Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 536/2017
RE PVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
Consigliere 2) dr.ssa Marisa SALVO
Consigliere relatore3) dr.ssa Antonietta BONANNO ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 536\2017 R. G., vertente tra elettivamente domiciliata in Messina via N. Parte 1 C.F. C.F. 1
che la rappresenta e BR presso il lo studio professionale dell'avv. Massimo Miracola difende per procura in atti pec: Email 1
APPELLANTE
contro
P.IVA 1 in persona del Controparte 1 CF. legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti del Foro di Roma per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del legale in Roma
Lungotevere Arnaldo Da Brescia n. 9 pec: Email_2
APPELLATA
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 341\16 del 30.05.2016, in materia di contratti bancari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29.06.2017 Parte 2 ha impugnato davanti a questa Corte, in persona del legale rappresentante p. t., la nei confronti di la Controparte_1
sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti, ha rigettato le domande da lei proposte contratto di conto corrente n.
- volte ad accertare l' applicazione di clausole nulle applicate al
26334 (acceso il 19.11.1994) intercorso tra l'attrice e la CP 1 conseguentemente
u.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà più avanti ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, fosse accolta la domanda di parte attrice. si è costituita la CP 1 Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 25.05.2018 resistendo all'appello e chiedendone il rigetto. Contr nuovo difensore, reiterando le richieste Con successivo atto del 30.03.2020 si costituiva per la di rigetto del gravame e la conferma della impugnata sentenza.
Dopo taluni iniziali differimenti disposti d'ufficio (con decreti in atti) per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c. p. c. come da ordinanza di questa Corte del 08.06.2018 veniva fissata l'udienza del
-
06.06.2022 per la precisazione delle conclusioni.
La causa però veniva rimessa sul ruolo per la mancanza del fascicolo di ufficio di primo grado e successivamente nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
19.02.2024, svoltasi in modalità cartolare, ed assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c.
p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d.
1. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 08.06.2018 come si è riportato sopra.
Venendo al merito dell'impugnazione, col primo motivo l'appellante si duole che il primo giudice ha errato a rigettare le domande di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte alla banca ritenendo che l'attrice non avesse allegato “i fatti posti a fondamento della domanda mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale" e statuendo che "soltanto la produzione dell'intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e quindi di verificar la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici “.
In applicazione dei superiori principi il primo giudice ha ritenuto inutilizzabile la relazione di CTU redatta a fronte dei documenti versati in atti in accoglimento dell'istanza ex art 210 cpc di parte attrice, ritenendo che l'ordine di esibizione e la CTU non potrebbero supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico di parte attrice.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Contr Parte attrice lamentava che la avesse applicato al contratto di conto corrente stipulato in data
18.11.1994 la capitalizzazione trimestrale, avesse applicato tassi ultralegali rinviando “ agli usi di 66
piazza", avesse applicato interessi usurai, CMS e spese di valuta non pattuite.
Il primo giudice, in applicazione della ragione più liquida, ha rigettato la domanda di parte attrice ritenendo che essa non avesse allegato né provato i fatti posti a fondamento della domanda.
Osserva la Corte che seppur sia incontestato che parte attrice non abbia prodotto il contratto di conto corrente né gli estratti perché non ne era in possesso, risulta che essa abbia formulato in Contr citazione la richiesta al Giudice di ordinare alla la produzione ex art 210 cpc del contratto di conto corrente e di tutti i documenti contabili afferenti il rapporto di conto corrente.
Detta istanza è stata accolta dal Giudice istruttore di primo grado trovando tale richiesta conferma nell'orientamento della Suprema Corte che in ordine alla norma di cui all'art 210 cpc ha affermato che "Il potere del correntista di chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), anche in corso di causa ed attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo (Cass. civ. 11554\17). Detto principio è stato ribadito con la sentenza del 08.02.2019 n. 3875 con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato che Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di 66
ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell'esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all'art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante".
Ciò nonostante il primo giudice ha ritenuto che l'adempimento della CP_1 non poteva supplire alla carenza probatoria di parte attrice.
La motivazione non è condivisibile anche in relazione alla circostanza che la CP 1 ha adempiuto all'ordine ex art 210 cpc fornendo al CTU la copia del contratto di conto corrente, nonché gli estratti conto dall'apertura alla chiusura.
Quindi seppur parte attrice non abbia prodotto il contratto e gli estratti, la documentazione versata consentito al Giudice in atti, in accoglimento della legittima istanza ex art. 210 cpc, avrebbe l'esame delle censure di parte attrice.
Sulla scorta della documentazione acquisita, il CTU ha quindi verificato i fatti lamentati da parte attrice rispondendo ai quesiti posti dal Giudice.
Il motivo di censura è fondato e va esaminata nel merito la domanda di ripetizione di indebito formulata da parte attrice.
