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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 28/01/2026, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1234/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12950/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Camera Di Commercio Di Roma - 8009979588
elettivamente domiciliato presso cciaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031782135000 TRIBUTI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170211716867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132496925000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190062983549000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190101125980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190182424257000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190250111677000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114847511000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114847511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001454796683000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149789732000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149789732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
contro
Camera Di Commercio Di Roma - 8009979588
elettivamente domiciliato presso cciaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057437273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210096744535000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242234240000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242234240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220012219242000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056321559000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220112861115000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220120876604000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022015062837000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168317520000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230049884225000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107279676000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107279676000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230142655866000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173426940000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230192371343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230203029951000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230203030052000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220879984000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230231049235000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056534011000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056534112000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240097438340000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240097438340000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024122876466000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128868805000 DLGS 462/97 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Nominativo_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259031782135000, notificata in data 29 maggio 2025 da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di euro 1.407.180,26 basato su cartelle e avvisi di addebito
INPS. L'impugnazione è stata limitata a 32 cartelle per l'importo di euro 937.150,31 relative a tributi erariali, locali e regionali, tra cui IVA, imposte dirette, TARI, tassa automobilistica regionale e diritti camerali, annualità dal
2013 al 2022, come analiticamente indicati nell'atto impugnato e nel ricorso introduttivo.
La società ricorrente ha dedotto, in sintesi:
la nullità o inesistenza della notifica dell'intimazione a mezzo pec;
la mancata notifica delle cartelle presupposte;
l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
la genericità dell'intimazione e la violazione del diritto di difesa.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate, Roma Capitale e la Regione Lazio, depositando articolate controdeduzioni.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo ampia documentazione attestante:
la regolare notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec, avvenuta in data 29 maggio 2025 alle ore
11:54, presso l'indirizzo Email_3, con ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;
la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, anch'esse effettuate a mezzo PEC, con produzione delle relative ricevute di consegna;
la definitività di numerose cartelle, già oggetto di precedenti giudizi conclusi con sei sentenze di rigetto non impugnate, intervenute innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con conseguente formazione del giudicato e violazione del principio del ne bis in idem per le doglianze reiterate;
la notifica via pec di altre quattro intimazioni e di due pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le medesime cartelle.
Si è costituita in giudizio pure l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso, specificando che alcune cartelle (in particolare n. 0972024005634011 e n. 09720240097438340) sono già state impugnate dalla stessa società; che tali giudizi si sono conclusi con sentenze di rigetto, rispettivamente n. 10243/24/2025
(depositata il 17 luglio 2025) e n. 9256/27/2025 (depositata il 2 luglio 2025); che su tali atti si è pertanto formato giudicato, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem per la riproposizione delle stesse doglianze.
Roma Capitale ha rappresentato che l'intimazione ha incluso carichi relativi alla TARI per le annualità 2018
e 2019, per immobili siti in Via Indirizzo_1 e Indirizzo_2, preceduti da avvisi di pagamento regolarmente notificati, seguiti da iscrizione a ruolo e affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, senza che sia maturata alcuna prescrizione al riguardo.
La Regione Lazio ha evidenziato, con riferimento alle cartelle per tassa automobilistica regionale, che i ruoli sono stati resi esecutivi entro i termini di legge e che le cartelle sono state notificate tra il 2017 e il 2023, con interruzione del termine prescrizionale, anche tenuto conto delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato, l'uso dell'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it certamente riferibile all'Agenzia Entrate Riscossione senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno, per le ragioni che si esporranno in seguito, una sua inesistenza.
La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente.
In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come
è nel caso di specie.
Del resto, la Corte di Appello di Bologna, Sez. III, con pronuncia del 02/10/2014, così come il Tribunale di
Perugia Sez. Lavoro, sentenza n. 141/2020, in merito all'efficacia delle risultanze di INI-PEC, al fine della corretta individuazione dell'indirizzo pec a cui destinare l'atto, ne ha sancito l'irrilevanza purché l'indirizzo utilizzato sia riferibile al destinatario.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
In effetti, tale norma dispone che “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, tuttavia, è inserita in un provvedimento specifico, a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: “L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente”.
