Ordinanza cautelare 25 ottobre 2025
Sentenza breve 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 17/12/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01048/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00661/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 661 del 2025, proposto da
Ushadhi Anjula Warnakulasuriya Ambagahage, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Mariella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione della pratica n. P-PU/L/Q/2025/100211 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Pesaro in data 30 luglio 2025 e comunicato in pari data nell'Area riservata del Portale Servizi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. OV RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che, all’esito del riesame disposto con ordinanza di questa Sezione n. 242 del 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Pesaro e Urbino si è rideterminata in senso favorevole per la ricorrente, disponendo la revoca dell’atto impugnato (deposito del 19 novembre 2025);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia da dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese, come da richiesta dell’Amministrazione e adesione della ricorrente a verbale dell’odierna camera di consiglio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM NI, Presidente
OV RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV RU | Renata EM NI |
IL SEGRETARIO