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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4579 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
riunito in camera di conSIlio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1259/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo BATTIATO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Franca Maria MAZZONE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
1 Rimessa la causa in decisione in esito al deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18/06/2025, con cui le parti hanno insistito l'accoglimento del ricorso congiunto per la regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia minorenne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente il 12/03/2025, e Parte_1 Parte_2
avendo intrattenuto una convivenza more uxorio, poi cessata, dalla quale è nata, a Catania, il
[...]
03/06/2016, la figlia , hanno chiesto al Tribunale di regolamentarne i relativi Persona_1
diritti in base al seguente accordo:
“1. Sull'affido della minore.
La minore è affidata in modo congiunto a entrambi i genitori con collocazione Persona_1
prevalente presso l'abitazione della SI.ra sita in Catania via Cifali 81, di sua proprietà, che Pt_2
pertanto, viene assegnata alla stessa.
2. Sul rilascio dell'immobile da parte del SI. Per_1
Onde evitare traumi alla loro figlia e al fine di preservarla il più possibile, Il SI. si obbliga Per_1
entro il termine di un mese dalla data di presentazione del presente ricorso a completare il trasloco dei propri effetti personali nonché quanto di sua esclusiva proprietà non costituenti arredi o accessori funzionali all'eSIenze della minore. Il SI. potrà portare via seco, nelle ore e nei Per_1
giorni in cui non sarà presente la loro figlia i seguenti beni: i libri (collocati in una libreria posta all'ingresso dell'appartamento), il mobile in legno laccato a quattro ante colorate e una poltroncina da ufficio su ruote in pelle nera.
La SInora si obbliga a favorire il completamento del trasloco del SI. di quanto Pt_2 Per_1
ancora presente nella casa di via Cifali 81.
3. Sul diritto della minore di mantenere un rapporto stabile e continuativo con il padre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia , salvi ulteriori e diversi accordi Persona_1
liberamente raggiunti dalle parti da definirsi, con congruo preavviso, sia in relazione alle specifiche e particolari eSIenze organizzative della figlia e sia per gli specifici impegni lavorativi di questi,
2 secondo le seguenti modalità:
- nella settimana in cui non terrà la figlia nel week end, il martedì e giovedì dalle ore 16 fino alle ore 21:00 ovvero fino al dopocena con obbligo di riaccompagno. Per l'anno scolastico 2024/25 il giovedì dalle ore 16:00 con pernotto e obbligo di riaccompagno entro le ore 11:00 del venerdì nei periodi festivi e/o extrascolastici mentre nei periodi scolastici con accompagno all'ingresso a scuola;
- nella settimana in cui terrà con sé la figlia nel week end, il lunedì e mercoledì dalle ore 16:00 fino alle ore 21:00 ovvero fino al dopocena con obbligo di riaccompagno;
- a week end alternati dalle ore 16:00 del venerdì fino alle ore 21:00 ovvero fino al dopocena della domenica con obbligo di riaccompagno;
nel periodo in cui non c'è la scuola a partire dalle 11,00
del venerdi fino alle ore 21:00 ovvero fino al dopocena della domenica con obbligo di riaccompagno;
- ad anni alterni, dalla mattina del 23 dicembre fino alle dopocena del 29 dicembre e, l'anno successivo, dalla mattina del 30 dicembre fino al dopocena del 6 gennaio;
- ad anni alterni, la domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno e il 31 agosto, la minore trascorrerà con ciascuno dei genitori due settimane consecutive ovvero non consecutive preferibilmente in coincidenza con le ferie ed eSIenze di ciascun genitore. Il periodo di ferie estivo dovrà essere concordato con l'altro genitore e comunicato tramite email entro e non oltre il 30 aprile così da agevolare eventuali prenotazioni in strutture vacanziere. Ove la figlia dovesse trascorrere le vacanze con il padre o la madre nel loro luogo di residenza, l'altro potrà vederla, per qualche ora,
previo accordo con l'altro genitore;
- ad anni alterni tutte le altre festività infrasettimanali civili e religiose.