Materia e fattispecie – evidentemente - per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati (e, per inciso, non rispondono al vero le affermazioni contenute in alcune sentenze di merito della stessa CTP di Roma: né l'affermazione che l'art. 60 DPR n. 600/73 richiami l'art.
3-bis, Legge n. 53/94; né l'affermazione che la ratio della norma di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 68/2005 sarebbe quella di tutelare il cittadino-contribuente, il quale riesce a capire la provenienza solo se riconducibile ad un indirizzo inserito in un pubblico elenco e non se proveniente da un semplice dominio privato, posto che l'art. 14 si limita invece a disporre che il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo).
Non sussiste un obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per l'indirizzo di posta elettronica del mittente. Né tale obbligo appare disciplinato dalle norme richiamate e contenute nel DPR n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.)
Con il successivo art. 7 quater del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali), il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica a mezzo pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi.
Dispone tale norma: “6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Anche in tale norma non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AR (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
L'unico obbligo che incombe sulla stessa è quello di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, atteso che tale utilizzo garantirà che la comunicazione proviene esattamente dal soggetto che l'ha trasmessa.
Per contro, e sotto il profilo della individuazione della casella pec del destinatario della comunicazione, questa certamente dovrà essere inserita nei pubblici elenchi previsti dalla normativa.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato.
La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15).
Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo – come nel caso di specie – che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre
2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, ha chiarito che “…il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Peraltro, è ormai principio giurisprudenziale consolidato che pure l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n. 20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019,
n.20214/2021).
D'altra parte, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è pec.agenziariscossione.gov.it, il contribuente può comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione registrato, e che si differenzia da questo soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente, e che le comunicazioni certificate provenienti da indirizzi con quello specifico dominio non possono provenire da soggetti diversi con altre finalità, sorgendo comunque un onere a carico del ricevente, in considerazione della specificità e della tipicità formale dell'atto notificato, di accertarsi della fondatezza del suo contenuto.
L'indirizzo di provenienza in contestazione – notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it – compare sul sito di ADER nell'elenco degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica di documenti da parte della Direzione
Regionale Lazio. Ciò esclude ulteriormente che il destinatario possa essere incorso in equivoci sulla provenienza dell'atto, come peraltro conferma la regolare notifica del ricorso introduttivo, a riprova di come la relativa provenienza sia stata ben compresa.
Tale orientamento è stato riconfermato anche molto recentemente, addirittura dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che occupandosi della notificazione di atti giudiziari, ma con argomentazioni pienamente estensibili alla fattispecie in esame, hanno affermato il principio per cui “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (S.U. sentenza n.15979/2022, Rv. 664909); sentenza ripresa anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (n. 23/2023 del 09 gennaio 2023).
Infine, ancora la Cassazione ha ribadito più volte che “risulta assorbente il rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994 – la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza del ricorso – sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis, comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994: «La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che non può predicarsi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cfr. Cassazione n. 1702/2023 del 19.01.2023; n. 982/2023; n. 6015/2023).
In ultimo, il Collegio deve chiarire come mai, nel caso di specie, non si possa comunque proprio sostenere che ci si trovi davanti ad una fattispecie di inesistenza della notifica. Per effetto della più recente giurisprudenza della Cassazione, la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario e/o impositivo è ormai una categoria residuale, configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021; SS.UU. n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia
Entrate Riscossione, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Nel merito è risultato, altresì, che tutte le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna depositate da Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
In applicazione dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento non ha integrato un nuovo atto impositivo, ma ha costituito un atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le censure proposte, invece, hanno riguardato in larga parte vizi attinenti agli atti presupposti, ormai non più sindacabili.
È risultata infondata anche l'eccezione di prescrizione, poiché i termini prescrizionali, sia decennali che quinquennali o triennali sono stati interrotti dalla notificazione delle cartelle e degli atti successivi (quattro intimazioni e due pignoramenti presso terzi), nonché sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-19.
Ulteriormente, per numerose cartelle richiamate nell'intimazione, è risultato che la società ricorrente ha già promosso precedenti giudizi, definiti con sentenze di rigetto passate in giudicato, con conseguente inammissibilità delle doglianze riproposte per violazione del ne bis in idem.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa, fondata su titoli validi, efficaci e non prescritti.
