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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/03/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione I civile
N. R.G. 1894/2024
Il giudice Angelo Baffa
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), in proprio, nato a C.F._1 Parte_2
Roma (RM), il 1° dicembre 1963, (c.f. ), in proprio, C.F._2
entrambi residenti in [...], e nato a [...], il [...], (c.f. Parte_3
), e residente in [...]
Cagioli n. 10, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRAGALA'
RICCARDO
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 6.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di accertare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della resistente, dell'eredità di
[...]
nata a [...] in data [...] e deceduta in Per_1
data 26 ottobre 2021 in Ariccia (RM). Solo in subordine, gli istanti, hanno chiesto fissarsi il termine di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. .
regolarmente citata con notifica perfezionatasi a mani, non CP_1
si è costituita.
La domanda è fondata.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui "l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione)" (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla considerazione che
"l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ." (cfr. Cass. n. 12753/99).
Nel caso in esame, la resistente oltre ad aver effettuato, unitamente agli istanti, la denunzia di successione, ha altresì proposto nei loro riguardi il
Pag. 2 di 4 tentativo di mediazione obbligatoria funzionale allo scioglimento della comunione ereditaria (Mediazione n. 744/2023 avviata dinanzi la Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri, e conclusasi in data 24 aprile 2024 con esito negativo), costituitasi per effetto del decesso della madre tale atto, non può che essere stato proposto Persona_1
dall'istante nella qualità di erede.
D'altronde, la stessa, non si è costituita nel giudizio, così rinunziando a fornire una lettura alternativa della già di per sé probante documentazione in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva considerata l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accerta e dichiara, in capo ad la qualità di erede di CP_1
nata a [...] in data [...] e Persona_1
deceduta in data 26 ottobre 2021 in Ariccia (RM).
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 849,00 per compensi ed Euro 149,17 per esborsi, oltre accessori di legge.
Pag. 3 di 4 Si comunichi.
Velletri, lì 15.03.2025.
Il Giudice
Angelo Baffa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione I civile
N. R.G. 1894/2024
Il giudice Angelo Baffa
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento instaurato da nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), in proprio, nato a C.F._1 Parte_2
Roma (RM), il 1° dicembre 1963, (c.f. ), in proprio, C.F._2
entrambi residenti in [...], e nato a [...], il [...], (c.f. Parte_3
), e residente in [...]
Cagioli n. 10, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. FRAGALA'
RICCARDO
RICORRENTI
Nei confronti di
(C.F. CP_1 C.F._4
RESISTENTE
CONCLUSIONI Come da verbale d'udienza del 6.11.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di accertare l'avvenuta accettazione tacita, da parte della resistente, dell'eredità di
[...]
nata a [...] in data [...] e deceduta in Per_1
data 26 ottobre 2021 in Ariccia (RM). Solo in subordine, gli istanti, hanno chiesto fissarsi il termine di cui agli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c. .
regolarmente citata con notifica perfezionatasi a mani, non CP_1
si è costituita.
La domanda è fondata.
Costituisce principio consolidato quello secondo cui "l'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione)" (cfr. Cass. n. 12753/99), avuto riguardo alla considerazione che
"l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art. 460 cod.civ." (cfr. Cass. n. 12753/99).
Nel caso in esame, la resistente oltre ad aver effettuato, unitamente agli istanti, la denunzia di successione, ha altresì proposto nei loro riguardi il
Pag. 2 di 4 tentativo di mediazione obbligatoria funzionale allo scioglimento della comunione ereditaria (Mediazione n. 744/2023 avviata dinanzi la Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di Velletri, e conclusasi in data 24 aprile 2024 con esito negativo), costituitasi per effetto del decesso della madre tale atto, non può che essere stato proposto Persona_1
dall'istante nella qualità di erede.
D'altronde, la stessa, non si è costituita nel giudizio, così rinunziando a fornire una lettura alternativa della già di per sé probante documentazione in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in ragione dei parametri minimi previsti per le cause di valore compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva considerata l'esigua attività processuale svolta e il basso grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accerta e dichiara, in capo ad la qualità di erede di CP_1
nata a [...] in data [...] e Persona_1
deceduta in data 26 ottobre 2021 in Ariccia (RM).
- Ordina la trascrizione come per legge.
- Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che si liquidano in complessivi Euro 849,00 per compensi ed Euro 149,17 per esborsi, oltre accessori di legge.
Pag. 3 di 4 Si comunichi.
Velletri, lì 15.03.2025.
Il Giudice
Angelo Baffa
Pag. 4 di 4