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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 15234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15234 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. TO AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40439, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Del Monte del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
FATTO
L'attore premetteva di essere pronipote di , nato a Roma in [...] Persona_1
2/04/1899, e di , nata a [...] in data [...], la cui figlia, Persona_2 Per_3 di era la nonna paterna dell'odierno attore. Quest'ultimo affermava di Per_1 essere succeduto per rappresentazione al padre, morto Persona_4 prematuramente.
1 2
narrava che il suo bisnonno, era stato Parte_1 Persona_1 arrestato in data 16/03/1944, detenuto presso il carcere di Regina Coeli e poi barbaramente ucciso nella strage delle Fosse ardeatine. Sempre parte attrice riportava che la propria bisnonna, , era stata arrestata a Roma in data Persona_2
16/10/1943 durante la retata nazista all'interno del Ghetto ebraico. Quest'ultima era stata portata presso il Collegio militare di Roma di Palazzo Salviati in via della
Lungara n.82-83 ove era rimasta per circa trenta ore in condizioni disagiate. In data 18/10/1943, era stata caricata sul convoglio 02 diretto ad Persona_2
Auschwitz, ove era giunta dopo 5 giorni di viaggio, il 23 ottobre 1943, ed era deceduta il 1°/07/1943 nelle camere a gas.
L'attore narrava, infine, che sua nonna, aveva perso entrambi i Persona_5 genitori per mano nazista: il papà, fucilato alle Fosse Persona_1
RD e la madre, , deportata ad Auschwitz in seguito alla retata Persona_2 del 16/10/1943. si era salvata perché nascosta sotto ad una Persona_5 scalinata di una casa di conoscenti e, in seguito, aveva cercato rifugio nelle campagne romane dove era rimasta fino alla liberazione da parte degli americani.
Parte attrice chiedeva, iure hereditatis, il risarcimento del danno psichico ed esistenziale subito dai de cuius per i suesposti fatti.
In conclusione, l'attore chiedeva di: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia in esame;
2) nel merito e in via principale, accertare i crimini contro l'umanità di cui è causa e condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del D.L. 36/2022, le convenute in solido tra loro al risarcimento iure hereditatis dei danni patiti da Persona_1 nella misura di €476.239,00, , nella misura di €541.879,00 e Persona_2 [...]
nella misura di €298.534,00; 3) condannare, altresì, le convenute in Per_5 solido tra loro per il danno da perdita di chance patito da in Persona_1 seguito alla prematura morte nella strage delle Fosse RD;
4) condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura
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dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attore. Parte convenuta eccepiva, inoltre, il difetto di prova del danno biologico.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o
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i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 10/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il Giudice stabiliva che tali termini decorressero dal
20.4.2025 in considerazione dello stato del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014). ha agito in giudizio in qualità di Parte_1 erede per rappresentazione del padre, figlio ed erede della Persona_4 signora , la quale a sua volta era erede e figlia di e Persona_5 Persona_2
vittime dei crimini contro l'umanità di cui è causa. Per_1 Per_1
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto
- in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
4 5
c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) albero genealogico di , dal quale risulta che ella era la madre di Persona_5
a sua volta padre dell'attore. Si precisa che tale albero Persona_4 genealogico è stato redatto in sede di dichiarazione di successione allegando unicamente l'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000 e l'autocertificazione del certificato di morte della defunta;
2) stato di famiglia di bisnonno dell'attore, dal quale risulta Persona_1 che la famiglia di quest'ultimo era composta dalla madre, dalla moglie e dai loro sei figli (tra cui e;
Per_3 Persona_6
3) dichiarazione resa ai sensi dell'art.52 Testo Unico della legge comunale e provinciale (R.d.n.383 del 3 marzo 1934) nella quale (fratello Persona_6 della nonna dell'attore) dichiara di essere erede, insieme a di Persona_5
Persona_1
4) certificato di nascita senza genitorialità di;
Persona_5
5) l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di in cui quest'ultimo dichiara di essere nipote ed erede Parte_2 insieme all'attore, , di;
Parte_3 Persona_5
6) certificato di morte di Persona_1
7) atto di matrimonio tra e Persona_1 Persona_2
8) certificato rilasciato dal Comune di Roma – Servizi demografici in cui è riportata la composizione della famiglia di;
Persona_1
Ai fini della prova della qualità di erede si osserva quanto segue. Anzitutto l'attore agisce in rappresentazione di omettendo di produrre il Persona_7 relativo atto di morte. Inoltre, non sono stati prodotti gli atti anagrafici ufficiali necessari al fine di provare sia il legame di parentela intercorrente tra l'attore e il padre, , sia quello intercorrente tra quest'ultimo e la madre, Persona_7
nonna dell'attore. Avuto riguardo a tali rapporti, sono stati Persona_5 prodotti unicamente: l'albero genealogico redatto in sede di dichiarazione di successione di cui al n.1 del premesso elenco e l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di cui al n.
