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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1300/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1300/2023 R.G. proposta da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Luigi Cherubini n. 5, elettivamente domiciliata in Francofonte, Via F. Giarrusso n. 3, presso lo studio dell'avv. Elena Salemi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente nel vico CP_1 C.F._2
Caprifoglio n. 26, elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano n. 57, presso lo studio dell'avv.
Stefano Andolina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente e nei confronti di
AVV. , ( nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
residente in [...], nella qualità di curatore speciale della minore _1
( , nata a [...] il [...], per decreto di nomina reso dal Tribunale
[...] C.F._4
di Siracusa in data 07/06/2024;
-resistente
Al PM è stata data comunicazione del presente procedimento in quanto parte ex lege (visto del
19.6.2023);
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina1 di 5 Con ricorso, depositato in data 7/6/2023, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio dei rapporti inerenti alla figlia minore nata dalla sua relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dall'unione con il sono nate le figlie (a Noto, il 21/4/2005) CP_1 Persona_2
ad oggi maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e (a Noto, il 3/5/2013), Persona_1
ad oggi minorenne e che la relazione sentimentale con il si è conclusa a causa dei CP_1
comportamenti del . CP_1
Ha esposto di occuparsi interamente delle necessità morali e materiali delle figlie ed ha chiesto l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e la regolamentazione _1 dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite.
Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento di nonché la somma di €400,00 _1
mensili a titolo di mantenimento da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 15/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/12/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 12/10/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 19/12/2023, il resistente ha dedotto che la convivenza tra le parti si è interrotta a causa della relazione sentimentale instaurata dalla con il suo ex compagno, dal Pt_1
quale era già nato un figlio, ad oggi maggiorenne. Ha contestato la prospettazione della ricorrente e ha dato atto della pendenza di un giudizio avviato su impulso del PM presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania -iscritto al n. 92/2023 R.G.-, sulla ritenuta situazione di grave pregiudizio per la minore in conseguenza dei profondi dissidi tra le parti in causa.
Ha esposto che a seguito dell'apertura del procedimento, avvenuto in data 11/08/2023, il Giudice minorile aveva disposto in via di urgenza, in limitazione della responsabilità genitoriale,
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Noto, la sospensione della responsabilità genitoriale del , il divieto di contatti tra il predetto e la figlia, la nomina di un CP_1
curatore speciale. Infine, era stato incaricato il Servizio di psicologia territorialmente competente di osservare la personalità dei genitori e riferire sulla capacità degli stessi a svolgere il ruolo genitoriale.
Ha contestato la richiesta di mantenimento nella misura indicata dalla . Pt_1
Ha chiesto, quindi, disporsi l'affido condiviso della minore con permanenza della stessa presso _1
ciascun genitore alternativamente per quindici giorni consecutivi o a mesi alterni, con regime dell'alternanza per le festività natalizie e pasquali. In via subordinata, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore, determinando i tempi e le modalità della presenza di presso ciascun _1
genitore, fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al pagina2 di 5 mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della figlia, tenendo conto delle rispettive capacità economiche. In punto economico, si è reso disponibile a versare la somma di €400,00
(200,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza suindicata, è comparso personalmente il , mentre il difensore della ha dato CP_1 Pt_1 atto dell'assenza della propria assistita.
Con ordinanza del 15/1/2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2023, il
Giudice ha confermato i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catania in punto di affidamento della minore, collocamento della stessa e divieto di visite padre e figlie disponendo, sotto l'aspetto economico, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di €600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre incaricato il Servizio
Sociale del Comune di Noto, quale affidatario della minore, nonché il Servizio di psicologia presso
Asp di Siracusa – distretto di Noto, di trasmettere le relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare, ognuno per quanto di competenza, rinviando infine la causa all'udienza del 21/5/2024.
Con relazione depositata in data 24/1/2024, il Servizio di psicologia dell'Asp, ha allegato i chiesti aggiornamenti sul nucleo familiare.
Con atto depositato in data 14/2/2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha trasmesso il provvedimento con cui aveva dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso presentato dal PM nei confronti del e della per essere funzionalmente competente il Tribunale di CP_1 Pt_1
Siracusa.
Con deposito del 22/4/2024, i Servizi Sociali del Comune di Noto, hanno allegato relazione di aggiornamento proponendo, a seguito dei colloqui svolti, la continuazione della presa in carico della minore presso il Servizio N.P.I.A. e il recupero del rapporto con il padre per il tramite di incontri protetti alla presenza di operatori qualificati. Nell'ottica di attuare un tentativo di superamento o attenuazione dei conflitti dei genitori, gli operatori hanno proposto alcuni interventi, quali: l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di migliorare la relazione con i figli e l'avvio di un percorso di mediazione familiare finalizzato ad attenuare il conflitto genitoriale, con l'obiettivo di non fare sminuire la figura dell'altro genitore, nell'interesse esclusivo della figlia.
