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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/07/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3683 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2023, promossa da
, C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/05/1987, residente in [...]N.7 36072 CHIAMPO ITALIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
Parte ricorrente contro
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
20/10/1967, residente in [...]N.7 36072 CHIAMPO ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLO MARIANTONIA
Parte resistente e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
Nel merito in via principale: -affidare in modo condiviso i figli minori e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente e principale presso la madre in 36072 Chiampo (Vi) Via
Zannoni n.7, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, con i tempi e le modalità
di visita indicati nella relazione del 3.6.2024 dei Servizi Sociali, ovvero un pomeriggio a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
-
disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della Controparte_1
sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la Parte_1
somma mensile di €.1.100,00 (€.550,00 ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, o la diversa somma che risulterà di giustizia e/o dall'istruttoria, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza, tenendo conto della necessità di fronteggiare anche un canone di locazione;
assegno unico da attribuire alla sig.ra , Parte_1
con esenzione da sottoscrizioni a firma del sig. per istanze di Controparte_1
contributi/ sussidi ad enti pubblici;
- assegnare l'abitazione familiare di Via Zannoni n.7 a
Chiampo (Vi) alla sig.ra ove continuerà a risiedere insieme ai Parte_1
figli minori, disponendo che il sig. trasferisca altrove la propria Controparte_1
residenza, considerato che il mantenimento ivi della sua residenza comporta la negazione di agevolazioni e contributi a causa dell'alterazione del modello isee;
- autorizzare ai sensi dell'art.316 c.c. la ricorrente a presentare istanze di contributi/sussidi ad enti pubblici in via autonoma ed esclusiva senza necessità di sottoscrizioni personali da parte del resistente, così come il modello Isee ed ogni altro modulo ai fini dell'ottenimento di
2 agevolazioni/benefici di legge, compreso l'assegno unico;
Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: Si richiamano le istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed alla memoria ex art.473bis.17 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate.
Per il resistente:
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , Persona_3 Persona_4
con abitazione prevalente presso la sig.ra previa attribuzione dell'incarico Parte_1
ai Servizi Sociali al fine di effettuare una valutazione della capacità genitoriale della ricorrente;
- Determinare di conseguenza, l'assegno periodico che il Sig. CP_1
verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, rapportato alla sua capacità
reddituale ed ai tempi di permanenza dei minori presso di sé; -regolamentare tempi e modalità del diritto di visita dei minori da parte del sig. secondo il piano CP_1
genitoriale da questi predisposto ed allegato in calce al presente atto;
-Emettere ogni altro provvedimento opportuno e di rito nell'interesse dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed assegnazione della casa familiare in Chiampo, via Zannoni 7 a prevedendo modalità di frequentazione con il Parte_1
genitore non collocatario secondo un calendario di visite prestabilito che tenga conto degli impegni e delle attività anche extrascolastiche degli stessi;
porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli minori nella misura non Controparte_1
inferiore ad euro 400 mensili, oltra al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e determinate secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale;
3 FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 18/07/2023 ha chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_2
nata il [...] e nato il [...], generati dall'unione con Per_1 Per_5
[...]
