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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 24/09/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Arianna Sbano presidente rel. dott.ssa Paola Mureddu consigliere dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAZZAFERRI SUSANNA, FLORI FLORO elett. Pt_1 dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE ED APPELLANTE contro già rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dagli avv. VALLESI GIUSEPPE, VALLESI PIERGIOVANNI, VALLESI SIMONE elett.te dom.to in Corso Giuseppe Mazzini n. 27 63074 San Benedetto del Tronto
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE ED APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di sentenza della Suprema Corte di Pt_1
Cassazione Sezione Lavoro Numero di raccolta generale n. 1432/2025, pubblicata in data 21/01/2025, pronunciata nel ricorso proposto dallo stesso contro la (già Pt_1 Controparte_3 CP_2
Si premette, infatti, che con sentenza n. 137/2022 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto dalla dichiarando infondata la pretesa Controparte_4
pagina 1 di 5 contributiva dell' nella nota di rettifica n. 8/2017. La controversia nasceva dal fatto che la Pt_1 CP_3 aveva richiesto un periodo di CIGS, concessa con provvedimento ministeriale del 29.4.2016 per il periodo dal 1.9.2015 al 31.12.2015 ed aveva, poi, chiesto all' l'autorizzazione al conguaglio in data Pt_1
24.10.2016. Con provvedimento del 18.1.2017 l' autorizzava il conguaglio entro sei mesi dalla Pt_1 concessione ministeriale, specificando come termine decadenziale il 29.10.2016, ossia un termine già scaduto. Nonostante le richieste di chiarimento su come procedere l' non aveva risposto alcunché, Pt_1 sicché la società aveva proceduto al conguaglio con la competenza di agosto 2017. A questo punto l' , ritenendo che la parte fosse incorsa nella decadenza prevista dall'art. 7 del D.lgs. 148/2015, CP_5 chiedeva, con la nota di rettifica oggetto di ricorso giudiziale, il pagamento dei contributi illegittimamente compensati.
Avverso la sentenza di primo grado, interponeva appello l' , appello che veniva respinto con CP_5 sentenza di questa Corte n. 79/2023, ritenendo che “correttamente il Tribunale ha ritenuto che la decadenza di cui si discute venga efficacemente impedita dal primo atto di impulso ad iniziativa dell'impresa interessata, necessario all'avvio della procedura di conguaglio, essendo del tutto conforme ai canoni del procedimento amministrativo la regola secondo cui non possono trascorrere in danno dell'istante i tempi necessari al perfezionarsi del complesso iter procedimentale che sfocia con la comunicazione di accesso al beneficio richiesto”.
Avverso tale sentenza l' proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto con la sentenza Pt_1
n. 1432/2025 che cassava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, rimettendo le parti davanti alla stessa in diversa composizione.
Nella sua decisione, la Corte ha, innanzitutto, premesso che “Dispone l'art. 7, comma 2, d.lgs.
n.148/2015, che l'importo dell'integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le Pt_1 norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”. Incontroverso essendo che, nel caso di specie, l'odierna controricorrente intese avvalersi del meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale), l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che il conguaglio deve essere effettuato, “a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”, e dunque attribuisce efficacia impeditiva alla
(sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito: questa Corte, infatti, ha da tempo ricondotto al regime della c.d. compensazione impropria il conguaglio previsto da tutte quelle fattispecie legali in base alle quali il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse pagina 2 di 5 di un ente previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti all'ente medesimo (cfr. Cass. n. 14711 del
2007). Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' Pt_1 della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, viene in rilievo l'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi: si tratta, infatti, di termine che non è stato in alcun modo inciso dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n.148/2015, cit..
Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima”.
Dunque, secondo la Corte, “erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che all'uopo potesse giovare la richiesta di conguaglio delle somme in questione: diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' menzionati dall'odierna controricorrente, trattandosi di atti interni che, anche quando Pt_1 emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore né di obblighi a carico dell'amministrazione (così già Cass. n. 2568 del 1963; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 10728 del 2024). Si deve semmai aggiungere che non si potrebbe ritenere che “la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della CIGS anticipata ai lavoratori” (così invece la sentenza impugnata, pag. 3): fermo restando che, come emerge dall'impiego della disgiuntiva “o”, l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, dianzi cit., considera rimborso e conguaglio come modalità differenti di restituzione all'impresa di quanto anticipato per conto dell'ente previdenziale, deve ribadirsi che non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato in esito ad una qualche forma di procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; ed è evidente, per contro, che sostenere che una “richiesta di autorizzazione al conguaglio” debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che il successivo comma 3 dell'art. 7 attribuisce invece esclusivamente al “conguaglio” o alla
“richiesta di rimborso”, metterebbe capo non già ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” della norma in questione (come invece si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), bensì ad una pagina 3 di 5 disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge”.
