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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/04/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 577/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
Masones n. 24, c,f, ed elettivamente domiciliata in Oristano, Via Mariano IV C.F._1
n. 11 nello studio legale dell'avv. Carlo Tola (codice fiscale ), dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa in forza di procura speciale alle liti in atti,
- ricorrente -
contro
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1
con Sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti a rogito Notaio Per_1
di Roma del 23 gennaio 2023, Rep. n. 37590/7131, ed elettivamente domiciliato in Oristano,
[...] nella Via D. Petri, Torre A, presso l'Ufficio Legale della Sede provinciale dell' stesso, CP_1
- resistente –
Oggetto: assegno sociale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.01.2024, ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1 giudizio l' , affinché, previo accertamento del proprio diritto a beneficiare dell'assegno sociale sin CP_1
dal momento di presentazione della domanda amministrativa (o con la diversa decorrenza accertata in corso di causa), l' convenuto venisse condannato a erogare la predetta prestazione nella misura CP_1
di legge con la decorrenza accertata in corso di causa, oltre arretrati e interessi, esponendo che, nonostante fosse in possesso di tutti i requisiti anagrafici e socio – economici per poter godere della
1 prestazione assistenziale in oggetto, l' aveva rigettato la domanda amministrativa Controparte_2
proposta dall'esponente in data 19.02.2021 per ragioni reddituali.
Avverso il diniego l'esponente aveva proposto ricorso amministrativo, che era stato a sua volta rigettato con delibera del Comitato Provinciale del 27 giugno 2022, in quanto l' , sebbene avesse CP_1 ritenuto di superare l'originario rigetto fondato su motivi reddituali, tuttavia aveva ritenuto di non poter erogare comunque la prestazione richiesta, rilevando che, “dalla consultazione effettuata all'ANPR risulta che la scheda individuale del soggetto è stata eliminata per trasferimento all'estero di cittadino straniero. La reiezione della domanda in oggetto è pertanto confermata seppur non fondata su motivi reddituali”.
A dire della ricorrente, tale motivazione era infondata, atteso che ella aveva risieduto nel Comune di Oristano dal 26 settembre 2008, quindi per un periodo superiore a quello di dieci anni previsto a norma dell'art. 20, comma 10, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133, e si era assentata dall'Italia soltanto per 133 giorni, pertanto per un intervallo temporale assai inferiore ai dieci mesi indicati dall'art. 9, comma 6, del d. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, applicabile analogicamente alla fattispecie in esame.
Si è costituto in giudizio l' , domandando il rigetto della domanda, in quanto, benché la CP_1
ricorrente risultasse residente in [...], tuttavia non erano comprovati né il requisito reddituale, né quello della continuità decennale del soggiorno in Italia, difettando la prova, gravante sulla ricorrente, di non essersi allontanata dal territorio nazionale per periodi rilevanti nell'arco di un decennio, non essendo sufficiente al riguardo il mero dato della residenza anagrafica.
La causa, dopo una serie di differimenti concessi per consentire all' di riesaminare la pratica e CP_1
quindi di provvedere al pagamento della prestazione richiesta, è stata rinviata all'odierna udienza per la decisione.
§§§
Va rilevato che l'ente convenuto, in data 17.05.2024, ha liquidato l'assegno sociale in favore della ricorrente con decorrenza 1°.03.2021, con erogazione dei ratei correnti e calcolo degli arretrati (v. doc.
1 all. note dep. 10.04.2025). Nella pedissequa comunicazione recante pari data si legge CP_1 CP_1 infatti: “la richiesta presentata il 19 febbraio 2021 è stata accolta e che Le è stato liquidato l'assegno sociale n. 078-950004015340 Cat. AS, con decorrenza dal 1 marzo 2021. Nella determinazione dell'importo si è tenuto conto dei periodi di residenza all'estero”.
Segue l'indicazione dell'importo mensile dell'assegno posto in pagamento e l'importo dovuto a titolo di arretrati dal 1°.03.2021 al mese di maggio 2024, di complessivi €. 14.541,92, pari a €.