La Corte, quindi, respinge il ricorso, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza, vengono poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto del valore particolarmente elevato della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti resistenti, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_2 che si è dichiarato antistatario, in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.000,00 in favore della Regione Lazio ed in euro 1.000,00 in favore di Roma Capitale oltre gli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro EM US Di NO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
CLEMENTE ALESSANDRO, Relatore
ANDREOZZI DONATO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12950/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio N 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Camera Di Commercio Di Roma - 8009979588
elettivamente domiciliato presso cciaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259031782135000 TRIBUTI
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170211716867000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180132496925000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190062983549000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190101125980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190182424257000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190250111677000 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114847511000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200114847511000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097202001454796683000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149789732000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200149789732000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
contro
Camera Di Commercio Di Roma - 8009979588
elettivamente domiciliato presso cciaroma@rm.legalmail.camcom.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210057437273000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210096744535000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242234240000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210242234240000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220012219242000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220056321559000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220112861115000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220120876604000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972022015062837000 TARI 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220168317520000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230049884225000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107279676000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230107279676000 IVA-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230142655866000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230173426940000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230192371343000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230203029951000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230203030052000 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230220879984000 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230231049235000 IRAP 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056534011000 IVA-ALTRO 2022
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240056534112000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240097438340000 IRPEF-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240097438340000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972024122876466000 IVA-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240128868805000 DLGS 462/97 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 627/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Nominativo_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720259031782135000, notificata in data 29 maggio 2025 da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, per l'importo complessivo di euro 1.407.180,26 basato su cartelle e avvisi di addebito
INPS. L'impugnazione è stata limitata a 32 cartelle per l'importo di euro 937.150,31 relative a tributi erariali, locali e regionali, tra cui IVA, imposte dirette, TARI, tassa automobilistica regionale e diritti camerali, annualità dal
2013 al 2022, come analiticamente indicati nell'atto impugnato e nel ricorso introduttivo.
La società ricorrente ha dedotto, in sintesi:
la nullità o inesistenza della notifica dell'intimazione a mezzo pec;
la mancata notifica delle cartelle presupposte;
l'intervenuta prescrizione e decadenza dei crediti;
la genericità dell'intimazione e la violazione del diritto di difesa.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate, Roma Capitale e la Regione Lazio, depositando articolate controdeduzioni.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso, producendo ampia documentazione attestante:
la regolare notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo pec, avvenuta in data 29 maggio 2025 alle ore
11:54, presso l'indirizzo Email_3, con ricevuta di avvenuta consegna, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973;
la regolare notifica di tutte le cartelle di pagamento presupposte, anch'esse effettuate a mezzo PEC, con produzione delle relative ricevute di consegna;
la definitività di numerose cartelle, già oggetto di precedenti giudizi conclusi con sei sentenze di rigetto non impugnate, intervenute innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, con conseguente formazione del giudicato e violazione del principio del ne bis in idem per le doglianze reiterate;
la notifica via pec di altre quattro intimazioni e di due pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le medesime cartelle.
Si è costituita in giudizio pure l'Agenzia delle Entrate che ha chiesto il rigetto del ricorso, specificando che alcune cartelle (in particolare n. 0972024005634011 e n. 09720240097438340) sono già state impugnate dalla stessa società; che tali giudizi si sono conclusi con sentenze di rigetto, rispettivamente n. 10243/24/2025
(depositata il 17 luglio 2025) e n. 9256/27/2025 (depositata il 2 luglio 2025); che su tali atti si è pertanto formato giudicato, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem per la riproposizione delle stesse doglianze.
Roma Capitale ha rappresentato che l'intimazione ha incluso carichi relativi alla TARI per le annualità 2018
e 2019, per immobili siti in Via Indirizzo_1 e Indirizzo_2, preceduti da avvisi di pagamento regolarmente notificati, seguiti da iscrizione a ruolo e affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, senza che sia maturata alcuna prescrizione al riguardo.