Con ordinanza del 7/6/2024, il Giudice – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21/5/2024 – ha nominato curatore speciale della minore l'Avv. ed ha Controparte_2
incaricato il Consultorio Familiare di Noto, di avviare in favore del padre, il percorso di supporto indicato nell'ordinanza. Ha inoltre invitato il Servizio di Neuropsichiatria infantile presso l'Asp di
Siracusa a proseguire il percorso di sostegno attivato in favore della minore autorizzando gli incontri padre-figlia in spazio neutro, alla presenza di un operatore specializzato, delegando la regolamentazione al Servizio sociale del Comune di Noto.
La causa è stata successivamente rinviata all'udienza cartolare del 14/1/2025 per l'esame delle relazioni redatte dagli enti incaricati.
pagina3 di 5 Con ordinanza dell'8/2/2025, il Giudice delegato alla trattazione della causa ha disposto la presa in carico di da parte del Noto affinché, acquisito il consenso dello stesso e CP_1 Pt_2
accertata la condizione di dipendenza da alcool, venissero avviati i necessari interventi terapeutici di disintossicazione dalla dipendenza.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'1/7/2025.
A tale udienza sono comparse personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori, nonché la curatrice speciale della minore le quali, evidenziati gli esiti positivi degli interventi attuati sulla coppia genitoriale, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“la minore sarà affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre _1 Parte_1
con cui già convive;
la casa familiare resta assegnata alla SI.ra quale genitrice collocataria della prole;
Pt_1
il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia in base a liberi accordi tra le parti, nel CP_1 _1
rispetto della volontà della minore di incontralo;
la minore ed il padre potranno sentirsi telefonicamente, in modo libero, come in atto già avviene;
il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 600 (pari a € 300 CP_1 Pt_1
per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie , ancora minorenne, e maggiorenne _1 Per_3
ma non economicamente indipendente, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda;
le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori per metà ciascuno e saranno individuate secondo il protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra .” Parte_1
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento delle condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, rileva il collegio che le positive relazioni depositate in data 10/6/2025 e 20/6/2025 rispettivamente dal Consultorio Familiare di Noto e dai Servizi sociali incaricati inducano fondatamente a ritenere ormai superata la conflittualità tra i genitori dandosi atto della ritrovata capacità delle parti di dialogare serenamente nell'interesse delle prole.
Alla luce dei rassicuranti esiti degli interventi posti in essere sulla coppia genitoriale e della collaborazione fattiva dimostrata dalle parti per il positivo superamento delle loro conflittualità, devono quindi reputarsi ormai venute meno le condizioni che in prima battuta hanno indotto il tribunale minorile ad adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, recepiti in via temporanea ed urgente dal giudice delegato alla trattazione del procedimento con ordinanza del
15.1.2024.
pagina4 di 5 Il raggiunto obiettivo della capacità delle parti di esercitare responsabilmente le loro prerogative genitoriali comporta, quindi, il venir meno di ogni remora all'affidamento della minore ad _1
entrambi i genitori, in conformità alla scelta preferenziale espressa dal legislatore, e di contro dimostra l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.- inizialmente richiesti dal PM minorile nel procedimento trasmesso ex art. 38 disp att. c.c. dal TM-.
Il collegio reputa pertanto che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza dell'1.7.2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, siano adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bi-genitorialità. _1
L'interesse morale e materiale della prole è compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento della minore presso la madre nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età della figlia.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le condizioni come sopra riportate possono, dunque, trovare integrale accoglimento ed essere recepite e fatte proprie dal collegio.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra richiesta respinta, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di ConSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
21/7/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1300/2023 R.G. proposta da:
(C.F. ), nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...] C.F._1
Luigi Cherubini n. 5, elettivamente domiciliata in Francofonte, Via F. Giarrusso n. 3, presso lo studio dell'avv. Elena Salemi, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...], il [...] e ivi residente nel vico CP_1 C.F._2
Caprifoglio n. 26, elettivamente domiciliato in Avola, Via Milano n. 57, presso lo studio dell'avv.
Stefano Andolina, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente e nei confronti di
AVV. , ( nata a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3
residente in [...], nella qualità di curatore speciale della minore _1
( , nata a [...] il [...], per decreto di nomina reso dal Tribunale
[...] C.F._4
di Siracusa in data 07/06/2024;
-resistente
Al PM è stata data comunicazione del presente procedimento in quanto parte ex lege (visto del
19.6.2023);
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina1 di 5 Con ricorso, depositato in data 7/6/2023, la ricorrente ha chiesto la regolamentazione dell'esercizio dei rapporti inerenti alla figlia minore nata dalla sua relazione more uxorio con Persona_1 CP_1
.