5. L'unica certificazione ufficiale in atti è costituita dallo stato di famiglia di dal quale Persona_1
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risulta che quest'ultimo era il padre di nonna dell'attore nonché Persona_5 dal certificato rilasciato dal Comune di Roma – Servizi demografici in cui si riporta la composizione della famiglia di Tuttavia, si osserva Persona_1 che il secondo documento è perlopiù illeggibile e che, ad ogni modo, nessuno dei due atti consente di desumere gli ulteriori rapporti di parentela della successione in linea retta di cui è causa in quanto i suddetti sono risalenti, rispettivamente, al
1951 e al 1944. A tale riguardo, si rileva che l'attore afferma nell'atto di citazione di essere nato il [...]. A tale riguardo si osserva, altresì, che dalla lettura dello stato di famiglia sopra riportato emerge unicamente la composizione della famiglia di all'epoca composta dalla moglie, dalla madre e dai Persona_1 sei figli (tra cui la nonna dell'attore, . Dunque, nessun Persona_5 documento proveniente dall'anagrafe è stato prodotto né al fine di fornire la prova del legame parentale madre-figlio tra e , Persona_5 Persona_7 padre dell'attore, né tra quest'ultimo e l'attore stesso. Ne discende che gli unici atti relativi a tali rapporti di parentela sono rappresentati da autocertificazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede dell'attore.
6 7
Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). A tale riguardo, si osserva che l'attore non ha prodotto nemmeno l'atto di morte del padre, , pur agendo in sua Persona_7 rappresentazione ex art.467 c.c.
Infine, si rileva che, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021).
In conclusione, posto che nel presente giudizio l'attore non ha prodotto né il certificato di morte del padre né il proprio atto di nascita con genitorialità, questo
Giudice non ritiene raggiunta la prova della qualità di erede e, pertanto, rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito. Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
TO AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. TO AR ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 40439, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(CF ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Federica Del Monte del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Roma, in Viale di Trastevere n.203; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
FATTO
L'attore premetteva di essere pronipote di , nato a Roma in [...] Persona_1
2/04/1899, e di , nata a [...] in data [...], la cui figlia, Persona_2 Per_3 di era la nonna paterna dell'odierno attore. Quest'ultimo affermava di Per_1 essere succeduto per rappresentazione al padre, morto Persona_4 prematuramente.
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narrava che il suo bisnonno, era stato Parte_1 Persona_1 arrestato in data 16/03/1944, detenuto presso il carcere di Regina Coeli e poi barbaramente ucciso nella strage delle Fosse ardeatine. Sempre parte attrice riportava che la propria bisnonna, , era stata arrestata a Roma in data Persona_2
16/10/1943 durante la retata nazista all'interno del Ghetto ebraico. Quest'ultima era stata portata presso il Collegio militare di Roma di Palazzo Salviati in via della
Lungara n.82-83 ove era rimasta per circa trenta ore in condizioni disagiate. In data 18/10/1943, era stata caricata sul convoglio 02 diretto ad Persona_2
Auschwitz, ove era giunta dopo 5 giorni di viaggio, il 23 ottobre 1943, ed era deceduta il 1°/07/1943 nelle camere a gas.
L'attore narrava, infine, che sua nonna, aveva perso entrambi i Persona_5 genitori per mano nazista: il papà, fucilato alle Fosse Persona_1
RD e la madre, , deportata ad Auschwitz in seguito alla retata Persona_2 del 16/10/1943. si era salvata perché nascosta sotto ad una Persona_5 scalinata di una casa di conoscenti e, in seguito, aveva cercato rifugio nelle campagne romane dove era rimasta fino alla liberazione da parte degli americani.
Parte attrice chiedeva, iure hereditatis, il risarcimento del danno psichico ed esistenziale subito dai de cuius per i suesposti fatti.
In conclusione, l'attore chiedeva di: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare la giurisdizione del giudice italiano sulla controversia in esame;
2) nel merito e in via principale, accertare i crimini contro l'umanità di cui è causa e condannare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.43 del D.L. 36/2022, le convenute in solido tra loro al risarcimento iure hereditatis dei danni patiti da Persona_1 nella misura di €476.239,00, , nella misura di €541.879,00 e Persona_2 [...]
nella misura di €298.534,00; 3) condannare, altresì, le convenute in Per_5 solido tra loro per il danno da perdita di chance patito da in Persona_1 seguito alla prematura morte nella strage delle Fosse RD;
4) condannare le convenute in solido tra loro alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'antistatario procuratore.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura
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dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno dei reati posti a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili degli illeciti posti a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta rilevava la genericità dell'atto di citazione in ordine all'individuazione dei pregiudizi patiti e alla loro quantificazione nonché il difetto di prova della qualità di erede in capo all'attore. Parte convenuta eccepiva, inoltre, il difetto di prova del danno biologico.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione di quelle eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n.