La figlia, nel giorno di ricorrenza del proprio compleanno, godrà della presenza di entrambi i genitori;
inoltre, trascorrerà con ciascuno di essi il giorno del compleanno di ognuno, la festa della mamma e quella del papà e potrà partecipare alle ricorrenze della famiglia paterna e materna.
3 (fatta eccezione nel caso di contemporaneità nel periodo di vacanze estivo spettante all'altro genitore).
Il genitore, nelle giornate in cui terrà con sé la minore, dovrà avere scrupolosa cura nel farle svolgere le attività di istruzione e i compiti, scritti e orali, assegnati.
I genitori avranno cura di concordare, con accordi liberamente raggiunti tra di loro, modi e tempi della gestione della figlia in relazione ai suoi impegni relativi all'istruzione e alle attività ludico-
ricreative ed extra scolastiche.
La disponibilità settimanale verrà stabilita e concordata a ogni inizio di anno scolastico tenendo conto dell'orario di servizio, prima provvisorio e poi definitivo, di entrambi i genitori nonché delle loro precise eSIenze lavorative quali, per esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conSIli
di classe, scrutini, corsi di formazione, riunioni docenti;
l'accordo dovrà essere inviato tramite email agli indirizzi email di entrambi. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata e concordata e trasmessa stesso mezzo.
In caso di disaccordo la gestione della minore avverrà come segue:
a) il SI. accompagnerà la figlia a scuola nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì, mentre Per_1
la SI.ra se ne occuperà nelle giornate di martedì e mercoledì; il SI. andrà a prendere Pt_2 Per_1
la figlia a scuola nelle giornate di giovedì e venerdì mentre la SI.ra se ne occuperà nelle Pt_2
giornate di lunedì, martedì e mercoledì;
b) nei giorni infrasettimanali in cui il SI. avrà con sé la figlia avrà cura di accompagnarla Per_1
e prenderla dall'attività ludico-sportiva esercitata;
c) per il corso d'inglese presso la British School:
- la SI.ra , nel week end a lei spettante, si occuperà di accompagnare e prendere la figlia;
Pt_2
- nel week end spettante al SI. , la SI.ra si rende disponibile soltanto per l'anno Per_1 Pt_2
scolastico 2024/2025 sino al termine delle lezioni presso la British School, ad accompagnare la figlia, fatti salvi imprevisti e imprevedibili, tali da essere improrogabili e indifferibili, da comunicarsi tempestivamente e almeno con cinque giorni di preavviso, mentre sarà sua cura del
4 padre prendere la figlia all'uscita. Fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le parti.
4. Sulla responsabilità genitoriale.
I genitori hanno la pari responsabilità genitoriale che eserciteranno di comune accordo.
Assumeranno le decisioni più importanti per la crescita, la salute e la formazione della loro figlia tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Adotteranno, sempre di comune accordo, le scelte relative all'istruzione e all'educazione.
Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
Entrambi i genitori garantiranno l'esercizio del diritto degli ascendenti di mantenere rapporti
SInificativi con il proprio nipote. Garantiranno, altresì, il diritto della minore di mantenere rapporti SInificativi con i parenti dei rispettivi rami familiari;
5. Obblighi dei genitori
I genitori si impegnano e obbligano a:
a) mantenere una comunicazione regolare e a collaborare nell'interesse della minore. All'uopo,
entrambi si impegnano comunicarsi ogni eventuale variazione di domicilio, dimora o residenza nonché dei recapiti telefonici o elettronici e a scambiarsi validi indirizzi di posta elettronica ove inviarsi ogni comunicazione che necessiti di prova scritta nonché, ancora, a tenere abilitati i rispettivi numeri telefonici per il servizio sms o WhatsApp o altre applicazioni di messaggistica, ove scambiarsi le comunicazioni ordinarie;
b) prendere in autonomia decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza della minore e informare, al più presto possibile con ogni mezzo, l'altro genitore;
c) prendere conoscenza di tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e a firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
d) attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
5 e) conferire, anche indipendentemente dall'altro genitore, con gli insegnanti e gli operatori socio-
sanitari che si occupano della figlia;
f) comunicare i propri numeri telefonici agli operatori scolastici e di emergenza per i proprla figlia;
g) comunicare l'indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto nell'interesse della figlia;
h) non impedire o diminuire il diritto della minore a sviluppare una relazione SInificativa con entrambi i genitori e il diritto a non essere coinvolti nelle discussioni tra gli stessi;
i) non trasmettere al minore informazioni denigranti, squalificanti o alienanti relative all'altro genitore e a non o farlo assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
l) non utilizzare la figlia minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori;
m) non ostacolare la figlia nella scelta della scuola da frequentare dopo quella dell'obbligo;
n) discutere di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatre, dentali e ortodontiche riguardanti la figlia minore;
o) mettere immediatamente al corrente l'altro genitore in caso di malattia, incidenti,
ospedalizzazione afferenti la minore comunicando i nominativi dei medici, degli specialisti che lo hanno in cura nonché gli indirizzi degli studi professionali;
p) cercare di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione degli accordi qui riportati, senza la presenza della figlia;
q) comunicare preventivamente all'altro genitore i recapiti utili a rintracciare i minori nonché le località e i relativi indirizzi in caso di vacanze o viaggi all'estero;
r) consentire contatti telefonici ovvero con altri strumenti telematici di comunicazione che permettono il contatto tramite la voce e l'immagine nel rispetto della riservatezza delle conversazioni.
6. Contributo di mantenimento
Il SI. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia verserà alla SI.ra Parte_1 Pt_2
6 entro il giorno cinque di ogni mese la somma di € 300,00 (euro trecento) a titolo di contributo per il mantenimento indiretto della figlia minore a mezzo bonifico bancario da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT ex art. 337 ter c.c.. Il contributo per il mantenimento verrà versato a decorrere dalla data del deposito del ricorso.
Sono ricomprese nell'assegno periodico di mantenimento le voci di spesa che soddisfano le eSIenze
della vita quotidiana della figlia e, in ogni caso, quelle che hanno quale requisito temporale la periodicità, come requisito quantitativo la non gravosità e per requisito funzionale l'utilità e/o necessarietà.
Si considerano comprese nell'assegno di mantenimento, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti spese: medicinali da banco, il vitto (e quindi la mensa scolastica, in quanto sostitutiva del pranzo), il contributo alle spese abitative, l'abbigliamento ordinario, il materiale scolastico di cancelleria acquistato nel corso dell'anno scolastico;
attività ricreative abituali
(cinema e attività conviviali).
Il contributo dovuto dal genitore non collocatario dovrà intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato come sopra, in maniera onnicomprensiva da frazionarsi in 12 rate annue, attesa la natura non meramente alimentare di quest'ultimo, e salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti.
Non sono ammesse le compensazioni tra le somme dovute per spese extra assegno e il contributo periodico di mantenimento e viceversa.
Le deduzioni e/o le detrazioni per la figlia, ove previste dalle vigenti normative fiscali e tributarie,
saranno effettuate al 50% tra i genitori.
L'Assegno Unico Universale, istituito con il D. Lgs. 21 dicembre 2021, n. 230, erogato dall' CP_1
ovvero l'eventuale diversa misura a carattere e finalità previdenziale che dovesse sostituirlo,verrà
percepito al 100% dalla SI.ra . Il SI. si obbliga a fornire le Parte_2 Parte_1
eventuali autorizzazioni necessarie a far percepire il predetto beneficio alla SI.ra . Pt_2
7. Le spese extra assegno
7 Le spese extra assegno sono quelle oggettivamente imprevedibili e quelle che, quantunque relative a necessità o utilità prevedibili, non sono determinabili nel loro esatto ammontare, attengono a eSIenze saltuarie e sono di importo apprezzabile rispetto alle capacità economiche dei genitori.