La Regione Lazio ha evidenziato, con riferimento alle cartelle per tassa automobilistica regionale, che i ruoli sono stati resi esecutivi entro i termini di legge e che le cartelle sono state notificate tra il 2017 e il 2023, con interruzione del termine prescrizionale, anche tenuto conto delle sospensioni disposte dalla normativa emergenziale Covid-19.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Quanto alla doglianza relativa all'indirizzo pec non certificato, l'uso dell'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it certamente riferibile all'Agenzia Entrate Riscossione senza alcun dubbio, non comporta nessuna nullità della notifica via pec e tantomeno, per le ragioni che si esporranno in seguito, una sua inesistenza.
La normativa di settore (quella del DPR n. 68/2005) contiene prescrizioni esclusivamente sull'indirizzo elettronico del destinatario (che deve essere estratto da INI-PEC mentre per i soggetti non obbligati all'uso della PEC vale l'indirizzo indicato) e non su quello del mittente.
In ogni caso, si rileva che, in via generale, l'attestazione di consegna della PEC, con cui è stata effettuata una notifica telematica, è sufficiente a considerarla perfezionata, a patto che esista la certezza che detta consegna sia avvenuta a un indirizzo PEC sicuramente riferibile al destinatario della notifica stessa, come
è nel caso di specie.
Del resto, la Corte di Appello di Bologna, Sez. III, con pronuncia del 02/10/2014, così come il Tribunale di
Perugia Sez. Lavoro, sentenza n. 141/2020, in merito all'efficacia delle risultanze di INI-PEC, al fine della corretta individuazione dell'indirizzo pec a cui destinare l'atto, ne ha sancito l'irrilevanza purché l'indirizzo utilizzato sia riferibile al destinatario.
Invero in materia di notifica di atti civili, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17346/19 (e con le altre sentenze di legittimità richiamate in ricorso e da parte della giurisprudenza di merito favorevole alle tesi di parte ricorrente), ha osservato che, a mente dell'art.
3-bis, Legge n. 53/94, la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi.
In effetti, tale norma dispone che “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Tale norma, tuttavia, è inserita in un provvedimento specifico, a carattere agevolativo e diretto ad una specifica categoria di soggetti, per disciplinare la “Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.
Si tratta, quindi, di una norma il cui perimetro di applicazione, e i soggetti destinatari, sono ben indicati dall'art. 1, ovvero: “L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto a norma dell'articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n.
890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l'autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente”.
Materia e fattispecie – evidentemente - per nulla assimilabili agli atti o agli incombenti dell'ente di riscossione, non fosse altro perché: a) la materia fiscale non ammette interpretazioni di tipo analogico, quindi la L 53/94 non è estensibile all'ente della riscossione;
b) le precise condizioni di notifica da parte degli avvocati e procuratori impone l'indicazione e oggettivizzazione dell'indirizzo pec del mittente.
Le sentenze di merito di contenuto favorevole alla tesi di parte ricorrente in genere si limitano a richiamare le predette sentenze di Cassazione, senza rendersi conto che dette sentenze hanno ad oggetto unicamente le notifiche eseguite dagli avvocati (e, per inciso, non rispondono al vero le affermazioni contenute in alcune sentenze di merito della stessa CTP di Roma: né l'affermazione che l'art. 60 DPR n. 600/73 richiami l'art.
3-bis, Legge n. 53/94; né l'affermazione che la ratio della norma di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 68/2005 sarebbe quella di tutelare il cittadino-contribuente, il quale riesce a capire la provenienza solo se riconducibile ad un indirizzo inserito in un pubblico elenco e non se proveniente da un semplice dominio privato, posto che l'art. 14 si limita invece a disporre che il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono dei gestori inclusi in un apposito elenco pubblico disciplinato dal presente articolo).
Non sussiste un obbligo di iscrizione negli elenchi previsti dalla legge per l'indirizzo di posta elettronica del mittente. Né tale obbligo appare disciplinato dalle norme richiamate e contenute nel DPR n. 68/2005
(Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.)
Con il successivo art. 7 quater del decreto fiscale n. 193/2016 (Definizione agevolata delle cartelle esattoriali), il legislatore è poi intervenuto sull'articolo 60 del DPR 600/1973 che disciplina le modalità di notifica degli avvisi e degli altri atti che devono essere notificati al contribuente, risolvendo i dubbi e le incertezze sorti in ordine alla validità della notifica a mezzo pec degli atti tributari diversi da quelli esecutivi /precettivi.
