Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2480 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Silvia Carosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 10842/2024 promossa da: nata in Argentina in data [...], in [...] e in qualità di Controparte_1
genitore esercente la patria potestà del minore;
nato in [...] in data [...], minorenne e rappresentato Per_1 Controparte_2
ai fini del presente procedimento dai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Controparte_1 Persona_2 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Eduardo Daniel DROMI ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni delle parti ricorrenti: come da note scritte per l'udienza del 15.5.2025
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_3
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano (o Persona_3
, nato nel Comune di Villanova Monferrato, provincia di Alessandria, il Persona_4
27.06.1861, figlio di e (cfr. doc. in atti n. 1), il quale Persona_5 CP_4
Il predetto non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e, quindi, non si è mai naturalizzato cittadino argentino, come si evince sia dal “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dal
Potere Giudiziario della Nazione, Ufficio Elettorale Nazionale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge che l'avo italiano mai si naturalizzava: “ATTESTO che nell'Anagrafe Elettorale, dove sono iscritti tutti i cittadini argentini nati in Argentina, e quelli che hanno scelto la cittadinanza argentina, maggiori di 16 anni, e quelli naturalizzati argentini a partire dai 18 anni d'età, non è registrato/a fino ad oggi il
Signor o , nato il [...], in [...], Alessandria, Villanova Per_3 Per_6 Per_3
Monferrato.” (cfr. doc. in atti n. 3).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_3 all'Autorità consolare territorialmente competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 15.5.2025 mediante trattazione scritta i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando
l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Inoltre, con riferimento al minore ricorrente nato in [...] il Persona_7
16.12.2008, il Tribunale ritiene che la rappresentanza in giudizio da parte di un solo genitore sia sufficiente, in quanto la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana è da considerarsi un atto di ordinaria amministrazione perché mira a procurare un vantaggio al minore;
si rileva, tuttavia, che nel caso di specie il minore ricorrente è rappresentato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale (cfr. procura in atti).
Nel merito, ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, nata e coniugatasi prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948, e con un figlio nato in [...] anteriore all'entrata in vigore della stessa.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- l'avo (o contraeva matrimonio con Persona_3 Persona_4 Pt_1
il 18.01.1904 (cfr. doc. in atti n. 2);
[...]
- dall'unione coniugale dei predetti il 23.06.1907 nasceva (cfr. doc. in atti n. Persona_8
4), la quale, il 09.12.1922, si sposava con cittadino brasiliano (cfr. doc. in Controparte_5
atti n. 5);
- dal matrimonio tra i predetti nasceva il 23.02.1929 (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 6);
- questi si sposava con il 22.09.1959 (cfr. doc. in atti n. 7) e riconosceva Persona_10
successivamente il figlio, , nato il [...] da una relazione extraconiugale;
Persona_11 quest'ultimo assumeva il cognome paterno x art. 5 L. 18248 (cfr. doc. in atti 8). CP_1
- da una relazione more uxorio di con Parte_2 Persona_12
nasceva il 24.01.1990, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti 9); Controparte_1
- da una relazione de facto di quest'ultima con nasceva Persona_2
il 16.12.2008 (cfr. doc. in atti 10), odierno ricorrente, minorenne Persona_7
e rappresentato in giudizio da entrambi i genitori.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato), e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
Nel caso di specie, la cittadinanza italiana dell'avo (o , Persona_3 Persona_4 nato a [...] il [...], veniva dimostrata sia dall'atto di battesimo (cfr. doc. in atti n. 1) sia dal certificato di matrimonio (cfr. doc. in atti 2), nonché dal certificato di non naturalizzazione da cui risulta che non vi abbia mai rinunciato (cfr.doc. in atti 3).
Pertanto, (o ha potuto trasmettere la cittadinanza Persona_3 Persona_4 italiana iure sanguinis alla figlia ai sensi dell'art. 4 del Codice Civile del 1865. Persona_8
Quest'ultima si sposava con cittadino brasiliano (cfr. doc. in atti n. 5), il Controparte_5
09.12.1922, e dal matrimonio tra i predetti nasceva in data Persona_9
23.02.1929.
Riguardo l'assenza di interruzioni della catena di trasmissione della cittadinanza, è necessario richiamare la prima disciplina in materia nel nostro ordinamento, dettata con la L. n. 555/1912, rubricata “Sulla cittadinanza”. La predetta fissava due criteri:
- l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte del figlio del solo cittadino italiano (art. 1 co, 1);
- la perdita della cittadinanza da parte della cittadina italiana a seguito del matrimonio con cittadino straniero (art. 10, co. 3).
Dunque, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna sarebbe stata preclusa in virtù delle leggi dell'epoca ai sensi degli artt. 1, c. 1 e 10, c. 3, della L. 555/1912.
A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, però, tali norme sono state dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale come segue:
- l'art. 10, c. 3, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede “che la donna cittadina, che si marita ad uno straniero, perde, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per effetto del matrimonio a lei si comunichi” (Corte
Costituzionale, sent. n. 87/1975);
- l'art. 1, c. 1, L. 13 giugno 1912 n. 555 nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita
(oltre il figlio di padre cittadino) anche il figlio di madre cittadina (Corte Costituzionale, sent. n
30/1983).
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 ("E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina") e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge
n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
A seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli articoli citati, da parte del Giudice delle leggi con le summenzionate pronunce, tali norme devono intendersi non più vigenti nel nostro ordinamento nella parte in cui limitavano al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e sancivano la perdita della cittadinanza italiana per la donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero anteriore al 1° gennaio 1948, comportando, così, un'interruzione in linea di discendenza.
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, oggi è possibile ritenere che R_
, nata il [...] dai cittadini italiani (o e
[...] Persona_3 Persona_4
(cfr. doc. in atti n. 4), non ha perso automaticamente la cittadinanza italiana a Parte_1 seguito dell'unione coniugale con il cittadino brasiliano onstante. CP_1
Ciò comporta la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana da costei al figlio ed ai discendenti di questi, ovvero: Persona_9 Parte_2
(odierna ricorrente) e (odierno Controparte_1 Persona_7
ricorrente).
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale.
Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione veniva risolto definitivamente dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 4466 del 2009, le quali hanno affermato che “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio
1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_6
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 21.5.2025
Il giudice unico
Dott.ssa Silvia Carosio