Veniva, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge”.
Con l'atto di riassunzione, chiede, pertanto, l' già appellante, che sia respinto il ricorso Pt_1
CP_ proposto dalla (poi , dichiarando maturata la decadenza ex art. 7 co. 3 D.lgs. Controparte_2
148/2015ate.
Ha depositato comparsa di costituzione in questa fase la (già Controparte_1
la quale, pur prendendo atto del principio di diritto affermato dalla Suprema Controparte_3
Corte, auspica un ripensamento dei principi affermati e rileva come la sentenza di primo grado contenesse già l'affermazione, passata in giudicato, secondo cui, anche a volersi ritenere maturata la decadenza, la parte sarebbe ivi incorsa “per fatto non imputabile con conseguente sussistenza dei presupposti per la remissione in termini”.
Conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dall' . Controparte_6
Così ripercorso l'iter processuale, l'appello dell' alla luce del principio di diritto posto Pt_1 dalla Suprema Corte, deve ritenersi fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ebbene, dal tenore della sentenza di rimessione, non può che concludersi come la
[...]
(già e ora fosse incorsa nella decadenza prevista CP_3 CP_2 Controparte_1 dall'art. 7 D.lgs. n. 148/2015, avendo effettuato il conguaglio con la competenza di agosto 2017, oltre il pagina 4 di 5 termine di sei mesi dal decreto ministeriale di concessione della CIGS datato 29.4.2016, non potendo considerarsi la richiesta di autorizzazione al conguaglio del 24.10.2016 come atto impeditivo della decadenza.
Ritiene, ora, l'appellato e resistente in riassunzione che, in ogni caso, anche dopo la sentenza rescindente, l'appello dell' dovrebbe essere, comunque, respinto per essere passata in giudicato CP_5 la motivazione alternativa adottata dal primo giudice in merito alla rimessione in termini della parte debitrice a seguito del comportamento fuorviante dell' . CP_5
Ebbene, non corrisponde al vero che quest'ultimo non abbia censurato anche tale parte della sentenza come è dato leggere, in particolare, alle pagg. 5 e 6 dell'originario appello ove espressamente si critica la tesi della rimessione in termini.
In particolare, anche a voler ritenere che il comportamento fuorviante dell' , in uno alla CP_5 novità della normativa, abbia creato una situazione di obiettiva incertezza, appare indubitabile come l'unica data certa che l'azienda poteva considerare attendibile era, comunque, il provvedimento autorizzatorio dell' emesso il 18.1.2017, rispetto al quale, tuttavia, anche il conguaglio dell'agosto Pt_1
2017 appare tardivo rispetto al termine semestrale di decadenza.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'originario appello dell' va accolto con conseguente Pt_1 rigetto del ricorso in accertamento negativo depositato dalla CP_3
In considerazione, tuttavia, delle obiettive incertezze interpretative della normativa in esame, si ritengono sussistenti eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio e per la presente fase.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso CP_ di (poi e ora confermando la fondatezza Controparte_2 Controparte_1 della pretesa contributiva di cui alla nota di rettifica n. 8/2017; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio e per la presente fase di rinvio..