791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto- legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla Presidenza del consiglio dei ministri;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) in via subordinata, accogliere
– in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto parte attrice o
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i danti causa avevano percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 10/03/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica. Il Giudice stabiliva che tali termini decorressero dal
20.4.2025 in considerazione dello stato del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014). ha agito in giudizio in qualità di Parte_1 erede per rappresentazione del padre, figlio ed erede della Persona_4 signora , la quale a sua volta era erede e figlia di e Persona_5 Persona_2
vittime dei crimini contro l'umanità di cui è causa. Per_1 Per_1
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato. Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art.2697 c.c., la titolarità del diritto
- in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provato dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402). A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla
Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697
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c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima” (Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
1) albero genealogico di , dal quale risulta che ella era la madre di Persona_5
a sua volta padre dell'attore. Si precisa che tale albero Persona_4 genealogico è stato redatto in sede di dichiarazione di successione allegando unicamente l'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000 e l'autocertificazione del certificato di morte della defunta;
2) stato di famiglia di bisnonno dell'attore, dal quale risulta Persona_1 che la famiglia di quest'ultimo era composta dalla madre, dalla moglie e dai loro sei figli (tra cui e;
Per_3 Persona_6
3) dichiarazione resa ai sensi dell'art.52 Testo Unico della legge comunale e provinciale (R.d.n.383 del 3 marzo 1934) nella quale (fratello Persona_6 della nonna dell'attore) dichiara di essere erede, insieme a di Persona_5
Persona_1
4) certificato di nascita senza genitorialità di;
Persona_5
5) l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di in cui quest'ultimo dichiara di essere nipote ed erede Parte_2 insieme all'attore, , di;
Parte_3 Persona_5
6) certificato di morte di Persona_1
7) atto di matrimonio tra e Persona_1 Persona_2
8) certificato rilasciato dal Comune di Roma – Servizi demografici in cui è riportata la composizione della famiglia di;
Persona_1
Ai fini della prova della qualità di erede si osserva quanto segue. Anzitutto l'attore agisce in rappresentazione di omettendo di produrre il Persona_7 relativo atto di morte. Inoltre, non sono stati prodotti gli atti anagrafici ufficiali necessari al fine di provare sia il legame di parentela intercorrente tra l'attore e il padre, , sia quello intercorrente tra quest'ultimo e la madre, Persona_7
nonna dell'attore. Avuto riguardo a tali rapporti, sono stati Persona_5 prodotti unicamente: l'albero genealogico redatto in sede di dichiarazione di successione di cui al n.1 del premesso elenco e l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 di cui al n.
5. L'unica certificazione ufficiale in atti è costituita dallo stato di famiglia di dal quale Persona_1
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risulta che quest'ultimo era il padre di nonna dell'attore nonché Persona_5 dal certificato rilasciato dal Comune di Roma – Servizi demografici in cui si riporta la composizione della famiglia di Tuttavia, si osserva Persona_1 che il secondo documento è perlopiù illeggibile e che, ad ogni modo, nessuno dei due atti consente di desumere gli ulteriori rapporti di parentela della successione in linea retta di cui è causa in quanto i suddetti sono risalenti, rispettivamente, al
1951 e al 1944. A tale riguardo, si rileva che l'attore afferma nell'atto di citazione di essere nato il [...]. A tale riguardo si osserva, altresì, che dalla lettura dello stato di famiglia sopra riportato emerge unicamente la composizione della famiglia di all'epoca composta dalla moglie, dalla madre e dai Persona_1 sei figli (tra cui la nonna dell'attore, . Dunque, nessun Persona_5 documento proveniente dall'anagrafe è stato prodotto né al fine di fornire la prova del legame parentale madre-figlio tra e , Persona_5 Persona_7 padre dell'attore, né tra quest'ultimo e l'attore stesso. Ne discende che gli unici atti relativi a tali rapporti di parentela sono rappresentati da autocertificazioni ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
Come ampiamente rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, la suddetta dichiarazione non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede in quanto la stessa esaurisce i propri effetti nell'ambito dei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi (cfr. Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018,
n.11276; Cassazione civile sez. un., 29/05/2014, n.12065).
Com'è noto, vale il principio di non contestazione di cui all'art.115 c.p.c. dal quale discende che il giudice deve valutare il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è stata fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta. La contestazione deve essere fatta nella prima difesa utile (Cass. n.1540/2007; n. 5191/2008; n.13079/2008).
Nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha eccepito sin dalla comparsa di costituzione e risposta l'infondatezza della domanda per difetto di prova in ordine alla qualità di erede dell'attore.
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Da ultimo si riporta l'ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). A tale riguardo, si osserva che l'attore non ha prodotto nemmeno l'atto di morte del padre, , pur agendo in sua Persona_7 rappresentazione ex art.467 c.c.
Infine, si rileva che, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n.
10519/2024; Cass., n. 210/2021).
In conclusione, posto che nel presente giudizio l'attore non ha prodotto né il certificato di morte del padre né il proprio atto di nascita con genitorialità, questo
Giudice non ritiene raggiunta la prova della qualità di erede e, pertanto, rileva il difetto di prova di un elemento costitutivo del diritto vantato.
Ne consegue il rigetto della domanda nel merito. Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Parte_1
b) compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 31.10.2025 Il Giudice
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