14.541,55 al netto delle trattenute.
2 Deve conseguentemente essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle prestazioni pacificamente erogate dall' a decorrere dal giugno 2024. CP_1
Lo stesso deve invece essere condannato alla corresponsione degli arretrati, nella misura CP_1
indicata e non contestata dalla controparte, atteso che, benché siano stati all'uopo concessi plurimi rinvii, fino a data odierna non è intervenuto l'accredito, secondo quanto si evince anche dalle note difensive depositate dall' in data 10.04.2025. Non è accoglibile al riguardo l'istanza dell' di CP_1 CP_1
ulteriore differimento, essendo stata fissata l'odierna udienza per la decisione e non potendo le disfunzioni e i ritardi dell'ente andare a ulteriore discapito dell'interessata, che ha proposto la domanda diretta a ottenere la prestazione assistenziale oramai più di quattro anni fa.
Si consideri, quanto alla debenza della prestazione, che l' ha evidentemente riconosciuto la CP_1 sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale, avendo proceduto, con determina n. 950000-24-0026 del 18.03.2024, all'annullamento in autotutela del provvedimento di reiezione della domanda di assegno sociale n. 2211881600006 del 25.03.2021 (v. doc. dep. CP_1
21.03.2024).
Ad ogni modo, appaiono infondate le ragioni dell'originario diniego espresso dall' , sia per CP_1
quanto riguarda il requisito reddituale, sia in ordine a quello della residenza continuativa in Italia, atteso che:
- quanto al primo profilo, è emerso che il Tribunale non aveva assegnato l'assegno di mantenimento alla sig.ra in quanto difettava il requisito di carattere medico - sanitario, richiesto Pt_1
dalla legge romena in materia di divorzio;
- quanto al secondo profilo, l'odierna ricorrente è residente in Oristano dal 26.09.2008, quindi da ben più di dieci anni, essendosi trasferita in Romania solamente per alcuni mesi (precisamente per 133 giorni) dal 23.08.2021 al 31.01.2022 (v. doc. 05 all. ricorso).
Pertanto, si deve ritenere provata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno sociale in capo alla ricorrente, ai sensi dell'art. 20, comma 10, decreto legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto la condizione del soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale, non essendo sufficiente, per interrompere la durata del soggiorno, assenze inferiori a sei mesi consecutivi e che non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ritenuto applicabile anche all'ipotesi considerata.
Le spese devono essere poste a carico dell' , in quanto la ricorrente è stata costretta a CP_1 incardinare il presente giudizio stante l'illegittimo rigetto della domanda in sede amministrativa, essendo intervenuto l'annullamento in autotutela solamente nel corso del giudizio e non essendo stati
3 neppure corrisposti gli arretrati, a distanza di quasi un anno dal provvedimento di liquidazione del maggio 2024. Le spese sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della causa (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa, per cui si giustifica una liquidazione dei compensi secondo parametri medi per le fasi introduttiva e di studio e di quelli minimi per le restanti fasi, stante la non speciale complessità dell'attività svolta in fase di trattazione/istruttoria e decisoria, anche in ragione del sostanziale riconoscimento da parte dell' , in corso di causa, della debenza CP_1
della prestazione in oggetto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alle prestazioni erogate in favore della ricorrente dall' in corso di causa, a titolo di assegno sociale, a decorrere dal mese di giugno del CP_1
2024;
2) condanna l' al pagamento in favore della ricorrente degli arretrati dovuti a CP_1 Parte_1
titolo di assegno sociale dal 1°.03.2021 fino al mese di maggio del 2024, dell'importo di complessivi euro 14.541,55, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo;
3) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore della ricorrente, che liquida nell'importo di complessivi euro 3.549,00, interamente a titolo di compensi professionali, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge e spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore dell'Avv. Carlo Tola, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Oristano, il 11/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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