[...]
Ha dedotto che dall'unione con il sono nate le figlie (a Noto, il 21/4/2005) CP_1 Persona_2
ad oggi maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente e (a Noto, il 3/5/2013), Persona_1
ad oggi minorenne e che la relazione sentimentale con il si è conclusa a causa dei CP_1
comportamenti del . CP_1
Ha esposto di occuparsi interamente delle necessità morali e materiali delle figlie ed ha chiesto l'affido condiviso della minore con collocazione presso di sé e la regolamentazione _1 dell'esercizio del diritto di visita del padre secondo modalità prestabilite.
Sotto il profilo economico, ha chiesto disporsi l'obbligo in capo al resistente di versare la somma mensile di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento di nonché la somma di €400,00 _1
mensili a titolo di mantenimento da versarsi direttamente alla figlia maggiorenne oltre al Per_2
50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 15/6/2023, il Giudice delegato ha fissato udienza del 21/12/2023 per la comparizione delle parti, assegnando termine fino al 12/10/2023 per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, nonché termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione per la costituzione in giudizio del convenuto.
Con comparsa depositata il 19/12/2023, il resistente ha dedotto che la convivenza tra le parti si è interrotta a causa della relazione sentimentale instaurata dalla con il suo ex compagno, dal Pt_1
quale era già nato un figlio, ad oggi maggiorenne. Ha contestato la prospettazione della ricorrente e ha dato atto della pendenza di un giudizio avviato su impulso del PM presso il Tribunale per i
Minorenni di Catania -iscritto al n. 92/2023 R.G.-, sulla ritenuta situazione di grave pregiudizio per la minore in conseguenza dei profondi dissidi tra le parti in causa.
Ha esposto che a seguito dell'apertura del procedimento, avvenuto in data 11/08/2023, il Giudice minorile aveva disposto in via di urgenza, in limitazione della responsabilità genitoriale,
l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Noto, la sospensione della responsabilità genitoriale del , il divieto di contatti tra il predetto e la figlia, la nomina di un CP_1
curatore speciale. Infine, era stato incaricato il Servizio di psicologia territorialmente competente di osservare la personalità dei genitori e riferire sulla capacità degli stessi a svolgere il ruolo genitoriale.
Ha contestato la richiesta di mantenimento nella misura indicata dalla . Pt_1
Ha chiesto, quindi, disporsi l'affido condiviso della minore con permanenza della stessa presso _1
ciascun genitore alternativamente per quindici giorni consecutivi o a mesi alterni, con regime dell'alternanza per le festività natalizie e pasquali. In via subordinata, ha chiesto l'affidamento condiviso della minore, determinando i tempi e le modalità della presenza di presso ciascun _1
genitore, fissando, altresì, la misura e il modo con cui ciascuno di essi dovrà contribuire al pagina2 di 5 mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della figlia, tenendo conto delle rispettive capacità economiche. In punto economico, si è reso disponibile a versare la somma di €400,00
(200,00 per ciascuna figlia) oltre il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza suindicata, è comparso personalmente il , mentre il difensore della ha dato CP_1 Pt_1 atto dell'assenza della propria assistita.
Con ordinanza del 15/1/2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/12/2023, il
Giudice ha confermato i provvedimenti adottati dal Tribunale per i Minorenni di Catania in punto di affidamento della minore, collocamento della stessa e divieto di visite padre e figlie disponendo, sotto l'aspetto economico, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma di €600,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Ha inoltre incaricato il Servizio
Sociale del Comune di Noto, quale affidatario della minore, nonché il Servizio di psicologia presso
Asp di Siracusa – distretto di Noto, di trasmettere le relazioni di aggiornamento sul nucleo familiare, ognuno per quanto di competenza, rinviando infine la causa all'udienza del 21/5/2024.
Con relazione depositata in data 24/1/2024, il Servizio di psicologia dell'Asp, ha allegato i chiesti aggiornamenti sul nucleo familiare.
Con atto depositato in data 14/2/2024, il Tribunale per i Minorenni di Catania ha trasmesso il provvedimento con cui aveva dichiarato la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso presentato dal PM nei confronti del e della per essere funzionalmente competente il Tribunale di CP_1 Pt_1
Siracusa.
Con deposito del 22/4/2024, i Servizi Sociali del Comune di Noto, hanno allegato relazione di aggiornamento proponendo, a seguito dei colloqui svolti, la continuazione della presa in carico della minore presso il Servizio N.P.I.A. e il recupero del rapporto con il padre per il tramite di incontri protetti alla presenza di operatori qualificati. Nell'ottica di attuare un tentativo di superamento o attenuazione dei conflitti dei genitori, gli operatori hanno proposto alcuni interventi, quali: l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità, con l'obiettivo di migliorare la relazione con i figli e l'avvio di un percorso di mediazione familiare finalizzato ad attenuare il conflitto genitoriale, con l'obiettivo di non fare sminuire la figura dell'altro genitore, nell'interesse esclusivo della figlia.
