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Sentenza 25 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 25/03/2024, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 127/2021 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Bellavia, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO ià ( ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Salvatore Maniscalco, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4439/2020 pubblicata l'1.12.2020 il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da lavoratrice dipendente di Parte_2
(ora volte ad ottenere l'accertamento dello CP_2 Controparte_1
1 svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento e la dichiarazione del diritto ad essere inquadrata da luglio 2003 a dicembre 2004 al 5° livello, dal gennaio 2005 al maggio 2006 al 6° livello, dal giugno 2006 al dicembre
2012 al 7° livello, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze tra quanto percepito in virtù del livello di inquadramento e quanto dovuto in virtù delle mansioni superiori svolte, pari a complessivi € 83.891,34.
Il Tribunale innanzitutto dichiarava l'infondatezza delle doglianze svolte dalla difesa dell'odierna appellante nelle note di trattazione scritta e relative alla dedotta lesione del diritto costituzionale di difesa per le modalità prescelte di trattazione (ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020) dell'udienza di decisione, posto che nessuna delle parti aveva richiesto la trattazione orale, né il termine per il deposito di note conclusive e stante la conformità della disposta trattazione scritta alle direttive del
Presidente del Tribunale, emanate all'esito dei protocolli siglati con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di CP_1
Nel merito poi, raffrontate le domande della lavoratrice con il riconoscimento da parte datoriale, nel corso del rapporto di lavoro, di mansioni via via superiori a quelle di assunzione (avvenuta il 15.4.2002 con inquadramento al 2° livello
[...]
, riteneva l'irrilevanza delle deduzioni relative al periodo anteriore Org_1
all'1.7.2003 data di decorrenza del livello riconosciuto in esecuzione dell'accordo siglato con la RSU aziendale il 19.12.2003 e poi, esaminate le declaratorie contrattuali dei livelli 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, affermava che le allegazioni formulate a supporto delle domande non evidenziavano lo svolgimento di mansioni riconducibili a detti livelli, non solo con riguardo alle attività materialmente espletate, ma anche avuto riguardo al grado di autonomia e responsabilità proprio del livello rivendicato;
non ammetteva le prove testimoniali ritenendole in parte
2 documentali e in parte irrilevanti, valutative e generiche come da ordinanza precedentemente resa e affermava che le produzioni documentali non dimostravano la fondatezza del diritto azionato;
le produzioni di documenti che non provenivano dalla società, ma si sostanziavano in meri appunti della parte ricorrente, erano privi di valore probatorio;
gli ordini di servizio prodotti non avevano ad oggetto il conferimento di mansioni superiori;
in particolare gli ordini di servizio 41/2003,
3/2004 e 72/2004 non provavano il conferimento e lo svolgimento da luglio 2003
a dicembre 2004 di mansioni ascrivibili al 5° livello, caratterizzate da elevata specializzazione, coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, autonomia operativa con margini definiti di discrezionalità e responsabilità di risultati delle attività svolte;
lo stesso valeva per i livelli 6° e 7° rivendicati per i periodi successivi, in relazione agli ordini di servizio 3/2005 e 14/2005, con i quali erano assegnate attività compatibili con il 3° livello, mentre il 6° livello è caratterizzato dalla guida coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate e innovative, autonomia nell'esecuzione e discrezionalità nell'interpretare le regole e adattare la procedure, responsabilità di risultati quantitativi e qualitativi, approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro;
allo stesso modo non era dimostrata l'assegnazione di mansioni di 7° livello da giugno 2006 a dicembre 2012, fermo restando che con la nota n. 505/2006 le era attribuito il 4° livello e con nota del
7.8.2008 il 5° e considerato che dal 24.5.2010 al 23.5.2012 la ricorrente era assente dal lavoro.
Con ricorso depositato l'8.2.2021 la soccombente proponeva appello, instando per l'accoglimento delle domande.
3 La società appellata resisteva al gravame.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 22.2.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui sono state respinte le sue doglianze in ordine alla dedotta lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, contenute nelle note depositate per l'udienza cartolare dell'1.12.2020, mai rivolte, a suo dire, alle modalità di trattazione (scritta) disposte dal giudice, ma riguardanti le motivazioni “assolutamente infondate e superficiali” con le quali era stata denegata la prova per testi e non erano stati ammessi gli ulteriori mezzi istruttori richiesti e, “fatto ancor più grave”, non erano stati concessi i termini per il deposito di note difensive, precludendo alla parte ricorrente di replicare alle difese ed eccezioni della parte resistente. Il Giudice poi in sentenza avrebbe “ingenuamente” ammesso di avere rinviato la causa direttamente per la decisione, senza istruirla compiutamente con le prove testimoniali richieste, a causa dell'elevato carico del ruolo. Ribadisce quindi la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura l'interpretazione, a suo dire errata, data dal primo giudice dei documenti versati in atti, non esaminati e contesta altresì la decisione di non ammettere le prove testimoniali. Il giudice si sarebbe fatto influenzare dalle difese svolte dalla società datrice di lavoro volte a ingenerare confusione, difese infondate laddove volte a criticare la condotta pienamente legittima della lavoratrice che aveva inviato lettere contenenti la richiesta di mansioni superiori al fine di interrompere il decorso della prescrizione. Deposita
4 un documento nuovo, che le sarebbe pervenuto anonimamente nel tempo intercorso tra la decisione di primo grado e l'appello, ovvero un parere legale del 27.6.2002 nel quale si rileva che l'attività svolta dalla era inquadrabile al quinto o al CP_3
Contr quarto livello CCNL. Deduce che l'Accordo raggiunto presso l il 14.7.2004, con il quale la lavoratrice otteneva il riconoscimento del 3° livello a partire dall'1.7.2003 dichiarandosi soddisfatta in ogni propria ragione o pretesa fino a detta data, non era riferito alla data dell'accordo, ma al dies a quo del nuovo inquadramento, senza preclusioni di rivendicarne uno superiore per il periodo successivo. Ribadisce che nel 2005, distaccata presso ha svolto CP_5
mansioni di 5° livello, occupandosi in piena autonomia della segreteria della presidenza e del cda, curando la rendicontazione delle fatture e dei pagamenti della Organ pratica di finanziamento rispondendo solo al presidente e occupandosi della ricostituzione dell'archivio dei contratti dal 1950, svolgendo attività di protocollo manuale, custodia di denaro e assegni e provvedendo ai pagamenti presso uffici, sulla base di direttive generali, come sarebbe emerso dalla prova testimoniale ove ammessa, così come sarebbe emerso che durante il periodo di assenza per malattia era stata sostituita da personale di settimo e ottavo livello.
