Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. 1134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 1134/2024 promossa da:
(C.F. , nato a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvana Cerminara (C.F. ; pec: C.F._2
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
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e
(C.F. , nata a [...], il [...], ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Parma, Viale Pier Maria Rossi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Silvana Cerminara (C.F. ; pec: C.F._2
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
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entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: rassegnate all'udienza dell'11.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “Voglia il Tribunale Ill. mo, contrariis reiectis:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 21.04.2007 in Crotone, trascritto Parte_1 CP_1 nei Registri dello stato civile del Comune di Crotone al n. 18, Serie A, P. II.
2. Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3. Dichiarare compensate le spese legali.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 23.10.2024, e Parte_1
esponevano: CP_1
2007; Per_
- che dal matrimonio nasceva il figlio (a Sulmona, il 04.07.2008), di anni sedici, che attualmente frequenta il terzo anno dell'istituto tecnico Donegani, indirizzo informatico, di
Crotone;
- che i coniugi si separavano consensualmente davanti al Tribunale di Sulmona;
in particolare, i coniugi si separavano consensualmente all'udienza Presidenziale del 28.01.2021 e la separazione veniva omologata con provvedimento del 16.02.2021.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: Per_
“1) Il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori. Di conseguenza,
i genitori eserciteranno in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che lo riguardano e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il minore, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Per_
2) Il figlio minore avrà residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la casa della madre, di proprietà di quest'ultima, sita in Crotone (KR), Corso Mazzini n. 72. Per_
3) Il padre, anche in considerazione dell'età adolescenziale del minore, potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo desidererà, recandosi a Crotone, compatibilmente con gli impegni e le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del minore, con i propri orari lavorativi e, comunque, previo accordo e preavviso alla madre. Il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie, quelle pasquali ed il giorno del compleanno. Durante il periodo estivo il minore trascorrerà con il padre un periodo di 2 settimane, anche non consecutive;
tale periodo verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno. Entrambi i genitori dovranno essere sempre anticipatamente e preventivamente informati sui luoghi in cui si recheranno e soggiorneranno con il figlio.
4) Il padre si obbliga a versare alla GN , a titolo di contributo per il CP_1 Per_ mantenimento del figlio minore , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo mensile di € 300,00
(trecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla moglie.
5) Il padre si farà carico integralmente delle spese straordinarie che riguardano il figlio minore, secondo lo schema che segue: senza necessità di preventivo accordo:
a) delle spese scolastiche, ordinarie e straordinarie e di istruzione, sostenute nell'interesse del figlio, quali tasse, costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, mensa scolastica, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti), gite scolastiche, lezioni private di sostegno scolastico se consigliate dall'insegnante; corsi di ordinaria pratica sportiva con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria, centri-vacanza, soggiorni estivi, corsi sportivi, corsi di lingua previsti dalla scuola;
b) dei ticket sanitari e delle spese medico-specialistiche, quali quelle ortodontiche, oculistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, previo accordo:
c) delle rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, e tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazioni e studio;
corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere, soggiorni all'estero;
6) Il marito sarà tenuto a rimborsare alla moglie le spese straordinarie sostenute a favore del figlio entro dieci giorni da quello di effettuazione della spesa o, a semplice richiesta della moglie (nel caso si tratti di spese di rilevante entità), ad anticipare l'esborso in favore della moglie.
7) L'assegno Unico e Universale verrà riscosso integralmente dalla madre sig. ra . CP_1
8) Il marito verserà a titolo di assegno divorzile, alla moglie, la somma di € 200,00 mensili, somma che sarà versata alla anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso e che sarà annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita.
9) La casa coniugale, sita in Sulmona (AQ), Via dei Marrucini n. 11, di proprietà esclusiva del marito (ed identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Sulmona come segue: sezione urbana foglio 51 particella n. 1921 subalterno 6) viene assegnata al marito con tutti i mobili e le suppellettili ivi presenti, avendo la moglie già prelevato all'atto della separazione i beni di sua proprietà.
10) Il mutuo ipotecario ordinario n. 011-30153855 dell'importo di euro 140.000,00 contratto da entrambi i coniugi nell'anno 2010, presso BLS Banca Popolare di Lanciano e Sulmona rimane a carico del solo marito, che si accollerà in via esclusiva nei confronti dell'istituto di credito il pagamento delle residue rate del finanziamento e fino alla sua totale estinzione, liberando conseguentemente la moglie da qualunque impegno verso l'istituto di credito mutuante e comunque impegnandosi a tenerla indenne da qualunque pretesa dovesse alla stessa pervenire da parte dell'istituto bancario.
11) L'autovettura Volkswagen Up targata EX 401 RE, intestata alla moglie, viene assegnata alla stessa intestataria, impegnandosi le parti ad acconsentire alle eventuali volture al PRA che si rendessero necessarie;
fino a quando la moglie non disporrà di redditi propri, il marito si farà carico degli oneri relativi all'autovettura sopra descritta (tassa di circolazione ed assicurazione obbligatoria), rimborsando alla moglie i relativi costi.
12) L'autovettura Mazda targata EB 021 XG, intestata al marito, viene assegnata allo stesso intestatario, impegnandosi le parti ad acconsentire alle eventuali volture al PRA che si rendessero necessarie.
13) Il motoveicolo IM 125 targato DW74180, intestato alla moglie, viene assegnato al marito, che si impegna ed effettuare le volture al PRA che si rendessero necessarie;
ogni onere, spesa o tassa relativi al suddetto motoveicolo saranno a carico del marito che si impegna a tenere indenne la moglie da qualunque pretesa dovesse alla stessa pervenire in relazione al predetto motoveicolo.
14) Il conto corrente n. 470233 acceso presso BPER di Sulmona ed intestato al marito viene assegnato al marito, che resterà l'esclusivo titolare dei rapporti di credito/debito con l'istituto di credito.
15) La carta di credito n. 5338702505953565 accesa presso Poste Italiane spa ed intestata alla moglie viene assegnata alla moglie, che resterà l'esclusiva titolare dei rapporti di credito/debito con l'istituto di credito. 16) Il conto corrente n. 7713 acceso presso BNL di Crotone ed intestato alla moglie viene assegnato alla stessa, che resterà l'esclusiva titolare dei rapporti di credito/debito con l'istituto di credito.
17) La moglie perderà il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Con decreto del 25.10.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2., c.p.c.
In data 11.12.2024 le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e chiedevano la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 30.10.2024, letti gli atti, all'udienza dell'11.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta essendo decorso il termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili scioglimento del matrimonio. L'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata in data
28.01.2021, i coniugi si sono separati consensualmente e la separazione e il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio è stato depositato in data 23.10.2024.
Lo stato di separazione legale tra i coniugi si è, quindi, protratto per il periodo previsto dalla legge, motivo per cui sussistono i requisiti previsti dall'art. 3, n.2, lett. B) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia richiesta.
Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1134/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 21.04.2007 CP_1 nel Comune di Crotone con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 18, parte 2 serie A - anno 2007;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Dispone che la moglie perda il cognome del marito;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli