Articolo 1 della Legge 13 giugno 1952, n. 811
Articolo 2
Versione
31 luglio 1952
Art. 1.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui fino all'ammontare di 4 miliardi per il risanamento urbanistico ed edilizio della citta' con ammortamenti in trentacinque anni al saggio vigente alla data della concessione.
Entrata in vigore il 31 luglio 1952