3. Con il terzo motivo di appello la si duole della condanna al pagamento Pt_2
delle spese di lite, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che avrebbe stabilito “che non si può condannare il lavoratore che perde una causa di lavoro a pagare le spese legali”. Contesta comunque come eccessiva la quantificazione delle spese processuali liquidate a suo carico, chiedendone la riduzione in ragione del basso reddito percepito.
4. Il gravame è infondato.
5. Quanto al primo motivo, va rilevato che dall'esame del fascicolo di primo grado non emerge che sia stata commessa dal primo giudice nessuna violazione del
5 diritto di difesa e del contraddittorio, come peraltro ben argomentato nella sentenza impugnata. Innanzitutto si osserva che la prima udienza si è svolta nella presenza e nel pieno contraddittorio delle parti, presenti anche personalmente ai fini del tentativo di conciliazione (fallito), sicché non risponde al vero che le modalità di trattazione hanno impedito alla ricorrente di replicare alle difese ed eccezioni della parte resistente, dovendo e potendo tali repliche e contestazioni svolgersi proprio nella prima udienza successiva alla costituzione della controparte, nella quale entrambi i difensori presenti erano in condizione di discutere oralmente la causa. A tale udienza poi la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, oltre a insistere nelle richieste istruttorie, ben avrebbe potuto – per l'ipotesi in cui tali istanze fossero state rigettate, come effettivamente avvenuto senza che ciò sia censurabile, essendo il giudice chiamato a valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte dalle parti e a rigettare la relativa richiesta in difetto di tali presupposti – chiedere, in via subordinata, di essere autorizzata al deposito di note difensive scritte, richiesta che invece non ha avanzato nemmeno nelle depositate note di trattazione scritta.
E' poi del tutto destituito di fondamento che il giudice in sentenza avrebbe confessato, che la vera ragione per la quale aveva denegato le istanze istruttorie risiedeva nella necessità di decidere la causa per l'elevato carico del ruolo.
L'affermazione contenuta nella sentenza, che viene stigmatizzata dall'appellante, attiene invece alla giustificazione data dal giudice del rinvio della decisione ad altra udienza, fissata ad oltre un anno da quella in cui vi è stata pronuncia sulle istanze istruttorie, ben potendo, secondo il codice di rito, il giudice del lavoro in astratto decidere la controversia alla prima e unica udienza nell'ipotesi in cui non ritenga necessario assumere prove ulteriori, possibilità preclusa nel caso di specie dal
6 numero delle cause da trattare e da decidere in quella data e nelle successive, tanto da rendersi necessario un rinvio piuttosto lungo.
6. Passando all'esame del secondo motivo di appello, va affermato che fondatamente il primo giudice non ha ammesso le prove testimoniali formulate nel ricorso introduttivo e riproposte nell'atto di appello e la motivazione, benché sinteticamente, resa sul punto, è corretta. E infatti: i capitoli 1 e 2 sono irrilevanti, essendo irrilevante che le stesse mansioni svolte dalla ricorrente, nel periodo di assenza della stessa (per tre mesi prima e per due anni poi) siano state espletate da lavoratori di livello superiore, ben potendo verificarsi il caso di assegnazioni a questi ultimi di mansioni inferiori, in ipotesi in aggiunta a quelle del proprio livello;
parimenti sono irrilevanti i capitoli 3 e 4, in quanto non rileva ai fini di verificare l'espletamento di mansioni superiori l'ambito nel quale si colloca l'attività assegnata alla lavoratrice (partecipazione ad attività di studio, a riunioni dell'ufficio), ma rileva il contenuto specifico e le modalità delle mansioni concretamente espletate in tali ambiti, ovvero quale fosse il ruolo effettivamente svolto all'interno delle riunioni (in ipotesi, in assenza anche di produzione dei verbali, di mera stesura materiale degli stessi, senza assumere il ruolo di
“segretario”; anzi nel ricorso introduttivo descrive così le sue mansioni: “si occupava di creare le carpette del Consiglieri per le varie sedute del CdA, inglobando tutti i documenti necessari, redazione e stampa dei verbali…, preparazione degli ordini del giorno del CdA e relative convocazioni dei componenti"), e in che cosa consisteva il suo impegno nell'attività di studio. Il capitolo 5 è poi formulato in modo evidentemente generico e valutativo (“è vero che…alla ricorrente fu affidata la responsabilità delle attività riguardanti il vettoriamento con ampia autonomia”, senza chiarire in che cosa consistessero e come si esplicitassero dette responsabilità ed autonomia). Irrilevante è il capitolo 6
7 con il quale la lavoratrice vorrebbe provare di avere controllato e coordinato, quando rivestiva formalmente il IV livello, un solo lavoratore di V livello in un periodo per il quale la stessa reclama il VII livello, che richiede, sulla base della declaratoria contrattuale, lo svolgimento della ben più ampia funzione “di coordinamento e controllo di unità operative importanti in relazione alla struttura aziendale” (già il VI livello richiede il coordinamento di “gruppi di lavoratori”, mentre il “coordinamento di altri lavoratori” è contemplato pure nel III livello). I capitoli 7 e 8 sono contraddittori oltre che (l'8) formulato in termini generici e valutativi, in quanto la ricorrente vorrebbe provare che in detto periodo
“coordinava l'Ufficio vettoriamento” (mentre al n. 6 afferma che “coordinava” non l'intero ufficio ma un solo dipendente) del quale però era “responsabile” altro lavoratore, con una non meglio precisata “ampia autonomia”. Per i capitoli 9 e 10 valgono le stesse argomentazioni dei capitoli 3 e 4 (così come per il 14 e il 15, quest'ultimo peraltro ripetitivo del 9, e per il 18), soprattutto per il 10 in cui la ricorrente si limita a chiedere di provare di essersi “occupata” della segreteria di direzione del consiglio e della presidenza svolgendo “la sua attività CP_5
in piena autonomia”, mentre con il n. 9 vuole provare di avere svolto attività di ricostruzione dell'archivio e di segretaria svolgendo mansioni di protocollo manuale sia in arrivo che in partenza, attività pienamente riconducibili al terzo livello nel quale al tempo era inquadrata e non al VI per quel periodo rivendicato.