a fondamento della domanda ha dedotto che la relazione, iniziata nel 2007, si era progressivamente incrinata a causa del comportamento aggressivo del compagno, che l'accusava di infedeltà e che in più occasioni l'aveva chiusa fuori di casa, tanto che, in data 12.7.2023, la ricorrente aveva trovato rifugio, assieme ai figli, dalla madre del resistente;
sul presupposto che le condotte violente e ingiuriose fossero perpetrate anche nei confronti dei figli ha chiesto l'affido esclusivo della prole, la disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, e l'imposizione di un contributo al mantenimento dei figli di euro 550,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 15.8.2023 il giudice delegato, nella contumacia del resistente, ritualmente citato, ha adottato il provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., assegnando alla ricorrente l'abitazione della casa familiare, con termine al resistente di 10 giorni per allontanarsene;
successivamente, in data 21.10.2023, il padre si è costituito contestando di avere posto in essere qualsivoglia forma di violenza ed allegando invece la scarsa capacità genitoriale della madre, che avrebbe trascurato la cura materiale dei figli, lasciandoli spesso soli e non promuovendo alcuna sorta di socializzazione;
ha sostenuto la natura troppo gravosa del contributo richiesto e ha concluso chiedendo l'affido condiviso, con conseguente disciplina del diritto di visita, l'assegnazione della casa alla madre e la determinazione del contributo secondo giustizia, facendo presente di avere un debito con l'agenzia delle entrate di euro 190.000,00;
4 previo esame dei figli minori, con ordinanza 2.12.2023 il giudice delegato, in via provvisoria, ha affidato i figli a entrambi i genitori, stabilendo i tempi di permanenza con il padre, ha assegnato alla madre la casa familiare ed ha quantificato il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie,
incaricando i servizi sociali di valutare il nucleo familiare al fine di individuare il miglior regime di affido dei minori;
all'esito la causa è stata rimessa al Collegio;
Osserva:
va precisato in primo luogo che in data 9.1.2024 il procuratore del resistente ha comunicato di avere rinunciato al mandato, né è intervenuta una nuova nomina, sicché
l'ufficio non può che tener conto delle allegazioni e delle conclusioni rassegnate nel primo atto difensivo.
Ciò posto, è in atti la relazione dei servizi sociali 3.6.2024, che danno contezza della piena adeguatezza della madre nello svolgimento del ruolo genitoriale, della sua capacità di riconoscere e assecondare le aspirazioni dei figli, al tempo stesso ponendo i necessari limiti e di dare accesso alla figura paterna. Le allegazioni di scarsa attenzione e trascuratezza offerte dal padre hanno trovato radicale smentita. Il padre, dal canto proprio, è sempre stato poco presente nella vita dei figli, perché impegnato, quale operaio dipendente, in attività all'estero ed gli stesso, diversamente da quanto dedotto, nel colloquio con i servizi sociali, ha pienamente riconosciuto le “risorse genitoriali materne”. Quanto al rapporto dei figli con i genitori, i minori hanno una relazione del tutto soddisfacente con la madre;
con il padre (la circostanza è emersa anche in sede di audizione innanzi al giudice) il figlio ha un legame maggiore e probabilmente Per_1
maggiori affinità quanto agli interessi, mentre , di carattere più schivo, si è Per_2
dichiarata a volte a disagio con il padre ed ha comunque espresso la volontà di vederlo,
seppure non con particolare frequenza. In tale contesto, reputa il Collegio che ben possa disporsi l'affido condiviso, regime in ordine al quale non emergono controindicazioni e
5 che gli incontri tra padre e figli possano svolgersi un giorno alla settimana, in giornata, al sabato o alla domenica, compatibilmente con gli impegni dei minori. Ciò non esclude che possano svolgersi anche incontri più frequenti, con l'uno o con l'altro figlio, in giorni diversi, sempre compatibilmente con gli impegni del genitore e del minore.
Parimenti vanno disciplinati i periodi di vacanza, essendo opportuno favorire una maggiore presenza della figura paterna, rispetto alla quale, come detto, non emergono controindicazioni.
La prevalente collocazione dei minori presso la madre giustifica l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, condotta in locazione.
Le domande di parte ricorrente, volte ad ottenere l'autorizzazione alla madre a presentare domande di carattere amministrativo nell'interesse dei minori, anche senza l'assenso del padre, sono incompatibili con la domanda, pur proposta, di affido condiviso;
l'assegno unico, in assenza di accordo tra i genitori, è regolato per legge. Neppure può
essere ottenuto in questo giudizio il trasferimento della residenza del padre, trattandosi di domanda che va formulata nella competente sede ammnistrativa comunale.
Quanto al contributo al mantenimento, va detto che la più recente dichiarazione del padre si riferisce all'anno di imposta 2022; si tratta di un CU dal quale risulta un reddito mensile netto, per 12 mensilità, di euro 2.482,5; il resistente allo stato vive con la madre,
né risultano documentati oneri abitativi, come pure non vi è traccia documentale dell'allegato debito nei confronti dell'agenzia delle entrate.