Con ordinanza del 7/6/2024, il Giudice – a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
21/5/2024 – ha nominato curatore speciale della minore l'Avv. ed ha Controparte_2
incaricato il Consultorio Familiare di Noto, di avviare in favore del padre, il percorso di supporto indicato nell'ordinanza. Ha inoltre invitato il Servizio di Neuropsichiatria infantile presso l'Asp di
Siracusa a proseguire il percorso di sostegno attivato in favore della minore autorizzando gli incontri padre-figlia in spazio neutro, alla presenza di un operatore specializzato, delegando la regolamentazione al Servizio sociale del Comune di Noto.
La causa è stata successivamente rinviata all'udienza cartolare del 14/1/2025 per l'esame delle relazioni redatte dagli enti incaricati.
pagina3 di 5 Con ordinanza dell'8/2/2025, il Giudice delegato alla trattazione della causa ha disposto la presa in carico di da parte del Noto affinché, acquisito il consenso dello stesso e CP_1 Pt_2
accertata la condizione di dipendenza da alcool, venissero avviati i necessari interventi terapeutici di disintossicazione dalla dipendenza.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza dell'1/7/2025.
A tale udienza sono comparse personalmente le parti assistite dai rispettivi difensori, nonché la curatrice speciale della minore le quali, evidenziati gli esiti positivi degli interventi attuati sulla coppia genitoriale, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della regolamentazione dei rapporti genitoriali nei seguenti termini:
“la minore sarà affidata congiuntamente ai genitori e collocata presso la madre _1 Parte_1
con cui già convive;
la casa familiare resta assegnata alla SI.ra quale genitrice collocataria della prole;
Pt_1
il SI. potrà vedere e tenere con sé la figlia in base a liberi accordi tra le parti, nel CP_1 _1
rispetto della volontà della minore di incontralo;
la minore ed il padre potranno sentirsi telefonicamente, in modo libero, come in atto già avviene;
il SI. verserà alla SI.ra entro il giorno 5 di ogni mese l'assegno di € 600 (pari a € 300 CP_1 Pt_1
per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie , ancora minorenne, e maggiorenne _1 Per_3
ma non economicamente indipendente, con rivalutazione annua su base Istat e con decorrenza dalla domanda;
le spese straordinarie relative alle figlie saranno a carico dei genitori per metà ciascuno e saranno individuate secondo il protocollo sottoscritto dal COA nel dicembre del 2019;
l'assegno unico continuerà ad essere percepito interamente dalla SI.ra .” Parte_1
Le parti hanno, quindi, insistito nell'accoglimento delle condizioni congiuntamente stabilite.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
Ciò premesso, rileva il collegio che le positive relazioni depositate in data 10/6/2025 e 20/6/2025 rispettivamente dal Consultorio Familiare di Noto e dai Servizi sociali incaricati inducano fondatamente a ritenere ormai superata la conflittualità tra i genitori dandosi atto della ritrovata capacità delle parti di dialogare serenamente nell'interesse delle prole.
Alla luce dei rassicuranti esiti degli interventi posti in essere sulla coppia genitoriale e della collaborazione fattiva dimostrata dalle parti per il positivo superamento delle loro conflittualità, devono quindi reputarsi ormai venute meno le condizioni che in prima battuta hanno indotto il tribunale minorile ad adottare provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, recepiti in via temporanea ed urgente dal giudice delegato alla trattazione del procedimento con ordinanza del
15.1.2024.
pagina4 di 5 Il raggiunto obiettivo della capacità delle parti di esercitare responsabilmente le loro prerogative genitoriali comporta, quindi, il venir meno di ogni remora all'affidamento della minore ad _1
entrambi i genitori, in conformità alla scelta preferenziale espressa dal legislatore, e di contro dimostra l'insussistenza dei presupposti per l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale ex art. 333 c.c.- inizialmente richiesti dal PM minorile nel procedimento trasmesso ex art. 38 disp att. c.c. dal TM-.
Il collegio reputa pertanto che gli accordi raggiunti dalle parti all'udienza dell'1.7.2025 non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, siano adeguate a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bi-genitorialità. _1
L'interesse morale e materiale della prole è compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento della minore presso la madre nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto dell'età della figlia.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Le condizioni come sopra riportate possono, dunque, trovare integrale accoglimento ed essere recepite e fatte proprie dal collegio.
Le spese di lite vanno compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra richiesta respinta, provvede in conformità all'accordo sopra riportato.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella Camera di ConSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione, il
21/7/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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