La natura esecutiva di tali mansioni, rende irrilevante poi il capitolo 11, relativo al fatto di ricevere direttive unicamente dal presidente, senza altri dipendenti sovraordinati. Il Capitolo 16 appare inconducente e irrilevante e comunque valgono le considerazioni svolte per i nn. 1 e 2, mentre per il 17 valgono le considerazioni svolte per il n. 6.
8 Quanto ai capitoli 12 e 13, volti a dimostrare l'attività di maneggio denaro, gli stessi appaiono inconducenti ai fini della decisione, in quanto la lavoratrice non ha né allegato né prodotto le previsioni del CCNL sulle quali fonda il diritto all'indennità richiesta. Il contratto collettivo cd. “di diritto comune” non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto, ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro, o in forza del richiamo ad esso contenuto nel contratto individuale ovvero per effetto della iscrizione delle parti del contratto individuale
(ovvero, quanto meno, del datore di lavoro) alle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto od ancora in ragione della sua applicazione in via di fatto.
L'efficacia negoziale del contratto collettivo comporta che ad esso non si applica il principio «iura novit curia» e che il contenuto del contratto collettivo costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto. Essendo la parte venuta meno ai propri oneri di allegazione e produzione (avendo prodotto in atti solo un estratto del CCNL, contenente il solo articolo 18 relativo alla classificazione dei lavoratori), diviene irrilevante ogni accertamento in fatto supportato dalla prova testimoniale.
7. Infondata è poi la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe esaminato o comunque avrebbe male interpretato i documenti prodotti agli atti di causa.
Contrariamente a tale assunto, la sentenza dà conto nel processo motivazionale dei documenti esaminati e correttamente esclude la rilevanza probatoria delle produzioni di parte ricorrente non provenienti dal datore di lavoro ma riconducibili ad appunti e annotazioni elaborati dalla stessa parte che se ne vuole avvalere o comunque di ignota provenienza. Prende invece specificamente in considerazione gli ordini di servizio emessi dal datore di lavoro, esaminandoli singolarmente e traendone la fondata conclusione che dai medesimi non possa ritenersi dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori. A tale proposito va premesso che l'appellante
9 ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello da luglio 2003 a dicembre 2004, nel VI livello da gennaio 2005 a magio 2006 e nel settimo livello da giugno 2006 a dicembre 2012, mentre formalmente è stata assunta il 15.4.2002 con inquadramento al II livello, da luglio 2003 ha ottenuto, in virtù di accordo sindacale il III livello, dall'1.6.2006, contestualmente alla sua collocazione all'Ufficio , è stata inquadrata al IV livello e dal Org_3
7.8.2008 al V.
8. Tanto premesso, per il periodo luglio 2003 - dicembre 2004 gli ordini di servizio rilevanti, nn. 41/2003, 3/2004 e 72/2004, prevedono: l'assegnazione della alla segreteria di direzione generale, in realtà già prevista dall'ordine di CP_3
servizio n. 6/2003 “per lo svolgimento di mansioni del livello in atto rivestito”
(mansioni di mera redazione di verbali e ordini del giorno e inserimento di documenti in apposite carpette, come sopra rilevato esaminando la rilevanza del capitolo di prova testimoniale n. 4); l'assegnazione dal 14.7.2003 al 14.8.2003 al protocollo aziendale in sostituzione di altro lavoratore in ferie (sostituzione temporanea che non comporta maturazione del diritto a mansioni superiori); il trasferimento all'Ufficio Affari generali insieme ad altri due dipendenti (un quadro e un V livello) per lo svolgimento di mansioni (proprie del livello di inquadramento di ciascuno) nell'ambito degli elencati compiti propri dell'ufficio medesimo
(servizi di segreteria, preparazione di ordini del giorno del CDA e redazione dei verbali, attività di protocollo e archiviazione); il trasferimento all'Ufficio Risorse umane per compiti “di supporto” alla presidenza, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale.
Il giudice non ha fatto alcun riferimento nella motivazione, al fine di denegare il riconoscimento del V livello per tale periodo, al verbale di accordo sindacale del
14.7.2004, con il quale la lavoratrice otteneva il riconoscimento del 3° livello a
10 partire dall'1.7.2003, dichiarandosi soddisfatta in ogni propria ragione o pretesa fino a detta data;
è quindi inammissibile la censura sul punto formulata dall'appellante. Tuttavia, detto verbale di accordo costituisce un ulteriore elemento per il rigetto della domanda della lavoratrice, la quale ha concluso lo specifico accordo sindacale, accettando il riconoscimento del 3° livello a far data dal luglio
2003, stessa data dalla quale ora vorrebbe ottenere l'accertamento del diritto al superiore V livello, venendo meno all'accordo raggiunto. L'affermazione della lavoratrice in seno all'accordo del luglio 2004 di ritenersi soddisfatta di ogni ragione e pretesa fino a tale data (da intendersi, sul punto ha ragione l'appellante,
l'1.7.2003), va interpretata nel contesto in cui è stata formulata, come rinuncia in quella sede a rivendicare la decorrenza del III livello da data anteriore, ma non significa che dalla medesima data la stessa possa chiedere il riconoscimento di un livello superiore con la stessa decorrenza dalla quale ha ottenuto l'inquadramento al terzo livello, essendosi espressamente impegnata, con il medesimo accordo, a non intraprendere alcuna azione giudiziaria o procedura arbitrale o qualsivoglia controversia in danno del datore di lavoro in contrasto con l'accordo raggiunto.
Dal gennaio 2005 al maggio 2006, periodo nel quale è stata distaccata presso la lavoratrice chiede il riconoscimento del VI livello contrattuale. CP_5
Rilevano per tale periodo gli ordini di servizio nn. 3/2005 e 14/2005. Con il primo si è disposto che nel periodo di distacco la lavoratrice svolgesse l'attività di riorganizzazione dell'archivio e con il secondo è stata disposta l'assegnazione all'ufficio affari generali per svolgere “attività di archiviazione e quant'altro necessiti nell'ambito dell'ufficio con attinenza al proprio inquadramento contrattuale”.