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Arianna Sbano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Arianna Sbano presidente rel. dott.ssa Paola Mureddu consigliere dott.ssa Annalisa Giusti consigliere
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza di discussione, sulle conclusioni delle parti, ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 47/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti MAZZAFERRI SUSANNA, FLORI FLORO elett. Pt_1 dom.to in VIA SAN MARTINO 23 60122 ANCONA
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE ED APPELLANTE contro già rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dagli avv. VALLESI GIUSEPPE, VALLESI PIERGIOVANNI, VALLESI SIMONE elett.te dom.to in Corso Giuseppe Mazzini n. 27 63074 San Benedetto del Tronto
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE ED APPELLATO
Conclusioni come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., a seguito di sentenza della Suprema Corte di Pt_1
Cassazione Sezione Lavoro Numero di raccolta generale n. 1432/2025, pubblicata in data 21/01/2025, pronunciata nel ricorso proposto dallo stesso contro la (già Pt_1 Controparte_3 CP_2
Si premette, infatti, che con sentenza n. 137/2022 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto dalla dichiarando infondata la pretesa Controparte_4
pagina 1 di 5 contributiva dell' nella nota di rettifica n. 8/2017. La controversia nasceva dal fatto che la Pt_1 CP_3 aveva richiesto un periodo di CIGS, concessa con provvedimento ministeriale del 29.4.2016 per il periodo dal 1.9.2015 al 31.12.2015 ed aveva, poi, chiesto all' l'autorizzazione al conguaglio in data Pt_1
24.10.2016. Con provvedimento del 18.1.2017 l' autorizzava il conguaglio entro sei mesi dalla Pt_1 concessione ministeriale, specificando come termine decadenziale il 29.10.2016, ossia un termine già scaduto. Nonostante le richieste di chiarimento su come procedere l' non aveva risposto alcunché, Pt_1 sicché la società aveva proceduto al conguaglio con la competenza di agosto 2017. A questo punto l' , ritenendo che la parte fosse incorsa nella decadenza prevista dall'art. 7 del D.lgs. 148/2015, CP_5 chiedeva, con la nota di rettifica oggetto di ricorso giudiziale, il pagamento dei contributi illegittimamente compensati.
Avverso la sentenza di primo grado, interponeva appello l' , appello che veniva respinto con CP_5 sentenza di questa Corte n. 79/2023, ritenendo che “correttamente il Tribunale ha ritenuto che la decadenza di cui si discute venga efficacemente impedita dal primo atto di impulso ad iniziativa dell'impresa interessata, necessario all'avvio della procedura di conguaglio, essendo del tutto conforme ai canoni del procedimento amministrativo la regola secondo cui non possono trascorrere in danno dell'istante i tempi necessari al perfezionarsi del complesso iter procedimentale che sfocia con la comunicazione di accesso al beneficio richiesto”.
Avverso tale sentenza l' proponeva ricorso per Cassazione che veniva accolto con la sentenza Pt_1
n. 1432/2025 che cassava la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, rimettendo le parti davanti alla stessa in diversa composizione.
Nella sua decisione, la Corte ha, innanzitutto, premesso che “Dispone l'art. 7, comma 2, d.lgs.
n.148/2015, che l'importo dell'integrazione salariale – sia ordinaria che straordinaria – viene anticipato dal datore di lavoro e, in seguito, “è rimborsato dall' all'impresa o conguagliato da questa secondo le Pt_1 norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte”. Incontroverso essendo che, nel caso di specie, l'odierna controricorrente intese avvalersi del meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale), l'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, stabilisce espressamente, per quanto qui rileva, che il conguaglio deve essere effettuato, “a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo”, e dunque attribuisce efficacia impeditiva alla
(sola) operazione di conguaglio, che a sua volta determina in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito: questa Corte, infatti, ha da tempo ricondotto al regime della c.d. compensazione impropria il conguaglio previsto da tutte quelle fattispecie legali in base alle quali il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse pagina 2 di 5 di un ente previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti all'ente medesimo (cfr. Cass. n. 14711 del
2007). Trattandosi di compensazione impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' Pt_1 della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali, viene in rilievo l'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, in base al quale i versamenti contributivi vanno effettuati entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono i contributi: si tratta, infatti, di termine che non è stato in alcun modo inciso dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n.148/2015, cit..
Pertanto, coordinando tale ultima disposizione con la norma di cui all'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 241/1997, deve ritenersi che la decadenza sia impedita quando il conguaglio viene effettuato (con pagamento delle differenze contributive) entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima”.
Dunque, secondo la Corte, “erroneamente i giudici territoriali hanno ritenuto che all'uopo potesse giovare la richiesta di conguaglio delle somme in questione: diversamente da quanto opinato nella sentenza impugnata, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' menzionati dall'odierna controricorrente, trattandosi di atti interni che, anche quando Pt_1 emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore né di obblighi a carico dell'amministrazione (così già Cass. n. 2568 del 1963; nello stesso senso, da ult., Cass. n. 10728 del 2024). Si deve semmai aggiungere che non si potrebbe ritenere che “la richiesta di autorizzazione al conguaglio contiene in sé, o meglio assorbe, la richiesta di rimborso della CIGS anticipata ai lavoratori” (così invece la sentenza impugnata, pag. 3): fermo restando che, come emerge dall'impiego della disgiuntiva “o”, l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 148/2015, dianzi cit., considera rimborso e conguaglio come modalità differenti di restituzione all'impresa di quanto anticipato per conto dell'ente previdenziale, deve ribadirsi che non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato in esito ad una qualche forma di procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; ed è evidente, per contro, che sostenere che una “richiesta di autorizzazione al conguaglio” debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che il successivo comma 3 dell'art. 7 attribuisce invece esclusivamente al “conguaglio” o alla
“richiesta di rimborso”, metterebbe capo non già ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” della norma in questione (come invece si legge a pag. 3 della sentenza impugnata), bensì ad una pagina 3 di 5 disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge”.
Veniva, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “la decadenza semestrale prevista dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, per il conguaglio tra contributi dovuti e anticipazioni effettuate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale non è impedita se non dall'effettuazione del conguaglio mediante pagamento del saldo contabile entro il giorno 16 del mese successivo alla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del semestre decorrente dal termine di durata della concessione dell'integrazione salariale o, se successivo, dalla data del provvedimento di concessione della medesima, irrilevante all'uopo restando qualsiasi preventiva domanda di conguaglio, siccome non prevista dalla legge”.
Con l'atto di riassunzione, chiede, pertanto, l' già appellante, che sia respinto il ricorso Pt_1
CP_ proposto dalla (poi , dichiarando maturata la decadenza ex art. 7 co. 3 D.lgs. Controparte_2
148/2015ate.
Ha depositato comparsa di costituzione in questa fase la (già Controparte_1
la quale, pur prendendo atto del principio di diritto affermato dalla Suprema Controparte_3
Corte, auspica un ripensamento dei principi affermati e rileva come la sentenza di primo grado contenesse già l'affermazione, passata in giudicato, secondo cui, anche a volersi ritenere maturata la decadenza, la parte sarebbe ivi incorsa “per fatto non imputabile con conseguente sussistenza dei presupposti per la remissione in termini”.
Conclude, pertanto, per il rigetto dell'appello proposto dall' . Controparte_6
Così ripercorso l'iter processuale, l'appello dell' alla luce del principio di diritto posto Pt_1 dalla Suprema Corte, deve ritenersi fondato.
È noto che il giudizio di rinvio è un processo “chiuso”, tendente ad una nuova statuizione
(nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ebbene, dal tenore della sentenza di rimessione, non può che concludersi come la
[...]
(già e ora fosse incorsa nella decadenza prevista CP_3 CP_2 Controparte_1 dall'art. 7 D.lgs. n. 148/2015, avendo effettuato il conguaglio con la competenza di agosto 2017, oltre il pagina 4 di 5 termine di sei mesi dal decreto ministeriale di concessione della CIGS datato 29.4.2016, non potendo considerarsi la richiesta di autorizzazione al conguaglio del 24.10.2016 come atto impeditivo della decadenza.
Ritiene, ora, l'appellato e resistente in riassunzione che, in ogni caso, anche dopo la sentenza rescindente, l'appello dell' dovrebbe essere, comunque, respinto per essere passata in giudicato CP_5 la motivazione alternativa adottata dal primo giudice in merito alla rimessione in termini della parte debitrice a seguito del comportamento fuorviante dell' . CP_5
Ebbene, non corrisponde al vero che quest'ultimo non abbia censurato anche tale parte della sentenza come è dato leggere, in particolare, alle pagg. 5 e 6 dell'originario appello ove espressamente si critica la tesi della rimessione in termini.
In particolare, anche a voler ritenere che il comportamento fuorviante dell' , in uno alla CP_5 novità della normativa, abbia creato una situazione di obiettiva incertezza, appare indubitabile come l'unica data certa che l'azienda poteva considerare attendibile era, comunque, il provvedimento autorizzatorio dell' emesso il 18.1.2017, rispetto al quale, tuttavia, anche il conguaglio dell'agosto Pt_1
2017 appare tardivo rispetto al termine semestrale di decadenza.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'originario appello dell' va accolto con conseguente Pt_1 rigetto del ricorso in accertamento negativo depositato dalla CP_3
In considerazione, tuttavia, delle obiettive incertezze interpretative della normativa in esame, si ritengono sussistenti eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per tutti i gradi del giudizio e per la presente fase.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso CP_ di (poi e ora confermando la fondatezza Controparte_2 Controparte_1 della pretesa contributiva di cui alla nota di rettifica n. 8/2017; 2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite per tutti i gradi del giudizio e per la presente fase di rinvio..
Così deciso nella camera di consiglio del 24 settembre 2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Arianna Sbano
pagina 5 di 5