La madre svolge attività di operaia dipendente;
non ha ritenuto di produrre le dichiarazioni dei redditi, ma solo quattro buste paga, dalle quali risulta una retribuzione media netta di euro 1100,00; la stessa è gravata ad un canone di locazione dell'importo di euro 350,00.
In tale contesto reputa il Collegio che la somma di euro 400,00 per ciascun figlio, già
stabilita in via provvisoria, sia congrua e proporzionata al reddito dei genitori.
Il concorso alle spese straordinarie dovrà essere paritario.
6 Le spese processuali vanno compensate, posto che sia il padre, sia, da ultimo, la madre,
hanno concluso per l'affido condiviso e che il padre sul contributo al mantenimento si è
rimesso alla decisione giudiziaria, peraltro non contrastando la domanda di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti,
disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
a)- affida i minori e ad entrambi i genitori, in via condivisa;
Per_2 Persona_4
b)- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni dei minori, e comunque almeno un giorno alla settimana, in giornata, al sabato o alla domenica;
i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il mese di maggio,
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di
Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua al
Lunedì dell'Angelo;
c)- assegna alla madre la casa familiare;
d)- pone a carico del padre l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 per ciascuno di esso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 15.7.2025
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 3683 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2023, promossa da
, C.F. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/05/1987, residente in [...]N.7 36072 CHIAMPO ITALIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NARDI LUISA
Parte ricorrente contro
, C.F. , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
20/10/1967, residente in [...]N.7 36072 CHIAMPO ITALIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GALLO MARIANTONIA
Parte resistente e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
Per la ricorrente:
Nel merito in via principale: -affidare in modo condiviso i figli minori e Per_1 Per_2
con collocazione prevalente e principale presso la madre in 36072 Chiampo (Vi) Via
Zannoni n.7, con facoltà per il padre di vederli e tenerli con sé, con i tempi e le modalità
di visita indicati nella relazione del 3.6.2024 dei Servizi Sociali, ovvero un pomeriggio a settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
-
disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere a favore della Controparte_1
sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori la Parte_1
somma mensile di €.1.100,00 (€.550,00 ciascuno) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, o la diversa somma che risulterà di giustizia e/o dall'istruttoria, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative come da
Protocollo del Tribunale di Vicenza, tenendo conto della necessità di fronteggiare anche un canone di locazione;
assegno unico da attribuire alla sig.ra , Parte_1
con esenzione da sottoscrizioni a firma del sig. per istanze di Controparte_1
contributi/ sussidi ad enti pubblici;
- assegnare l'abitazione familiare di Via Zannoni n.7 a
Chiampo (Vi) alla sig.ra ove continuerà a risiedere insieme ai Parte_1
figli minori, disponendo che il sig. trasferisca altrove la propria Controparte_1
residenza, considerato che il mantenimento ivi della sua residenza comporta la negazione di agevolazioni e contributi a causa dell'alterazione del modello isee;
- autorizzare ai sensi dell'art.316 c.c. la ricorrente a presentare istanze di contributi/sussidi ad enti pubblici in via autonoma ed esclusiva senza necessità di sottoscrizioni personali da parte del resistente, così come il modello Isee ed ogni altro modulo ai fini dell'ottenimento di
2 agevolazioni/benefici di legge, compreso l'assegno unico;
Con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria: Si richiamano le istanze istruttorie di cui al ricorso introduttivo ed alla memoria ex art.473bis.17 c.p.c. da intendersi qui integralmente richiamate.