Le spese extra assegno sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% da rimborsarsi,
mese per mese, a quello che le ha anticipate previa esibizione di idonea documentazione fiscale. I
documenti fiscali di ogni spesa straordinaria sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio e periodicamente, almeno entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa, consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito,
che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
Tra le spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le seguenti voci:
a) le spese sanitarie connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza;
i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del Servizio Sanitario, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali
(quali, per esempio, le spese per psicoterapia, fisioterapia e logopedia, per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche e acustiche), i medicinali da banco necessari per la cura della bronchiolite cronica di cui è affetta la minore. In
caso di particolare urgenza le spese mediche e sanitarie possono essere affrontate anche in ambito privatistico, previo accordo sulla scelta del professionista da effettuarsi sia sulla base della professionalità che dell'importo della spesa;
b) le spese scolastiche relative alle tasse scolastiche di istituti pubblici per il ciclo di studi medio-
superiore, alle tasse universitarie, all'acquisto dei libri scolastici e universitari, all'acquisto di tablet e i p.c. per uso scolastico (i cui costi, tuttavia, dovranno essere rapportati alle condizioni economiche dei genitori), ai trasporti pubblici (p. es. tessera autobus, treni, metro ecc.), al materiale scolastico di cancelleria di prima fornitura all'inizio dell'anno scolastico (quali zaino, quadernoni,
foderine, astucci, album, colori, ecc.), spese di fondo cassa scolastico, alle gite scolastiche
8 giornaliere senza pernottamento ovvero quelle con pernottamento tenuto conto del superiore interesse della minore;
c) le spese extrascolastiche afferenti le spese sportive per un'attività non agonistica, le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (tassa di proprietà e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Tra le spese extra assegno che richiedono il preventivo accordo tra i genitori rientrano, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, le seguenti voci:
a) le spese sanitarie relative a visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) le spese scolastiche relative a lezioni private, stage, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), viaggi studio all'estero non organizzati dagli istituti scolastici frequentati, istituti di istruzione di ogni ordine e grado privati e università private;
c) spese extra scolastiche relative a viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalla figlia, attività
sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages), per attività ludico-ricreative (centri estivi,
grest, pre e post scuola), cellulare, ricarica cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (
pattini, bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, au-to), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio (trattenimento,
9 servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, o al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Le parti concordano che l'abbigliamento per il cambio di stagione è ricompreso tra le spese extra assegno ed è posto a carico dei genitori al 50%.
Per quanto qui non espressamente previsto e/o disciplinato le parti si riportano alle “Linee guida sul mantenimento della figlia” del Tribunale di Catania del 25.07.2018.
8. Autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio
I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per se stessi e sia per la figlia e si autorizzano, altresì, a che la minore possa temporaneamente espatriare per fini di vacanza studio e/o turistica, salva congrua e anticipata comunicazione sulla località di destinazione e del relativo periodo. Gli eventuali viaggi, sia all'estero che in ambito nazionale,
dovranno essere programmati sempre tenendo conto delle eSIenze scolastiche nonché dello stato di salute della minore. Il dissenso al viaggio, sia esso all'estero o in ambito nazionale, dovrà essere espressamente e congruamente motivato entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla figlia minorenne l'accesso a una effettiva bigenitorialità, anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1259/2025 R.G.V.G.:
ACCOGLIE la domanda congiunta delle parti e, per l'effetto, prende atto dell'accordo relativo alla
10 regolamentazione dei diritti afferenti alla figlia , nata a Catania in [...]_1
03/06/2016, alle condizioni integralmente riportate in parte motiva, in quanto conformi all'interesse della predetta minore.
Così deciso in Catania, nella camera di conSIlio del 27.06.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco
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