Ebbene le attività di organizzazione e tenuta dell'archivio, così come quelle di protocollazione in entrata e in uscita già svolte nel periodo precedente, sono
11 pienamente compatibili con la declaratoria del terzo livello contrattuale cui appartiene il personale che: “- svolge attività di concetto tecniche, amministrative
e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.” Tra i profili esemplificativi è previsto quello di “Addetto amministrativo”, quale Lavoratore che, nel rispetto della vigente normativa, provvede ad adempimenti di carattere amministrativo, quali registrazioni contabili, controllo ed archiviazione di documentazione, raccolta di dati, profilo che si attaglia perfettamente all'attività svolta dall'appellante. La declaratoria contempla anche spazi di autonomia operativa “nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione”, per cui, in assenza di specifica allegazione e prova da parte della lavoratrice, dei confini dell'autonomia dalla stessa asseritamente goduta nell'espletamento delle proprie mansioni (di protocollo, segreteria e archivio), deve escludersi il riconoscimento del livello superiore preteso.
Le declaratorie del V e VI livello richiedono invece lo svolgimento di mansioni con maggiori margini di autonomia e assunzione di responsabilità, che non solo non sono stati dimostrati dall'appellante, ma non sono stati nemmeno allegati dalla stessa, come già sopra osservato con riferimento all'articolato di prova del ricorso introduttivo.
12 Il V livello, riconosciuto alla lavoratrice dal 7.8.2008, riguarda “il personale che:
- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione
o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
- cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Al VI livello “appartiene il personale che: - svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte
o coordinate e della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”.
13 Nessuna prova, si ribadisce, ha dato la lavoratrice dello svolgimento di mansioni riconducibili a tali declaratorie contrattuali.
Infine, da giugno 2006 l'appellante rivendica il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VII livello in virtù dell'assegnazione all'Ufficio risorse umane e vettoriamento, mentre da tale data con l'o.s. n. 505/2006 la società datoriale le ha attribuito il IV livello (fino al 7.8.2008, quando le ha attribuito il V).
Al IV livello “appartiene il personale che: - svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità. - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
La declaratoria del V livello è già stata riportata.
Al VII invece “appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da
14 raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Elementi qualificanti del livello sono quindi:
1. Attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. Autonomia di tempi e metodologie 3.
Responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. Interpretazione ed elaborazione di informazioni complesse 5. Esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università.
L'appellante non ha allegato né dimostrato di avere svolto mansioni corredate di tali elementi qualificanti, non solo documentalmente, ma nemmeno tale prova avrebbe potuto essere fornita laddove fossero state ammesse le prove testimoniali offerte, essendo, come sopra chiarito con riferimento ai singoli capitoli, esse inconducenti rispetto alla dimostrazione del diritto vantato. Le attività allegate come svolte in tale periodo consistono nell'utilizzo di un programma informatico, nel quale la lavoratrice avrebbe operato “caricando i dati degli utenti, le letture dei consumi, i consumi anomali, gli switch tra una società e l'altra, il nulla osta all'accesso delle altre ditte operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, attribuzione di nuovi codici di servizio, numero di matricola, ecc.” (vd ricorso introduttivo). Si tratta all'evidenza di attività di inserimento dati che, se richiedono la “gestione di informazioni differenziate” e “approfondite conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi” (IV livello), o al più “attività operative di elevata specializzazione” e la gestione di “informazioni di media complessità …nei limiti del proprio ambito discrezionale” (V livello), di certo non possiedono i requisiti qualificanti del VII livello sopra riassunti, né rispondono ad alcuno dei profili professionali esemplificativamente indicati per tale livello.
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9. Le superiori osservazioni non vengono meno per la produzione da parte appellante - peraltro inammissibile in quanto tardiva e di oscura provenienza trattandosi di documento precedentemente non conosciuto dalla parte che lo avrebbe acquisito da ignoto mittente – del parere legale che sarebbe stato fornito alla società datrice di lavoro sulla probabilità di accoglimento di un'eventuale azione proposta dalla lavoratrice per il riconoscimento di mansioni superiori: sia in quanto si tratta di un mero “parere” legale e non del riconoscimento datoriale dello svolgimento di mansioni superiori;
sia perché il parere attiene a mansioni precedenti alla data in cui lo stesso è stato reso, giugno 2003, anteriore all'accordo conciliativo del 14.7.2004, al quale possibilmente la società è addivenuta proprio in considerazione di detto parere;
sia perché, contrariamente all'opinione tecnica del professionista, l'azione proposta dalla lavoratrice è stata rigettata.
10. Infondato infine è anche il terzo motivo di appello.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, previste dal legislatore del 2014 come ipotesi tassative della statuizione di compensazione, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che potrebbero verificarsi in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali.
Viceversa il Giudice di legittimità non ha in alcun modo affermato il principio fatto valere dall'appellante, che il lavoratore non può mai essere condannato al pagamento delle spese processuali perché tale possibilità limiterebbe la determinazione dei lavoratori di rivendicare i propri diritti in sede giudiziale.
16 In ordine poi al quantum delle spese liquidate, si rileva che lo stesso è inferiore al minimo previsto dal DM 55/2014 secondo i parametri al tempo vigenti (ante DM
147/2022) per le cause di lavoro, determinati in relazione al valore della controversia (scaglione da 52.001.00 a 260.000,00) e all'attività difensiva prestata
(studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
10. La sentenza di primo grado trova pertanto integrale conferma.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri del DM 147/2022, del valore della causa e dell'attività svolta.
12. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
8.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Catania – Sezione Lavoro – composta dai Magistrati: dott.ssa Graziella Parisi Presidente dott.ssa Viviana Urso Consigliere relatore dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 127/2021 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Giacomo Bellavia, giusta procura in atti
APPELLANTE
CONTRO ià ( ), in persona Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele
Salvatore Maniscalco, giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: mansioni superiori.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4439/2020 pubblicata l'1.12.2020 il Tribunale di Catania rigettava le domande proposte da lavoratrice dipendente di Parte_2
(ora volte ad ottenere l'accertamento dello CP_2 Controparte_1
1 svolgimento di mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento e la dichiarazione del diritto ad essere inquadrata da luglio 2003 a dicembre 2004 al 5° livello, dal gennaio 2005 al maggio 2006 al 6° livello, dal giugno 2006 al dicembre
2012 al 7° livello, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle differenze tra quanto percepito in virtù del livello di inquadramento e quanto dovuto in virtù delle mansioni superiori svolte, pari a complessivi € 83.891,34.