Dispone tale norma: “6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo precedente, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della società InfoCamere Scpa. Nelle more della piena operatività dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, la notificazione può essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica certificata di uno dei soggetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado di cui all'articolo 63, secondo comma, secondo periodo, del presente decreto, specificamente incaricati di ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa. Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del contribuente non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del presente comma e quelle del codice di procedura civile dalle stesse non modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile".
Anche in tale norma non si ravvisa una specifica disciplina che imponga l'utilizzo, da parte del soggetto che effettua la notifica, di un indirizzo pec specifico, provvedendo la norma unicamente a disciplinare l'identificazione dell'indirizzo pec del soggetto destinatario della notifica.
Quindi, se è vero che un avvocato che intende procedere ad una notifica diretta a mezzo pec è tenuto ad utilizzare, ai sensi della specifica norma contenuta nell'art.
3-bis della Legge n. 53/94, un indirizzo inserito in un pubblico elenco, lo stesso obbligo non incombe sull'Amministrazione AR (o di riscossione o ente locale) che procede alla trasmissione degli atti ai destinatari a mezzo pec, non essendo questa destinataria della norma contenuta nel richiamato art.
3-bis della Legge n. 53/94.
L'unico obbligo che incombe sulla stessa è quello di utilizzare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, atteso che tale utilizzo garantirà che la comunicazione proviene esattamente dal soggetto che l'ha trasmessa.
Per contro, e sotto il profilo della individuazione della casella pec del destinatario della comunicazione, questa certamente dovrà essere inserita nei pubblici elenchi previsti dalla normativa.
Vi è da aggiungere anche che, vertendosi, a tutto concedere, in un'ipotesi di nullità della notifica (per quanto si dirà in prosieguo), non vi è dubbio che da essa non può derivare la nullità dell'atto impugnato.
La notificazione, infatti, è un procedimento tipico, formale e complesso con il quale l'atto viene portato a legale conoscenza del destinatario. Poiché la notifica è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, essa non attiene alla sua validità bensì, appunto, alla sua efficacia (si vedano ex multis, Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 917/16 e Sezioni Unite, sentenza n. 19704/15).
Dunque, l'eventuale vizio di notifica avrebbe solo l'unica conseguenza di rimettere in termini la parte ricorrente per l'impugnazione dell'atto ma non comporta mai la nullità dell'atto cui si riferisce, laddove non si sia eccepita anche la prescrizione o la decadenza o qualsiasi altro fatto estintivo della pretesa fiscale.
Peraltro, a dirimere ogni dubbio sulla validità della notifica, l'avvenuta proposizione del ricorso, con il deposito in atti dell'atto impugnato, sana qualsiasi eventuale nullità della notifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli
160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando sia certo – come nel caso di specie – che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre
2014, n. 27089).
In tal senso, si è espressa anche a Suprema Corte, a Sezioni unite, che, con la sentenza n. 7665, depositata il 18 aprile 2016, ha chiarito che “…il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario”.
Nella specie, d'altronde, parte ricorrente non adduce alcuno specifico e concreto pregiudizio al diritto di difesa, né concreti elementi che possano deporre nel senso di una difformità tra il testo recapitato e quello depositato agli atti.
E', peraltro, inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa. Per contro, può dirsi, si ribadisce, che l'avvenuta proposizione del gravame che ne occupa ha avuto l'indubbio effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto impositivo.
Peraltro, è ormai principio giurisprudenziale consolidato che pure l'eventuale irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. Sez. Un. n. 7665/2016, conformi n. 20625/2017, n. 23620/2018, n. 24568/2018, n.6417/2019,
n.20214/2021).
D'altra parte, poiché il dominio di provenienza della notifica in questione è pec.agenziariscossione.gov.it, il contribuente può comprendere agevolmente che lo stesso corrisponde esattamente al solo indirizzo governativo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione registrato, e che si differenzia da questo soltanto per l'username, corrispondente invece all'articolazione organizzativa/territoriale competente, e che le comunicazioni certificate provenienti da indirizzi con quello specifico dominio non possono provenire da soggetti diversi con altre finalità, sorgendo comunque un onere a carico del ricevente, in considerazione della specificità e della tipicità formale dell'atto notificato, di accertarsi della fondatezza del suo contenuto.