Per il resistente:
- Disporre l'affidamento condiviso dei minori e , Persona_3 Persona_4
con abitazione prevalente presso la sig.ra previa attribuzione dell'incarico Parte_1
ai Servizi Sociali al fine di effettuare una valutazione della capacità genitoriale della ricorrente;
- Determinare di conseguenza, l'assegno periodico che il Sig. CP_1
verserà a titolo di contributo per il mantenimento dei minori, rapportato alla sua capacità
reddituale ed ai tempi di permanenza dei minori presso di sé; -regolamentare tempi e modalità del diritto di visita dei minori da parte del sig. secondo il piano CP_1
genitoriale da questi predisposto ed allegato in calce al presente atto;
-Emettere ogni altro provvedimento opportuno e di rito nell'interesse dei figli minori. Con vittoria di spese e compensi.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
affidare congiuntamente i figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocazione degli stessi presso la madre ed assegnazione della casa familiare in Chiampo, via Zannoni 7 a prevedendo modalità di frequentazione con il Parte_1
genitore non collocatario secondo un calendario di visite prestabilito che tenga conto degli impegni e delle attività anche extrascolastiche degli stessi;
porre a carico di un contributo per il mantenimento dei figli minori nella misura non Controparte_1
inferiore ad euro 400 mensili, oltra al 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e determinate secondo il protocollo adottato da Codesto Tribunale;
3 FATTO E DIRITTO
Premesso che:
Con ricorso depositato in data 18/07/2023 ha chiesto Parte_1
la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento dei figli minori Per_2
nata il [...] e nato il [...], generati dall'unione con Per_1 Per_5
[...]
a fondamento della domanda ha dedotto che la relazione, iniziata nel 2007, si era progressivamente incrinata a causa del comportamento aggressivo del compagno, che l'accusava di infedeltà e che in più occasioni l'aveva chiusa fuori di casa, tanto che, in data 12.7.2023, la ricorrente aveva trovato rifugio, assieme ai figli, dalla madre del resistente;
sul presupposto che le condotte violente e ingiuriose fossero perpetrate anche nei confronti dei figli ha chiesto l'affido esclusivo della prole, la disciplina del diritto di visita paterno, l'assegnazione della casa familiare, condotta in locazione, e l'imposizione di un contributo al mantenimento dei figli di euro 550,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie;
in data 15.8.2023 il giudice delegato, nella contumacia del resistente, ritualmente citato, ha adottato il provvedimento ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., assegnando alla ricorrente l'abitazione della casa familiare, con termine al resistente di 10 giorni per allontanarsene;
successivamente, in data 21.10.2023, il padre si è costituito contestando di avere posto in essere qualsivoglia forma di violenza ed allegando invece la scarsa capacità genitoriale della madre, che avrebbe trascurato la cura materiale dei figli, lasciandoli spesso soli e non promuovendo alcuna sorta di socializzazione;
ha sostenuto la natura troppo gravosa del contributo richiesto e ha concluso chiedendo l'affido condiviso, con conseguente disciplina del diritto di visita, l'assegnazione della casa alla madre e la determinazione del contributo secondo giustizia, facendo presente di avere un debito con l'agenzia delle entrate di euro 190.000,00;
4 previo esame dei figli minori, con ordinanza 2.12.2023 il giudice delegato, in via provvisoria, ha affidato i figli a entrambi i genitori, stabilendo i tempi di permanenza con il padre, ha assegnato alla madre la casa familiare ed ha quantificato il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 400,00 ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie,
incaricando i servizi sociali di valutare il nucleo familiare al fine di individuare il miglior regime di affido dei minori;
all'esito la causa è stata rimessa al Collegio;
Osserva:
va precisato in primo luogo che in data 9.1.2024 il procuratore del resistente ha comunicato di avere rinunciato al mandato, né è intervenuta una nuova nomina, sicché
l'ufficio non può che tener conto delle allegazioni e delle conclusioni rassegnate nel primo atto difensivo.
