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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/11/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
21/06/1967
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PASINI CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Bassano del Grappa il 4.03.1989 tra i sigg. e , trascritto Controparte_1 Controparte_2 nei registri di detto Comune, atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 1989;
2. – I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente, per il tempo in cui la ragazza starà con loro. Spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i genitori, ad esclusione delle spese relative alla vettura Hyundai Kona tg. FZ 794 BM
(finanziamento, bollo, assicurazione), che rimarranno interamente a carico del padre in via esclusiva. pagina 1 di 3 3. - In relazione all'abitazione familiare, sita in 36061 Bassano del Grappa (VI), Via Due Santi n. 12/L, di esclusiva proprietà della sig.ra le parti assumono la seguente determinazione Controparte_1 patrimoniale: nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra corrisponderà al sig. il 50% del ricavato della vendita della predetta Controparte_1 Controparte_2 abitazione, per quanto intestata in via esclusiva alla moglie. Si precisa che la sig.ra ha Controparte_1 recentemente sottoscritto preliminare di vendita a mezzo notaio di Asiago con il quale Persona_2 ha promesso in vendita l'immobile per il prezzo complessivo di € 725.000,00 (Doc. n. 7), ricevendo una caparra di € 100,000,00, già suddivisa al 50% con il marito (Doc. n. 8). A breve sottoscriverà atto di compravendita sempre a rogito Notaio , con l'intesa che il prezzo residuo pari ad € Persona_2
625.000,00 verrà equamente suddiviso con il sig. che riceverà, pertanto, dalla moglie € CP_2
312.500,00 a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi pendenti.
4. – I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili, essendo economicamente autosufficienti ed avendo in ogni caso definito i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti al matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in data 04/03/1989.
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 150/2025 del 25/02/2025 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
pagina 2 di 3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di disporre il mantenimento diretto della figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, ad eccezione delle spese relative all'automobile che vengono poste a carico di;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo Controparte_2 di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 04/03/1989 alle condizioni in epigrafe Controparte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Edoardo Martinelli Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2690 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
21/06/1967
e
, C.F. nato a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avvocato PASINI CHIARA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
1- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato nel
Comune di Bassano del Grappa il 4.03.1989 tra i sigg. e , trascritto Controparte_1 Controparte_2 nei registri di detto Comune, atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 1989;
2. – I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non ancora Per_1 autosufficiente, per il tempo in cui la ragazza starà con loro. Spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i genitori, ad esclusione delle spese relative alla vettura Hyundai Kona tg. FZ 794 BM
(finanziamento, bollo, assicurazione), che rimarranno interamente a carico del padre in via esclusiva. pagina 1 di 3 3. - In relazione all'abitazione familiare, sita in 36061 Bassano del Grappa (VI), Via Due Santi n. 12/L, di esclusiva proprietà della sig.ra le parti assumono la seguente determinazione Controparte_1 patrimoniale: nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia e della regolamentazione dei rapporti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano che la sig.ra corrisponderà al sig. il 50% del ricavato della vendita della predetta Controparte_1 Controparte_2 abitazione, per quanto intestata in via esclusiva alla moglie. Si precisa che la sig.ra ha Controparte_1 recentemente sottoscritto preliminare di vendita a mezzo notaio di Asiago con il quale Persona_2 ha promesso in vendita l'immobile per il prezzo complessivo di € 725.000,00 (Doc. n. 7), ricevendo una caparra di € 100,000,00, già suddivisa al 50% con il marito (Doc. n. 8). A breve sottoscriverà atto di compravendita sempre a rogito Notaio , con l'intesa che il prezzo residuo pari ad € Persona_2
625.000,00 verrà equamente suddiviso con il sig. che riceverà, pertanto, dalla moglie € CP_2
312.500,00 a definizione di ogni rapporto patrimoniale tra gli stessi pendenti.
4. – I coniugi rinunciano reciprocamente ad assegni divorzili, essendo economicamente autosufficienti ed avendo in ogni caso definito i rapporti patrimoniali ed economici conseguenti al matrimonio.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 17/07/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in data 04/03/1989.
All'esito dell'udienza del 20/10/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale
Ordinario di Vicenza, nella procedura di separazione consensuale conclusasi con sentenza n. 150/2025 del 25/02/2025 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
pagina 2 di 3 - risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- concordemente le parti hanno chiesto di disporre il mantenimento diretto della figlia Per_1 maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative alla figlia, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, ad eccezione delle spese relative all'automobile che vengono poste a carico di;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo Controparte_2 di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Controparte_1
in BASSANO DEL GRAPPA (VI) il 04/03/1989 alle condizioni in epigrafe Controparte_2 riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) al n. 11, parte II, serie A, anno 1989;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 4/11/2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Grassi Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo pagina 3 di 3