Decreto cautelare 1 agosto 2018
Ordinanza cautelare 6 settembre 2018
Sentenza 23 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 23/11/2022, n. 1836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1836 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/11/2022
N. 01836/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2018, proposto da
Onda Blu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Nicolardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini 72;
contro
Comune di Santa Cesarea Terme, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvestro Lazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;
nei confronti
Cooperativa Giovanile "Santa Cesarea A.r.l.", in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale prot. n° 5777 in data 06 luglio 2018 a firma del Segretario del Comune di Santa Cesarea Terme dott.ssa Graziana Aprile avente ad oggetto: “ Aree su suolo pubblico comunale in ambito portuale. Assegnazione temporanea operatori. Proposta di assegnazione con autorizzazione all'immissione in possesso” ;
- della nota prot. n°5796 in data 06.07.2018 di trasmissione del predetto verbale parimenti a firma del Segretario del Comune di Santa Cesarea Terme dott.ssa Graziana Aprile;
- della deliberazione della G.C. di Santa Cesarea Terme n°68 in data 29.06.2018;
- della nota prot. n°5575 in data 29.06.2018 a firma del Segretario comunale di S. Cesarea Terme dott.ssa Graziana Aprile;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Santa Cesarea Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 ottobre 2022 la Cons.dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con istanza del 11.10.2017, acquisita al protocollo del Comune di Santa Cesarea Terme n.0007435 del 11.10.2017, l’Amministratore Unico della Società ONDA BLU S.r.l., con sede in Cavallino, chiedeva al Comune di Santa Cesarea Terme l’autorizzazione per l’occupazione di aree pubbliche e demaniali presso il Porticciolo di Porto Miggiano già occupate nella procedente stagione estiva a seguito di regolare bando pubblico ed in particolare :“- mq 13,00 per il periodo 01.05-30.09 per l’intera giornata al fine di collocare struttura precaria mobile (box-chiosco); mq 74,00 per il periodo 01.05-30.09 per l’intera giornata al fine di collocare pedalò e attrezzature nautiche mobili - mq 90 per il periodo 01.05-30.09 struttura con tenda - mq 7,60 per il periodo 01.05-30.09 per l’intera giornata al fine di utilizzare l’area ex argano ” per un totale di 184,60 mq.
1.1.Con il ricorso all’esame la stessa impugna i provvedimenti indicati in epigrafe lamentando che l’Amministrazione Comunale invece di assegnarle tutte le aree intestate al patrimonio comunale in ambito portuale in virtù della domanda presentata nel 2017, ha proposto una assegnazione condivisa tra le imprese che operano nel porticciolo (solo tre invero, di cui una poi rinunciataria) ovvero, in difetto di preventivo accordo, una assegnazione delle medesime aree attraverso il sistema del sorteggio pubblico.
1.2.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI AD EVIDENZA PUBBLICA.VIOLAZIONE DEL DIVIETO CONTROLLORE-CONTROLLATO.
VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'APPRODO TURISTICO DI PORTO MIGGIANO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N°25 DEL 25 GIUGNO 2015. CONTRADDITTORIETA'. IRRAZIONALITA'. INCOMPETENZA.
1.3. Il 31 luglio 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Santa Cesarea Terme eccependo l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza collegiale n.463/2018, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 5 settembre 2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dalla ricorrente.
Con atto depositato il 22 settembre 2022 la Società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso n. 920/2018, chiedendo l’adozione delle consequenziali statuizioni, con compensazione delle spese di giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre, svolta mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite applicativo Microsoft Teams, la causa è stata introitata per la decisione.
2.Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva il Collegio che, a seguito della sopravvenienza suindicata (rappresentata dalla dichiarazione espressa dal difensore di parte ricorrente con la citata memoria del 22 settembre 2022) al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
E’, invero, principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.
In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.
3. In definitiva, il ricorso, per le ragioni brevemente illustrate, deve pertanto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
3.1. Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e la richiesta in tal senso espressa dalla ricorrente – non contestata dall’A.C.) per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO