso di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza, possono liquidarsi nella misura di cui al dispositivo e vanno poste tutte a carico dell'ente impositore, conseguendo l'annullamento dell'atto di riscossione non ad un vizio proprio dello stesso, ma all'annullamento del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla il ruolo del Consorzio di Bonifica sulla base del quale è stato notificata la cartella di pagamento dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e condanna lo stesso al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 300,00, oltre accessori di legge in favore del ricorrente.
Agrigento 12 Gennaio 2026 Il Giudice monocratico Salvatore Crispino Sanfilippo