Il Tribunale innanzitutto dichiarava l'infondatezza delle doglianze svolte dalla difesa dell'odierna appellante nelle note di trattazione scritta e relative alla dedotta lesione del diritto costituzionale di difesa per le modalità prescelte di trattazione (ai sensi dell'art. 221 DL 34/2020) dell'udienza di decisione, posto che nessuna delle parti aveva richiesto la trattazione orale, né il termine per il deposito di note conclusive e stante la conformità della disposta trattazione scritta alle direttive del
Presidente del Tribunale, emanate all'esito dei protocolli siglati con il Consiglio dell'ordine degli avvocati di CP_1
Nel merito poi, raffrontate le domande della lavoratrice con il riconoscimento da parte datoriale, nel corso del rapporto di lavoro, di mansioni via via superiori a quelle di assunzione (avvenuta il 15.4.2002 con inquadramento al 2° livello
[...]
, riteneva l'irrilevanza delle deduzioni relative al periodo anteriore Org_1
all'1.7.2003 data di decorrenza del livello riconosciuto in esecuzione dell'accordo siglato con la RSU aziendale il 19.12.2003 e poi, esaminate le declaratorie contrattuali dei livelli 3°, 4°, 5°, 6° e 7°, affermava che le allegazioni formulate a supporto delle domande non evidenziavano lo svolgimento di mansioni riconducibili a detti livelli, non solo con riguardo alle attività materialmente espletate, ma anche avuto riguardo al grado di autonomia e responsabilità proprio del livello rivendicato;
non ammetteva le prove testimoniali ritenendole in parte
2 documentali e in parte irrilevanti, valutative e generiche come da ordinanza precedentemente resa e affermava che le produzioni documentali non dimostravano la fondatezza del diritto azionato;
le produzioni di documenti che non provenivano dalla società, ma si sostanziavano in meri appunti della parte ricorrente, erano privi di valore probatorio;
gli ordini di servizio prodotti non avevano ad oggetto il conferimento di mansioni superiori;
in particolare gli ordini di servizio 41/2003,
3/2004 e 72/2004 non provavano il conferimento e lo svolgimento da luglio 2003
a dicembre 2004 di mansioni ascrivibili al 5° livello, caratterizzate da elevata specializzazione, coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, autonomia operativa con margini definiti di discrezionalità e responsabilità di risultati delle attività svolte;
lo stesso valeva per i livelli 6° e 7° rivendicati per i periodi successivi, in relazione agli ordini di servizio 3/2005 e 14/2005, con i quali erano assegnate attività compatibili con il 3° livello, mentre il 6° livello è caratterizzato dalla guida coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate e innovative, autonomia nell'esecuzione e discrezionalità nell'interpretare le regole e adattare la procedure, responsabilità di risultati quantitativi e qualitativi, approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro;
allo stesso modo non era dimostrata l'assegnazione di mansioni di 7° livello da giugno 2006 a dicembre 2012, fermo restando che con la nota n. 505/2006 le era attribuito il 4° livello e con nota del
7.8.2008 il 5° e considerato che dal 24.5.2010 al 23.5.2012 la ricorrente era assente dal lavoro.
Con ricorso depositato l'8.2.2021 la soccombente proponeva appello, instando per l'accoglimento delle domande.
3 La società appellata resisteva al gravame.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 22.2.2024, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la pronuncia nella parte in cui sono state respinte le sue doglianze in ordine alla dedotta lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, contenute nelle note depositate per l'udienza cartolare dell'1.12.2020, mai rivolte, a suo dire, alle modalità di trattazione (scritta) disposte dal giudice, ma riguardanti le motivazioni “assolutamente infondate e superficiali” con le quali era stata denegata la prova per testi e non erano stati ammessi gli ulteriori mezzi istruttori richiesti e, “fatto ancor più grave”, non erano stati concessi i termini per il deposito di note difensive, precludendo alla parte ricorrente di replicare alle difese ed eccezioni della parte resistente. Il Giudice poi in sentenza avrebbe “ingenuamente” ammesso di avere rinviato la causa direttamente per la decisione, senza istruirla compiutamente con le prove testimoniali richieste, a causa dell'elevato carico del ruolo. Ribadisce quindi la lesione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura l'interpretazione, a suo dire errata, data dal primo giudice dei documenti versati in atti, non esaminati e contesta altresì la decisione di non ammettere le prove testimoniali. Il giudice si sarebbe fatto influenzare dalle difese svolte dalla società datrice di lavoro volte a ingenerare confusione, difese infondate laddove volte a criticare la condotta pienamente legittima della lavoratrice che aveva inviato lettere contenenti la richiesta di mansioni superiori al fine di interrompere il decorso della prescrizione. Deposita
4 un documento nuovo, che le sarebbe pervenuto anonimamente nel tempo intercorso tra la decisione di primo grado e l'appello, ovvero un parere legale del 27.6.2002 nel quale si rileva che l'attività svolta dalla era inquadrabile al quinto o al CP_3
Contr quarto livello CCNL. Deduce che l'Accordo raggiunto presso l il 14.7.2004, con il quale la lavoratrice otteneva il riconoscimento del 3° livello a partire dall'1.7.2003 dichiarandosi soddisfatta in ogni propria ragione o pretesa fino a detta data, non era riferito alla data dell'accordo, ma al dies a quo del nuovo inquadramento, senza preclusioni di rivendicarne uno superiore per il periodo successivo. Ribadisce che nel 2005, distaccata presso ha svolto CP_5
mansioni di 5° livello, occupandosi in piena autonomia della segreteria della presidenza e del cda, curando la rendicontazione delle fatture e dei pagamenti della Organ pratica di finanziamento rispondendo solo al presidente e occupandosi della ricostituzione dell'archivio dei contratti dal 1950, svolgendo attività di protocollo manuale, custodia di denaro e assegni e provvedendo ai pagamenti presso uffici, sulla base di direttive generali, come sarebbe emerso dalla prova testimoniale ove ammessa, così come sarebbe emerso che durante il periodo di assenza per malattia era stata sostituita da personale di settimo e ottavo livello.
3. Con il terzo motivo di appello la si duole della condanna al pagamento Pt_2
delle spese di lite, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 che avrebbe stabilito “che non si può condannare il lavoratore che perde una causa di lavoro a pagare le spese legali”. Contesta comunque come eccessiva la quantificazione delle spese processuali liquidate a suo carico, chiedendone la riduzione in ragione del basso reddito percepito.