L'indirizzo di provenienza in contestazione – notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it – compare sul sito di ADER nell'elenco degli indirizzi PEC utilizzati per la notifica di documenti da parte della Direzione
Regionale Lazio. Ciò esclude ulteriormente che il destinatario possa essere incorso in equivoci sulla provenienza dell'atto, come peraltro conferma la regolare notifica del ricorso introduttivo, a riprova di come la relativa provenienza sia stata ben compresa.
Tale orientamento è stato riconfermato anche molto recentemente, addirittura dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che occupandosi della notificazione di atti giudiziari, ma con argomentazioni pienamente estensibili alla fattispecie in esame, hanno affermato il principio per cui “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente” (S.U. sentenza n.15979/2022, Rv. 664909); sentenza ripresa anche dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (n. 23/2023 del 09 gennaio 2023).
Infine, ancora la Cassazione ha ribadito più volte che “risulta assorbente il rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 3 bis e 11 della l. n. 53 del 1994 – la cui applicabilità viene invocata a sostegno della fondatezza del ricorso – sancisce con la nullità (e non già con l'inesistenza) la violazione delle disposizioni prescritte in tema di notifica telematica eseguita dal difensore, fra le quale si rinviene, per l'appunto, l'indicazione che il messaggio PEC provenga da indirizzo censito in pubblici elenchi (art. 3 bis, comma 1, secondo periodo, della l. n. 53 del 1994: «La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. Ne consegue che non può predicarsi l'inesistenza, bensì la nullità dell'atto eventualmente compiuto in difformità dallo schema normativo di cui al citato art. 3 bis, con conseguente possibilità di ritenere la nullità sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.” (Cfr. Cassazione n. 1702/2023 del 19.01.2023; n. 982/2023; n. 6015/2023).
In ultimo, il Collegio deve chiarire come mai, nel caso di specie, non si possa comunque proprio sostenere che ci si trovi davanti ad una fattispecie di inesistenza della notifica. Per effetto della più recente giurisprudenza della Cassazione, la nozione di inesistenza della notificazione di un atto giudiziario e/o impositivo è ormai una categoria residuale, configurabile nei casi di totale mancanza materiale dell'atto, nonché nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi ex lege eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa» (Cass. sentenza n. 28573 del 18 ottobre 2021; SS.UU. n. 14916 del 2016, n. 29729 del 2019).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'attività di trasmissione sia stata eseguita da un soggetto, Agenzia
Entrate Riscossione, qualificato e dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività; d'altro canto, la fase di consegna è regolarmente avvenuta, tanto è vero che parte ricorrente ha potuto leggere, esaminare, depositare in atti e contestare l'atto impositivo.
Nel merito è risultato, altresì, che tutte le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna depositate da Agenzia delle Entrate-
Riscossione.
In applicazione dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 546/1992, l'intimazione di pagamento non ha integrato un nuovo atto impositivo, ma ha costituito un atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le censure proposte, invece, hanno riguardato in larga parte vizi attinenti agli atti presupposti, ormai non più sindacabili.
È risultata infondata anche l'eccezione di prescrizione, poiché i termini prescrizionali, sia decennali che quinquennali o triennali sono stati interrotti dalla notificazione delle cartelle e degli atti successivi (quattro intimazioni e due pignoramenti presso terzi), nonché sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-19.
Ulteriormente, per numerose cartelle richiamate nell'intimazione, è risultato che la società ricorrente ha già promosso precedenti giudizi, definiti con sentenze di rigetto passate in giudicato, con conseguente inammissibilità delle doglianze riproposte per violazione del ne bis in idem.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa, fondata su titoli validi, efficaci e non prescritti.
La Corte, quindi, respinge il ricorso, mentre le spese di giudizio seguono la soccombenza, vengono poste a carico della parte ricorrente, tenuto conto del valore particolarmente elevato della controversia e dell'attività difensiva svolta dalle parti resistenti, e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_2 che si è dichiarato antistatario, in euro 8.000,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate, in euro 1.000,00 in favore della Regione Lazio ed in euro 1.000,00 in favore di Roma Capitale oltre gli accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 13 gennaio 2026 IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro EM US Di NO