Ciò posto, è in atti la relazione dei servizi sociali 3.6.2024, che danno contezza della piena adeguatezza della madre nello svolgimento del ruolo genitoriale, della sua capacità di riconoscere e assecondare le aspirazioni dei figli, al tempo stesso ponendo i necessari limiti e di dare accesso alla figura paterna. Le allegazioni di scarsa attenzione e trascuratezza offerte dal padre hanno trovato radicale smentita. Il padre, dal canto proprio, è sempre stato poco presente nella vita dei figli, perché impegnato, quale operaio dipendente, in attività all'estero ed gli stesso, diversamente da quanto dedotto, nel colloquio con i servizi sociali, ha pienamente riconosciuto le “risorse genitoriali materne”. Quanto al rapporto dei figli con i genitori, i minori hanno una relazione del tutto soddisfacente con la madre;
con il padre (la circostanza è emersa anche in sede di audizione innanzi al giudice) il figlio ha un legame maggiore e probabilmente Per_1
maggiori affinità quanto agli interessi, mentre , di carattere più schivo, si è Per_2
dichiarata a volte a disagio con il padre ed ha comunque espresso la volontà di vederlo,
seppure non con particolare frequenza. In tale contesto, reputa il Collegio che ben possa disporsi l'affido condiviso, regime in ordine al quale non emergono controindicazioni e
5 che gli incontri tra padre e figli possano svolgersi un giorno alla settimana, in giornata, al sabato o alla domenica, compatibilmente con gli impegni dei minori. Ciò non esclude che possano svolgersi anche incontri più frequenti, con l'uno o con l'altro figlio, in giorni diversi, sempre compatibilmente con gli impegni del genitore e del minore.
Parimenti vanno disciplinati i periodi di vacanza, essendo opportuno favorire una maggiore presenza della figura paterna, rispetto alla quale, come detto, non emergono controindicazioni.
La prevalente collocazione dei minori presso la madre giustifica l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare, condotta in locazione.
Le domande di parte ricorrente, volte ad ottenere l'autorizzazione alla madre a presentare domande di carattere amministrativo nell'interesse dei minori, anche senza l'assenso del padre, sono incompatibili con la domanda, pur proposta, di affido condiviso;
l'assegno unico, in assenza di accordo tra i genitori, è regolato per legge. Neppure può
essere ottenuto in questo giudizio il trasferimento della residenza del padre, trattandosi di domanda che va formulata nella competente sede ammnistrativa comunale.
Quanto al contributo al mantenimento, va detto che la più recente dichiarazione del padre si riferisce all'anno di imposta 2022; si tratta di un CU dal quale risulta un reddito mensile netto, per 12 mensilità, di euro 2.482,5; il resistente allo stato vive con la madre,
né risultano documentati oneri abitativi, come pure non vi è traccia documentale dell'allegato debito nei confronti dell'agenzia delle entrate.
La madre svolge attività di operaia dipendente;
non ha ritenuto di produrre le dichiarazioni dei redditi, ma solo quattro buste paga, dalle quali risulta una retribuzione media netta di euro 1100,00; la stessa è gravata ad un canone di locazione dell'importo di euro 350,00.
In tale contesto reputa il Collegio che la somma di euro 400,00 per ciascun figlio, già
stabilita in via provvisoria, sia congrua e proporzionata al reddito dei genitori.
Il concorso alle spese straordinarie dovrà essere paritario.
6 Le spese processuali vanno compensate, posto che sia il padre, sia, da ultimo, la madre,
hanno concluso per l'affido condiviso e che il padre sul contributo al mantenimento si è
rimesso alla decisione giudiziaria, peraltro non contrastando la domanda di assegnazione della casa familiare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti,
disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
a)- affida i minori e ad entrambi i genitori, in via condivisa;
Per_2 Persona_4
b)- il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni dei minori, e comunque almeno un giorno alla settimana, in giornata, al sabato o alla domenica;
i figli potranno trascorrere con il padre due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il mese di maggio,
una settimana durante le vacanze natalizie, alternando la settimana di Natale a quella di
Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua al
Lunedì dell'Angelo;
c)- assegna alla madre la casa familiare;
d)- pone a carico del padre l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di euro 400,00 per ciascuno di esso, oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza
Compensa le spese processuali.
Così deciso in Vicenza, il 15.7.2025
Il Presidente
Giovanna Sanfratello
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