4. Il gravame è infondato.
5. Quanto al primo motivo, va rilevato che dall'esame del fascicolo di primo grado non emerge che sia stata commessa dal primo giudice nessuna violazione del
5 diritto di difesa e del contraddittorio, come peraltro ben argomentato nella sentenza impugnata. Innanzitutto si osserva che la prima udienza si è svolta nella presenza e nel pieno contraddittorio delle parti, presenti anche personalmente ai fini del tentativo di conciliazione (fallito), sicché non risponde al vero che le modalità di trattazione hanno impedito alla ricorrente di replicare alle difese ed eccezioni della parte resistente, dovendo e potendo tali repliche e contestazioni svolgersi proprio nella prima udienza successiva alla costituzione della controparte, nella quale entrambi i difensori presenti erano in condizione di discutere oralmente la causa. A tale udienza poi la ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto, oltre a insistere nelle richieste istruttorie, ben avrebbe potuto – per l'ipotesi in cui tali istanze fossero state rigettate, come effettivamente avvenuto senza che ciò sia censurabile, essendo il giudice chiamato a valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove offerte dalle parti e a rigettare la relativa richiesta in difetto di tali presupposti – chiedere, in via subordinata, di essere autorizzata al deposito di note difensive scritte, richiesta che invece non ha avanzato nemmeno nelle depositate note di trattazione scritta.
E' poi del tutto destituito di fondamento che il giudice in sentenza avrebbe confessato, che la vera ragione per la quale aveva denegato le istanze istruttorie risiedeva nella necessità di decidere la causa per l'elevato carico del ruolo.
L'affermazione contenuta nella sentenza, che viene stigmatizzata dall'appellante, attiene invece alla giustificazione data dal giudice del rinvio della decisione ad altra udienza, fissata ad oltre un anno da quella in cui vi è stata pronuncia sulle istanze istruttorie, ben potendo, secondo il codice di rito, il giudice del lavoro in astratto decidere la controversia alla prima e unica udienza nell'ipotesi in cui non ritenga necessario assumere prove ulteriori, possibilità preclusa nel caso di specie dal
6 numero delle cause da trattare e da decidere in quella data e nelle successive, tanto da rendersi necessario un rinvio piuttosto lungo.
6. Passando all'esame del secondo motivo di appello, va affermato che fondatamente il primo giudice non ha ammesso le prove testimoniali formulate nel ricorso introduttivo e riproposte nell'atto di appello e la motivazione, benché sinteticamente, resa sul punto, è corretta. E infatti: i capitoli 1 e 2 sono irrilevanti, essendo irrilevante che le stesse mansioni svolte dalla ricorrente, nel periodo di assenza della stessa (per tre mesi prima e per due anni poi) siano state espletate da lavoratori di livello superiore, ben potendo verificarsi il caso di assegnazioni a questi ultimi di mansioni inferiori, in ipotesi in aggiunta a quelle del proprio livello;
parimenti sono irrilevanti i capitoli 3 e 4, in quanto non rileva ai fini di verificare l'espletamento di mansioni superiori l'ambito nel quale si colloca l'attività assegnata alla lavoratrice (partecipazione ad attività di studio, a riunioni dell'ufficio), ma rileva il contenuto specifico e le modalità delle mansioni concretamente espletate in tali ambiti, ovvero quale fosse il ruolo effettivamente svolto all'interno delle riunioni (in ipotesi, in assenza anche di produzione dei verbali, di mera stesura materiale degli stessi, senza assumere il ruolo di
“segretario”; anzi nel ricorso introduttivo descrive così le sue mansioni: “si occupava di creare le carpette del Consiglieri per le varie sedute del CdA, inglobando tutti i documenti necessari, redazione e stampa dei verbali…, preparazione degli ordini del giorno del CdA e relative convocazioni dei componenti"), e in che cosa consisteva il suo impegno nell'attività di studio. Il capitolo 5 è poi formulato in modo evidentemente generico e valutativo (“è vero che…alla ricorrente fu affidata la responsabilità delle attività riguardanti il vettoriamento con ampia autonomia”, senza chiarire in che cosa consistessero e come si esplicitassero dette responsabilità ed autonomia). Irrilevante è il capitolo 6
7 con il quale la lavoratrice vorrebbe provare di avere controllato e coordinato, quando rivestiva formalmente il IV livello, un solo lavoratore di V livello in un periodo per il quale la stessa reclama il VII livello, che richiede, sulla base della declaratoria contrattuale, lo svolgimento della ben più ampia funzione “di coordinamento e controllo di unità operative importanti in relazione alla struttura aziendale” (già il VI livello richiede il coordinamento di “gruppi di lavoratori”, mentre il “coordinamento di altri lavoratori” è contemplato pure nel III livello). I capitoli 7 e 8 sono contraddittori oltre che (l'8) formulato in termini generici e valutativi, in quanto la ricorrente vorrebbe provare che in detto periodo
“coordinava l'Ufficio vettoriamento” (mentre al n. 6 afferma che “coordinava” non l'intero ufficio ma un solo dipendente) del quale però era “responsabile” altro lavoratore, con una non meglio precisata “ampia autonomia”. Per i capitoli 9 e 10 valgono le stesse argomentazioni dei capitoli 3 e 4 (così come per il 14 e il 15, quest'ultimo peraltro ripetitivo del 9, e per il 18), soprattutto per il 10 in cui la ricorrente si limita a chiedere di provare di essersi “occupata” della segreteria di direzione del consiglio e della presidenza svolgendo “la sua attività CP_5
in piena autonomia”, mentre con il n. 9 vuole provare di avere svolto attività di ricostruzione dell'archivio e di segretaria svolgendo mansioni di protocollo manuale sia in arrivo che in partenza, attività pienamente riconducibili al terzo livello nel quale al tempo era inquadrata e non al VI per quel periodo rivendicato.
La natura esecutiva di tali mansioni, rende irrilevante poi il capitolo 11, relativo al fatto di ricevere direttive unicamente dal presidente, senza altri dipendenti sovraordinati. Il Capitolo 16 appare inconducente e irrilevante e comunque valgono le considerazioni svolte per i nn. 1 e 2, mentre per il 17 valgono le considerazioni svolte per il n. 6.
8 Quanto ai capitoli 12 e 13, volti a dimostrare l'attività di maneggio denaro, gli stessi appaiono inconducenti ai fini della decisione, in quanto la lavoratrice non ha né allegato né prodotto le previsioni del CCNL sulle quali fonda il diritto all'indennità richiesta. Il contratto collettivo cd. “di diritto comune” non ha nel nostro ordinamento efficacia di norma di diritto, ma opera come fonte contrattuale del rapporto di lavoro, o in forza del richiamo ad esso contenuto nel contratto individuale ovvero per effetto della iscrizione delle parti del contratto individuale
(ovvero, quanto meno, del datore di lavoro) alle organizzazioni di categoria che lo hanno sottoscritto od ancora in ragione della sua applicazione in via di fatto.
L'efficacia negoziale del contratto collettivo comporta che ad esso non si applica il principio «iura novit curia» e che il contenuto del contratto collettivo costituisce un fatto che la parte attrice ha l'onere di allegare, al pari di ogni altro elemento di fatto costitutivo del proprio diritto. Essendo la parte venuta meno ai propri oneri di allegazione e produzione (avendo prodotto in atti solo un estratto del CCNL, contenente il solo articolo 18 relativo alla classificazione dei lavoratori), diviene irrilevante ogni accertamento in fatto supportato dalla prova testimoniale.
7. Infondata è poi la censura secondo la quale il Tribunale non avrebbe esaminato o comunque avrebbe male interpretato i documenti prodotti agli atti di causa.
Contrariamente a tale assunto, la sentenza dà conto nel processo motivazionale dei documenti esaminati e correttamente esclude la rilevanza probatoria delle produzioni di parte ricorrente non provenienti dal datore di lavoro ma riconducibili ad appunti e annotazioni elaborati dalla stessa parte che se ne vuole avvalere o comunque di ignota provenienza. Prende invece specificamente in considerazione gli ordini di servizio emessi dal datore di lavoro, esaminandoli singolarmente e traendone la fondata conclusione che dai medesimi non possa ritenersi dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori. A tale proposito va premesso che l'appellante
9 ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel V livello da luglio 2003 a dicembre 2004, nel VI livello da gennaio 2005 a magio 2006 e nel settimo livello da giugno 2006 a dicembre 2012, mentre formalmente è stata assunta il 15.4.2002 con inquadramento al II livello, da luglio 2003 ha ottenuto, in virtù di accordo sindacale il III livello, dall'1.6.2006, contestualmente alla sua collocazione all'Ufficio , è stata inquadrata al IV livello e dal Org_3
7.8.2008 al V.
8. Tanto premesso, per il periodo luglio 2003 - dicembre 2004 gli ordini di servizio rilevanti, nn. 41/2003, 3/2004 e 72/2004, prevedono: l'assegnazione della alla segreteria di direzione generale, in realtà già prevista dall'ordine di CP_3
servizio n. 6/2003 “per lo svolgimento di mansioni del livello in atto rivestito”
(mansioni di mera redazione di verbali e ordini del giorno e inserimento di documenti in apposite carpette, come sopra rilevato esaminando la rilevanza del capitolo di prova testimoniale n. 4); l'assegnazione dal 14.7.2003 al 14.8.2003 al protocollo aziendale in sostituzione di altro lavoratore in ferie (sostituzione temporanea che non comporta maturazione del diritto a mansioni superiori); il trasferimento all'Ufficio Affari generali insieme ad altri due dipendenti (un quadro e un V livello) per lo svolgimento di mansioni (proprie del livello di inquadramento di ciascuno) nell'ambito degli elencati compiti propri dell'ufficio medesimo
(servizi di segreteria, preparazione di ordini del giorno del CDA e redazione dei verbali, attività di protocollo e archiviazione); il trasferimento all'Ufficio Risorse umane per compiti “di supporto” alla presidenza, al consiglio di amministrazione e alla direzione generale.
Il giudice non ha fatto alcun riferimento nella motivazione, al fine di denegare il riconoscimento del V livello per tale periodo, al verbale di accordo sindacale del
14.7.2004, con il quale la lavoratrice otteneva il riconoscimento del 3° livello a
10 partire dall'1.7.2003, dichiarandosi soddisfatta in ogni propria ragione o pretesa fino a detta data;
è quindi inammissibile la censura sul punto formulata dall'appellante. Tuttavia, detto verbale di accordo costituisce un ulteriore elemento per il rigetto della domanda della lavoratrice, la quale ha concluso lo specifico accordo sindacale, accettando il riconoscimento del 3° livello a far data dal luglio
2003, stessa data dalla quale ora vorrebbe ottenere l'accertamento del diritto al superiore V livello, venendo meno all'accordo raggiunto. L'affermazione della lavoratrice in seno all'accordo del luglio 2004 di ritenersi soddisfatta di ogni ragione e pretesa fino a tale data (da intendersi, sul punto ha ragione l'appellante,
l'1.7.2003), va interpretata nel contesto in cui è stata formulata, come rinuncia in quella sede a rivendicare la decorrenza del III livello da data anteriore, ma non significa che dalla medesima data la stessa possa chiedere il riconoscimento di un livello superiore con la stessa decorrenza dalla quale ha ottenuto l'inquadramento al terzo livello, essendosi espressamente impegnata, con il medesimo accordo, a non intraprendere alcuna azione giudiziaria o procedura arbitrale o qualsivoglia controversia in danno del datore di lavoro in contrasto con l'accordo raggiunto.
Dal gennaio 2005 al maggio 2006, periodo nel quale è stata distaccata presso la lavoratrice chiede il riconoscimento del VI livello contrattuale. CP_5
Rilevano per tale periodo gli ordini di servizio nn. 3/2005 e 14/2005. Con il primo si è disposto che nel periodo di distacco la lavoratrice svolgesse l'attività di riorganizzazione dell'archivio e con il secondo è stata disposta l'assegnazione all'ufficio affari generali per svolgere “attività di archiviazione e quant'altro necessiti nell'ambito dell'ufficio con attinenza al proprio inquadramento contrattuale”.
Ebbene le attività di organizzazione e tenuta dell'archivio, così come quelle di protocollazione in entrata e in uscita già svolte nel periodo precedente, sono
11 pienamente compatibili con la declaratoria del terzo livello contrattuale cui appartiene il personale che: “- svolge attività di concetto tecniche, amministrative
e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività; - possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.” Tra i profili esemplificativi è previsto quello di “Addetto amministrativo”, quale Lavoratore che, nel rispetto della vigente normativa, provvede ad adempimenti di carattere amministrativo, quali registrazioni contabili, controllo ed archiviazione di documentazione, raccolta di dati, profilo che si attaglia perfettamente all'attività svolta dall'appellante. La declaratoria contempla anche spazi di autonomia operativa “nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione”, per cui, in assenza di specifica allegazione e prova da parte della lavoratrice, dei confini dell'autonomia dalla stessa asseritamente goduta nell'espletamento delle proprie mansioni (di protocollo, segreteria e archivio), deve escludersi il riconoscimento del livello superiore preteso.