La domanda di parte attrice risulta fondata nei limiti di cui si dirà. Contr Dall'esame del contratto di conto corrente depositato dalla risulta che esso all'art. 7 contiene la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la previsione della CMS, pertanto nei limiti di cui si dirà l'appello, nel merito, risulta fondato.
A supportare la legittimità della censura sull'anatocismo formulata da parte appellante basterà richiamare l'orientamento giurisprudenziale ormai pacifico in materia e introdotto dalla
Suprema Corte con le sentenze del 1999 n. 2374 n. 3096, secondo il quale è illegittima la capitalizzazione anatocistica trimestrale degli interessi e nulle le clausole contenute nei contratti stipulati anteriormente al 22.04.00 perché in contrasto con il divieto di anatocismo derogabile ai sensi della norma contenuta nell'art. 1283 cc solo da un uso normativo e non da un mero uso negoziale quale era quello in forza del quale le banche hanno preteso interessi anatocistici per statuire la infondatezza del motivo.
Peraltro detto orientamento ormai costante, è stato ribadito dalle sezioni Unite con le sentenza n. 21095\04 n. 24418\10, nelle quali è statuito il principio che In tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis").
Infatti, va escluso che detto requisito soggettivo sia venuto meno soltanto a seguito delle decisioni della Corte di Cassazione che, a partire dal 1999, modificando il precedente orientamento giurisprudenziale, hanno ritenuto la nullità delle clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, dato che la funzione della giurisprudenza è meramente ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regola, non già creativa della stessa, e, conseguentemente, in presenza di una ricognizione, anche reiterata nel tempo, rivelatasi poi inesatta nel ritenerne l'esistenza, la ricognizione correttiva ha efficacia retroattiva, poiché, diversamente, si determinerebbe la consolidazione 'medio tempore' di una regola che avrebbe la sua fonte esclusiva nelle sentenze che, erroneamente presupponendola, l'avrebbero creata.
La clausola è pertanto nulla e sul conto non può essere applicata alcuna capitalizzazione. Contr Non è condivisibile l'assunto della secondo la quale a decorrere dal 1.7.00 con l'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000 la capitalizzazione era ammissibile e la banca aveva provveduto ad attuare le condizioni di reciprocità prevista dalla delibera.
Tali motivazioni non convincono poiché per la valida applicazione di nuove clausole di capitalizzazioni è necessaria la stipula di un nuovo contratto tra le parti. 66In tal senso si è espressa la Cassazione affermando che In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio
2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera" (Cass. civ. sez. un. 21095\2004, n. 9140\2020).
Poiché nessun nuovo contratto è stato stipulato tra le parti la nullità della clausola coinvolge l'intero rapporto dall'apertura (18.11.1994) fino alla chiusura (30.03.2005).
La domanda di nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi è quindi fondata e deve essere accolta .
Non risulta invece dal contratto la previsione del tasso di interessi ultralegali mediante il rinvio agli usi di piazza.
Risulta invece che il tasso applicato è quello indicato nell'estratto conto e nelle comunicazioni o in mancanza quello pari al tasso Ufficiale di Sconto maggiorato di cinque punti e mezzo. Contr Con ulteriore censura, parte attrice lamenta la illegittima applicazione da parte della della
Commissione Massimo Scoperto.
La censura è fondata.
La Cassazione con orientamento costante e pacifico riconosce che le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 cod.civ. quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la CMS vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di 'n gg' di tale scoperto ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'art. 1346 cod. civ. in materia di requisiti dell'oggetto del contratto, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto.
Nel caso in esame la CMS è indicata solo nella percentuale senza alcuna indicazione dei criteri di funzionamento.
Quindi è illegittima la CMS applicata dalla banca nel caso in esame e va dichiarata la nullità della pattuizione contrattuale.
Quanto alla paventata ipotesi di applicazione di tassi usurai formulata dall'appellante, va rilevato come trattandosi di contratto risalente al 1994 non si ravvisa nell'applicazione degli interessi la violazione della normativa antiusura. Alla luce dei predetti principi giurisprudenziali e tenuto conto dei criteri adottati dal CTU il quale ha eliminato la capitalizzazione sino al 1.7.00, la definizione della causa necessita di ulteriore attività istruttiva cui si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 341\2016 del Tribunale di Patti, Parte_1 pubblicata in data 30.05.2016 anche nei confronti di Controparte_1
[...] in parziale riforma così decide:
Dichiara la nullità dell'art 7 del contratto di conto corrente n. 26334 del 19.11.1994
contenente la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
Dichiara la nullità della CMS applicata al conto corrente;
Dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Spese alla sentenza definitiva
Così deciso nella Camera di Consiglio (da remoto) della prima sezione in data 12 Marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini