Art. 2.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1975, di cui all' articolo 6 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevata di lire 1.100.000.000.
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'anno finanziario 1975, di cui all' articolo 6 della legge 26 aprile 1975, n. 132 , e' elevata di lire 1.100.000.000.