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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5311/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992 e la mancata valutazione della certificazione sanitaria del 23.01.2023.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. ha così esposto: “Per Persona_1 quanto riguarda l'omissione della certificazione sanitaria del 23 - 1 -23 cui si è fatto espressamente riferimento più sopra, si fa presente che riguarda una visita pneumologica con spirometria, eseguita
pagina 1 di 3 presso la di San Marco in Lamis. Detta certificazione non è stata citata nella relazione in Pt_2
quanto superata da una più recente e perfettamente sovrapponibile certificazione sanitaria effettuata il
23 - 1 - 24 e riportata a pag.10 che qui si riporta per completezza:
-Copia certificato di visita pneumologica con spirometria, effettuata il 23 - 1 -24 presso la di Pt_2
San Marco in Lamis, nel quale si legge: UE … BPCO ostruttiva medio -grave ICD9 Pt_1
CM 491.2. Classe funzionale:
4. Insufficienza respiratoria ipossiemica da sforzo (1 /l/m O2 12 ore die)
… Peraltro in entrambi i certificati – sia in quello del 2 3 - 1 -23 che in quello del 23 - 1 -24 si fa riferimento ad un “peggioramento della sintomatologia rispetto al precedente del 06 -12 -23 (!)”.
Il CTU ha poi così spiegato: “Per quanto riguarda la valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, è possibile precisare che all'atto dei miei accertamenti il grado di invalidità riscontrato era dell'86% (86,31%).
A tale percentuale si è giunti applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema:
-Discopatie multiple e stenosi del canale lombare con discreta limitazione funzionale e deficit della deambulazione su base neurogena, valutabile con il 31% (per analogia e con rif. a cod.7010);
-periartrite scapolo -omerale bilaterale con moderata ripercussione funzionale: 10% (per analogia e con rif. a cod.7216);
-cardiopatia ipertensiva complicata da disfunzione diastolica: 50% (per analogia e con rif. a cod.6442
e 6447);
-BPCO medio -grave, valutabile con il 51% (con rif. a cod. 491.2 ICDM9 CM);
-lieve disturbo depressivo ansioso reattivo: 10% (con rif. e per analogia a cod.2204)”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
(“anche applicando il correttivo di 5 punti percentuali previsto dalla normativa, non si può fare altro che ribadire il giudizio di non pensionabilità espresso nella mia relazione di CTU datata 8 - 5 -24”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. del procedimento ATP n. 7223/2023 R.G.L., liquidate con decreto emesso in data CP_ odierna, vengono poste definitivamente a carico dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. relative al procedimento n. 7223/2023 R.G.L. definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5311/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.06.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica della pensione di inabilità civile. Vinte le spese.
CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992 e la mancata valutazione della certificazione sanitaria del 23.01.2023.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al CTU, il dott. ha così esposto: “Per Persona_1 quanto riguarda l'omissione della certificazione sanitaria del 23 - 1 -23 cui si è fatto espressamente riferimento più sopra, si fa presente che riguarda una visita pneumologica con spirometria, eseguita
pagina 1 di 3 presso la di San Marco in Lamis. Detta certificazione non è stata citata nella relazione in Pt_2
quanto superata da una più recente e perfettamente sovrapponibile certificazione sanitaria effettuata il
23 - 1 - 24 e riportata a pag.10 che qui si riporta per completezza:
-Copia certificato di visita pneumologica con spirometria, effettuata il 23 - 1 -24 presso la di Pt_2
San Marco in Lamis, nel quale si legge: UE … BPCO ostruttiva medio -grave ICD9 Pt_1
CM 491.2. Classe funzionale:
4. Insufficienza respiratoria ipossiemica da sforzo (1 /l/m O2 12 ore die)
… Peraltro in entrambi i certificati – sia in quello del 2 3 - 1 -23 che in quello del 23 - 1 -24 si fa riferimento ad un “peggioramento della sintomatologia rispetto al precedente del 06 -12 -23 (!)”.
Il CTU ha poi così spiegato: “Per quanto riguarda la valutazione globale ed analitica delle singole patologie riscontrate, con i relativi codici di riferimento utilizzati, è possibile precisare che all'atto dei miei accertamenti il grado di invalidità riscontrato era dell'86% (86,31%).
A tale percentuale si è giunti applicando la formula a scalare di Balthazard alle percentuali valutative attribuite alle singole patologie come da seguente schema:
-Discopatie multiple e stenosi del canale lombare con discreta limitazione funzionale e deficit della deambulazione su base neurogena, valutabile con il 31% (per analogia e con rif. a cod.7010);
-periartrite scapolo -omerale bilaterale con moderata ripercussione funzionale: 10% (per analogia e con rif. a cod.7216);
-cardiopatia ipertensiva complicata da disfunzione diastolica: 50% (per analogia e con rif. a cod.6442
e 6447);
-BPCO medio -grave, valutabile con il 51% (con rif. a cod. 491.2 ICDM9 CM);
-lieve disturbo depressivo ansioso reattivo: 10% (con rif. e per analogia a cod.2204)”.
Orbene, in ragione dei chiarimenti resi dal CTU, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u.
(“anche applicando il correttivo di 5 punti percentuali previsto dalla normativa, non si può fare altro che ribadire il giudizio di non pensionabilità espresso nella mia relazione di CTU datata 8 - 5 -24”), attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo parte ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. del procedimento ATP n. 7223/2023 R.G.L., liquidate con decreto emesso in data CP_ odierna, vengono poste definitivamente a carico dell'
pagina 2 di 3
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. relative al procedimento n. 7223/2023 R.G.L. definitivamente a carico
CP_ dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3