Le declaratorie del V e VI livello richiedono invece lo svolgimento di mansioni con maggiori margini di autonomia e assunzione di responsabilità, che non solo non sono stati dimostrati dall'appellante, ma non sono stati nemmeno allegati dalla stessa, come già sopra osservato con riferimento all'articolato di prova del ricorso introduttivo.
12 Il V livello, riconosciuto alla lavoratrice dal 7.8.2008, riguarda “il personale che:
- svolge, anche con l'ausilio di altri lavoratori, attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali ovvero attività operative di elevata specializzazione
o che comportano coordinamento, sovrintendenza e controllo di altri lavoratori, in squadra ovvero di volta in volta assegnati;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate, con margini definiti di discrezionalità; - risponde dei risultati delle attività svolte e coordinate nel rispetto degli standard temporali, quantitativi e qualitativi assegnati alla singola attività; - si avvale di informazioni di media complessità che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore con specifica esperienza e formazione e conoscenze pratiche di grado professionale riferite a tecniche, tecnologie e processi operativi;
- cura forme di addestramento, formazione e/o specializzazione nei settori di competenza dei propri collaboratori o di personale anche esterno”.
Al VI livello “appartiene il personale che: - svolge attività professionali tecniche/amministrative/commerciali, caratterizzate da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori in attività complesse o ad elevato contenuto specialistico, che richiedono la conoscenza di tecniche e tecnologie avanzate ed innovative;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate, con discrezionalità di interpretazione delle regole e di adattamento delle procedure date;
- ha responsabilità sui risultati qualitativi e quantitativi delle attività svolte
o coordinate e della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità; - possiede conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a processi e metodologie di lavoro”.
13 Nessuna prova, si ribadisce, ha dato la lavoratrice dello svolgimento di mansioni riconducibili a tali declaratorie contrattuali.
Infine, da giugno 2006 l'appellante rivendica il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel VII livello in virtù dell'assegnazione all'Ufficio risorse umane e vettoriamento, mentre da tale data con l'o.s. n. 505/2006 la società datoriale le ha attribuito il IV livello (fino al 7.8.2008, quando le ha attribuito il V).
Al IV livello “appartiene il personale che: - svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità. - è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento”.
La declaratoria del V livello è già stata riportata.
Al VII invece “appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o funzioni professionali di contenuto specialistico;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da
14 raggiungere;
- possiede approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione ed esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro”.
Elementi qualificanti del livello sono quindi:
1. Attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità 2. Autonomia di tempi e metodologie 3.
Responsabilità dell'esercizio della discrezionalità propositiva 4. Interpretazione ed elaborazione di informazioni complesse 5. Esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale ed istruzione a livello di scuola media superiore o di università.
L'appellante non ha allegato né dimostrato di avere svolto mansioni corredate di tali elementi qualificanti, non solo documentalmente, ma nemmeno tale prova avrebbe potuto essere fornita laddove fossero state ammesse le prove testimoniali offerte, essendo, come sopra chiarito con riferimento ai singoli capitoli, esse inconducenti rispetto alla dimostrazione del diritto vantato. Le attività allegate come svolte in tale periodo consistono nell'utilizzo di un programma informatico, nel quale la lavoratrice avrebbe operato “caricando i dati degli utenti, le letture dei consumi, i consumi anomali, gli switch tra una società e l'altra, il nulla osta all'accesso delle altre ditte operanti nel mercato dell'energia elettrica e del gas, attribuzione di nuovi codici di servizio, numero di matricola, ecc.” (vd ricorso introduttivo). Si tratta all'evidenza di attività di inserimento dati che, se richiedono la “gestione di informazioni differenziate” e “approfondite conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi” (IV livello), o al più “attività operative di elevata specializzazione” e la gestione di “informazioni di media complessità …nei limiti del proprio ambito discrezionale” (V livello), di certo non possiedono i requisiti qualificanti del VII livello sopra riassunti, né rispondono ad alcuno dei profili professionali esemplificativamente indicati per tale livello.
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9. Le superiori osservazioni non vengono meno per la produzione da parte appellante - peraltro inammissibile in quanto tardiva e di oscura provenienza trattandosi di documento precedentemente non conosciuto dalla parte che lo avrebbe acquisito da ignoto mittente – del parere legale che sarebbe stato fornito alla società datrice di lavoro sulla probabilità di accoglimento di un'eventuale azione proposta dalla lavoratrice per il riconoscimento di mansioni superiori: sia in quanto si tratta di un mero “parere” legale e non del riconoscimento datoriale dello svolgimento di mansioni superiori;
sia perché il parere attiene a mansioni precedenti alla data in cui lo stesso è stato reso, giugno 2003, anteriore all'accordo conciliativo del 14.7.2004, al quale possibilmente la società è addivenuta proprio in considerazione di detto parere;
sia perché, contrariamente all'opinione tecnica del professionista, l'azione proposta dalla lavoratrice è stata rigettata.
10. Infondato infine è anche il terzo motivo di appello.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, secondo comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di
“mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, previste dal legislatore del 2014 come ipotesi tassative della statuizione di compensazione, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, che potrebbero verificarsi in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che ciò sia prevedibile né ascrivibile alle parti processuali.
Viceversa il Giudice di legittimità non ha in alcun modo affermato il principio fatto valere dall'appellante, che il lavoratore non può mai essere condannato al pagamento delle spese processuali perché tale possibilità limiterebbe la determinazione dei lavoratori di rivendicare i propri diritti in sede giudiziale.
16 In ordine poi al quantum delle spese liquidate, si rileva che lo stesso è inferiore al minimo previsto dal DM 55/2014 secondo i parametri al tempo vigenti (ante DM
147/2022) per le cause di lavoro, determinati in relazione al valore della controversia (scaglione da 52.001.00 a 260.000,00) e all'attività difensiva prestata
(studio, introduttiva, trattazione, decisionale).
10. La sentenza di primo grado trova pertanto integrale conferma.
11. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri del DM 147/2022, del valore della causa e dell'attività svolta.
12. La statuizione di rigetto dell'impugnazione a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
8.000,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro all'esito dell'udienza del 22 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Viviana Urso dott.ssa Graziella Parisi
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